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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 11241/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Arezzo, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto con destrezza, commesso all'interno di una tabaccheria, dove si era appropriato di n. 9 biglietti 'Gratta e Vinci', sottraendoli da sotto al bancone dell'esercizio commerciale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 179 e 429 cod. proc.pen., dolendosi che, nel decreto di citazione per il giudizio dinanzi alla Corte di appello, era stato omesso l'avviso all'imputato che si sarebbe proceduto in camera di consiglio, secondo la normativa emergenziale, in assenza della richiesta di una delle parti di discussione orale.

2.2. Con il secondo motivo, si denunciano vizi della motivazione, con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. , senza dare adeguata e logica motivazione in merito ai precedenti dell'imputati, risalenti nel tempo. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. Le modalità con cui l'imputato può, e poteva, quando ha ricevuto l'avviso, chiedere la trattazione orale sono previste dal comma 4 dell'art. 23-bis dl. 137 del 2020 citato in ricorso (la cui efficacia è stata estesa dall'art. 16 del d.l. 228 del 2021 fino al 31.12.2022, così da interessare il periodo in cui si è svolta l'udienza di appello nel procedimento in questione), a tenore del quale: "La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2.

Entro lo stesso termine con le medesime modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza".

Alcun avviso è dovuto, quindi, all'imputato circa la possibilità di optare per il rito c.d. orale, non previsto dalla normativa emergenziale di contenimento della pandemia da Covid- 19, a tenore della quale l'imputato può, comunque, esercitare, tramite il difensore, la facoltà di chiedere la trattazione in pubblica udienza ( in termini Sez. 5 n. 677 del 13/10/2021 (dep. 2022), Rv. 282531).

3.2. Il secondo motivo è inammissibile perché il provvedimento impugnato, ai fini dell'esclusione della tenuità del fatto, ha valutato espressamente il valore della merce sottratta, non ritenendolo determinante ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità invocata, sottolineando come il modico valore della refurtiva fosse stato già tenuto in considerazione per il riconoscimento della relativa attenuante, e, comunque, la presenza di precedenti ostativi.

Del tutto generica la ulteriore deduzione che si concentra sulla collocazione temporale dei precedenti, mancando di specifico riferimento alla relazione tra tale elemento e l'invocata tenuità del fatto e, comunque, non considera la valutazione implicita sui precedenti che, in ogni caso, la Corte territoriale ha condotto, ritenendo che la loro natura (anche per furto) superi ed assorba ogni altra considerazione, tra cui, come detto, anche quella sulla collocazione temporale degli stessi.

3.3. Non si rinviene, dunque, una omessa motivazione sui punti sollevati nell'appello, ma una conferma delle statuizioni del primo giudice basata sull'esercizio del potere discrezionale spettante al giudice nei limiti dei criteri posti dall'art. 133 c.p.. mentre la parte, lungi dal rappresentare vizi logici si limita a una doglianza sostanzialmente contestativa e, per questo, a- specifica.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge ( art. 616 cod.proc.pen ), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Arezzo, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto con destrezza, commesso all'interno di una tabaccheria, dove si era appropriato di n. 9 biglietti 'Gratta e Vinci', sottraendoli da sotto al bancone dell'esercizio commerciale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 179 e 429 cod. proc.pen., dolendosi che, nel decreto di citazione per il giudizio dinanzi alla Corte di appello, era stato omesso l'avviso all'imputato che si sarebbe proceduto in camera di consiglio, secondo la normativa emergenziale, in assenza della richiesta di una delle parti di discussione orale. 2.2. Con il secondo motivo, si denunciano vizi della motivazione, con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. , senza dare adeguata e logica motivazione in merito ai precedenti dell'imputati, risalenti nel tempo. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Le modalità con cui l'imputato può, e poteva, quando ha ricevuto l'avviso, chiedere la trattazione orale sono previste dal comma 4 dell'art. 23-bis dl. 137 del 2020 citato in ricorso (la cui efficacia è stata estesa dall'art. 16 del d.l. 228 del 2021 fino al 31.12.2022, così da interessare il periodo in cui si è svolta l'udienza di appello nel procedimento in questione), a tenore del quale: "La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine con le medesime modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza". Alcun avviso è dovuto, quindi, all'imputato circa la possibilità di optare per il rito c.d. orale, non previsto dalla normativa emergenziale di contenimento della pandemia da Covid- 19, a tenore della quale l'imputato può, comunque, esercitare, tramite il difensore, la facoltà di chiedere la trattazione in pubblica udienza ( in termini Sez. 5 n. 677 del 13/10/2021 (dep. 2022), Rv. 282531). 3.2. Il secondo motivo è inammissibile perché il provvedimento impugnato, ai fini dell'esclusione della tenuità del fatto, ha valutato espressamente il valore della merce sottratta, non ritenendolo determinante ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità invocata, sottolineando come il modico valore della refurtiva fosse stato già tenuto in considerazione per il riconoscimento della relativa attenuante, e, comunque, la presenza di precedenti ostativi. Del tutto generica la ulteriore deduzione che si concentra sulla collocazione temporale dei precedenti, mancando di specifico riferimento alla relazione tra tale elemento e l'invocata tenuità del fatto e, comunque, non considera la valutazione implicita sui precedenti che, in ogni caso, la Corte territoriale ha condotto, ritenendo che la loro natura (anche per furto) superi ed assorba ogni altra considerazione, tra cui, come detto, anche quella sulla collocazione temporale degli stessi. 3.3. Non si rinviene, dunque, una omessa motivazione sui punti sollevati nell'appello, ma una conferma delle statuizioni del primo giudice basata sull'esercizio del potere discrezionale spettante al giudice nei limiti dei criteri posti dall'art. 133 c.p.. mentre la parte, lungi dal rappresentare vizi logici si limita a una doglianza sostanzialmente contestativa e, per questo, a- specifica. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge ( art. 616 cod.proc.pen ), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i
Decreto Cassazione n. 11241/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris