CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 19702/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24512-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] diservizi di trasportoe contratto di trasporto. Conseguenze sul piano dell’applicazione del meccanismo di solidarietà fra imprese R.G.N.24512/2021 Cron. Rep. Ud.27/04/2023 CC contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 236/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/03/2021 R.G.N. 22/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.24512/2021 [OSCURATO:PERSONA]: laCorte d’Appello di Bologna, riformando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha accolto il gravame proposto dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].” diretto a sentir accertare l’inesistenza della responsabilità solidale per il pagamento all’INPS dei crediti contributivi oggetto del decreto ingiuntivo notificato alla stessa società in qualità di committente della società di trasporto cooperativa “SAMA”, per i contributi dovuti da quest’ultima relativamente a tre dipendenti,per il periodo 2011; la Corte territoriale, esaminando, per la ragione più liquida, la questione relativa all’applicabilità o meno dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 nei confronti della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, ha concluso per l’inapplicabilità della norma nel caso in esame, avendo accertato, dall’esegesi delcontenuto dell’unico contratto stipulato fra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta committente della cooperativa SAMA,nonché dalle testimonianze escusse in giudizio , che le società , ritenute, dal T ribunale quali appaltatrici di servizi di trasporto, svolge vano il trasporto merci per una “pluralità di prestazioni”, intese appunto come pluralità di trasporti, senza obbligo di esclusività nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].”; da ciò ha stabilito che, agendo le stesse quali meri trasportatori per la committente, doveva escludersi la natura del vincolo quale appalto di servizi di trasporto, che,a differenza del contratto di trasporto che determina il normale rischio d’impresa, presuppone un rischio particolarmente qualifica n te nell’ambito dell’organizzazione del servizio fornito alla committentee legittima l’applicazione del meccanismo d solidarietà sancito dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003; ha quindi revocato il decreto ingiuntivo condannando l’INPS a restituire all’appellante gli importi pagati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in esecuzione di esso; la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un motivo unico; la società “[OSCURATO:SOCIETA].” ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: con l’unico motivo , formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l’istituto ricorrentededuce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 29, commi 1 e 2, d.lgs. 276/2003, così come modificato dall’art. 6, commi 1 e 2 del d.lgs. n.251/2004 e dall’art. 1, comma 911, l.296/2006, dell’art.1655 c.c., dell’art. 1678 c.c., e dell’art.14 disp. prel. c.c.”; la ricorrente , pur riconoscendo che il contratto va qualificato come contratto di trasporto, sostiene che l’art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003 trova egualmente applicazione e che, pertanto, sarebbe errata l’esclusione da parte della Corte territoriale; il motivo è infondato; al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il seguente principio di diritto: "…l'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, lungi dall'essere norma eccezionale, mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento" (Cass. n. 25172 del 2019; Cass. n. 6299 del 2020);questa Corte ha fondato tale conclusione anche su quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 254 del 2017, la quale, nell’ipotesi di subfornitura, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento al richiamato art. 29, stabilendone l'applicazione estensiva sulla base del principio secondo il quale scopo precipuodella norma è quello di scongiurare che una divaricazione fra titolarità dell’attività e utilizzazione della prestazione, insita nei meccanismi di decentramento produttivo, ridondi in danno dei lavoratori dell’utilizzatrice; tale ratio giustifica invero, anche alla luce dell'art. 3 Cost., la scelta del legislatore di estendere la tutela del soggetto che assicura un'attività lavorativa indiretta,a tutti i livelli di decentramento; il committente/appaltatore èobbligato, dunque, in solido , relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti dell’appaltatore, così come del subfornitore; e l'estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore costituisce il naturale corollario della tesi che configura la subfornitura come sottotipo dell'appalto e di quella che sostanzialmente equipara i due negozi; la Corte costituzionale ha, quindi, sottolineato che le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa (sub)fornitrice, trova la sua ragione nella strutturale debolezza del datore di lavoro, la quale si fa più intensa ed imprescindibile via via che la catena dell’appalto di servizi si allunga; tale essendo la ratio della scelta legislativa, è evidente che non può essere indifferente all’applicazione del meccanismo di solidarietà contemplato dall’art. 29 la forma contrattuale prescelta dalle parti (e accertata in fatto nel suo concreto manifestarsi dal giudice del merito); pertanto, giova ribadir e come il meccanismo prescelto, lung i dal conformar si al contratto di mera attività di trasporto (ancorché avente ad oggetto una pluralità di prestazioni), deve ritenersi applicabile unicamente nel caso in cui le parti abbiano inteso stipulare un contratto di appalto di servizi di trasporto, poiché è solo in tale ultima ipotesi che si ripropone l’esigenza , insita nella previsione di cui a ll’art. 29, di tutela dei lavoratoriper il caso di separazione tra la titolarità dell’attività datoriale e l’ utilizzazione dei lavoratoridestinati a quell’attività ; nel caso in esame, la censura della ricorrente non pone in discussione l’interpretazione della natura del vincolo , i l quale realizza – pacificamente – la fattispecie del contratto di trasporto, ma propone l’estensione del meccanismo protettivo, secondo una prospettazione che, come si è sopra ricordato, nonpuò essere condivisa, tanto per la disomogeneità giuridica delle due situazioni considerate quanto per la peculiarità del meccanismo di solidarietà,il quale va riferito alle sole ipotesi in cuisi propone quella divaricazione tra titolarità dell’attività e utilizzo della manodopera acui è diretta la protezione legale; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigettodel ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto ,