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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26421/2026

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di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata dallaparte pubblica;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza del 7 aprile 2026 con cui il Tribunale di Lecce ha rigettato ilriesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Potenza, in data 11 marzo 2026, ha disposto nei suoi confronti lamisura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cuiagli artt. 629 e 416-bis.1 cod. pen.2.

Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione degliartt. 274 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen. nonché carenza e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attualità del pericolo direiterazione.Il Tribunale avrebbe fondato il giudizio di persistente pericolosità esclusivamentesulla precedente condanna riportata dal [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 416-biscod. pen. e divenuta irrevocabile nel 2013, sovrapponendo indebitamente lavalutazione della capacità a delinquere, desumibile dal precedente penale, aquella concernente l’attualità della pericolosità sociale.Secondo la prospettazione difensiva, i giudici del riesame avrebbero omesso diconsiderare il significativo lasso temporale intercorso tra la già menzionatacondanna e i fatti oggetto del presente procedimento, trascurando di svolgere lanecessaria valutazione prognostica fondata su elementi concreti e attuali, idoneia dimostrare la permanenza di una effettiva propensione a delinquere.La difesa deduce, inoltre, che il Tribunale non avrebbe indicato alcun elementosintomatico dell’attuale permanenza di un legame operativo e funzionale tra ilricorrente e la criminalità organizzata egemone nel territorio di Brindisi, finendoper aderire ad un percorso argomentativo secondo cui la pericolosità derivanteda una condanna per un delitto associativo di stampo mafioso costituirebbe unostatus permanente ed immodificabile.3.

Con il secondo ed il terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degliartt. 275, 275-bis e 284 cod. proc. pen. nonché carenza e manifesta illogicitàdella motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arrestidomiciliari con dispositivo elettronico di controllo e, correlativamente, allaritenuta adeguatezza della custodia cautelare in carcere rispetto alla concretagravità del fatto contestato.A giudizio della difesa, il Tribunale avrebbe reso una motivazione meramenteapparente, fondata su formule di stile e su affermazioni astratte ed apodittiche,limitandosi ad affermare che la misura degli arresti domiciliari non sarebbeidonea a recidere i canali comunicativi tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’esterno, senza tuttaviaindicare gli specifici elementi di fatto dai quali desumere l’inidoneità di talemisura nel caso concreto, facendo ricorso ad una formula standardizzata chedeterminerebbe, in sostanza, una generalizzata inapplicabilità della misura degliarresti domiciliari.Il provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe privo di un’effettiva motivazione inordine alla necessità del massimo sacrificio della libertà personale, avendo igiudici del riesame omesso qualsiasi valutazione del principio di proporzionalitàtra la misura custodiale applicata dal giudice per le indagini preliminari e laconcreta gravità del fatto.La difesa assume, infine, che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione lededuzioni difensive concernenti l’assenza di condotte di violenza fisica o diminacce dirette e la conseguente scarsa gravità dell’ipotizzata fattispecieestorsiva nonché il ruolo secondario rivestito dal [OSCURATO:PERSONA], consistito nella solariscossione della somma corrisposta dalla persona offesa.4.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.Tutti i motivi di impugnazione si appalesano aspecifici e meramente reiterativi didoglianze già prospettate in sede di riesame, puntualmente esaminate edisattese dai giudici di merito con argomentazioni chiare e articolate.In particolare, il Tribunale non si è limitato a un generico richiamo all’ordinanzagenetica, ma ha espressamente esaminato le censure difensive oggi nuovamenteriproposte, fornendo risposte puntuali e sorrette da un percorso motivazionaleimmune da vizi logici, giungendo a conclusioni convergenti nell’analisi e nellavalutazione degli elementi posti a fondamento della decisione.5.

I giudici del riesame hanno dato puntualmente conto, con motivazioneesauriente, coerente con le risultanze investigative e immune da vizi logici egiuridici, dell’attualità del pericolo di reiterazione delittuosa e della conseguenteadeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere.In particolare, il Tribunale ha valorizzato la stabile condivisione di interessi illecititra il [OSCURATO:PERSONA] e soggetti di elevato spessore criminale, quali gli Attanasi eSchiavone, nonché la marcata capacità a delinquere del ricorrente, desunta dallapregressa condanna per i reati di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen.; talielementi sono stati ritenuti sintomatici della persistente pericolosità dell’indagatoe idonei a dimostrare che la sola custodia cautelare in carcere sia in grado dineutralizzare il concreto e attuale pericolo di reiterazione di delitti dellamedesima specie (vedi pag. 8 dell’ordinanza impugnata).Deve essere, peraltro, richiamato il principio di diritto secondo cui la presunzionedi sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura dellacustodia cautelare in carcere, prevista dall’art. 275, comma terzo, cod. proc.pen., può essere superata esclusivamente ove, in relazione alle peculiarità delcaso concreto, siano acquisiti specifici elementi dai quali risulti il venir meno o ilsignificativo affievolimento delle esigenze cautelari, non essendo sufficiente ilmero decorso del tempo trascorso dalla commissione dei reati (Sez. 5, n. 4321del 18/12/2020, Morabito, Rv. 280452-01; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020,Manzari, Rv. 280450-01; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004-01).In particolare, con riferimento ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod.pen., è necessario che emerga un effettivo allontanamento del ricorrente dalledinamiche operative tipiche dei sodalizi di stampo mafioso.

Nel caso di specie,siffatti specifici elementi tali da incidere sul giudizio di pericolosità non sono statidedotti dalla difesa, come peraltro correttamente rilevato dai giudici del riesame.6.

L’ulteriore doglianza, con la quale il ricorrente deduce vizio di motivazione inordine alla valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale,è generica e aspecifica, poiché non si confronta con le puntuali argomentazioniposte a fondamento dell’ordinanza impugnata.Il Tribunale ha, infatti, evidenziato, con motivazione coerente e immune da vizilogici e giuridici, che l’applicazione di una misura non custodiale non sarebbeidonea a impedire al ricorrente la prosecuzione delle allarmanti condotteestorsive oggetto di indagine, rendendo, pertanto, indispensabile la restrizionedella libertà personale al fine di prevenire il concreto e attuale pericolo direiterazione di analoghe condotte delittuose (pag. 8 dell’ordinanza impugnata).In particolare, i giudici del riesame hanno affermato come soltanto la custodiacautelare in carcere risulti idonea ad allontanare il [OSCURATO:PERSONA] dal contesto criminalenel quale egli è stabilmente inserito, neutralizzando il rischio che la sua radicatavicinanza al clan Attanasi si traduca in ulteriori manifestazioni di attivitàdelinquenziale.Il Tribunale ha, inoltre, osservato che una misura custodiale meno afflittivaconsentirebbe al [OSCURATO:PERSONA] di proseguire l’attività estorsiva per interposta personaovvero mediante strumenti di comunicazione a distanza agevolmente utilizzabilipresso il proprio domicilio.

Su tali basi, con un percorso argomentativo esente dacensure sotto il profilo della logicità e della correttezza giuridica, ha ritenutoinidonea la misura degli arresti domiciliari, ancorché accompagnata dal divieto dicomunicazione con l’esterno e dall’applicazione di strumenti elettronici dicontrollo, in quanto non sufficiente a impedire ulteriori contatti con gli altrisoggetti coinvolti nel contesto criminale oggetto di indagine.Va, infine, ribadito che la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare incarcere può essere superata soltanto quando, con riferimento al caso concreto,siano acquisiti specifici elementi idonei a dimostrare che le esigenze cautelaripossano essere adeguatamente soddisfatte mediante l’applicazione di unadiversa misura coercitiva; elementi che, nella specie, non risultano essere statineppure allegati dalla difesa (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv.274174–01; Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889-01).7.

Il ricorrente, senza confrontarsi in modo effettivo con le ragioni poste afondamento del rigetto delle censure difensive, si è limitato a riproporre lemedesime doglianze già dedotte, assumendo che esse sarebbero statetrascurate, e sollecitando questa Corte a una rivalutazione del compendiofattuale, volta a privilegiare una ricostruzione alternativa dei fatti a lui piùfavorevole.

Tale impostazione non si misura adeguatamente con le emergenzevalorizzate dai giudici di merito ai fini della formazione del loro convincimento edetermina, pertanto, l’aspecificità dei motivi di ricorso.8.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione inlibertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata dallaparte pubblica;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza del 7 aprile 2026 con cui il Tribunale di Lecce ha rigettato ilriesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Potenza, in data 11 marzo 2026, ha disposto nei suoi confronti lamisura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cuiagli artt. 629 e 416-bis.1 cod. pen.2. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione degliartt. 274 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen. nonché carenza e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attualità del pericolo direiterazione.Il Tribunale avrebbe fondato il giudizio di persistente pericolosità esclusivamentesulla precedente condanna riportata dal [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 416-biscod. pen. e divenuta irrevocabile nel 2013, sovrapponendo indebitamente lavalutazione della capacità a delinquere, desumibile dal precedente penale, aquella concernente l’attualità della pericolosità sociale.Secondo la prospettazione difensiva, i giudici del riesame avrebbero omesso diconsiderare il significativo lasso temporale intercorso tra la già menzionatacondanna e i fatti oggetto del presente procedimento, trascurando di svolgere lanecessaria valutazione prognostica fondata su elementi concreti e attuali, idoneia dimostrare la permanenza di una effettiva propensione a delinquere.La difesa deduce, inoltre, che il Tribunale non avrebbe indicato alcun elementosintomatico dell’attuale permanenza di un legame operativo e funzionale tra ilricorrente e la criminalità organizzata egemone nel territorio di Brindisi, finendoper aderire ad un percorso argomentativo secondo cui la pericolosità derivanteda una condanna per un delitto associativo di stampo mafioso costituirebbe unostatus permanente ed immodificabile.3. Con il secondo ed il terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degliartt. 275, 275-bis e 284 cod. proc. pen. nonché carenza e manifesta illogicitàdella motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arrestidomiciliari con dispositivo elettronico di controllo e, correlativamente, allaritenuta adeguatezza della custodia cautelare in carcere rispetto alla concretagravità del fatto contestato.A giudizio della difesa, il Tribunale avrebbe reso una motivazione meramenteapparente, fondata su formule di stile e su affermazioni astratte ed apodittiche,limitandosi ad affermare che la misura degli arresti domiciliari non sarebbeidonea a recidere i canali comunicativi tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’esterno, senza tuttaviaindicare gli specifici elementi di fatto dai quali desumere l’inidoneità di talemisura nel caso concreto, facendo ricorso ad una formula standardizzata chedeterminerebbe, in sostanza, una generalizzata inapplicabilità della misura degliarresti domiciliari.Il provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe privo di un’effettiva motivazione inordine alla necessità del massimo sacrificio della libertà personale, avendo igiudici del riesame omesso qualsiasi valutazione del principio di proporzionalitàtra la misura custodiale applicata dal giudice per le indagini preliminari e laconcreta gravità del fatto.La difesa assume, infine, che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione lededuzioni difensive concernenti l’assenza di condotte di violenza fisica o diminacce dirette e la conseguente scarsa gravità dell’ipotizzata fattispecieestorsiva nonché il ruolo secondario rivestito dal [OSCURATO:PERSONA], consistito nella solariscossione della somma corrisposta dalla persona offesa.4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.Tutti i motivi di impugnazione si appalesano aspecifici e meramente reiterativi didoglianze già prospettate in sede di riesame, puntualmente esaminate edisattese dai giudici di merito con argomentazioni chiare e articolate.In particolare, il Tribunale non si è limitato a un generico richiamo all’ordinanzagenetica, ma ha espressamente esaminato le censure difensive oggi nuovamenteriproposte, fornendo risposte puntuali e sorrette da un percorso motivazionaleimmune da vizi logici, giungendo a conclusioni convergenti nell’analisi e nellavalutazione degli elementi posti a fondamento della decisione.5. I giudici del riesame hanno dato puntualmente conto, con motivazioneesauriente, coerente con le risultanze investigative e immune da vizi logici egiuridici, dell’attualità del pericolo di reiterazione delittuosa e della conseguenteadeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere.In particolare, il Tribunale ha valorizzato la stabile condivisione di interessi illecititra il [OSCURATO:PERSONA] e soggetti di elevato spessore criminale, quali gli Attanasi eSchiavone, nonché la marcata capacità a delinquere del ricorrente, desunta dallapregressa condanna per i reati di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen.; talielementi sono stati ritenuti sintomatici della persistente pericolosità dell’indagatoe idonei a dimostrare che la sola custodia cautelare in carcere sia in grado dineutralizzare il concreto e attuale pericolo di reiterazione di delitti dellamedesima specie (vedi pag. 8 dell’ordinanza impugnata).Deve essere, peraltro, richiamato il principio di diritto secondo cui la presunzionedi sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura dellacustodia cautelare in carcere, prevista dall’art. 275, comma terzo, cod. proc.pen., può essere superata esclusivamente ove, in relazione alle peculiarità delcaso concreto, siano acquisiti specifici elementi dai quali risulti il venir meno o ilsignificativo affievolimento delle esigenze cautelari, non essendo sufficiente ilmero decorso del tempo trascorso dalla commissione dei reati (Sez. 5, n. 4321del 18/12/2020, Morabito, Rv. 280452-01; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020,Manzari, Rv. 280450-01; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004-01).In particolare, con riferimento ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod.pen., è necessario che emerga un effettivo allontanamento del ricorrente dalledinamiche operative tipiche dei sodalizi di stampo mafioso. Nel caso di specie,siffatti specifici elementi tali da incidere sul giudizio di pericolosità non sono statidedotti dalla difesa, come peraltro correttamente rilevato dai giudici del riesame.6. L’ulteriore doglianza, con la quale il ricorrente deduce vizio di motivazione inordine alla valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale,è generica e aspecifica, poiché non si confronta con le puntuali argomentazioniposte a fondamento dell’ordinanza impugnata.Il Tribunale ha, infatti, evidenziato, con motivazione coerente e immune da vizilogici e giuridici, che l’applicazione di una misura non custodiale non sarebbeidonea a impedire al ricorrente la prosecuzione delle allarmanti condotteestorsive oggetto di indagine, rendendo, pertanto, indispensabile la restrizionedella libertà personale al fine di prevenire il concreto e attuale pericolo direiterazione di analoghe condotte delittuose (pag. 8 dell’ordinanza impugnata).In particolare, i giudici del riesame hanno affermato come soltanto la custodiacautelare in carcere risulti idonea ad allontanare il [OSCURATO:PERSONA] dal contesto criminalenel quale egli è stabilmente inserito, neutralizzando il rischio che la sua radicatavicinanza al clan Attanasi si traduca in ulteriori manifestazioni di attivitàdelinquenziale.Il Tribunale ha, inoltre, osservato che una misura custodiale meno afflittivaconsentirebbe al [OSCURATO:PERSONA] di proseguire l’attività estorsiva per interposta personaovvero mediante strumenti di comunicazione a distanza agevolmente utilizzabilipresso il proprio domicilio. Su tali basi, con un percorso argomentativo esente dacensure sotto il profilo della logicità e della correttezza giuridica, ha ritenutoinidonea la misura degli arresti domiciliari, ancorché accompagnata dal divieto dicomunicazione con l’esterno e dall’applicazione di strumenti elettronici dicontrollo, in quanto non sufficiente a impedire ulteriori contatti con gli altrisoggetti coinvolti nel contesto criminale oggetto di indagine.Va, infine, ribadito che la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare incarcere può essere superata soltanto quando, con riferimento al caso concreto,siano acquisiti specifici elementi idonei a dimostrare che le esigenze cautelaripossano essere adeguatamente soddisfatte mediante l’applicazione di unadiversa misura coercitiva; elementi che, nella specie, non risultano essere statineppure allegati dalla difesa (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv.274174–01; Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889-01).7. Il ricorrente, senza confrontarsi in modo effettivo con le ragioni poste afondamento del rigetto delle censure difensive, si è limitato a riproporre lemedesime doglianze già dedotte, assumendo che esse sarebbero statetrascurate, e sollecitando questa Corte a una rivalutazione del compendiofattuale, volta a privilegiare una ricostruzione alternativa dei fatti a lui piùfavorevole. Tale impostazione non si misura adeguatamente con le emergenzevalorizzate dai giudici di merito ai fini della formazione del loro convincimento edetermina, pertanto, l’aspecificità dei motivi di ricorso.8. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione inlibertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]
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