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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 38402/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIo av JriiQ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘s, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. commesso in Napoli il 15 ottobre 2014 Rilevato che il ricorrente censura la motivazione in ordine alla mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen, ovvero un motivo inammissibile. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, M. Rv. 278170 secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge).

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] nsore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIo av JriiQ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘s, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. commesso in Napoli il 15 ottobre 2014 Rilevato che il ricorrente censura la motivazione in ordine alla mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen, ovvero un motivo inammissibile. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, M. Rv. 278170 secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] nsore
Sentenza Cassazione n. 38402/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris