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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31430/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., non sono consentiti, poiché non risultano connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha ritenuto pienamente integrato il delitto ascritto all'odierno ricorrente in aderenza alle risultanze processuali); che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta attraverso qualsiasi elemento, anche indiretto e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01); considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art. 712 cod. pen., è manifestamente infondato, in presenza di una congrua e lineare motivazione che, nel ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del delitto in contestazione, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in ordine al discrimen tra il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 - 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01); osservato che il quarto motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione di una pena sostitutiva, è manifestamente infondato; che, invero, in tema di sanzioni sostitutive, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr. Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente esplicitato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen., le ragioni della mancata sostituzione (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., non sono consentiti, poiché non risultano connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha ritenuto pienamente integrato il delitto ascritto all'odierno ricorrente in aderenza alle risultanze processuali); che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta attraverso qualsiasi elemento, anche indiretto e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01); considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art. 712 cod. pen., è manifestamente infondato, in presenza di una congrua e lineare motivazione che, nel ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del delitto in contestazione, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in ordine al discrimen tra il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 - 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01); osservato che il quarto motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione di una pena sostitutiva, è manifestamente infondato; che, invero, in tema di sanzioni sostitutive, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr. Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente esplicitato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen., le ragioni della mancata sostituzione (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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