CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15548/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di doglianza: 1. Violazione di legge, mancata prova della destinazione a terzi della sostanza; 2. Erroneo impiego di massime di esperienza e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. 3. Travisamento della prova: bilancia da cucina qualificata come bilancino di precisione; 4. Motivazione apparente e mancata risposta ai motivi di appello; Considerato che i motivi di ricorso non rientrano nel numerus- ciausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo a pagina 6 della sentenza, in cui, a sostegno del convincimento della destinazione ad un uso non esclusivamente personaie delia sostanza, avversata dalla difesa, si pone in evidenza il fatto che nell'abitazione dell'imputato, oltre allo stupefacente, fu rinvenuta strumentazione idonea alla pesatura ed al confezionamento in dosi della sostanza (bilancino di precisione, ritagli di carta stagnola). Considerato che !a difesa prospetta una non consentita alternativa ricostruzione del fatto. Ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse ai giudice di legittimità ia rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PEsent [OSCURATO:PERSONA] nti DEPOciTAT, tn; !A 29 PRA26 0 2