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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 11532/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12162-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 12/14/16 - PALERMO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 236/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 12162/2021 Numero sezionale 3268/2022 Numero di raccolta generale 11532/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 /---------------------/ I.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 12/14/16 di Palermo ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 236/2021, emessa dalla Corte d’appello di Palermo, pubblicata in data 23 febbraio 2021, con la quale, in riforma della sentenza n. 516/2018 del Tribunale di Palermo ed in accoglimento dell’appello avanzato dalla condomina, è stata annullata la deliberazione assembleare del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] nn. 12-14-16, del 15 maggio 2015.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello ha affermato, a differenza di quanto deciso dal Tribunale, che fosse annullabile la delibera assemblare del 15 maggio 2015 per la mancata convocazione della condomina Cavaliere all’assemblea, a nulla rilevando che tale delibera concernesse la nomina dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per costituirsi in un giudizio tra il Condominio e la stessa [OSCURATO:PERSONA], benché quest’ultima fosse in potenziale conflitto di interessi.

II. Il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] 12/14/16 deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 66 disp. att. c.c., in relazione all’interesse a partecipare all’assemblea e ad impugnare la delibera e degli art. 2373 e 2377 cc.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1130 n. 1 e 3 c.c. e l’omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Si evidenzia che l’ordine del giorno relativo alla convocazione assembleare prevedeva: “Appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA], nomina legale per costituzione: delibere consequenziali; problematiche varie; varie ed eventuali”.

L’incarico professionale da conferire ad un legale atteneva ad un procedimento innanzi la Corte d’appello di Palermo, relativo all’impugnazione proposta dalla condomina [OSCURATO:PERSONA] avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Palermo.

F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 12162/2021 Numero sezionale 3268/2022 Numero di raccolta generale 11532/2022 Data pubblicazione 08/04/2022

III. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

IV. Ad avviso del relatore, la decisione della Corte d’appello di Palermo non avrebbe considerato che, in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi (come ritraibile da Cass. Sez. 2, 23/01/2018, n. 1629; Cass. Sez. 2, 18/06/2014, n. 13885; Cass. Sez. 2, 25/03/1970, n. 801), non sussiste il diritto del singolo a partecipare all’assemblea, né, quindi, la legittimazione a domandare l’annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione.

La considerazione di tale scissione della compagine condominiale in due gruppi di partecipanti, portatori di contrapposti interessi, determinerebbe, dunque, una modifica della stessa composizione del collegio e delle maggioranze.

Resterebbe estranea alla fattispecie la disciplina del conflitto di interessi, estesa dall'art. 2373 c.c., la quale verte, piuttosto, sul contrasto tra l'interesse proprio del partecipante al voto collegiale e quello comune all’intera collettività e perciò anche a lui stesso, mentre, con riguardo alla deliberazione assembleare relativa alla controversia tra il condominio ed il singolo condomino, quest’ultimo si porrebbe come portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale.

V. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, tuttavia, che, in relazione alla questione di diritto indicata, non ricorra l’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, ex art. 375, comma 1, numero 5, c.p.c.

La causa viene perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 12162/2021 Numero sezionale 3268/2022 Numero di raccolta generale 11532/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 marzo 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12162-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 12/14/16 - PALERMO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 236/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 12162/2021 Numero sezionale 3268/2022 Numero di raccolta generale 11532/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 /---------------------/ I.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 12/14/16 di Palermo ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 236/2021, emessa dalla Corte d’appello di Palermo, pubblicata in data 23 febbraio 2021, con la quale, in riforma della sentenza n. 516/2018 del Tribunale di Palermo ed in accoglimento dell’appello avanzato dalla condomina, è stata annullata la deliberazione assembleare del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] nn. 12-14-16, del 15 maggio 2015. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello ha affermato, a differenza di quanto deciso dal Tribunale, che fosse annullabile la delibera assemblare del 15 maggio 2015 per la mancata convocazione della condomina Cavaliere all’assemblea, a nulla rilevando che tale delibera concernesse la nomina dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per costituirsi in un giudizio tra il Condominio e la stessa [OSCURATO:PERSONA], benché quest’ultima fosse in potenziale conflitto di interessi. II. Il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] 12/14/16 deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 66 disp. att. c.c., in relazione all’interesse a partecipare all’assemblea e ad impugnare la delibera e degli art. 2373 e 2377 cc. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1130 n. 1 e 3 c.c. e l’omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia. Si evidenzia che l’ordine del giorno relativo alla convocazione assembleare prevedeva: “Appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA], nomina legale per costituzione: delibere consequenziali; problematiche varie; varie ed eventuali”. L’incarico professionale da conferire ad un legale atteneva ad un procedimento innanzi la Corte d’appello di Palermo, relativo all’impugnazione proposta dalla condomina [OSCURATO:PERSONA] avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Palermo. F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 12162/2021 Numero sezionale 3268/2022 Numero di raccolta generale 11532/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 III. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. IV. Ad avviso del relatore, la decisione della Corte d’appello di Palermo non avrebbe considerato che, in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi (come ritraibile da Cass. Sez. 2, 23/01/2018, n. 1629; Cass. Sez. 2, 18/06/2014, n. 13885; Cass. Sez. 2, 25/03/1970, n. 801), non sussiste il diritto del singolo a partecipare all’assemblea, né, quindi, la legittimazione a domandare l’annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione. La considerazione di tale scissione della compagine condominiale in due gruppi di partecipanti, portatori di contrapposti interessi, determinerebbe, dunque, una modifica della stessa composizione del collegio e delle maggioranze. Resterebbe estranea alla fattispecie la disciplina del conflitto di interessi, estesa dall'art. 2373 c.c., la quale verte, piuttosto, sul contrasto tra l'interesse proprio del partecipante al voto collegiale e quello comune all’intera collettività e perciò anche a lui stesso, mentre, con riguardo alla deliberazione assembleare relativa alla controversia tra il condominio ed il singolo condomino, quest’ultimo si porrebbe come portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale. V. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, tuttavia, che, in relazione alla questione di diritto indicata, non ricorra l’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, ex art. 375, comma 1, numero 5, c.p.c. La causa viene perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo. F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 12162/2021 Numero sezionale 3268/2022 Numero di raccolta generale 11532/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 marzo 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .