CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 44741/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 6/03/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di BOLOGNA in data 25/10/2016, aveva condannato MUNAFO' Michele e CARRUBBA Francesco a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di concorso in rapina pluriaggravata, detenzione e porto illegale di arma, commessi a BOLOGNA il 29/06/2013, con esclusione della recidiva per CARRUBBA e dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod. pen. MUNAFO' e CARRUBBA Alessandro propongono entrambi ricorso per cassazione, a mezzo di un unico difensore, e deducono i seguenti motivi: - come primo, la illogicità della motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quanto alle dichiarazioni accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, che sarebbero intrinsecamente inattendibili e prive di riscontri esterni. Contesta che questi ultimi possano identificarsi nel casco bianco riconosciuto come portato da uno degli autori della rapina, e dall'esame dei tabulati telefonici; come secondo, il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la cui concessione avrebbe invece permesso di adeguare l'entità della pena alla gravità del fatto concreto; come terzo, l'erronea determinazione della pena, in misura sproporzionata rispetto al fatto; come quarto, e con riferimento al solo MUNAFO', l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 114 cod. pen. I ricorsi sono inammissibili, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi. Così è certamente quanto al primo, avendo la CORTE territoriale ampiamente e logicamente argomentato anzitutto sulla intrinseca credibilità del chiamante in correità, spiegando che la sua deposizione, in quanto anche auto-accusatoria, non è inficiata dalla considerazione che [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe intendesse scagionare il figlio Gianni, incolpato al suo posto, trattandosi comunque di un intento non vendicativo nei confronti degli accusati. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha altresì dato conto della precisione, della completezza e della coerenza del racconto del dichiarante: alla intrinseca credibilità si è affiancata nella motivazione di appello l'illustrazione degli elementi di attendibilità estrinseca, costituiti dal riconoscimento del casco bianco e dal traffico telefonico, rivelativo di intensi rapporti intercorsi fra gli imputati in corrispondenza della rapina, rispetto ai quali i Giudici di secondo grado hanno sottolineato lo sforzo difensivo, non riuscito, di leggere ciascun elemento svincolato dagli altri e dalla necessaria considerazione d'insieme. Sul punto il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La CORTE di APPELLO ha inoltre fornito congrua e logica motivazione: - sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, a causa, quanto a CARRUBBA, dei suoi precedenti penali, e quanto a MUNAFO' del contributo non marginale alla consumazione dei delitti oggetto del giudizio; - sulla entità della pena, per via delle modalità del fatto e del danno cagionato alla vittima, oltre che per CARRUBBA a causa dei suoi gravi precedenti penali, tenuto conto che MUNAFO' ha subito una condanna a pena sensibilmente inferiore, in considerazione dell'età e della incensuratezza; sulla esclusione dell'applicazione a MUNAFO' del disposto di cui all'art. 114 cod. pen., per il contributo non marginale fornito alla consumazione della rapina, essendo stato colui che aveva sottratto il denaro dalla cassa dell'esercizio commerciale della vittima. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga r\J CrAiZZA-2-4 -