CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06238/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29905/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 33 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, e n. 12, è elettivamente domiciliata e - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 359/2020, pubblicata in data 11 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Anna Quarta ricorre, con quattro motivi, avverso la sentenza n. 359 del 2020, emessa dal Tribunale di Latina, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. ed è stata rigettata l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., proposte avverso l'esecuzione intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA]), con atti di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/73. Riferisce, in fatto, la ricorrente che: a) in data 12 novembre 2015 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le aveva notificato atto di pignoramento presso terzi in relazione al mancato pagamento di diciotto cartelle, emesse per omesso pagamento di tributi e sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, avverso il quale aveva proposto opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.; b) in data 18 maggio 2016 l'Agente della riscossione aveva notificato ulteriore atto di pignoramento presso terzi all'[OSCURATO:PERSONA] di Latina in relazione al mancato pagamento di venti cartelle, avverso il quale aveva proposto opposizione ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ.; c) disposta la riunione dei due procedimenti e respinta l'istanza di sospensione, aveva introdotto il giudizio di merito, deducendo, tra l'altro, che gli atti di pignoramento opposti non erano stati preceduti né dalle proposte di compensazione ex art. 28-ter d.P.R. n. 602/73, né dalla notifica delle intimazioni o delle cartelle di pagamento e che la notifica dell'atto di pignoramento era inesistente per violazione delle norme della I. n. 53/1994. 2. Con la sentenza qui impugnata il Tribunale, all'esito della costituzione dell'Agente della riscossione, ha rilevato la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, posto che la notifica del pignoramento era avvenuta in data 12 novembre 2015, mentre l'opposizione era stata depositata il 7 giugno 2016, ed ha respinto la eccezione di inesistenza giuridica delle notifiche, osservando che la produzione dell'estratto di ruolo, unitamente alla relata di notifica, valeva ad individuare in maniera univoca gli elementi essenziali contenuti nella cartella, ivi compresa la notifica della stessa. Ha ulteriormente rilevato, quanto all'opposizione relativa alle cartelle per sanzioni amministrative, che essa avrebbe dovuto essere proposta entro trenta giorni dalla notificazione della cartella e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.; quanto ai crediti tributari, ha evidenziato che dinanzi al giudice dell'esecuzione non potevano essere dedotti motivi che avrebbero dovuto farsi valere, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con ricorso dinanzi al giudice tributario, con la conseguenza che con la definitività della cartella di pagamento era venuta meno la possibilità di formulare contestazioni concernenti il rapporto tributario. Ha, pure, affermato che, in ordine ai crediti tributari, non sussisteva la giurisdizione del giudice adito. 3. [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle entrate Riscossione - resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la «violazione dell'art. 360 in relazione all'artt. 112 e 617 c.p.c.; art. 28 -ter del d.p.r. n. 602/1973 ed art. 50 del d.p.r. n. 602/1973» e censura la decisione impugnata nella parte in cui non ha annullato «la seconda esecuzione», avverso la quale aveva proposto opposizione con ricorso depositato il 7 giugno 2016, pur in mancanza degli atti prodromici. Deduce che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare che il pignoramento non era stato preceduto dalla proposta di compensazione, di cui all'art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973, né dall'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/73; lamenta, pure, che il Tribunale, non facendo alcuna distinzione tra prima e seconda esecuzione, aveva ritenuto tardiva l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., senza rendersi conto che il secondo pignoramento era stato opposto entro il termine di venti giorni. 2. Con il secondo motivo, deducendo la «violazione dell'art. 360 in relazione agli artt. 138 e ss., 156 cod. proc. civ., 543 cod. proc. civ. e ss. con riferimento alla seconda espropriazione (r.g.n. 787/2016)», la ricorrente denuncia che il Tribunale sarebbe incorso in altro errore per non avere annullato il secondo pignoramento per inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento, non potendo l'eccezione ritenersi sanata per effetto della proposizione dell'opposizione. 3. Con il terzo motivo, deducendo la «violazione dell'art. 360 in relazione all'art. 112 cod. proc. civ. ed artt. 3 bis, commi 1, 2, 4 e 5, ed art. 11 legge n. 53/1994 ed artt. 2, 24 e 43 d.lgs. n. 82/2005», la ricorrente si duole che il Tribunale non si sia pronunciato su una serie di eccezioni sollevate con riguardo alla notificazione del pignoramento. 4. Con il quarto motivo, deducendo la «violazione dell'art. 360 in relazione all'art. 112 c.p.c. ed art. 3-bis, commi 1, 2, 4, 5 ed art. 11 legge n. 53/1994 ed artt. 23, 24, 43 d.lgs. n. 82/2005», la ricorrente evidenzia che l'erronea statuizione di tardività dell'opposizione si riverbera anche sull'omessa valutazione delle eccezioni relative alla nullità della notificazione delle cartelle esattoriali prodromiche al pignoramento opposto. 5. Preliminarmente all'esame dei mezzi di ricorre si impone di verificare l'ammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 11 febbraio 2020. Il giudizio è stato introdotto nell'anno 2015 e, pertanto, è applicabile l'art. 327 cod. proc. civ., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, per cui il termine per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il termine per la notificazione del presente ricorso, che avrebbe avuto naturale scadenza in data 11 agosto 2020, in virtù della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'il maggio 2020 disposta dall'art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020 n. 40 (per un totale di 64 giorni - cd. «sospensione Covid») è rimasto differito, dunque, sino al 15 ottobre 2020. Non è applicabile, nella specie, la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020; Cass., sez. 6 - 3, 13/02/2020, n. 3542; Cass., sez. 6 - 3, 18/12/2019, n. 33728; Cass., sez. 1, 11/04/2019, n. 10212; Cass., sez. 6 - 3, 03/07/2018, n. 17328; Cass., sez. 3, 28/02/2017, n. 5038; Cass., sez. L, 19/08/2015, n. 16989; Cass., sez. 6 - 3, 22/10/2014, n. 22484; Cass., sez. 3, 08/04/2014, n. 8137; Cass., sez. 6 - 3, 11/01/2012, n. 171; Cass., sez. 3, 27/04/2010, n. 9998; Cass., sez. 3, 02/03/2010, n. 4942; Cass., sez. 3, 25/05/2007, n. 12250). Pertanto, il ricorso, notificato a mezzo p.e.c. in data 16 novembre 2020 è tardivo e, come tale, inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a no