CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 23097/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17201/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 268-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 268-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1760/2017 depositata il 18/12/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] i fratelli Roberto, Anna e [OSCURATO:PERSONA] avevano provveduto a dividere il compendio immobiliare sito in Bergamo pervenuto loro per successione d e i genitori, attribuendo il terzo e ultimo piano dello stabile consistente in due distinte unità immobiliari ai fratelli Roberto e Anna . C on sepa rato accordo divisionale del 30/06/2004 i fratelli avevano in precedenza attribuito a tutti i comproprietari la possibilità di sopraelevare e costruire,in proporzione alle rispettive quote, subordinando le nuove edificazioni all'approvazione a maggioranzasuperiore a 800/1000 e ad un accordo su come effettivamente suddividere o compensare quanto costruito, rispettando le quote di proprietà ; all'art . 3 dell'accordo le parti avevano stabilito che la mansarda sarebbe stata suddivisa in due unità distinte, previa esecuzion e di interventi da ripartire in parti uguali , concedendo a gli assegnatari di tali unità (Roberto e Anna) di realizzare piccoli sopralzi e ampliamenti , esteticamente condivisibili, al fine di renderle più funzionali nel rispetto di quanto previsto all'articolo precedente. 2. Accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato due locali accessori tramite la parziale copertura del balcone e l'allungamento della falda del tetto e che [OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato un sopralzo dell'esistente piano soppalcato, sopraelevando a sua volta la falda del tetto , con atto di citazione del 25/03/2008 [OSCURATO:PERSONA] li conveniva in giudizio innanzi a l T ribunale di Bergamo chiedendo, previo accerta mento che le nuove opere realizzate dai medesimi erano state eseguite in violazion e d e i patti divisionali , l a risoluzione dell'atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con ricostituzione dello stato preesistente alla divisione. 3. Nella resistenza di entrambi i convenuti, con sentenza n. 3914/2008 il Tribunale di Bergamo rigettava le domande di parte attrice. 4. Avverso tale sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'integrale riforma. G li appellati , costituendo si in giudizio,hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione. 5. Con sentenza n. 1760/2017 l a Corte di A ppello d i Brescia ha rigettato l'appello,confermando l'impugnata sentenza . 6. Nei confronti di tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. 7. Hanno resistito con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 8. In prossimità dell’udienza, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria solo formale. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Deve preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità della memoria di costituzione di nuovo difensore datata28 luglio 2022, a seguito della rinuncia al mandato da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e della procura in essa contenuta conferita da [OSCURATO:PERSONA] all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e da quest'ultima autenticata. Nel giudizio di cassazione la procura speciale, data l'elencazione tassativa contenuta nell'art. 83, comma 3, c.p.c., nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 45 della L. n. 69/2009 applicabile ratione temporis, non può essere rilasciata in calceo a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso sicché, se non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 del citato articolo e, dunque, con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. Il nuovo testo dell'art. 83 c.p.c., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore dell'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (ovvero, il 4 luglio 2009). Per i procedimenti instaurati antecedentemente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, data l'elencazione tassativa contenuta nell'art. 83, comma3, c.p.c. nel testo anteriore all’attuale, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata (tra le tante: Cass. n. 23816/2010, Cass. n. 20692/2018; Cass. n. 12434/2022). Nella specie la procura depositata in atti, in relazione ad un giudizio instaurato nell’anno 2008, non risulta essere stata conferita secondo le modalità innanzi indicate. 2.-Il primo motivo di ricorso è così rubricato: “A rt . 360 comma 1, n. 3 c.p.c. - V iolazione di legge e falsa applicazione degli artt . 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c. in ordine alla corretta interpretazione delle clausole e dei patti divisionali in quanto la Corte d'Appello h a errato nella interpretazione dell'intenzione dei contraenti come integrata dai contratti divisionali e patti integrativi, violando i principi che reggono l'interpretazione dei contratti, interpretazione di buona fede e contemperamento degli interessi delle parti - Vio lazione di legge art . 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt.132 comma 2 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp . att . c.p.c. –Art. 360 comma 1 n . 5 c .p.c. “. Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa nella violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. là dove ha motivato la reiezione dell'appello dichiarando la clausola contrattuale dell'art. 3 dei patti divisionali, con il richiamo all'art. 2, di “valenza poco logica”, giungendo ad una conclusione interpretativa in contrasto con le clausole stesse. L'interpretazione della Corte di appello brescianaha operato in violazione dei principi che regolano l'interpretazione dei contratti poiché non ha tenuto in considerazione i comportamenti dei contraenti,procedendo ad una esegesi atomistica delle clausole : ne deriva che la sentenza impugnata ha elaborato una motivazione soltanto apparente, preferendo una interpretazione avente esito demolitorio anziché quella avente il risultato di conservare le pattuizioni in tuttii loro effetti. Inoltre la Corte di merito,qualificando erroneamente dimensioni e funzioni delle opere edilizie realizzate dagli attuali controricorrenti, haomesso l'esame del fatto determinante costituito dalla previsione inserita nella clausola contrattuale dell’art. 3 degli accordi divisionali, che prevedeva che sulla realizzanda opera si operasse una valutazione di condivisibilità da parte dei tre fratelli contraenti. I n particolare la Corte di appello erra quando ha attribuito all'art . 2 valenza di norma generale e all’art. 3 di norma speciale, anziché considerare gli articoli 2 e 3 come costituenti un'unica manifestazione di volontà. Ne consegue che occorreva la necessità dell'espressione del consenso previstodal richiamato art. 2 non solo per le nuove edificazioni ma anche per le realizzazioni dei piccoli sopralzi e ampliamenti esteticamente condivisibili, come denota l'inciso “nel rispetto di quanto previsto nell'art. 2 dei presenti accordi"contenuto nell’art. 3. 3.-Il titolo del secondo motivo di ricorso è il seguente: “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 116 e 118 disp. att. c.p.c. (pag. 10 sentenza) per omesso esame sulla adeguatezza della CTU e conseguenti vizi di motivazione - illogicità manifesta, contraddittorietà e perplessità e per ( pag . 9 e ss. sentenza) –art. 360 comma 1, n. 5 cpc”. Con esso la ricorrente si duole della acritica accettazione delle risultanze della CTU da parte della sentenza censurata, contesta che nella specie le opere realizzate dagli allora appellati potessero essere ricondotte a piccoli sopralzi e ampliamenti , critica il criterio della comparazione volumetrica adottato dalla CTU e accolto dalla sentenza, ritiene che sia mancato –in relazione all’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. –l’esame di un fatto decisivo, ossia la dimensione e le caratteristiche degli alloggi. 4.-Il primo motivo è in parte inammissibile in parte infondato. È inammissibile nel punto in cui denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti,ossia “il fatto determinante della previsione inserita nella clausola contrattuale … imponente che sulla realizzanda opera si costituisca una valutazione di condivisibilità da parte dei tre fratelli contraenti”. A tacere che il fatto in questione non risulta omesso nella motivazione della sentenza, trova infatti applicazione nella specie la previsione di cui all’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., trattandosi di appello introdotto in data successiva al 12 settembre 2012, in una causa nellaquale non è dato cogliere nella “ratio decidendi” tra i due giudizi di merito (c.d. doppia conforme) alcuna differenza e comunque la stessa ricorrente ha trascurato di porla in risalto (Cass.n.5528/2014; n. 22601/2022; n. 24508/2022). Il motivo è per il resto infondato. Non sussiste anzitutto nella motivazione della sentenza del giudice a quo alcun contrasto irriducibile tra affermazioni, Parimenti, non sussiste la denunciata violazione delle norme di ermeneutica. Occorre anzitutto ricordare al riguardo l'insegnamento di questa Corte secondo cui l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. n. 4178/2007, n. 10131/2006). “Né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131; Cass. 15252/17; 10757/22)”. In sintesi, il sindacato sulla violazione delle regole di ermeneutica “non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati”(Cass. n. 5670/2019). Che la critica della ricorrente miri proprio a tale esito è confermato da quanto si legge in ricorso: “la corretta lettura ed interpretazione delle clausole contrattuali, artt. 2 e 3 della scrittura afferente il contratto divisionale 31/01/2005 … effettuata coerentemente in armonia con la volontà delle parti … non consente interpretazioni diversa da quella proposta dall'allora appellante, ora ricorrente”(pagg. 8- 9) . 5.- Il secondo motivo è anch’esso in parte inammissibile e in parte infondato. Il motivo è inammissibile laddove denuncia il vizio ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. in presenza di “doppia conforme”, come già rilevato con riguardo al primo mezzo. Quanto ai dedotti vizi di motivazione, trattasi di censure che non sono più previste nel codice di rito(cfr. art. 360 comma 1 n. 5 cpc). Le censure in esso prospettate propongono in sostanza una rilettura del materiale probatorio, ossia della consulenza tecnica di ufficio, volta alla qualificazione delle opere eseguite da Anna e da [OSCURATO:PERSONA] in termini di “piccoli sopralzi e ampliamenti”al fine di rendere gli immobili più funzionali, già oggetto del secondomotivo di appello e già respinti dalla Corte distrettuale in ragione del fatto che “ la consulenza permette di avere piena ed adeguata contezza della natura degli interventi sia riferiti allo stato preesistente sia in assoluto”. La ricorrente si lamenta infatti della erronea valutazione delle prove e della illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la valutazione degli interventi realizzati sull’immobile di cui è causa da Anna P aganoni e Roberto P aganoni , ricondotti dalla Corte distrettuale nella previsione speciale di cui all'art. 3 dell'accordo divisionale. Segnatamente, la ricorrente critica l'adozione da parte della Corte di appellodel parametro dell a volumetria sfrut tata quale strumento per la valutazione quantitativa degli interventirealizzati. La Corte di Appello di Brescia, con coerente e idonea motivazione, ha recepito i dati forniti dal l’ausiliario, riten endo che l'entità degli interventi sia stata esattamente individuata sia sotto il profilo dell'incremento di cubatura che di superficie, escludendoche siano state realizzate autonome unità abitative ma solo ampliate quelle esistenti. L’intento della ricorrente di ottenere una nuova e per lei più favorevole valutazione delle risultanze probatorie non può trovare ingresso in questa sede. 6.-In conclusione, il ricorso va rigettato e parte ricorrente va condannata -in forza del principio della soccombenza - al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso , condannando la ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente, dell’ulterior