CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 12709/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 30236-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 452/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 30236 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- RG 30236/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 452/2020 la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia del 13.6.2017 emessa dal Tribunale di Brindisi, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'intimazione di pagamento 024201590007500210000 relativa ad una cartella esattoriale per euro 17.602,52 emessa a titolo di omessa contribuzione previdenziale IVS fissi e percentuali per gli anni dal 1997 al 2001. 2. La Corte territoriale ha ritenuto, a differenza del primo giudice, per quello che interessa in questa sede, la sussistenza di atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale, essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento riguardante il preavviso di iscrizione di ipotecaria (considerato idoneo ad interrompere la prescrizione) contenente gli estremi della cartella di cui al contestato credito e non avendo il destinatario dimostrato di avere ricevuto altra e diversa documentazione rispetto a quanto prodotto dal mittente. 3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi. 4. L'INPS e la [OSCURATO:SOCIETA] non si sono costituiti mentre l'ADER, senza svolgere attività difensiva, si è costituita ai soli fini dell'eventuale partecipazione alla pubblica udienza. 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 6. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'ex art. 26 co. 1 II parte DPR n. 602/1973, circa la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione perché tutte le relate depositate dall'allora [OSCURATO:PERSONA] erano nulle per la violazione dello schema legale previsto dalla normativa vigente: in particolare, le prima di febbraio 2006 risultava ritirata da tale [OSCURATO:PERSONA] che nulla aveva a che fare con essa ricorrente, e la seconda, di luglio 2010, perché non conforme allo schema legale essendo stata apposta una firma illeggibile; quanto alla RG 30236/2020 terzo, del luglio 2012, perché non era possibile rilevare all'interno dell'intimazione notificata il riferimento alla cartella presupposta, provato, invece, da [OSCURATO:PERSONA] con il deposito di documenti interni. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 2943 co. 1 e art. 2945 co. 2 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di merito riconosciuto all'iscrizione ipotecaria, effettuata a carico di essa ricorrente, efficacia sospensiva del termine di prescrizione. 4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 co. 3 legge n. 212 del 2000 perché, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, dalla relata di notifica dell'avviso di violazione ipotecaria non emergeva una sufficiente motivazione che permetteva al contribuente di avere tutte le informazioni necessarie a comprendere che l'avviso di scrizíone ipotecaria si riferisse alla cartella presupposta. 5. Il primo motivo è inammissibile. 6. Relativamente alle notifiche del febbraio 2006 e del luglio 2010, deve rilevarsi che la ricorrente prospetta questioni che non sono state esaminate dalla gravata sentenza e, in relazione alle quali, non è stato indicato, nella censura, il "dove", il "come" ed il "quando" le relative problematiche siano state sottoposte all'esame dei giudici del merito; costituendo, pertanto, i suddetti temi questioni nuove, essi non sono sindacabili per la prima volta in sede di legittimità (Cass. n. 32804/2019). Né l'eventuale vizio del ricorso per cassazione può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. n. 30760/2018). 7. Quanto alla notifica del 19.7.2012, oltre alle carenze riguardanti la genericità della censura non essendo stato in essa riportato il testo esatto della relata, va osservato che la Corte territoriale non ha esaminato atti interni dell'agente notificatore, bensì ha valutato l'avviso di ricevimento con l'allegata missiva, in cui erano indicati gli estremi della cartella di RG 30236/2020 pagamento, di cui al contestato credito ben individuato nell'importo, e lo ha ritenuto correttamente motivato (Cass. n. 8423/2019). 8. Il secondo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente perché interferenti, presentano profili di infondatezza e di inammissibilità. 9. Sono infondati, in diritto, perché questa Corte, in tema di iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR n. 602 del 1973, ha ritenuto che la stessa, se in possesso degli elementi idonei alla messa in mora, produce gli effetti interruttivi della prescrizione (Cass. n. 18305/2020). 10. Sono, invece, inammissibili nella parte in cui si contesta la valutazione della idoneità del contenuto dell'avviso di iscrizione ipotecaria a rappresentare un valido atto di interruzione della prescrizione perché si vede in una ipotesi di accertamento di fatto, adeguatamente motivato, svolto dalla Corte di merito e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità. 11. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 12. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non essendo stata svolta dagli intimati attività difensiva. 13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, 1'8 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]