CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17730/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 11 febbraio 2021, in parziale riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, pronunciata il 29 maggio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo D) dell'imputazione e confermato la condanna in relazione alle estorsioni di cui ai capi A) e C) con conseguente concessione delle attenuanti generiche e rideterminazione della pena. Considerato che l'unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art. 393 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è aspecifico e non consentito. La doglianza è, infatti, fondata su una diversa ricostruzione della fattispecie concreta non deducibile nel giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti. Ciò premesso va evidenziato che i giudici di appello hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 10, 11 e 12 sulla ritenuta insussistenza di un lecito rapporto creditorio alla base delle pretese avanzate dal ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 marz 20