CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 08691/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza del locale Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione all'art. 79, comma 1, lett. c), medesimo decreto (in Caltanissetta, il 23/03/2017). Ritenuto che il motivo proposto (violazione di legge e vizio di motivazione) prospetta deduzioni generiche, del tutto prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.), risultando pertanto impossibile qualsiasi vaglio rispetto alla decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibilejiricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende