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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 18518/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23753/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 17901/2024depositata il 28 giugno 2024 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: SAE [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) ha presentato ricorso ex articoli 391 bis e 395 n.4 c.p.c., denunciante due pretesi vizi revocatori, avverso Cass. sez. 3, ord. 28 giugno 2024 n. 17901 che, decidendo nel merito, ha rigettato “la domanda originaria” del Comune di Como - in realtà, opponente di decreto ingiuntivo, ottenuto da SAE [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.-.

L’intimato Comune di Como non si è difeso.

Ritenuto che: 1.1 SAE [OSCURATO:PERSONA] in primis sostiene che l’ordinanza n. 17901/2024 di questa Suprema Corte “è l’effetto di un errore di fatto revocatorio consistente nell’aver ritenuto che l’affidamento ingenerato dal Comune di Como in Sae circa l’effettivo pagamento del contributo di Euro 30.000,00 da parte della Provincia sia ascrivibile alla sola promessa contenuta nel Contratto”, mentre “incontrastabilmente” dagli atti e dai documenti di causa emergerebbe che “tale affidamento è stato ingenerato in Sae già in fase di trattativa, avendo il Comune di Como più volte garantito in tale frase l’effettiva erogazione del predetto contributo della Provincia”. 1.2 Il motivo è palesemente una ricostruzione di dati fattuali non riconducibile alla specificità dell’articolo 395 n.4 c.p.c., bensì conforme ad un motivo di gravame.

È pertanto inammissibile. 2.1 In secondo luogo, sussisterebbe un ulteriore vizio revocatorio di cui sarebbe effetto l’ordinanza, e che consisterebbe “nell’aver ritenuto che la circostanza che il Comune di Como fosse a conoscenza della natura gratuita del patrocinio” senza riscontro istruttorio a suo fondamento, “mentre tale conoscenza emerge in modo non equivoco dai documenti di causa, specificamente richiamati nel giudizio di legittimità, senza che su questa positiva conoscenza l’Ordinanza abbia pronunciato”. 2.2 Vale integralmente quanto osservato a proposito del primo motivo.

3. Inammissibile risulta, in conclusione, il ricorso.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di revocazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M La corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterd.p.r. 115 / 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23753/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 17901/2024depositata il 28 giugno 2024 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: SAE [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) ha presentato ricorso ex articoli 391 bis e 395 n.4 c.p.c., denunciante due pretesi vizi revocatori, avverso Cass. sez. 3, ord. 28 giugno 2024 n. 17901 che, decidendo nel merito, ha rigettato “la domanda originaria” del Comune di Como - in realtà, opponente di decreto ingiuntivo, ottenuto da SAE [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.-. L’intimato Comune di Como non si è difeso. Ritenuto che: 1.1 SAE [OSCURATO:PERSONA] in primis sostiene che l’ordinanza n. 17901/2024 di questa Suprema Corte “è l’effetto di un errore di fatto revocatorio consistente nell’aver ritenuto che l’affidamento ingenerato dal Comune di Como in Sae circa l’effettivo pagamento del contributo di Euro 30.000,00 da parte della Provincia sia ascrivibile alla sola promessa contenuta nel Contratto”, mentre “incontrastabilmente” dagli atti e dai documenti di causa emergerebbe che “tale affidamento è stato ingenerato in Sae già in fase di trattativa, avendo il Comune di Como più volte garantito in tale frase l’effettiva erogazione del predetto contributo della Provincia”. 1.2 Il motivo è palesemente una ricostruzione di dati fattuali non riconducibile alla specificità dell’articolo 395 n.4 c.p.c., bensì conforme ad un motivo di gravame. È pertanto inammissibile. 2.1 In secondo luogo, sussisterebbe un ulteriore vizio revocatorio di cui sarebbe effetto l’ordinanza, e che consisterebbe “nell’aver ritenuto che la circostanza che il Comune di Como fosse a conoscenza della natura gratuita del patrocinio” senza riscontro istruttorio a suo fondamento, “mentre tale conoscenza emerge in modo non equivoco dai documenti di causa, specificamente richiamati nel giudizio di legittimità, senza che su questa positiva conoscenza l’Ordinanza abbia pronunciato”. 2.2 Vale integralmente quanto osservato a proposito del primo motivo. 3. Inammissibile risulta, in conclusione, il ricorso. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di revocazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. P.Q.M La corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterd.p.r. 115 / 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-
Decreto Cassazione n. 18518/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris