CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 10699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2020 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 25 maggio 2020 (dep. il 26 giugno 2020) la Corte di appello di Ancona - a seguito del gravame interposto nell'interesse di Dino FEDERICI - in parziale riforma della pronuncia del giorno 11 gennaio 2018 del Tribunale di Ancona, ha rideterminato in anno uno e mesi quattro la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza gravata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione limitatamente al pagamento di euro 11.700,00 descritto in imputazione e, riconosciute la circostanza attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall. e le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena sospesa di anno uno e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha prospettato il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inammissibilità dei motivi nuovi presentati in sede di gravame. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto l'inosservanza dell'art. 41, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo la difesa ha censurato - sub specie del vizio di motivazione - la ritenuta inammissibilità dei motivi nuovi presentati al Giudice del gravame e relativi alla rideterminazione della pena in senso più favorevole all'imputato. Segnatamente, ad avviso del ricorrente la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria perché, da una parte, ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi, relativi alla commisurazione della pena principale e di quelle accessorie; dall'altra, ha rideterminato le pene accessorie irrogate dal Tribunale, accogliendo la prospettazione difensiva nella parte in cui aveva richiamato la sentenza n. 222/2018 della Corte costituzionale. 1.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato. Anzitutto, con esso ci si è doluti della correttezza di una decisione in rito, prospettando segnatamente la violazione di norme processuali poste a pena di inammissibilità (cfr. art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) rispetto alla quale non rileva l'addotto vizio di motivazione, dovendosi invece apprezzarne in questa sede la correttezza (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01). Ebbene, la decisione della Corte di merito è corretta.Difatti, dagli atti presenti nel fascicolo (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che con l'atto di appello (depositato il 4 maggio 2018) erano state mosse soltanto censure inerenti all'affermazione della responsabilità penale del FEDERICI; e che solo con i motivi nuovi (in data 24 aprile 2020) sono state avanzate doglianze relative al trattamento sanzionatorio e, dunque, estranee al devolutum. Tuttavia: - «in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione» (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020 - dep. 2021, Paun, Rv. 280783 - 01); - ragion per cui essi erano in effetti inammissibili. E parimenti in maniera corretta la Corte di appello ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari, che il Tribunale aveva irrogato nella misura fissa di dieci anni, poiché ha provveduto ex officio a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall. nella parte in cui determinava in misura fissa la durata delle pene (Corte cost. n. 222/2018; Sez. 5, n. 17614 del 07/02/2020, Scopazzini, Rv. 279354 — 01). 2. Con il secondo motivo il ricorrente ha assunto che la sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto il difetto, in capo all'imputato, del dolo relativo alla contestata bancarotta fraudolenta sarebbe evidente, tanto che la Corte non riuscirebbe a dare una motivazione effettiva e logica di «un disegno criminoso originario» nella condotta a lui attribuita. La difesa ha assunto che: - secondo «l'impostazione maggioritaria [...] per l'accertamento della distrazione [sarebbe] sufficiente verificare una sproporzione ingiustificata tra attivo e passivo nel bilancio dell'impresa» sia per la bancarotta fallimentare che per quella prefallimentare (che qui interessa); - nel caso di specie, sarebbe stato autorizzato un pagamento parziale di euro 11.700 (pari a meno della metà dell'importo portato dalla fattura de qua, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] il 1 luglio 2010), eseguito tra agosto e settembre del 2010 (e riportato in contabilità il 30 novembre 2010); dal punto di vista fiscale si sarebbe trattato di un'operazione regolare (e per vero comune), che trovava piena giustificazione nell'attività commerciale svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] (consistente nella prestazione di servizi alle imprese in qualità di procacciatore d'affari, come si ricaverebbe dalla relazione del curatore);- il curatore e la Procura della Repubblica non avrebbero offerto alcun riscontro alle proprie ipotesi, poiché difetterebbe ogni forma di accertamento (anzitutto, bancario); - la Corte d'appello non avrebbe affrontato la censura relativa al nesso causale tra le condotte contestate e la dichiarazione di fallimento né queòòe inerenti «alla prova del dolo rispetto L.] alla sentenza di fallimento», intervenuta il 22 febbraio 2012 quando già (dal 5 luglio del 2011) tutte le quote sociali della fallita erano state vendute al signor SIBILLA; - pertanto, nella specie, vi sarebbe un intervallo temporale di un anno tra il pagamento in imputazione e la cessione delle quote; e di altri sei mesi rispetto alla dichiarazione di fallimento (resa quando era diverso l'amministratore e socio unico); - d'altra parte, le cause del fallimento non sarebbero imputabili agli amministratori; - la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo» (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493 - 01), dunque per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è necessario «un nesso causale, coperto dal dolo, fra gli atti di distrazione e la dichiarazione di fallimento»; - la Corte di merito, invece, avrebbe offerto soltanto una motivazione apparente sul punto, limitandosi a sostenere che integra la bancarotta fraudolenta per distrazione il pagamento di somme all'amministratore a titolo di compenso non previsto dallo statuto e non deliberato dall'assemblea; ma nel caso in esame non ricorrerebbe «niente di tutto ciò» perché «il FEDERICI ha percepito la somma a cui aveva diritto». 2.1. Il motivo in esame è inammissibile. Anzitutto, con il gravame non erano state mosse censure relative alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Dunque, in parte qua il ricorso è inammissibile perché ha irritualmente devoluto a questa Corte profili sui quali il Giudice del gravame non era stato chiamato a pronunciarsi (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01, secondo cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»). Inoltre, esso è manifestamente infondato, perché ha richiamato un orientamento giurisprudenziale (Sez. 5, n. 47502/2012) anteriore al principio posto dalle Sezioni Unite e di segno contrario rispetto a quello perorato dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 01: «ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività»; in motivazione, la Corte ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza). Infine, il ricorso è generico e versato in fatto poiché non si confronta effettivamente con l'iter argomentativo della sentenza impugnata, che ha ravvisato i presupposti della bancarotta distrattiva: - considerando che il pagamento in discorso sarebbe stato effettuato sulla base di una fattura emessa per generiche prestazioni la cui effettività non consta e che è smentita dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, il quale ha affermato che con esso aveva ricevuto compensi per le sue prestazioni di amministratore; - richiamando in maniera pertinente, al di là della dissimulazione contabile della causale (come pagamento ad altra società amministrata dal solo imputato), i principi giurisprudenziali relativi alla sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione nel caso di pagamento all'amministratore di compensi non previsti dallo statuto e non oggetto di determinazione con delibera assembleare (cfr. Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Pellegrini, Rv. 273767 - 01). Difatti, rispetto a tali profili in discorso la difesa si è limitata ad asserire che al FEDERICI spettava la somma in discorso e ad addurre irritualnnente in questa sede di legittimità un difetto di prova senza neppure prospettarne un travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i