CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 35486/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 337, 99 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione alla allegata, ma indimostrata, condizione di incapacità di intendere al momento del fatto (pag. 4 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 2022 Il consigliere i i e sore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].I.I.[OSCURATO:PERSONA] C