CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 33939/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA ( sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA]} dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che l'impugnazione proposta riguarda il decreto del Magistrato di sorveglianza di Bari, con il quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], in relazione a istanza di risarcimento ex art. 35-ter Ord. pen., in quanto reputata priva delle condizioni di legge. Considerato che avverso il provvedimento impugnato, adottato ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è ammesso solo il ricorso per cassazione ma che tale impugnazione risulta proposta personalmente da Condello, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso, come qualificato il reclamo proposto dal condannato, è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1° luglio 2024 Il Consigliere estensore Il