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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 30544/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 36535-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] S.P A.) in persona del 2022 legale rappresentante pro tempore. elettivamente 1373 domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] A.S.; - intimata - avverso la sentenza n. 2610/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/06/2018 R.G.N. 4878/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Civitavecchia deducendo:1) che, già dipendente di Alitalia - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità di assistente di volo, era stato licenziato il 29/7/1999 e successivamente reintegrato per via giudiziale il 15/2/2008; 2) che [OSCURATO:SOCIETA]. era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria il 29/8/2008 e, con sentenza n. 287 del 5/9/2008, era stato dichiarato lo stato di insolvenza della società; 3) che il 31/10/2008 [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria aveva firmato un accordo con la cordata degli imprenditori italiani di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; 4) che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva acquistato il complesso di beni e contratti relativi all'attività di trasporto aereo detenuti da Alitalia, provvedendo dal 13/1/2009 a iniziare l'attività operativa di gestione dei voli; 5) che dal 15/1/2008 la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva cominciato ad assumere alcuni dipendenti di Alitalia, richiamando nella lettera di assunzione il menzionato accordo sindacale e il rispetto dei criteri ivi indicati; 6) che tali criteri non erano stati rispettati e, in particolare, era stata utilizzata una lista di lavoratori predisposta da Alitalia, di fatto discriminando il ricorrente per via della causa da lui intentata al fine di ottenere la reintegra, poiché la posizione del medesimo soddisfaceva interamente i requisiti soggettivi previsti dall'accordo sindacale (in mancanza della maturazione del diritto pensionistico, egli era nel pieno possesso degli atri requisiti soggettivi previsti nell'accordo sindacale alla lettera B).

Chiedeva, pertanto, accertarsi che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva violato i termini dell'accordo sindacale, per aver assunto lavoratori meno titolati di lui, con istanza di correggere la posizione nella lista dei lavoratori da assumere e di provvedere alla riassunzione con inquadramento uguale a quello precedentemente goduto, con effetto retroattivo dal 13/1/2009, e condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni.

2. Il Tribunale rigettava integralmente le domande e, a seguito di appello del lavoratore, la sentenza era confermata dalla Corte d'appello, la quale rilevava che era infondata la pretesa di vantare diritto all'assunzione in base all'accordo sindacale, in ragione della propria posizione di terzo beneficiario del medesimo, giacché la [OSCURATO:SOCIETA]., in accordo con le organizzazioni sindacali, non si sarebbe limitata a indicare il numero massimo di assunzioni poste a suo carico ma avrebbe previsto appositi criteri di scelta da seguire obbligatoriamente per effettuare le riassunzioni dei dipendenti Alitalia, non essendo ravvisabile nel suddetto accordo un contratto a favore di terzo da cui derivassero specifici diritti dei lavoratori ma piuttosto un accordo non avente carattere aziendale in quanto estraneo all'azienda medesima, intercorrente tra soggetti diversi.

Al contempo, era smentita l'affermazione dell'appellante secondo cui i due criteri stabiliti dall'accordo, soggettivi e oggettivi, meriterebbero di essere rispettati equamente nella selezione dei lavoratori, senza che una tipologia possa sovrastare l'altra: permesso che i criteri facevano capo a due tipologie (A, criteri attuativi del piano industriale e del relativo dimensionamento e B, criteri soggettivi relativi al possesso di titoli, brevetti e altro da parte dei dipendenti), era da osservare che al punto C il contratto chiariva la priorità applicativa da attribuire ai criteri sub A rispetto ai criteri di selezione elencati sub B, sicché non era ravvisabile alcuna ragione perché, come preteso dal ricorrente, i criteri indicati sub B dovessero prevalere su quelli indicati sub A, con la conseguenza che non risultava dimostrata l'erroneità dell'impiego del criterio sub A nell'assunzione, né il carattere ritorsivo della mancata assunzione.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

4. [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso, illustrato con memoria, mentre [OSCURATO:SOCIETA] resta intimata.

Considerato che 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 1372 c.2 c.c., 1411 c.c., 2932 c.c.

Contesta l'assunto della Corte territoriale secondo il quale nell'accordo 30/31 ottobre non era ravvisabile un contratto a favore di terzo produttivo•( specifici diritti dei lavoratori interessati nei confronti dell'imprenditore stipulante ma un contratto avente carattere non aziendale quanto, piuttosto, di natura privata, intercorrente tra soggetti diversi dal lavoratore.

Rileva che la lettura del testo evidenzia la violazione del canone ermeneutico di cui all'art. 1362 c.c., che impone in primo luogo la fedeltà al testo.

Osserva che l'accordo, intestato "accordo sui criteri di assunzione a tempo indeterminato" è sottoscritto da CAI e dalle Organizzazioni sindacali e contiene l'impegno di CAI ad assumere 12.550 risorse umane tra il personale attualmente alle dipendenze di Alitalia e Airone.

In tal modo, anche se i lavoratori destinatari della selezione non hanno sottoscritto l'accordo, tuttavia Alitalia CAI ha assunto l'impegno nei loro confronti, con costituzione di una fonte di obbligazione in loro favore.

Si tratta, quindi, di accordo sindacale che obbliga CAI a scegliere le risorse in ragione dei criteri oggettivi e soggettivi di comparazione appositamente previsti, in coerenza con le esigenze del nuovo progetto industriale mediante i criteri ivi individuati, secondo il fabbisogno della società acquirente definito per figure professionali e settori aziendali.

Osserva che CAI aveva confermato di aver applicato l'accordo al ricorrente ma lo stesso non era stato assunto perché privo delle abilitazioni operative esplicitamente richieste (possesso di abilitazioni/certificazioni) in corso di validità, mancanza di addestramento di conversione e di addestramento e familiarizzazione secondo le OPS (norme che regolamentano il trasporto commerciale).

Visto che secondo il punto C dell'accordo sussiste una gerarchia per poter arrivare a escludere il ricorrente in base al primo dei criteri sub B dell'accordo, doveva ritenersi che CAI avesse applicato al ricorrente i criteri sub A, ritenendo che vi rientrasse pienamente, altrimenti si sarebbe arrestata prima nel processo di selezione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti rilevando, mediante richiamo agli atti di parte, che egli aveva dedotto di essere in possesso dell'Attestato di formazione di sicurezza richiesto post 2008 e che tale elemento era stato trascurato.

3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, essendo il secondo strettamente correlato al primo in quanto, pur formulato sub specie di omesso esame di fatto decisivo, contiene una doglianza riguardo alla mancata inclusione negli elenchi per l'assunzione alle dipendenze di CAI, pur in presenza dei requisiti soggettivi che si assumono ingiustamente trascurati.4.

Va rilevato preliminarmente che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, l'accordo intervenuto tra le due società con l'intervento delle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell'attività di una delle due imprese e contenente l'impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato contratto a favore di terzi, che fa sorgere in capo ai beneficiari, se individuati o individuabili, un diritto da opporre alla impresa promittente (Cass.26.6.2009 n. 15073).

In tal senso deve essere assoggettata a correzione la motivazione della Corte territoriale, posto che, se pure l'attività ermeneutica relativa a tale tipo di accordo è riservata al giudice del merito, la censura coglie la violazione di canoni ermeneutici, soprattutto là dove rileva la partecipazione all'accordo delle organizzazioni sindacali e richiama implicitamente il criterio della individuazione della comune volontà delle parti (oltre quello letterale espressamente citato), indicando (pg 15 del ricorso) che l'accordo è stato sottoscritto dall'azienda e dai sindacati "all'unico fine di stabilire quali risorse già in forza ad Alitalia in a.s. dovevano essere assunte settore per settore".

5. Da detta qualificazione discende che, qualora l'accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere ma si limiti a stabilire i criteri per la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell'imprenditore subentrante, il titolo della pretesa che il singolo lavoratore fa valere nei confronti di quest'ultimo non è costituito solo dall'accordo collettivo, ma anche dal possesso dei requisiti stabiliti dalle parti contraenti per la individuazione dei terzi beneficiari (v.

Cass. n. 2523 del 2016, non massimata).

È quindi onere del lavoratore che agisca in giudizio per rivendicare il diritto all'assunzione, dimostrare che sulla base dei criteri indicati nell'accordo la scelta doveva ricadere sulla sua persona.

6. Pur con la precisazione motivazionale di cui sopra, quindi, le censure appaiono infondate.

Le argomentazioni della Corte di merito sono esaustive e logiche perché, in primo luogo, indicative dei criteri di individuazione del personale da assumere previsti dall'accordo sindacale.

La Corte, poi, ha enucleato tra i detti criteri quelli che rivestivano priorità in senso logico e letterale; ha, infine, dato atto che l'allora appellante non aveva dimostrato di possederli tutti.

7. Il ricorrente, a fronte di un accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale circa l'insussistenza nei suoi confronti dei requisiti per l'assunzione, non ha dimostrato di essere stato pretermesso perché preceduto da altri soggetti meno titolati di lui, mediante specifico raffronto con la posizione degli altri candidati, da cui possa emergere l'illegittimità che ha determinato la mancata scelta nella selezione (si veda Cass. 14/5/2014 n. 10429, ai cui principi può farsi richiamo, anche se relativi ad altro tipo di selezioni).

Né è ravvisabile una violazione delle disposizioni di cui all'art. 2697 cod. civ., perché la prova della ricorrenza delle condizioni previste da un accordo che preveda la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, riguardando fatti costitutivi del diritto all'assunzione, deve essere fornita in modo rigoroso dai lavoratori, sui quali grava in via esclusiva l'onere della prova, trattandosi di requisiti non condizionanti la mera decorrenza dell'assunzione ma il vero e proprio diritto alla nuova costituzione del rapporto di lavoro.

8. In base alle svolte argomentazioni in ricorso va rigettato e le spese liquidate secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4.000,00 per compensi, C 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15°/0 e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 36535-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] S.P A.) in persona del 2022 legale rappresentante pro tempore. elettivamente 1373 domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] A.S.; - intimata - avverso la sentenza n. 2610/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/06/2018 R.G.N. 4878/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Civitavecchia deducendo:1) che, già dipendente di Alitalia - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità di assistente di volo, era stato licenziato il 29/7/1999 e successivamente reintegrato per via giudiziale il 15/2/2008; 2) che [OSCURATO:SOCIETA]. era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria il 29/8/2008 e, con sentenza n. 287 del 5/9/2008, era stato dichiarato lo stato di insolvenza della società; 3) che il 31/10/2008 [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria aveva firmato un accordo con la cordata degli imprenditori italiani di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; 4) che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva acquistato il complesso di beni e contratti relativi all'attività di trasporto aereo detenuti da Alitalia, provvedendo dal 13/1/2009 a iniziare l'attività operativa di gestione dei voli; 5) che dal 15/1/2008 la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva cominciato ad assumere alcuni dipendenti di Alitalia, richiamando nella lettera di assunzione il menzionato accordo sindacale e il rispetto dei criteri ivi indicati; 6) che tali criteri non erano stati rispettati e, in particolare, era stata utilizzata una lista di lavoratori predisposta da Alitalia, di fatto discriminando il ricorrente per via della causa da lui intentata al fine di ottenere la reintegra, poiché la posizione del medesimo soddisfaceva interamente i requisiti soggettivi previsti dall'accordo sindacale (in mancanza della maturazione del diritto pensionistico, egli era nel pieno possesso degli atri requisiti soggettivi previsti nell'accordo sindacale alla lettera B). Chiedeva, pertanto, accertarsi che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva violato i termini dell'accordo sindacale, per aver assunto lavoratori meno titolati di lui, con istanza di correggere la posizione nella lista dei lavoratori da assumere e di provvedere alla riassunzione con inquadramento uguale a quello precedentemente goduto, con effetto retroattivo dal 13/1/2009, e condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni. 2. Il Tribunale rigettava integralmente le domande e, a seguito di appello del lavoratore, la sentenza era confermata dalla Corte d'appello, la quale rilevava che era infondata la pretesa di vantare diritto all'assunzione in base all'accordo sindacale, in ragione della propria posizione di terzo beneficiario del medesimo, giacché la [OSCURATO:SOCIETA]., in accordo con le organizzazioni sindacali, non si sarebbe limitata a indicare il numero massimo di assunzioni poste a suo carico ma avrebbe previsto appositi criteri di scelta da seguire obbligatoriamente per effettuare le riassunzioni dei dipendenti Alitalia, non essendo ravvisabile nel suddetto accordo un contratto a favore di terzo da cui derivassero specifici diritti dei lavoratori ma piuttosto un accordo non avente carattere aziendale in quanto estraneo all'azienda medesima, intercorrente tra soggetti diversi. Al contempo, era smentita l'affermazione dell'appellante secondo cui i due criteri stabiliti dall'accordo, soggettivi e oggettivi, meriterebbero di essere rispettati equamente nella selezione dei lavoratori, senza che una tipologia possa sovrastare l'altra: permesso che i criteri facevano capo a due tipologie (A, criteri attuativi del piano industriale e del relativo dimensionamento e B, criteri soggettivi relativi al possesso di titoli, brevetti e altro da parte dei dipendenti), era da osservare che al punto C il contratto chiariva la priorità applicativa da attribuire ai criteri sub A rispetto ai criteri di selezione elencati sub B, sicché non era ravvisabile alcuna ragione perché, come preteso dal ricorrente, i criteri indicati sub B dovessero prevalere su quelli indicati sub A, con la conseguenza che non risultava dimostrata l'erroneità dell'impiego del criterio sub A nell'assunzione, né il carattere ritorsivo della mancata assunzione. 3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. 4. [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso, illustrato con memoria, mentre [OSCURATO:SOCIETA] resta intimata. Considerato che 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 1372 c.2 c.c., 1411 c.c., 2932 c.c. Contesta l'assunto della Corte territoriale secondo il quale nell'accordo 30/31 ottobre non era ravvisabile un contratto a favore di terzo produttivo•( specifici diritti dei lavoratori interessati nei confronti dell'imprenditore stipulante ma un contratto avente carattere non aziendale quanto, piuttosto, di natura privata, intercorrente tra soggetti diversi dal lavoratore. Rileva che la lettura del testo evidenzia la violazione del canone ermeneutico di cui all'art. 1362 c.c., che impone in primo luogo la fedeltà al testo. Osserva che l'accordo, intestato "accordo sui criteri di assunzione a tempo indeterminato" è sottoscritto da CAI e dalle Organizzazioni sindacali e contiene l'impegno di CAI ad assumere 12.550 risorse umane tra il personale attualmente alle dipendenze di Alitalia e Airone. In tal modo, anche se i lavoratori destinatari della selezione non hanno sottoscritto l'accordo, tuttavia Alitalia CAI ha assunto l'impegno nei loro confronti, con costituzione di una fonte di obbligazione in loro favore. Si tratta, quindi, di accordo sindacale che obbliga CAI a scegliere le risorse in ragione dei criteri oggettivi e soggettivi di comparazione appositamente previsti, in coerenza con le esigenze del nuovo progetto industriale mediante i criteri ivi individuati, secondo il fabbisogno della società acquirente definito per figure professionali e settori aziendali. Osserva che CAI aveva confermato di aver applicato l'accordo al ricorrente ma lo stesso non era stato assunto perché privo delle abilitazioni operative esplicitamente richieste (possesso di abilitazioni/certificazioni) in corso di validità, mancanza di addestramento di conversione e di addestramento e familiarizzazione secondo le OPS (norme che regolamentano il trasporto commerciale). Visto che secondo il punto C dell'accordo sussiste una gerarchia per poter arrivare a escludere il ricorrente in base al primo dei criteri sub B dell'accordo, doveva ritenersi che CAI avesse applicato al ricorrente i criteri sub A, ritenendo che vi rientrasse pienamente, altrimenti si sarebbe arrestata prima nel processo di selezione. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti rilevando, mediante richiamo agli atti di parte, che egli aveva dedotto di essere in possesso dell'Attestato di formazione di sicurezza richiesto post 2008 e che tale elemento era stato trascurato. 3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, essendo il secondo strettamente correlato al primo in quanto, pur formulato sub specie di omesso esame di fatto decisivo, contiene una doglianza riguardo alla mancata inclusione negli elenchi per l'assunzione alle dipendenze di CAI, pur in presenza dei requisiti soggettivi che si assumono ingiustamente trascurati.4. Va rilevato preliminarmente che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, l'accordo intervenuto tra le due società con l'intervento delle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell'attività di una delle due imprese e contenente l'impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato contratto a favore di terzi, che fa sorgere in capo ai beneficiari, se individuati o individuabili, un diritto da opporre alla impresa promittente (Cass.26.6.2009 n. 15073). In tal senso deve essere assoggettata a correzione la motivazione della Corte territoriale, posto che, se pure l'attività ermeneutica relativa a tale tipo di accordo è riservata al giudice del merito, la censura coglie la violazione di canoni ermeneutici, soprattutto là dove rileva la partecipazione all'accordo delle organizzazioni sindacali e richiama implicitamente il criterio della individuazione della comune volontà delle parti (oltre quello letterale espressamente citato), indicando (pg 15 del ricorso) che l'accordo è stato sottoscritto dall'azienda e dai sindacati "all'unico fine di stabilire quali risorse già in forza ad Alitalia in a.s. dovevano essere assunte settore per settore". 5. Da detta qualificazione discende che, qualora l'accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere ma si limiti a stabilire i criteri per la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell'imprenditore subentrante, il titolo della pretesa che il singolo lavoratore fa valere nei confronti di quest'ultimo non è costituito solo dall'accordo collettivo, ma anche dal possesso dei requisiti stabiliti dalle parti contraenti per la individuazione dei terzi beneficiari (v. Cass. n. 2523 del 2016, non massimata). È quindi onere del lavoratore che agisca in giudizio per rivendicare il diritto all'assunzione, dimostrare che sulla base dei criteri indicati nell'accordo la scelta doveva ricadere sulla sua persona. 6. Pur con la precisazione motivazionale di cui sopra, quindi, le censure appaiono infondate. Le argomentazioni della Corte di merito sono esaustive e logiche perché, in primo luogo, indicative dei criteri di individuazione del personale da assumere previsti dall'accordo sindacale. La Corte, poi, ha enucleato tra i detti criteri quelli che rivestivano priorità in senso logico e letterale; ha, infine, dato atto che l'allora appellante non aveva dimostrato di possederli tutti. 7. Il ricorrente, a fronte di un accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale circa l'insussistenza nei suoi confronti dei requisiti per l'assunzione, non ha dimostrato di essere stato pretermesso perché preceduto da altri soggetti meno titolati di lui, mediante specifico raffronto con la posizione degli altri candidati, da cui possa emergere l'illegittimità che ha determinato la mancata scelta nella selezione (si veda Cass. 14/5/2014 n. 10429, ai cui principi può farsi richiamo, anche se relativi ad altro tipo di selezioni). Né è ravvisabile una violazione delle disposizioni di cui all'art. 2697 cod. civ., perché la prova della ricorrenza delle condizioni previste da un accordo che preveda la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, riguardando fatti costitutivi del diritto all'assunzione, deve essere fornita in modo rigoroso dai lavoratori, sui quali grava in via esclusiva l'onere della prova, trattandosi di requisiti non condizionanti la mera decorrenza dell'assunzione ma il vero e proprio diritto alla nuova costituzione del rapporto di lavoro. 8. In base alle svolte argomentazioni in ricorso va rigettato e le spese liquidate secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4.000,00 per compensi, C 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15°/0 e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricor
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