CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33176/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all' art 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso, denuncia essenzialmente: 1)la nullità della sentenza di primo e secondo grado per la mancata traduzione in lingua inglese, non 9onoscendo l'imputato l'italiano (motivo già proposto in appello). Sul punto la torte territoriale ha affermato che l'imputato non ha mai sollevato personalmente l'eccezione né vi è stata lesione del diritto di difesa. Va ribadita non solo la assoluta genericità del motivo ma i principi affermati da questa Corte per cui r,n tema di traduzione degli atti, ex art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 32 del 2014, il diritto all'assistenza all'interprete non discende automaticamente dallo "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto indefettibile dell'accertata incapacità di comprensione della lingua italiana. (In motivazione la Corte ha valorizzato la circostanza che in nessun momento dell'iter processuale l'imputato aveva evidenziato detta incapacità di comprensione e che lo stesso aveva personalmente presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato). Sez. 2 n. 30379 del 19/06/2018 Ud. (dep. 05/07/2018) Rv. 273246 - 01 Spetta in via esclusiva all'imputato alloglotta, e non al suo difensore, la legittimazione a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza, previsto dall'art. 143 cod. proc. pen. al fine di consentire a detto imputato, che non comprenda la lingua italiana, l'esercizio di un autonomo potere di impugnazione ex art. 571 dello stesso codice Sez. 2, n. 32057 del 21/06/2017 Ud. (dep. 04/07/2017) Rv. 270327 - 01. Quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis e alla mancata valutazione delle prove a favore dell'imputato di cui alla seconda, terza e quarta censura, si tratta di motivi inammissibili, in quanto palesemente fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato che le modalità della condotta dell'imputato dedito, alle cessione di modeste dosi di stupefacenti in una zona nota come piazza 'spaccio, i precedenti specifici sono elementi di valutazione che contribuiscono a ritenere stabile l'inserimento nel traffico di stupefacenti inteso come modalità di vita e di sostentamento economico. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa d