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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44096/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' di entrambi i ricorsi. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di LUCCA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni scritte depositate in udienza unitamente alla nota spese. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di PRATO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza come da conclusioni scritte depositate in udienza unitamente alla nota spese.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, in riforma parziale della sentenza di primo grado, riconosciuta l'attenuante di cui al'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., e quantificato il concorso di colpa della vittima nella misura del 20%, ha rideterminato la pena (sospesa) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi due di reclusione, unitamente alla sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi due, per il reato di cui all'art. 589 cod.pen., per avere cagionato, il 7 febbraio 2016, con imprudenza e violazione delle norme sulla circolazione stradale, la morte del pedone [OSCURATO:PERSONA], investendola, mentre attraversava la strada.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, attraverso due distinti ricorsi, le parti civili ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro), chiedendo l'annullamento della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il concorso di colpa della vittima.tjella misura del 20%.

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno denunciato la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, pur fondando il proprio giudizio sulla relazione peritale dell'ing.

Massaro (il quale ha affermato che "l'attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, da parte della sig.[OSCURATO:PERSONA], non ha un nesso causale diretto col sinistro, nel senso che anche laddove la donna avesse attraversato sulle strisce pedonali, vista la mancata o tardiva percezione del pericolo, da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], con tutta probabilità, sarebbe successa esattamente la stessa cosa" ed ha pure precisato che per una persona anziana non era facile percepire il sopraggiungere della macchina), ha riconosciuto il concorso di colpa della vittima, tenuto conto della violazione, da parte sua, dell'art. 190 cod. strada e, in generale, della sua disattenzione nell'attraversare la strada, nonostante il sopraggiungere della macchina dell'imputato, che era solo a un centinaio di metri di distanza e, dunque, ben visibile.

I ricorrenti hanno sostenuto il proprio concreto interesse all'impugnazion5 asserendo la potenziale efficacia di giudicato dell'accertamento del giudice penale nel giudizio civile relativamente all'elemento oggettivo del nesso causale.

4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno lamentato: 1) la violazione di legge, essendo stata attribuita alla vittima, considerata alla stregua di un'imputata (come erroneamente definita in sentenza), la colpa specifica dell'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, senza tenere conto della ratio dell'art. 190 cod.strada, che è quella di segnalare al conducente di un veicolo, tramite le strisce orizzontali, la possibile presenza dei pedoni, così inducendolo a una condotta prudente, e del conseguente legittimo affidamento del diritto di precedenza, da parte • del pedone, che, pur non attraversando sulle strisce pedonali, si trova nei pressi delle stesse; 2) e 3) la violazione degli artt. 43 cod.pen. e 1227 e 2054 cod.civ. ed il vizio di motivazione, atteso che la Corte territoriale, pur fondando il proprio giudizio sulla relazione peritale dell'ing.

Massaro (il quale ha affermato che "l'attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, da parte della sig.[OSCURATO:PERSONA], non ha un nesso causale diretto col sinistro, nel senso che anche laddove la donna avesse attraversato sulle strisce pedonali, vista la mancata o tardiva percezione del pericolo, da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], con tutta probabilità, sarebbe successa esattamente la stessa cosa" ed ha pure precisato che per una persona anziana non era facile percepire il sopraggiungere della macchina), ha riconosciuto il concorso di colpa della vittima. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per mancanza di interesse ad impugnare.

2. Invero, in tema di reati colposi conseguenti alla circolazione stradale, il giudice di merito deve procedere all'accertamento in una graduazione delle colpe concorrenti dell'autore del reato e della persona offesa, sia ai fini della determinazione della pena da applicare, ex art. 133, sia perché la misura del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno incide sulla quantificazione del risarcimento (Sez. pen. 4, n. 38559 del 27/06/2017, Leone, Rv. 271024; Sez. pen. 4, n. 23080 del 30/01/2017, Monaco, Rv. 270428, secondo cui, in tema di reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa del concorrente del terzo, rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di verificare la rilevanza della sua condotta sull'efficienza causale del comportamento dell'imputato e di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, primo comma, n. 3, cod. pen., dovendosi escludere, in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile).

Tuttavia, come è stato recentemente precisato, il ricorso per cassazione della parte civile volto 6nsurare la statuizione del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell'evento non può essere accolto, in quanto l'accertamento, da parte del giudice penale, della condotta colposa della vittima non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (Sez. pen. 4, n. 4607 del 20/09/2017, Collodel, Rv. 271953).

Tale orientamento si conforma a quello delle sezioni civili della Suprema Corte, secondo cui l'efficacia di giudicato della condanna penale di una delle parti che partecipano al giudizio civile, restitutorio o risarcitorio, investe, ex art. 651 cod. proc. pen., solo la condotta del condannato e non anche il fatto commesso dalla persona offesa, pur costituita parte civile, anche se l'accertamento della responsabilità abbia richiesto la valutazione della correlata condotta della vittima (Sez. civ. 3, n. 1665 del 29/01/2016, Rv. 638322).

Sul punto, si è evidenziato che l'art. 651 [OSCURATO:PERSONA], com'è stato osservato in dottrina, non ricalca la previsione dell'art. 3, comma 2, cod. proc. pen.

Rocco, che recitava «se viene iniziata l'azione penale, la cognizione del reato influisce sulla decisione della controversia civile, il giudizio sospeso, quando la legge non dispone altrimenti, fino a che si sia pronunciata nell'istruzione la sentenza di proscioglimento non più soggetta a impugnazione o nel giudizio la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo e decreto di condanna».

Del resto, l'art. 652 cod. proc. pen., in tema di efficacia extrapenale della sentenza assolutoria, è innovativo rispetto alla disciplina previgente, che era, invece, fondata sulla prevalenza del processo penale su quello civile, in linea con la tendenza alla riduzione dell'efficacia extrapenale del giudicato.

In particolare, in Sez. 3 civ., n. 1665 del 29/01/2016, si è affermato che nei rapporti tra giudizio penalekcivile, l'efficacia di giudicato della condanna penale di una delle parti che partecipano giudizio civile, risarcitorio e restitutorio, investe, ex art. 651 cod. proc. pen., solo la condotta del condannato e non il fatto commesso dalla persona offesa, pur costituita parte civile, anche se l'accertamento della responsabilità abbia richiesto alla valutazione della correlata condotta della vittima.

Nella sentenza da ultimo richiamata, la Corte ha precisato come il primo comma dell'art.651 cod. proc. pen. conferisce alla sentenza penale di condanna «efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso» nel giudizio civile restitutono nsarcitono promosso nei confronti del condannato.

Il giudicato, pertanto, investe chiaramente solo la condotta di quest'ultimo, dal momento che all'accertamento della sussistenza del fatto si connette l'accertamento della sua illiceità e della sua commissione da parte dell'imputato, mentre il fatto che l'accertamento abbia implicato l'esistenza di una correlata condotta della vittima, rimane esterno a questo ambito.

Invero, la liceità o meno di quest'ultima non può condurre a un ampliamento dell'efficacia esterna dell'accertamento penale, sia per il chiaro dettato dell'art. 651 cod. proc. pen., sia per l'evidente impostazione sistematica di autonomia tra giudizio penale e giudizio civile (ex multis, Sez. 3 pen., n. 15112 del 17/06/2013; Sez.

L., n. 1095 del 18/01/2007, Sez. 2, n. 6478 del 25 marzo 2005).

Si aggiunga che il principio di autonomia e separazione dei giudizi penali civili, operante al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 651, 651 bis e 654 cod. proc. perì., esclude l'obbligo per il giudice civile di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale, pur non consentendogli la totale omessa considerazione delle argomentazioni decisive che si fondino sulle prove assunte nel processo penale o sulla motivazione della sentenza penale attinente alla stessa vicenda oggetto di cognizione nel processo civile (Sez. civ. 3, n. 1665 del 29/01/2016, Rv. 638323).

Solo per completezza deve evidenziarsi che il precedente citato dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (Sez. civ. n. 15392 del 2018) non smentisce affatto, anzi conferma l'orientamento qui menzionato ed applicato, in quanto ha dichiarato inammissibile il ricorso delle parti civili, diretto a far valere nel giudizio civile l'asserita efficacia del giudicato penale in ordine all'esclusione del concorso di colpa della vittima, proprio in considerazione dei limiti che l'art. 651 cod.pen. pone all'efficacia nel giudizio civile del giudicato penale di condanna.

Alla luce quindi dell'orientamento delle sezioni civili e del più recente orientamento delle sezioni penali di questa Corte, l'interesse delle parti civili all'impugnazione della presente sentenza va escluso.3.

In conclusione, i ricorsi vanno dichiarato inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro 3000, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 4 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' di entrambi i ricorsi. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di LUCCA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni scritte depositate in udienza unitamente alla nota spese. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di PRATO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza come da conclusioni scritte depositate in udienza unitamente alla nota spese.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, in riforma parziale della sentenza di primo grado, riconosciuta l'attenuante di cui al'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., e quantificato il concorso di colpa della vittima nella misura del 20%, ha rideterminato la pena (sospesa) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi due di reclusione, unitamente alla sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi due, per il reato di cui all'art. 589 cod.pen., per avere cagionato, il 7 febbraio 2016, con imprudenza e violazione delle norme sulla circolazione stradale, la morte del pedone [OSCURATO:PERSONA], investendola, mentre attraversava la strada. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, attraverso due distinti ricorsi, le parti civili ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro), chiedendo l'annullamento della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il concorso di colpa della vittima.tjella misura del 20%. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno denunciato la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, pur fondando il proprio giudizio sulla relazione peritale dell'ing. Massaro (il quale ha affermato che "l'attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, da parte della sig.[OSCURATO:PERSONA], non ha un nesso causale diretto col sinistro, nel senso che anche laddove la donna avesse attraversato sulle strisce pedonali, vista la mancata o tardiva percezione del pericolo, da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], con tutta probabilità, sarebbe successa esattamente la stessa cosa" ed ha pure precisato che per una persona anziana non era facile percepire il sopraggiungere della macchina), ha riconosciuto il concorso di colpa della vittima, tenuto conto della violazione, da parte sua, dell'art. 190 cod. strada e, in generale, della sua disattenzione nell'attraversare la strada, nonostante il sopraggiungere della macchina dell'imputato, che era solo a un centinaio di metri di distanza e, dunque, ben visibile. I ricorrenti hanno sostenuto il proprio concreto interesse all'impugnazion5 asserendo la potenziale efficacia di giudicato dell'accertamento del giudice penale nel giudizio civile relativamente all'elemento oggettivo del nesso causale. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno lamentato: 1) la violazione di legge, essendo stata attribuita alla vittima, considerata alla stregua di un'imputata (come erroneamente definita in sentenza), la colpa specifica dell'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, senza tenere conto della ratio dell'art. 190 cod.strada, che è quella di segnalare al conducente di un veicolo, tramite le strisce orizzontali, la possibile presenza dei pedoni, così inducendolo a una condotta prudente, e del conseguente legittimo affidamento del diritto di precedenza, da parte • del pedone, che, pur non attraversando sulle strisce pedonali, si trova nei pressi delle stesse; 2) e 3) la violazione degli artt. 43 cod.pen. e 1227 e 2054 cod.civ. ed il vizio di motivazione, atteso che la Corte territoriale, pur fondando il proprio giudizio sulla relazione peritale dell'ing. Massaro (il quale ha affermato che "l'attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, da parte della sig.[OSCURATO:PERSONA], non ha un nesso causale diretto col sinistro, nel senso che anche laddove la donna avesse attraversato sulle strisce pedonali, vista la mancata o tardiva percezione del pericolo, da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], con tutta probabilità, sarebbe successa esattamente la stessa cosa" ed ha pure precisato che per una persona anziana non era facile percepire il sopraggiungere della macchina), ha riconosciuto il concorso di colpa della vittima. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per mancanza di interesse ad impugnare. 2. Invero, in tema di reati colposi conseguenti alla circolazione stradale, il giudice di merito deve procedere all'accertamento in una graduazione delle colpe concorrenti dell'autore del reato e della persona offesa, sia ai fini della determinazione della pena da applicare, ex art. 133, sia perché la misura del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno incide sulla quantificazione del risarcimento (Sez. pen. 4, n. 38559 del 27/06/2017, Leone, Rv. 271024; Sez. pen. 4, n. 23080 del 30/01/2017, Monaco, Rv. 270428, secondo cui, in tema di reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa del concorrente del terzo, rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di verificare la rilevanza della sua condotta sull'efficienza causale del comportamento dell'imputato e di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, primo comma, n. 3, cod. pen., dovendosi escludere, in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile). Tuttavia, come è stato recentemente precisato, il ricorso per cassazione della parte civile volto 6nsurare la statuizione del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell'evento non può essere accolto, in quanto l'accertamento, da parte del giudice penale, della condotta colposa della vittima non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (Sez. pen. 4, n. 4607 del 20/09/2017, Collodel, Rv. 271953). Tale orientamento si conforma a quello delle sezioni civili della Suprema Corte, secondo cui l'efficacia di giudicato della condanna penale di una delle parti che partecipano al giudizio civile, restitutorio o risarcitorio, investe, ex art. 651 cod. proc. pen., solo la condotta del condannato e non anche il fatto commesso dalla persona offesa, pur costituita parte civile, anche se l'accertamento della responsabilità abbia richiesto la valutazione della correlata condotta della vittima (Sez. civ. 3, n. 1665 del 29/01/2016, Rv. 638322). Sul punto, si è evidenziato che l'art. 651 [OSCURATO:PERSONA], com'è stato osservato in dottrina, non ricalca la previsione dell'art. 3, comma 2, cod. proc. pen. Rocco, che recitava «se viene iniziata l'azione penale, la cognizione del reato influisce sulla decisione della controversia civile, il giudizio sospeso, quando la legge non dispone altrimenti, fino a che si sia pronunciata nell'istruzione la sentenza di proscioglimento non più soggetta a impugnazione o nel giudizio la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo e decreto di condanna». Del resto, l'art. 652 cod. proc. pen., in tema di efficacia extrapenale della sentenza assolutoria, è innovativo rispetto alla disciplina previgente, che era, invece, fondata sulla prevalenza del processo penale su quello civile, in linea con la tendenza alla riduzione dell'efficacia extrapenale del giudicato. In particolare, in Sez. 3 civ., n. 1665 del 29/01/2016, si è affermato che nei rapporti tra giudizio penalekcivile, l'efficacia di giudicato della condanna penale di una delle parti che partecipano giudizio civile, risarcitorio e restitutorio, investe, ex art. 651 cod. proc. pen., solo la condotta del condannato e non il fatto commesso dalla persona offesa, pur costituita parte civile, anche se l'accertamento della responsabilità abbia richiesto alla valutazione della correlata condotta della vittima. Nella sentenza da ultimo richiamata, la Corte ha precisato come il primo comma dell'art.651 cod. proc. pen. conferisce alla sentenza penale di condanna «efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso» nel giudizio civile restitutono nsarcitono promosso nei confronti del condannato. Il giudicato, pertanto, investe chiaramente solo la condotta di quest'ultimo, dal momento che all'accertamento della sussistenza del fatto si connette l'accertamento della sua illiceità e della sua commissione da parte dell'imputato, mentre il fatto che l'accertamento abbia implicato l'esistenza di una correlata condotta della vittima, rimane esterno a questo ambito. Invero, la liceità o meno di quest'ultima non può condurre a un ampliamento dell'efficacia esterna dell'accertamento penale, sia per il chiaro dettato dell'art. 651 cod. proc. pen., sia per l'evidente impostazione sistematica di autonomia tra giudizio penale e giudizio civile (ex multis, Sez. 3 pen., n. 15112 del 17/06/2013; Sez. L., n. 1095 del 18/01/2007, Sez. 2, n. 6478 del 25 marzo 2005). Si aggiunga che il principio di autonomia e separazione dei giudizi penali civili, operante al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 651, 651 bis e 654 cod. proc. perì., esclude l'obbligo per il giudice civile di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale, pur non consentendogli la totale omessa considerazione delle argomentazioni decisive che si fondino sulle prove assunte nel processo penale o sulla motivazione della sentenza penale attinente alla stessa vicenda oggetto di cognizione nel processo civile (Sez. civ. 3, n. 1665 del 29/01/2016, Rv. 638323). Solo per completezza deve evidenziarsi che il precedente citato dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (Sez. civ. n. 15392 del 2018) non smentisce affatto, anzi conferma l'orientamento qui menzionato ed applicato, in quanto ha dichiarato inammissibile il ricorso delle parti civili, diretto a far valere nel giudizio civile l'asserita efficacia del giudicato penale in ordine all'esclusione del concorso di colpa della vittima, proprio in considerazione dei limiti che l'art. 651 cod.pen. pone all'efficacia nel giudizio civile del giudicato penale di condanna. Alla luce quindi dell'orientamento delle sezioni civili e del più recente orientamento delle sezioni penali di questa Corte, l'interesse delle parti civili all'impugnazione della presente sentenza va escluso.3. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarato inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro 3000, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 4 novembr
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