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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26959/2023

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34959 d el ruolo generale dell’anno 20 1 9 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e F.lli s.p.a., in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali rispettivamente ex legale rappresentante e socio accomandatario, il primo, e socio accomandante, il secondo, della società Malvi s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]: dazio –importazione di aglio – titoli di importazione - superamento del contingente - c., cessata, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il primo quale ex legale rappresentante e socio accomandatario, i restanti quali soci accomandanti della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c., cessata, tutti anche in proprio, rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale su foglio allegato al ricorso, elettivamente domiciliati presso gli indirizzi pec : [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] medesimi difensori: - ricorrent i - contro Agenzia delle Dogane; - resistente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delVeneto, n. 534/4/2019, depositata in data 3 luglio 2019, notificata il 9 ottobre 2019; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi per i ricorrenti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] R o ndello e per l’Agenzia delle doganel’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] ta .

Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle dogane aveva emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] e F.lli s.p.a. e della società Malvi s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c., quali obbligati solidali, degli avvisi di rettifica dell’accertamento di diritto doganali relativi all’importazione di aglio dalla Cina, avendo contestato la sussistenza di un meccanismo elusivo che aveva consentito di aggirare il contingentamento dell’importazione di aglio imposto dal regolamento comunitario, beneficiando, in tal modo, del dazio agevolato senza averne diritto; in particolare, era stato accertato che la società Malvi s.a.s., che aveva esaurito i propri titolidi importazione, aveva acquistato o fatto acquistare la merce presso un fornitore cinese per venderla “allo stato estero” ad altri operatori intestatari di regolari titoli di importazioneche, una volta importata la merce, la rivendevano alla medesima Malvi s.a.s., eludendo, in tal modo, la disciplina regolamentare di riferimento; avverso gli atti di rettifica le società avevano proposto rispettivi ricors i che, previa riunione, erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Padova; avversola pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle dogane aveva proposto appello che era stato accolto dalla Commissione tributaria regionale del Veneto; avverso la pronuncia del giudice di appello la società aveva proposto ricorso per la cassazione; questa Corte, con sentenza n. 2069/2017, facendo applicazione della pronuncia della Corte di giustizia del 14 aprile 2016, causa c-131/14, aveva accolto il ricorso, enunciando il principio di diritto cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi, e aveva dichiara to assorbito il motivo di ricorso che aveva riguardato il legittimo affidamento dei ricorrenti; il giudizio veniva, quindi, riassunto dinanzi al giudice del rinvio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delVeneto, pronunciando in sede di rinvio, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle dogane, in particolare ha ritenuto che: dovendosi attenere al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e facendo, comunque, applicazione dei principi espressi dalla Corte di giustizia causa c-131/14, sussistevano elementi di prova per ritenere che la società Malvi s.a.s., servendosi dei servizi di altre società, in particolare della società [OSCURATO:PERSONA] e F.lli s.p.a., aveva realizzato un disegno commerciale esclusivamente proprio e diretto ad ottenere la disponibilità di un quantitativo di aglio a dazio agevolato superiore a quello consentitogli dai titoli di importazione di cui era titolare; in particolare, le domande di titoli di importazione da parte delle società partner non erano connesse ad un’attività commerciale effettiva, risultando meramente apparente il carattere commerciale di tale attività di interposizione, sicché le operazioni erano state ideate artificiosamente allo scopo di beneficiare del dazio agevolato.

I ricorrenti in epigrafe hanno quindiproposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura ed illustrato con due successive memorie.

L’Agenzia delle dogane ha depositato un atto, denominato “di costituzione”, con il quale ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare alla discussione in pubblica udienza.

Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione Preliminarmente va esaminata la questione del giudicato esterno che parte ricorrente ha prospettato con le memorie, in particolare viene evidenziatodi avere depositato con la memoria illustrativa, in fase di riassunzione, venticinque sentenze tutte favorevoli e passate in giudicato relative alle medesime parti e agli odierni ricorrenti e alla medesima questione,sicché dovrebbe trovare applicazione il giudicato esterno, di cui, invece, il giudice del rinvio ha omesso l’esame.

La stessa non può trovare accoglimento.

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, anche ove ne sia solo il necessario presuppostologico (Cass. civ., 16 maggio 2002, n. 7140).

Tale indirizzo giurisprudenziale richiede che entrambe la cause, tra le stesse parti, abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed una di esse sia stata definita con sentenza passata in giudicato: in tal caso, infatti, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo (Cass. civ., 16 maggio 2006 n. 1365).

Tanto premesso, va rilevato che difetta, nella concreta fattispecie sottoposta all'esame della Corte, l'identità del titolo o del rapporto dal quale derivano le pretese fatte valere nei giudizi in esame, attesa la oggettiva autonomia dei rapporti giuridici tributari.

I giudizi attengono, infatti, a distinti provvedimenti impositivi e si riferiscono ad obbligazioni tributarie che, se presentano caratteri comuni quanto al tipo di dazio applicato ed alla contestazione formulata dall'Ufficio doganale, sono tuttavia originate da situazioni fattuali diverse non riconducibili ad un medesimo fatto generatore di imposta, rimanendo esclusa, pertanto, contrariamente a quanto ipotizzato dai ricorrenti, la identità oggettiva del rapporto giuridico che unicamente consente di ravvisare quella unitarietà della "causa petendi" che soltanto può giustificare la esigenza di evitare contrasti in ordine a questioni giuridiche che costituiscono il necessario presupposto logico- giuridico comune ad entrambe le decisioni.Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ..

Evidenzia parte ricorrente che gli avvisi impugnati avevano delimitato il thema decidendum alla sola questione della non legittimità della prassi fino a quel tempo seguita , senza avere indicato alcuna circostanza specifica che potesse essere esaminata per giungere alla conclusione della esistenza di un comportamento abusivo in relazione alle specifiche importazioni.

Sotto tale profilo, il giudice del rinvio si sarebbe pronunciato su di una questione non prospettata con gli avvisi di rettifica, quella, cioè, della sussistenza di circostanze relative al concretizzarsi di un abuso del diritto,che non erano state mai contestate con gli atti impositivi .

Il motivo è infondato.

Va osservato, in primo luogo, che la stessa parte ricorrente evidenzia che l’odierna vicenda processuale ha avuto ad oggetto la contestazione secondo cui la prassi commerciale seguita, consistente nella vendita di merce allo stato estero a soggetto possessore di valido titolo di importazione agevolata e nel successivo riacquisto, ad opera del medesimo cedente, di tutta la merce medesima, era da considerarsi illegittima in quanto “frutto di una simulazione o altro, e cioè (nella sua interezza e senza specificazione alcuna, né esame di alcuno tipo!) ex se rappresentativa di un meccanismo fraudolento” (vd. pag. 17, ricorso).

Dall’esame degli avvisi di rettifica, come riprodotti in ricorso (vd. pag. 20), si evince che quel che era stato, più specificamente, contestato, era il fatto che le società avevano posto in essere “operazioni mercantili di fittizia vendita in frode alle disposizioni comunitarie”, realizzando una situazione in cui “apparentemente hanno inteso rispettare il comando legislativo (importazione nell’ambito contingenti Gatt), mentre nella sostanza ne hanno violato il contenutoe, che, inoltre, era configurabile un “sistema fraudolento idoneo ad aggirare il contingentamento dell’aglio”.

La prospettazione contenuta negli avvisi di rettifica, pertanto, era relativa alla sussistenza, nel caso di specie, di operazioni fraudolente finalizzate ad aggirare il limite del contingentamento mediante la creazione di una situazione meramente apparente di rispetto della normativa di riferimento, ed è, dunque, questo il thema decidendum entro cui il giudice era stato chiamato a pronunciarsi.

Va quindi osservato che , in tema di acc ertamento tributario, la motivazione di un atto impositivo ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e che, fermo restando l'onere della prova gravante sull'Amministrazione finanziaria, è sufficiente che la motivazione contenga l’indicazione dei fatti posti a fondamento della pretesa, ponendosi solo nel giudizio la necessità della specifica indicazione e deduzione degli elementi di prova sui quali si fondano i suddetti fatti costitutivi della pretesa.

D’altro lato, va altresì tenuto conto della circostanza che il giudice del rinvio era tenuto a pronunciarsi tenendo conto dei principi di diritto enunciati da questa Corte con la pronuncia n. 2069/2017 e quindi a giudicare sulla legittimità degli atti impositivi tenendo conto del criterio interpretativo indicato dalla Corte stessa.

Questa Corte, con la pronuncia sopra indicata, aveva specificamente demandato al giudice del rinvio di accertare la sussistenza nel caso di specie di una situazione riconducibile all’abuso del diritto secondo specifici parametri di riferimento, mutuati dalla interpretazione sul punto fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza C-131/14, anche facendo specifico riferimento alla eventuale sussistenza di una situazione di mera apparenza.

La necessità di tale accertamento è evincibile dal contenuto della stessa sentenza di questa Corte, nella quale, nella ricostruzione dell’oggetto del giudizio, è stato puntualizzato che la pretesa era relativa alla circostanza che la società Malvi s.a.s. aveva utilizzato titoli di importazione rilasciati ad altre imprese licenziatarie utilizzate quali società di comodoe che gli aumenti di valore risultanti dalle ri vendite costituissero compenso per l’interposizione, imputabili all’apparente importatore.

Inoltre, nell’indicare espressamente i principi di diritto cui attenersi, questa Corte ha fatto riferimento ai parametri evidenziati dalla Corte di giustizia al fine di accertare il carattere abusivo dell’attività e, al punto 18, lett. a), fra l’altro, si è fatto richiamo anche alla necessità di accertare se le domande di titoli erano connesse ad un’attività commerciale effettiva e non meramente apparente.

Il giudice del rinvio risulta essersi pronunciato entro i limiti del thema decidendum ed i principi di diritto enunciati da questa Corte.

Invero, l’accertamento del giudice del gravame è stato compiuto facendo specifico riferimento al carattere artificioso del meccanismo posto in essere, individuando, a tal fine,gli elementi di prova che hanno consentito di inquadrare la fattispecie entro il suddetto ambito, sicché non può ragionarsi in termini di violazione dell’art. 112, cod. proc. civ..

Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., del regolamento Cee n. 2913/1992, dei regolament i n. 104 7/2001 e n. 565/2002,dell’art. 1344, cod. civ., del principio generale del divieto di pratiche abusive, del diritto del soggetto passivo di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli permetta di limitare la propria contribuzione fiscale, e degli artt. 23, 25, 133, 28 e 29,TCE.

Evidenzia parte ricorrente che il giudice del rinvio ha ritenuto esistente, nel caso di specie, l’abuso del diritto facendo riferimento unicamente alla circostanza che l’importatore non avrebbe assunto alcun rischio commerciale ( in quanto vi sarebbe stato un accordo preventivo all’importazione e l’intera merce sarebbe stata poi riacquistata con il conseguimento, da parte dell’importatore, di una remunerazione precedentemente concordata), ma, pronunciando in tal misura, non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi di diritto espressi da questa Corte con la sentenza n. 2069/2017e, soprattutto, dalla Corte di giustizia.

In particolare, viene prospettata la non rilevanza dell’accordo preventivo e del ritrasferimento dell’intera merce una volta sdoganata, profili invece valorizzati dal giudice del rinvio ai fini dell’accertamento di una situazione di abuso del diritto.

Inoltre, secondo parte ricorrente, sarebbero in contrasto con i principi direttivi ulteriori passaggi della sentenza censurata, in particolare: il fatto che nella vicenda in esame l’attività di immissione in libera pratica non era avvenuta per conto proprio; il fatto che non sarebbero sufficienti, ai fini dell’accertamento dell’abuso del diritto, la adeguata remunerazione e la circostanza che il titolo di importazione agevolata sia stato ottenuto legittimamente, nonostante questi siano gli unici elementi fissati dalla Corte di giustizia per l’a ccertamento del comportamento di abuso del diritto; la sussistenza di una non adeguata remunerazione; il fatto che le operazioni avevano consentito alla Cervati, che aveva esaurito i quantitativi acquistabili con dazio agevolato, di disporre di ulteriori quantitativi di agli o senza il pagamento del dazio maggiorato, superando, in tal modo, la quantità di riferimento.Parte centrale del motivo in esame si orienta, più in particolare, sulla considerazione della non corretta applicazione dei principi di diritto nella misura in cui la sentenza fa riferimento a condizioni ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate dalla Corte di giustizia che,al fine di negare la sussistenza dell’elemento oggettivo dell’abuso del diritto, aveva ritenuto sufficiente che ogni operatore coinvolto abbia percepito un’adeguata remunerazione e che l’importazione sia stata effettuata mediante titoli legalmente ottenuti.

Sotto tale profilo, secondo parte ricorrente, anche la sentenza n. 2069/2017 avrebbe non correttamente fatto riferimento, al fine di individuare l’abuso del diritto, ad ulteriori condizioni non espressamente indicate dalla Corte di giustizia nella pronuncia richiamata, cioè alla influenza indebita di un operatore sul mercato, alla elusione dei limiti quantitativi di ciascun operatore e all’effettività dell’attività commerciale, che, in realtà, sono stati individuati quali obiettivi del regolamento.

Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, invero, non coglie la ratio decidendi della pronuncia censurata che, in realtà, ha fondato l’accertamento della legittimità della pretesa sulla base della considerazione che le operazioni sono state artificiosamente poste in esseree i diversi passaggi motivazionali hanno avuto riguardo proprio alla ricostruzione della non effettività delle medesime operazioni.

L’ambito dell’accertamento compiuto dal giudice del rinvio è, dunque, diverso da quello sul quale parte ricorrente ha inteso incentrare la presente ragione di doglianza.

Significativi, a tal proposito, sono i seguenti passaggi: nell’illustrazione del fatto, viene posta l’attenzione sulla circostanza che , secondo l’amministrazione doganale, l’importatore effettivo era la Malvi s.a.s.e tale prospettazione era stata ribadita anche in appello, in cui si era evidenziato che la frode era stata realizzata mediante l’acquisto fittizio di partite di aglio a tariffa agevolata da parte di società compiacenti; la stessa sentenza di questa Corte, peraltro, in sede di svolgimento del processo, aveva fatto riferimento alla utilizzazione di società di comodo ed al fatto che gli aumenti di valore risultanti dalla rivendite costituivano il compenso per l’interposizione, imputabile sia all’apparente importatore che al destinatario e proprietario delle merci, oltre al fatto che il corrispettivo ricevuto costituiva la remunerazione per il servizio reso.

In sostanza, l’attenzione è stata rivolta dal giudice del gravame alla mera situazione di apparenza che si era venuta a formare, ed è in relazione a questo presupposto che ha ritenuto di motivare nel senso della legittimità della pretesa.

Sotto tale profilo, il giudice del rinvio ha accertato che il carattere artificioso dell’operazione era riscontrabile nel fatto che l’importatore intestatario del titolo non aveva assunto alcun rischio commerciale, poichè aveva acquisito la certezza dell’integrale riacquisto della merce importata e non sussistendo alcuna incertezza circa il profitto ricavabile dalla vendita in presenza di preordinate pattuizioni circa il prezzo da attribuire alla merce in occasione della successiva cessione.

Inoltre, a supporto di tale considerazione, ha evidenziatoche le stesse parti avevano qualificato il compenso ricevuto quale premio.

In realtà, la qualificazione dell’importo ricevuto, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, ha trovato considerazione laddove lo stesso è stato, in sostanza, assimilato dal giudice del rinvio non a un corrispettivo della cessione della merce, ma alla remunerazione per il servizio reso, ed è questo il senso proprio da attribuirsi, in tale ottica, al passaggio motivazionale secondo cui lo stesso era stat o determinat o “ senza alcun collegamento con la concorrenza fra diversi attori del mercato, con i costi sostenuti e con la copertura degli assunti rischi commerciali”.

Con tale espressione, in realtà, il giudice del gravame ha inteso tirare fuori il corrispettivo ricevuto dalla natura di controprestazione della merce, una volta assunto e provato che l’operazione non era stata effettiva.

Ad ulteriore supporto di tale qualificazione del rapporto è la circostanza, valorizzata dal giudice del rinvio, che l’importatore non aveva operato per conto proprio.

Il riferimento agli elementi fattuali diretti a provare la suddetta circostanza trova la sua giustificazione proprioal fine della verifica della non effettività dell’attività commerciale svolta, non essendo stata la Cervati “un partner commerciale in una normale transazione fra operatori di mercato, assumendo piuttosto il ruolo di organizzatore e dominus della sequenza delle operazioni”, risultando “ meramente apparente il carattere commerciale di tali attività di interposizione”.

La linea interpretativa seguita dal giudice del rinvio è del tutto conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia e di questa Corte.

A tal proposito, va tenuto conto delle sentenze della Corte di giustizia C-55/13, SICESe C-131/14, [OSCURATO:PERSONA] .

Nella prima, è stato affermato che l ’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta, in via di principio, ad operazioni mediante le quali un importatore, intestatario di titoli d’importazione ad aliquota ridotta, acquisti una merce al di fuori dell’Unione europea da un operatore che sia dal canto suo importatore tradizionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento, ma che abbia esaurito i propri titoli d’importazione ad aliquota ridotta, e poi gliela rivenda dopo averla importata nell’Unione.

Tuttavia, simili operazioni costituiscono un abuso di diritto quando siano state concepite artificiosamente allo scopo essenziale di beneficiare del dazio agevolato.

La verifica dell’esistenza di una pratica abusiva richiede che il giudice del rinvio prenda in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso di specie, ivi comprese le operazioni commerciali precedenti e successive all’importazione di cui trattasi.

La Corte di giustizia, dopo avere esaminati ed indicato quali debbano essere, nel caso in esame, gli elementi indici di un comportamento abusivo, tratteggiandone il profilo oggettivo e soggettivo, ha ulteriormente precisato che “tuttavia, non si può escludere che, in alcuni casi, operazioni come quelle oggetto del procedimento principale siano state ideate artificiosamente allo scopo essenziale di beneficiare del dazio agevolato.

In tal senso, fra gli elementi che potrebbero consentire di accertare il carattere artificioso delle operazioni rientra, come rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni, il fatto che l’importatore intestatario dei titoli «A» non abbia assunto alcun rischio commerciale, essendo stato quest’ultimo in realtà coperto dal suo acquirente, che è anche importatore tradizionale.

Un tale carattere artificioso potrebbe risultare, inoltre, dalla circostanza che il margine di profitto degli importatori sia insignificante o che i prezzi della vendita dell’aglio da parte degli importatori all’acquirente nell’Unione siano inferiori al prezzo di mercato”.

Il riferimento, quindi, alla creazione artificiosa dell’operazione è stata evidenziata dalla Corte di giustizia come ulteriore elemento che può aggiungersi alla valutazione del carattere abusivo della condotta, in linea con il principio costantemente affermato secondocui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell’Unione (v., in particolare, sentenze del 12 maggio 1998, Kefalas e a., C ‑ 367/96, Racc. pag.

I ‑ 2843, punto 20; del 23 marzo 2000, Diamantis, C ‑ 373/97, Racc. pag.

I ‑ 1705, punto 33, nonché del 21 febbraio 2006, Halifax e a., C ‑ 255/02, Racc. pag.

I ‑ 1609, punto 68).

Tali principi trovano la loro esplicitazione nel Regolamento n. 2988/95, art. 4, che prevede : « 1.Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto:- mediante l’obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti, (...).

3. Gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto [dell’Unione] applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso».

La successiva pronuncia della Corte di giustizia si pone in linea con la ricostruzione interpretativa operata dalla prima pronuncia sopra esaminata.

La stessa, invero, al punto 51, evidenzia che: «Ciononostante, non si può escludere che, in determinate circostanze, un meccanismo come quello di cui trattasi nel procedimento principale venga attuato essenzialmente allo scopo di creare artificiosamente le condizioni richieste per ottenere il dazio agevolato.

Fra gli elementi che potrebbero consentire di dimostrare il carattere artificioso di un siffatto meccanismo figura segnatamente la circostanza che l’importatore intestatario dei titoli non abbia assunto alcun rischio commerciale, o anche la circostanza che il margine di profitto dell’importatore sia insignificante o che il prezzo della vendita dell’aglio da parte dell’importatore al primo acquirente nell’Unione, poi da quest’ultimo al secondo acquirente nell’Unione, sia inferiore al prezzo di mercato (v., in tal senso, sentenze SICES e a., C ‑ 155/13, EU:C:2014:145, punto 39, nonchéCimmino e a., C ‑ 607/13, EU:C:2015:448, punto 67)».Nel successivo punto 52, inoltre, è affermato che: «Peraltro, nei limiti in cui la questione pregiudiziale riguarda l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, è sufficiente ricordare che tale disposizione prevede, in sostanza, gli stessi criteri derivanti da giurisprudenza costante della Corte ricordati ai punti da 32 a 34 della presente sentenza, precisando al contempo che gli atti che soddisfano detti criteri, ossia quelli per i quali viene dimostrato che hanno lo scopo di conseguire un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto dell’Unione applicabile, mediante la creazione artificiosa delle condizioni richieste per ottenere tale vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento di quest’ultimo oppure la sua revoca».

In sostanza, entrambe le pronunce, dopo avere dettato i principi per l’individuazione della natura elusiva dell’operazione, prendendo a riferimento sia il profilo oggettivo che soggettivo ai fini dell’accertamento, hanno posto, comunque, l’attenzione sulla natura latamente abusiva dell’operazione anche nell’ipotesi in cui la stessa sia stata artificiosamente creata.

Ciò in quanto essa si pone in violazione non solo con la previsione di cui al regolamento n. 2988/95, ma anche con gli stessi obiettivi del regolamento n. 565/2002, fra i quali vi è anche l’esigenza che non si realizzi un’influenza indebita di un operatore sul mercato e che la domanda di titoli debba essere connessa ad un’attività commerciale effettiva.

La pronuncia di questa Corte n. 2069/2017, sotto tale profilo, ha inteso dettare al giudice del rinvio tutti i principi affermati dalla Corte di giustizia al fine di accertare la natura abusiva dell’operazione, facendo anche specifico riferimento, al punto 18, lett . a), alla verifica della sussistenza di un’attività commerciale effettiva e non meramente apparente.La pronuncia del giudice del rinvio, pertanto, si pone in linea con i suddetti principi ed è stata resa nel rispetto dell’art. 384, cod. proc. civ..

Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc.civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Evidenzia parte ricorrente come risulti, in primo luogo, incomprensibile l’affermazione secondo cui, ai fini della considerazione della normale remunerazione, parametrata dall’ufficio secondo i dati rilevati nel periodo dalla Camera di commercio di Pavia, occorrerebbe fare riferimento ad un profilo qualitativo.

Inoltre, lamentache il giudice del rinvio avrebbe omesso di considerare:il fatto che dai processi verbali di constatazione era risultata l’assoluta non significatività, in termini numerici, delle quantità interessate dall’odierna materia; il fatto che dal listino settimanale dei prezzi rilevati a Forlì-Cesena, il prezzo praticato era in linea con le transazioni in esame; il fatto che nell’avviso di accertamento elevato dall’Agenzia delle entrate di Rovigo si era riconosciuto un compenso all’importatore pari a euro 0,55/Kg per l’aglio; il fatto che dal processo verbale di constatazione del 21 novembre 2005 emergeva una remunerazione adeguata.

Il motivo è inammissibile.

Anche in questo caso, come già rilevato in sede di esame del secondo motivo di ricorso, gli elementi fattuali di cui parte ricorrente sostiene l’omesso esame attengono ad una questione, relativa alla determinazione del normale prezzo di vendita, non conferente con la ratio decidendi della pronuncia censurata.

In conclusione, è infondato il primo motivo, inammissibili i restanti, con conseguente rigetto del ricorso.Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione della resistente e tenuto conto della mancanza di una effettiva attività difensiva in sede di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34959 d el ruolo generale dell’anno 20 1 9 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e F.lli s.p.a., in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali rispettivamente ex legale rappresentante e socio accomandatario, il primo, e socio accomandante, il secondo, della società Malvi s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]: dazio –importazione di aglio – titoli di importazione - superamento del contingente - c., cessata, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il primo quale ex legale rappresentante e socio accomandatario, i restanti quali soci accomandanti della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c., cessata, tutti anche in proprio, rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale su foglio allegato al ricorso, elettivamente domiciliati presso gli indirizzi pec : [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] medesimi difensori: - ricorrent i - contro Agenzia delle Dogane; - resistente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delVeneto, n. 534/4/2019, depositata in data 3 luglio 2019, notificata il 9 ottobre 2019; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi per i ricorrenti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] R o ndello e per l’Agenzia delle doganel’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] ta . Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle dogane aveva emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] e F.lli s.p.a. e della società Malvi s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c., quali obbligati solidali, degli avvisi di rettifica dell’accertamento di diritto doganali relativi all’importazione di aglio dalla Cina, avendo contestato la sussistenza di un meccanismo elusivo che aveva consentito di aggirare il contingentamento dell’importazione di aglio imposto dal regolamento comunitario, beneficiando, in tal modo, del dazio agevolato senza averne diritto; in particolare, era stato accertato che la società Malvi s.a.s., che aveva esaurito i propri titolidi importazione, aveva acquistato o fatto acquistare la merce presso un fornitore cinese per venderla “allo stato estero” ad altri operatori intestatari di regolari titoli di importazioneche, una volta importata la merce, la rivendevano alla medesima Malvi s.a.s., eludendo, in tal modo, la disciplina regolamentare di riferimento; avverso gli atti di rettifica le società avevano proposto rispettivi ricors i che, previa riunione, erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Padova; avversola pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle dogane aveva proposto appello che era stato accolto dalla Commissione tributaria regionale del Veneto; avverso la pronuncia del giudice di appello la società aveva proposto ricorso per la cassazione; questa Corte, con sentenza n. 2069/2017, facendo applicazione della pronuncia della Corte di giustizia del 14 aprile 2016, causa c-131/14, aveva accolto il ricorso, enunciando il principio di diritto cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi, e aveva dichiara to assorbito il motivo di ricorso che aveva riguardato il legittimo affidamento dei ricorrenti; il giudizio veniva, quindi, riassunto dinanzi al giudice del rinvio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delVeneto, pronunciando in sede di rinvio, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle dogane, in particolare ha ritenuto che: dovendosi attenere al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e facendo, comunque, applicazione dei principi espressi dalla Corte di giustizia causa c-131/14, sussistevano elementi di prova per ritenere che la società Malvi s.a.s., servendosi dei servizi di altre società, in particolare della società [OSCURATO:PERSONA] e F.lli s.p.a., aveva realizzato un disegno commerciale esclusivamente proprio e diretto ad ottenere la disponibilità di un quantitativo di aglio a dazio agevolato superiore a quello consentitogli dai titoli di importazione di cui era titolare; in particolare, le domande di titoli di importazione da parte delle società partner non erano connesse ad un’attività commerciale effettiva, risultando meramente apparente il carattere commerciale di tale attività di interposizione, sicché le operazioni erano state ideate artificiosamente allo scopo di beneficiare del dazio agevolato. I ricorrenti in epigrafe hanno quindiproposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura ed illustrato con due successive memorie. L’Agenzia delle dogane ha depositato un atto, denominato “di costituzione”, con il quale ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare alla discussione in pubblica udienza. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione Preliminarmente va esaminata la questione del giudicato esterno che parte ricorrente ha prospettato con le memorie, in particolare viene evidenziatodi avere depositato con la memoria illustrativa, in fase di riassunzione, venticinque sentenze tutte favorevoli e passate in giudicato relative alle medesime parti e agli odierni ricorrenti e alla medesima questione,sicché dovrebbe trovare applicazione il giudicato esterno, di cui, invece, il giudice del rinvio ha omesso l’esame. La stessa non può trovare accoglimento. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, anche ove ne sia solo il necessario presuppostologico (Cass. civ., 16 maggio 2002, n. 7140). Tale indirizzo giurisprudenziale richiede che entrambe la cause, tra le stesse parti, abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed una di esse sia stata definita con sentenza passata in giudicato: in tal caso, infatti, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo (Cass. civ., 16 maggio 2006 n. 1365). Tanto premesso, va rilevato che difetta, nella concreta fattispecie sottoposta all'esame della Corte, l'identità del titolo o del rapporto dal quale derivano le pretese fatte valere nei giudizi in esame, attesa la oggettiva autonomia dei rapporti giuridici tributari. I giudizi attengono, infatti, a distinti provvedimenti impositivi e si riferiscono ad obbligazioni tributarie che, se presentano caratteri comuni quanto al tipo di dazio applicato ed alla contestazione formulata dall'Ufficio doganale, sono tuttavia originate da situazioni fattuali diverse non riconducibili ad un medesimo fatto generatore di imposta, rimanendo esclusa, pertanto, contrariamente a quanto ipotizzato dai ricorrenti, la identità oggettiva del rapporto giuridico che unicamente consente di ravvisare quella unitarietà della "causa petendi" che soltanto può giustificare la esigenza di evitare contrasti in ordine a questioni giuridiche che costituiscono il necessario presupposto logico- giuridico comune ad entrambe le decisioni.Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ.. Evidenzia parte ricorrente che gli avvisi impugnati avevano delimitato il thema decidendum alla sola questione della non legittimità della prassi fino a quel tempo seguita , senza avere indicato alcuna circostanza specifica che potesse essere esaminata per giungere alla conclusione della esistenza di un comportamento abusivo in relazione alle specifiche importazioni. Sotto tale profilo, il giudice del rinvio si sarebbe pronunciato su di una questione non prospettata con gli avvisi di rettifica, quella, cioè, della sussistenza di circostanze relative al concretizzarsi di un abuso del diritto,che non erano state mai contestate con gli atti impositivi . Il motivo è infondato. Va osservato, in primo luogo, che la stessa parte ricorrente evidenzia che l’odierna vicenda processuale ha avuto ad oggetto la contestazione secondo cui la prassi commerciale seguita, consistente nella vendita di merce allo stato estero a soggetto possessore di valido titolo di importazione agevolata e nel successivo riacquisto, ad opera del medesimo cedente, di tutta la merce medesima, era da considerarsi illegittima in quanto “frutto di una simulazione o altro, e cioè (nella sua interezza e senza specificazione alcuna, né esame di alcuno tipo!) ex se rappresentativa di un meccanismo fraudolento” (vd. pag. 17, ricorso). Dall’esame degli avvisi di rettifica, come riprodotti in ricorso (vd. pag. 20), si evince che quel che era stato, più specificamente, contestato, era il fatto che le società avevano posto in essere “operazioni mercantili di fittizia vendita in frode alle disposizioni comunitarie”, realizzando una situazione in cui “apparentemente hanno inteso rispettare il comando legislativo (importazione nell’ambito contingenti Gatt), mentre nella sostanza ne hanno violato il contenutoe, che, inoltre, era configurabile un “sistema fraudolento idoneo ad aggirare il contingentamento dell’aglio”. La prospettazione contenuta negli avvisi di rettifica, pertanto, era relativa alla sussistenza, nel caso di specie, di operazioni fraudolente finalizzate ad aggirare il limite del contingentamento mediante la creazione di una situazione meramente apparente di rispetto della normativa di riferimento, ed è, dunque, questo il thema decidendum entro cui il giudice era stato chiamato a pronunciarsi. Va quindi osservato che , in tema di acc ertamento tributario, la motivazione di un atto impositivo ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e che, fermo restando l'onere della prova gravante sull'Amministrazione finanziaria, è sufficiente che la motivazione contenga l’indicazione dei fatti posti a fondamento della pretesa, ponendosi solo nel giudizio la necessità della specifica indicazione e deduzione degli elementi di prova sui quali si fondano i suddetti fatti costitutivi della pretesa. D’altro lato, va altresì tenuto conto della circostanza che il giudice del rinvio era tenuto a pronunciarsi tenendo conto dei principi di diritto enunciati da questa Corte con la pronuncia n. 2069/2017 e quindi a giudicare sulla legittimità degli atti impositivi tenendo conto del criterio interpretativo indicato dalla Corte stessa. Questa Corte, con la pronuncia sopra indicata, aveva specificamente demandato al giudice del rinvio di accertare la sussistenza nel caso di specie di una situazione riconducibile all’abuso del diritto secondo specifici parametri di riferimento, mutuati dalla interpretazione sul punto fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza C-131/14, anche facendo specifico riferimento alla eventuale sussistenza di una situazione di mera apparenza. La necessità di tale accertamento è evincibile dal contenuto della stessa sentenza di questa Corte, nella quale, nella ricostruzione dell’oggetto del giudizio, è stato puntualizzato che la pretesa era relativa alla circostanza che la società Malvi s.a.s. aveva utilizzato titoli di importazione rilasciati ad altre imprese licenziatarie utilizzate quali società di comodoe che gli aumenti di valore risultanti dalle ri vendite costituissero compenso per l’interposizione, imputabili all’apparente importatore. Inoltre, nell’indicare espressamente i principi di diritto cui attenersi, questa Corte ha fatto riferimento ai parametri evidenziati dalla Corte di giustizia al fine di accertare il carattere abusivo dell’attività e, al punto 18, lett. a), fra l’altro, si è fatto richiamo anche alla necessità di accertare se le domande di titoli erano connesse ad un’attività commerciale effettiva e non meramente apparente. Il giudice del rinvio risulta essersi pronunciato entro i limiti del thema decidendum ed i principi di diritto enunciati da questa Corte. Invero, l’accertamento del giudice del gravame è stato compiuto facendo specifico riferimento al carattere artificioso del meccanismo posto in essere, individuando, a tal fine,gli elementi di prova che hanno consentito di inquadrare la fattispecie entro il suddetto ambito, sicché non può ragionarsi in termini di violazione dell’art. 112, cod. proc. civ.. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., del regolamento Cee n. 2913/1992, dei regolament i n. 104 7/2001 e n. 565/2002,dell’art. 1344, cod. civ., del principio generale del divieto di pratiche abusive, del diritto del soggetto passivo di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli permetta di limitare la propria contribuzione fiscale, e degli artt. 23, 25, 133, 28 e 29,TCE. Evidenzia parte ricorrente che il giudice del rinvio ha ritenuto esistente, nel caso di specie, l’abuso del diritto facendo riferimento unicamente alla circostanza che l’importatore non avrebbe assunto alcun rischio commerciale ( in quanto vi sarebbe stato un accordo preventivo all’importazione e l’intera merce sarebbe stata poi riacquistata con il conseguimento, da parte dell’importatore, di una remunerazione precedentemente concordata), ma, pronunciando in tal misura, non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi di diritto espressi da questa Corte con la sentenza n. 2069/2017e, soprattutto, dalla Corte di giustizia. In particolare, viene prospettata la non rilevanza dell’accordo preventivo e del ritrasferimento dell’intera merce una volta sdoganata, profili invece valorizzati dal giudice del rinvio ai fini dell’accertamento di una situazione di abuso del diritto. Inoltre, secondo parte ricorrente, sarebbero in contrasto con i principi direttivi ulteriori passaggi della sentenza censurata, in particolare: il fatto che nella vicenda in esame l’attività di immissione in libera pratica non era avvenuta per conto proprio; il fatto che non sarebbero sufficienti, ai fini dell’accertamento dell’abuso del diritto, la adeguata remunerazione e la circostanza che il titolo di importazione agevolata sia stato ottenuto legittimamente, nonostante questi siano gli unici elementi fissati dalla Corte di giustizia per l’a ccertamento del comportamento di abuso del diritto; la sussistenza di una non adeguata remunerazione; il fatto che le operazioni avevano consentito alla Cervati, che aveva esaurito i quantitativi acquistabili con dazio agevolato, di disporre di ulteriori quantitativi di agli o senza il pagamento del dazio maggiorato, superando, in tal modo, la quantità di riferimento.Parte centrale del motivo in esame si orienta, più in particolare, sulla considerazione della non corretta applicazione dei principi di diritto nella misura in cui la sentenza fa riferimento a condizioni ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate dalla Corte di giustizia che,al fine di negare la sussistenza dell’elemento oggettivo dell’abuso del diritto, aveva ritenuto sufficiente che ogni operatore coinvolto abbia percepito un’adeguata remunerazione e che l’importazione sia stata effettuata mediante titoli legalmente ottenuti. Sotto tale profilo, secondo parte ricorrente, anche la sentenza n. 2069/2017 avrebbe non correttamente fatto riferimento, al fine di individuare l’abuso del diritto, ad ulteriori condizioni non espressamente indicate dalla Corte di giustizia nella pronuncia richiamata, cioè alla influenza indebita di un operatore sul mercato, alla elusione dei limiti quantitativi di ciascun operatore e all’effettività dell’attività commerciale, che, in realtà, sono stati individuati quali obiettivi del regolamento. Il motivo è inammissibile. Lo stesso, invero, non coglie la ratio decidendi della pronuncia censurata che, in realtà, ha fondato l’accertamento della legittimità della pretesa sulla base della considerazione che le operazioni sono state artificiosamente poste in esseree i diversi passaggi motivazionali hanno avuto riguardo proprio alla ricostruzione della non effettività delle medesime operazioni. L’ambito dell’accertamento compiuto dal giudice del rinvio è, dunque, diverso da quello sul quale parte ricorrente ha inteso incentrare la presente ragione di doglianza. Significativi, a tal proposito, sono i seguenti passaggi: nell’illustrazione del fatto, viene posta l’attenzione sulla circostanza che , secondo l’amministrazione doganale, l’importatore effettivo era la Malvi s.a.s.e tale prospettazione era stata ribadita anche in appello, in cui si era evidenziato che la frode era stata realizzata mediante l’acquisto fittizio di partite di aglio a tariffa agevolata da parte di società compiacenti; la stessa sentenza di questa Corte, peraltro, in sede di svolgimento del processo, aveva fatto riferimento alla utilizzazione di società di comodo ed al fatto che gli aumenti di valore risultanti dalla rivendite costituivano il compenso per l’interposizione, imputabile sia all’apparente importatore che al destinatario e proprietario delle merci, oltre al fatto che il corrispettivo ricevuto costituiva la remunerazione per il servizio reso. In sostanza, l’attenzione è stata rivolta dal giudice del gravame alla mera situazione di apparenza che si era venuta a formare, ed è in relazione a questo presupposto che ha ritenuto di motivare nel senso della legittimità della pretesa. Sotto tale profilo, il giudice del rinvio ha accertato che il carattere artificioso dell’operazione era riscontrabile nel fatto che l’importatore intestatario del titolo non aveva assunto alcun rischio commerciale, poichè aveva acquisito la certezza dell’integrale riacquisto della merce importata e non sussistendo alcuna incertezza circa il profitto ricavabile dalla vendita in presenza di preordinate pattuizioni circa il prezzo da attribuire alla merce in occasione della successiva cessione. Inoltre, a supporto di tale considerazione, ha evidenziatoche le stesse parti avevano qualificato il compenso ricevuto quale premio. In realtà, la qualificazione dell’importo ricevuto, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, ha trovato considerazione laddove lo stesso è stato, in sostanza, assimilato dal giudice del rinvio non a un corrispettivo della cessione della merce, ma alla remunerazione per il servizio reso, ed è questo il senso proprio da attribuirsi, in tale ottica, al passaggio motivazionale secondo cui lo stesso era stat o determinat o “ senza alcun collegamento con la concorrenza fra diversi attori del mercato, con i costi sostenuti e con la copertura degli assunti rischi commerciali”. Con tale espressione, in realtà, il giudice del gravame ha inteso tirare fuori il corrispettivo ricevuto dalla natura di controprestazione della merce, una volta assunto e provato che l’operazione non era stata effettiva. Ad ulteriore supporto di tale qualificazione del rapporto è la circostanza, valorizzata dal giudice del rinvio, che l’importatore non aveva operato per conto proprio. Il riferimento agli elementi fattuali diretti a provare la suddetta circostanza trova la sua giustificazione proprioal fine della verifica della non effettività dell’attività commerciale svolta, non essendo stata la Cervati “un partner commerciale in una normale transazione fra operatori di mercato, assumendo piuttosto il ruolo di organizzatore e dominus della sequenza delle operazioni”, risultando “ meramente apparente il carattere commerciale di tali attività di interposizione”. La linea interpretativa seguita dal giudice del rinvio è del tutto conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia e di questa Corte. A tal proposito, va tenuto conto delle sentenze della Corte di giustizia C-55/13, SICESe C-131/14, [OSCURATO:PERSONA] . Nella prima, è stato affermato che l ’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta, in via di principio, ad operazioni mediante le quali un importatore, intestatario di titoli d’importazione ad aliquota ridotta, acquisti una merce al di fuori dell’Unione europea da un operatore che sia dal canto suo importatore tradizionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento, ma che abbia esaurito i propri titoli d’importazione ad aliquota ridotta, e poi gliela rivenda dopo averla importata nell’Unione. Tuttavia, simili operazioni costituiscono un abuso di diritto quando siano state concepite artificiosamente allo scopo essenziale di beneficiare del dazio agevolato. La verifica dell’esistenza di una pratica abusiva richiede che il giudice del rinvio prenda in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso di specie, ivi comprese le operazioni commerciali precedenti e successive all’importazione di cui trattasi. La Corte di giustizia, dopo avere esaminati ed indicato quali debbano essere, nel caso in esame, gli elementi indici di un comportamento abusivo, tratteggiandone il profilo oggettivo e soggettivo, ha ulteriormente precisato che “tuttavia, non si può escludere che, in alcuni casi, operazioni come quelle oggetto del procedimento principale siano state ideate artificiosamente allo scopo essenziale di beneficiare del dazio agevolato. In tal senso, fra gli elementi che potrebbero consentire di accertare il carattere artificioso delle operazioni rientra, come rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni, il fatto che l’importatore intestatario dei titoli «A» non abbia assunto alcun rischio commerciale, essendo stato quest’ultimo in realtà coperto dal suo acquirente, che è anche importatore tradizionale. Un tale carattere artificioso potrebbe risultare, inoltre, dalla circostanza che il margine di profitto degli importatori sia insignificante o che i prezzi della vendita dell’aglio da parte degli importatori all’acquirente nell’Unione siano inferiori al prezzo di mercato”. Il riferimento, quindi, alla creazione artificiosa dell’operazione è stata evidenziata dalla Corte di giustizia come ulteriore elemento che può aggiungersi alla valutazione del carattere abusivo della condotta, in linea con il principio costantemente affermato secondocui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell’Unione (v., in particolare, sentenze del 12 maggio 1998, Kefalas e a., C ‑ 367/96, Racc. pag. I ‑ 2843, punto 20; del 23 marzo 2000, Diamantis, C ‑ 373/97, Racc. pag. I ‑ 1705, punto 33, nonché del 21 febbraio 2006, Halifax e a., C ‑ 255/02, Racc. pag. I ‑ 1609, punto 68). Tali principi trovano la loro esplicitazione nel Regolamento n. 2988/95, art. 4, che prevede : « 1.Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto:- mediante l’obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti, (...). 3. Gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto [dell’Unione] applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso». La successiva pronuncia della Corte di giustizia si pone in linea con la ricostruzione interpretativa operata dalla prima pronuncia sopra esaminata. La stessa, invero, al punto 51, evidenzia che: «Ciononostante, non si può escludere che, in determinate circostanze, un meccanismo come quello di cui trattasi nel procedimento principale venga attuato essenzialmente allo scopo di creare artificiosamente le condizioni richieste per ottenere il dazio agevolato. Fra gli elementi che potrebbero consentire di dimostrare il carattere artificioso di un siffatto meccanismo figura segnatamente la circostanza che l’importatore intestatario dei titoli non abbia assunto alcun rischio commerciale, o anche la circostanza che il margine di profitto dell’importatore sia insignificante o che il prezzo della vendita dell’aglio da parte dell’importatore al primo acquirente nell’Unione, poi da quest’ultimo al secondo acquirente nell’Unione, sia inferiore al prezzo di mercato (v., in tal senso, sentenze SICES e a., C ‑ 155/13, EU:C:2014:145, punto 39, nonchéCimmino e a., C ‑ 607/13, EU:C:2015:448, punto 67)».Nel successivo punto 52, inoltre, è affermato che: «Peraltro, nei limiti in cui la questione pregiudiziale riguarda l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, è sufficiente ricordare che tale disposizione prevede, in sostanza, gli stessi criteri derivanti da giurisprudenza costante della Corte ricordati ai punti da 32 a 34 della presente sentenza, precisando al contempo che gli atti che soddisfano detti criteri, ossia quelli per i quali viene dimostrato che hanno lo scopo di conseguire un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto dell’Unione applicabile, mediante la creazione artificiosa delle condizioni richieste per ottenere tale vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento di quest’ultimo oppure la sua revoca». In sostanza, entrambe le pronunce, dopo avere dettato i principi per l’individuazione della natura elusiva dell’operazione, prendendo a riferimento sia il profilo oggettivo che soggettivo ai fini dell’accertamento, hanno posto, comunque, l’attenzione sulla natura latamente abusiva dell’operazione anche nell’ipotesi in cui la stessa sia stata artificiosamente creata. Ciò in quanto essa si pone in violazione non solo con la previsione di cui al regolamento n. 2988/95, ma anche con gli stessi obiettivi del regolamento n. 565/2002, fra i quali vi è anche l’esigenza che non si realizzi un’influenza indebita di un operatore sul mercato e che la domanda di titoli debba essere connessa ad un’attività commerciale effettiva. La pronuncia di questa Corte n. 2069/2017, sotto tale profilo, ha inteso dettare al giudice del rinvio tutti i principi affermati dalla Corte di giustizia al fine di accertare la natura abusiva dell’operazione, facendo anche specifico riferimento, al punto 18, lett . a), alla verifica della sussistenza di un’attività commerciale effettiva e non meramente apparente.La pronuncia del giudice del rinvio, pertanto, si pone in linea con i suddetti principi ed è stata resa nel rispetto dell’art. 384, cod. proc. civ.. Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc.civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Evidenzia parte ricorrente come risulti, in primo luogo, incomprensibile l’affermazione secondo cui, ai fini della considerazione della normale remunerazione, parametrata dall’ufficio secondo i dati rilevati nel periodo dalla Camera di commercio di Pavia, occorrerebbe fare riferimento ad un profilo qualitativo. Inoltre, lamentache il giudice del rinvio avrebbe omesso di considerare:il fatto che dai processi verbali di constatazione era risultata l’assoluta non significatività, in termini numerici, delle quantità interessate dall’odierna materia; il fatto che dal listino settimanale dei prezzi rilevati a Forlì-Cesena, il prezzo praticato era in linea con le transazioni in esame; il fatto che nell’avviso di accertamento elevato dall’Agenzia delle entrate di Rovigo si era riconosciuto un compenso all’importatore pari a euro 0,55/Kg per l’aglio; il fatto che dal processo verbale di constatazione del 21 novembre 2005 emergeva una remunerazione adeguata. Il motivo è inammissibile. Anche in questo caso, come già rilevato in sede di esame del secondo motivo di ricorso, gli elementi fattuali di cui parte ricorrente sostiene l’omesso esame attengono ad una questione, relativa alla determinazione del normale prezzo di vendita, non conferente con la ratio decidendi della pronuncia censurata. In conclusione, è infondato il primo motivo, inammissibili i restanti, con conseguente rigetto del ricorso.Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione della resistente e tenuto conto della mancanza di una effettiva attività difensiva in sede di
Sentenza Cassazione n. 26959/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris