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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10073/2026

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a dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 1342 del 2017, depositata il 23 maggio 2017, non notificata.Numero registro generale 28969/2017Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 10073/2026Data pubblicazione 18/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della SocietàCalcio [OSCURATO:PERSONA] a.s.d. dell’avviso di accertamento n.TDY04T100410/2013 relativo all’anno di imposta 2007, notificato il23.10.2013, con cui l’amministrazione finanziaria, all’esito di verifica fiscale,aveva contestato la ricorrenza dei requisiti per l’applicazione del regimefiscale agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991, in mancanza delriconoscimento dell’ente ai fini sportivi da parte del CONI e della regolaretenuta delle scritture contabili, ed aveva accertato un maggior reddito diimpresa di euro 379.333, rideterminando di conseguenza le imposte IRES,IRAP e IVA secondo il regime fiscale ordinario.2.

La CTP di Catanzaro aveva respinto il ricorso della contribuenteritenendo infondate le difese svolte in ordine all’intervenuta decadenza dallapotestà impositiva, alla mancanza di idonea autorizzazione all’accessoeseguito nel corso delle verifiche e alla nullità dell’avviso di accertamentoper mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973.3.

La CTR della Calabria, adita in appello dalla contribuente, avevadichiarato inammissibile il gravame, ai sensi dell’art. 53 d. lgs. 546 del1992, per difetto di specificità dei motivi all’esito dell’udienza di discussione,tenuta in assenza del difensore dell’appellante a cui non era stato notificatoil relativo avviso di fissazione.Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione lacontribuente, affidandosi ad otto motivi, e l’Agenzia delle Entrate si è difesadepositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa comunicazioneal difensore costituito dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione aiNumero registro generale 28969/2017Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 10073/2026Data pubblicazione 18/04/2026sensi dell’art. 31 e dell’art. 61 del d. lgs. n. 546 del 1992, secondo cui,anche nel giudizio di appello, deve essere data comunicazione alle particostituite della data fissata per la trattazione della controversia almenotrenta giorni liberi prima della data stabilita a pena di nullità.2.

Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 deld.lgs. n. 546 del 1992, per aver la CTR erroneamente ritenutol’inammissibilità dell’appello per la mancata deduzione di specifici motivi dicensura avverso la sentenza impugnata, in contrasto con l’orientamentodella giurisprudenza di legittimità che ritiene sufficiente a soddisfare ilrequisito della specificità dei motivi di gravame anche il richiamo da partedel contribuente ai motivi di impugnazione dell’atto impositivo svolti nelricorso originario.3.

Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione ed erronea applicazione all'art. 102 c.p.c.e dell'art. 38 c.c. per violazione del litisconsorzio necessario anche conriferimento all'art. 2697 c.c. sull’onere della prova.

La CTR, pur a frontedella contestazione svolta dall’Agenzia delle Entrate, avrebbe erroneamenteritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse il legale rappresentante dellaassociazione dilettantistica ricorrente ai sensi dell’art. 38 c.c., in mancanzadi prova del compimento di atti di gestione, e avrebbe, quindi, omesso diintegrare il contraddittorio, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., nei confronti dicoloro che formalmente risultavano componenti del consiglio direttivo e dicoloro che avevano effettivamente agito in nome e per contodell’associazione.4.

Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione ed erronea applicazione dell’art. 43 d.p.r.n. 600 del 1973 e dell’art. 57 d.p.r. n. 633 del 1972 come modificati dallalegge n. 2008 del 2015 sul raddoppio del termine per la notifica dell’avvisodi accertamento e la conseguente violazione dell'articolo 2697 c.c. e dell'art.Numero registro generale 28969/2017Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 10073/2026Data pubblicazione 18/04/20263 della Cost. per la disparità di trattamento.

La CTR avrebbe, infatti,disatteso l’eccezione di decadenza formulata dalla contribuente per esserel’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007 stato notificato il31.12.2012 nonostante l’Agenzia delle Entrate non avesse assolto all’oneredi provare di aver sporto la denuncia del fatto costituente reato entro iltermine stabilito per la decadenza dalla potestà impositiva come previstodall’art. 43 e dall’art. 57 del d.P.R. n. 600 del 1973 a seguito delle modificheapportate dalla legge n. 2008 del 2015, da ritenersi applicabiliretroattivamente per evitare disparità di trattamento tra i contribuenti.5.

Con il quinto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 33 d.P.R.n. 600 del 1973 e dell’art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972 con conseguente nullitàdel verbale di constatazione e dell’avviso di accertamento.

La CTR avrebbeerroneamente ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento fondato sudocumentazione inutilizzabile a fini probatori perché irritualmente acquisitadalla Guardia di Finanza a seguito dell’accesso, senza la dovutaautorizzazione del Procuratore della Repubblica, ad un locale del tuttoestraneo all’attività di impresa, qual è lo studio del commercialista tenutariodelle scritture contabili.6.

Con il sesto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 deld.lgs. 212 del 2000, dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56 d.P.R.n. 633 del 1972 nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 deld.P.R. n. 600 del 1973 e omessa motivazione su punti decisivi dellacontroversia.

La CTR, richiamando acriticamente la sentenza di primogrado, avrebbe erroneamente ritenuto la legittimità dell’avviso diaccertamento motivato solo con riferimento al processo verbale diconstatazione a cui non era allegata la documentazione relativa alle fattureemesse e pagate dall’associazione poste a fondamento dei rilievi mossiall’applicazione del regime fiscale agevolato.Numero registro generale 28969/2017Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 10073/2026Data pubblicazione 18/04/20267.

Con il settimo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione della legge n.398 del 1991 come integrata dalla legge n. 289 del 2002 e dal d.l. n. 136del 2004 conv. dalla legge n. 186 del 2004 per aver la CTR, attraverso ilrichiamo alla sentenza di primo grado, erroneamente ritenuto che la societànon fosse in possesso del requisito del riconoscimento da parte del CONI,quando risultava in atti che la società era affiliata ad una federazionesportiva a cui il regolamento del CONI aveva delegato il riconoscimentoprovvisorio ai fini sportivi.8.

Con l’ottavo motivo, la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione del d.

Lgs. n 158 del24.9.2015 nella parte in cui aveva soppresso la sanzione impropriadell’esclusione dal regime fiscale agevolato delle associazionidilettantistiche in caso di violazione della normativa sulla tracciabilità deipagamenti.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente omesso diapplicare lo ius superveniens e, in particolare, il regime più favorevoleintrodotto dall’art. 19 d. lgs. n. 158 del 2015 che aveva escluso la sanzioneimpropria della decadenza dal beneficio del regime fiscale agevolato per laviolazione del limite dei pagamenti in contanti.9.

Il primo motivo è fondato e la nullità della sentenza impugnata che nederiva assorbe l’esame di tutti gli altri.9.1.

Nel processo tributario, infatti, l’omessa comunicazione alle particostituite della data dell’udienza di discussione o l’osservanza del terminedilatorio previsto dall’art. 31 d. lgs. n. 546 del 1992, norma applicabile alprocesso di appello in forza del richiamo operato dall’art. 61 d. lgs. n. 546de l1992, comportano, in ogni caso, la nullità della sentenza per violazionedel diritto di difesa, trattandosi di adempimenti che assolvono ad unafunzione essenziale di garanzia del diritto di difesa e del principio delcontraddittorio.Numero registro generale 28969/2017Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 10073/2026Data pubblicazione 18/04/2026La giurisprudenza della Corte ha da tempo affermato, al riguardo, il principiosecondo cui «Nel contenzioso tributario la comunicazione della data diudienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche aigiudizi di appello in relazione al richiamo operato dell'art. 61 del medesimodecreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesae del principio del contraddittorio; sicché, l'omessa comunicazione alle parti,almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza didiscussione determina la nullità della decisione comunque pronunciata.»(Cass. n. 28843 del 2017; Cass. n. 11487 del 2013).9.2 Nel caso di specie, non costituisce oggetto di contestazione il fattoche non sia stata comunicata alla difesa della contribuente la data fissataper la discussione del ricorso innanzi alla CTR e che il suo difensore nonabbia partecipato all’udienza.

E la sentenza impugnata deve, pertanto,essere cassata perché affetta da nullità.10.

L’accoglimento del motivo assorbe tutti gli altri.11.

Il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al primo motivo,assorbiti tutti gli altri, con conseguente cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio della causa per nuovo e motivato esame alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, che provvederà anchealla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri motivi,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria, in diversa composizione, a cui demanda anchedi provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 1342 del 2017, depositata il 23 maggio 2017, non notificata.Numero registro generale 28969/2017Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 10073/2026Data pubblicazione 18/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della SocietàCalcio [OSCURATO:PERSONA] a.s.d. dell’avviso di accertamento n.TDY04T100410/2013 relativo all’anno di imposta 2007, notificato il23.10.2013, con cui l’amministrazione finanziaria, all’esito di verifica fiscale,aveva contestato la ricorrenza dei requisiti per l’applicazione del regimefiscale agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991, in mancanza delriconoscimento dell’ente ai fini sportivi da parte del CONI e della regolaretenuta delle scritture contabili, ed aveva accertato un maggior reddito diimpresa di euro 379.333, rideterminando di conseguenza le imposte IRES,IRAP e IVA secondo il regime fiscale ordinario.2. La CTP di Catanzaro aveva respinto il ricorso della contribuenteritenendo infondate le difese svolte in ordine all’intervenuta decadenza dallapotestà impositiva, alla mancanza di idonea autorizzazione all’accessoeseguito nel corso delle verifiche e alla nullità dell’avviso di accertamentoper mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973.3. La CTR della Calabria, adita in appello dalla contribuente, avevadichiarato inammissibile il gravame, ai sensi dell’art. 53 d. lgs. 546 del1992, per difetto di specificità dei motivi all’esito dell’udienza di discussione,tenuta in assenza del difensore dell’appellante a cui non era stato notificatoil relativo avviso di fissazione.Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione lacontribuente, affidandosi ad otto motivi, e l’Agenzia delle Entrate si è difesadepositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa comunicazioneal difensore costituito dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione aiNumero registro generale 28969/2017Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 10073/2026Data pubblicazione 18/04/2026sensi dell’art. 31 e dell’art. 61 del d. lgs. n. 546 del 1992, secondo cui,anche nel giudizio di appello, deve essere data comunicazione alle particostituite della data fissata per la trattazione della controversia almenotrenta giorni liberi prima della data stabilita a pena di nullità.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 deld.lgs. n. 546 del 1992, per aver la CTR erroneamente ritenutol’inammissibilità dell’appello per la mancata deduzione di specifici motivi dicensura avverso la sentenza impugnata, in contrasto con l’orientamentodella giurisprudenza di legittimità che ritiene sufficiente a soddisfare ilrequisito della specificità dei motivi di gravame anche il richiamo da partedel contribuente ai motivi di impugnazione dell’atto impositivo svolti nelricorso originario.3. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione ed erronea applicazione all'art. 102 c.p.c.e dell'art. 38 c.c. per violazione del litisconsorzio necessario anche conriferimento all'art. 2697 c.c. sull’onere della prova. La CTR, pur a frontedella contestazione svolta dall’Agenzia delle Entrate, avrebbe erroneamenteritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse il legale rappresentante dellaassociazione dilettantistica ricorrente ai sensi dell’art. 38 c.c., in mancanzadi prova del compimento di atti di gestione, e avrebbe, quindi, omesso diintegrare il contraddittorio, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., nei confronti dicoloro che formalmente risultavano componenti del consiglio direttivo e dicoloro che avevano effettivamente agito in nome e per contodell’associazione.4. Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione ed erronea applicazione dell’art. 43 d.p.r.n. 600 del 1973 e dell’art. 57 d.p.r. n. 633 del 1972 come modificati dallalegge n. 2008 del 2015 sul raddoppio del termine per la notifica dell’avvisodi accertamento e la conseguente violazione dell'articolo 2697 c.c. e dell'art.Numero registro generale 28969/2017Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 10073/2026Data pubblicazione 18/04/20263 della Cost. per la disparità di trattamento. La CTR avrebbe, infatti,disatteso l’eccezione di decadenza formulata dalla contribuente per esserel’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007 stato notificato il31.12.2012 nonostante l’Agenzia delle Entrate non avesse assolto all’oneredi provare di aver sporto la denuncia del fatto costituente reato entro iltermine stabilito per la decadenza dalla potestà impositiva come previstodall’art. 43 e dall’art. 57 del d.P.R. n. 600 del 1973 a seguito delle modificheapportate dalla legge n. 2008 del 2015, da ritenersi applicabiliretroattivamente per evitare disparità di trattamento tra i contribuenti.5. Con il quinto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 33 d.P.R.n. 600 del 1973 e dell’art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972 con conseguente nullitàdel verbale di constatazione e dell’avviso di accertamento. La CTR avrebbeerroneamente ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento fondato sudocumentazione inutilizzabile a fini probatori perché irritualmente acquisitadalla Guardia di Finanza a seguito dell’accesso, senza la dovutaautorizzazione del Procuratore della Repubblica, ad un locale del tuttoestraneo all’attività di impresa, qual è lo studio del commercialista tenutariodelle scritture contabili.6. Con il sesto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 deld.lgs. 212 del 2000, dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56 d.P.R.n. 633 del 1972 nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 deld.P.R. n. 600 del 1973 e omessa motivazione su punti decisivi dellacontroversia. La CTR, richiamando acriticamente la sentenza di primogrado, avrebbe erroneamente ritenuto la legittimità dell’avviso diaccertamento motivato solo con riferimento al processo verbale diconstatazione a cui non era allegata la documentazione relativa alle fattureemesse e pagate dall’associazione poste a fondamento dei rilievi mossiall’applicazione del regime fiscale agevolato.Numero registro generale 28969/2017Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 10073/2026Data pubblicazione 18/04/20267. Con il settimo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione della legge n.398 del 1991 come integrata dalla legge n. 289 del 2002 e dal d.l. n. 136del 2004 conv. dalla legge n. 186 del 2004 per aver la CTR, attraverso ilrichiamo alla sentenza di primo grado, erroneamente ritenuto che la societànon fosse in possesso del requisito del riconoscimento da parte del CONI,quando risultava in atti che la società era affiliata ad una federazionesportiva a cui il regolamento del CONI aveva delegato il riconoscimentoprovvisorio ai fini sportivi.8. Con l’ottavo motivo, la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione del d. Lgs. n 158 del24.9.2015 nella parte in cui aveva soppresso la sanzione impropriadell’esclusione dal regime fiscale agevolato delle associazionidilettantistiche in caso di violazione della normativa sulla tracciabilità deipagamenti. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente omesso diapplicare lo ius superveniens e, in particolare, il regime più favorevoleintrodotto dall’art. 19 d. lgs. n. 158 del 2015 che aveva escluso la sanzioneimpropria della decadenza dal beneficio del regime fiscale agevolato per laviolazione del limite dei pagamenti in contanti.9. Il primo motivo è fondato e la nullità della sentenza impugnata che nederiva assorbe l’esame di tutti gli altri.9.1. Nel processo tributario, infatti, l’omessa comunicazione alle particostituite della data dell’udienza di discussione o l’osservanza del terminedilatorio previsto dall’art. 31 d. lgs. n. 546 del 1992, norma applicabile alprocesso di appello in forza del richiamo operato dall’art. 61 d. lgs. n. 546de l1992, comportano, in ogni caso, la nullità della sentenza per violazionedel diritto di difesa, trattandosi di adempimenti che assolvono ad unafunzione essenziale di garanzia del diritto di difesa e del principio delcontraddittorio.Numero registro generale 28969/2017Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 10073/2026Data pubblicazione 18/04/2026La giurisprudenza della Corte ha da tempo affermato, al riguardo, il principiosecondo cui «Nel contenzioso tributario la comunicazione della data diudienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche aigiudizi di appello in relazione al richiamo operato dell'art. 61 del medesimodecreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesae del principio del contraddittorio; sicché, l'omessa comunicazione alle parti,almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza didiscussione determina la nullità della decisione comunque pronunciata.»(Cass. n. 28843 del 2017; Cass. n. 11487 del 2013).9.2 Nel caso di specie, non costituisce oggetto di contestazione il fattoche non sia stata comunicata alla difesa della contribuente la data fissataper la discussione del ricorso innanzi alla CTR e che il suo difensore nonabbia partecipato all’udienza. E la sentenza impugnata deve, pertanto,essere cassata perché affetta da nullità.10. L’accoglimento del motivo assorbe tutti gli altri.11. Il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al primo motivo,assorbiti tutti gli altri, con conseguente cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio della causa per nuovo e motivato esame alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, che provvederà anchealla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri motivi,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria, in diversa composizione, a cui demanda anchedi provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10073/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris