CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36364/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 21.3.2024 la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Trani del 20.9.2022, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa; Evidenziato che l'unico motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione alla diminuzione applicata per la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. in misura inferiore alla sua massima estensione, lamentando che i giudici di secondo grado non abbiano proceduto ad una valutazione complessiva della vicenda per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato; Osservato, sotto questo profilo, che il ricorso non si confronti con la motivazione della sentenza d'appello, la quale ha dato espressamente atto di avere applicato una diminuzione inferiore alla estensione massima perché il valore degli oggetti sottratti alla persona offesa dall'imputato - un bracciale d'oro e una somma di 30 euro - non poteva considerarsi "assolutamente insignificante"; Rilevato che, in tal modo, sia stata fatta corretta applicazione del principio secondo cui, nel determinare la diminuzione della pena per le circostanze attenuanti, è sufficiente che il giudice, nel riferimento agli elementi sfavorevoli di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art.27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/1/2021, Angelini, Rv. 281217 - 01; Sez. 7, n. 39396 del 27/5/2016, Jebali, Rv. 268475 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso, limitandosi a proporre una doglianza generica senza confutare specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.