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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00174/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE d'ASSISE d'APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio; udito il difensore: - avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; - avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Assise d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 2 maggio 2016 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli all'esito del giudizio abbreviato, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] PRINNO ed [OSCURATO:PERSONA] PRINNO ad anni trenta di reclusione ciascuno per il concorso nei delitti di omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, dal fine e dal metodo mafioso, commesso in data 23 giugno 2000 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] che veniva colpito da un colpo di pistola all'addome e da numerosi colpi di badile e coltello al capo (artt. 110, 61, primo comma, n. 4, 575, 577, primo comma, n. 3, cod. pen., 7

I. n. 203 del 1991 - capo A) e di detenzione e porto aggravati della pistola cal. 9 utilizzata per commetterlo (artt. 110, 61, primo comma, n. 2, cod. pen., 2, 4 e 7

I. n. 895 del 1967, 7

I. n. 203 del 1991 - capo A), ed ha assolto [OSCURATO:PERSONA] PRINNO dai medesimi delitti per non avere commesso il fatto.

2. [OSCURATO:PERSONA] PRINNO ed [OSCURATO:PERSONA] PRINNO, a mezzo dei difensori avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, con due distinti ricorsi sottoscritti dai medesimi co-difensori che sviluppano analoghe doglianze, nonché proponendo motivi aggiunti, chiedono l'annullamento della sentenza impugnata denunciando:

2.1. la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 414 e 605 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione in merito alla dedotta improcedibilità dei suddetti reati derivante dal decreto di archiviazione pronunciato in data 26 novembre 2003 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di entrambi gli imputati per i sopra indicati delitti nell'ambito dell'originario procedimento (n. 83431/2000 mod. 21 R.G.N.R.) iscritto a loro carico dal medesimo ufficio requirente che ha in seguito provveduto a iscrivere un nuovo procedimento per i medesimi fatti a carico dei suddetti imputati (n. 47004/2010 mod. 21 RGNR), senza richiedere la riapertura delle indagini, con conseguente inutilizzabilità delle prove raccolte dopo la disposta archiviazione;

2.2. la violazione di legge, in riferimento agli artt. 191, 526, 414, e 605 cod. proc. pen. e degli artt. 24 e 111 Cost., e il vizio della motivazione con riferimento all'asserita piena utilizzabilità degli elementi acquisiti nell'ambito del diverso procedimento sul clan PRINNO e poi riversati nel fascicolo processuale 47004/2010 RGNR alla base dell'attuale giudizio;

2.3. la violazione di legge, in riferimento agli artt. 191, 526, 271, 192, 203, 266 e ss. e 605 cod. proc. pen. e 15, 24 e 111 Cost. e 8 CEDU, e il vizio della motivazione con riferimento all'asserita utilizzabilità di quanto occultamente captato presso il [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del colloquio intrattenuto dalla polizia giudiziaria con [OSCURATO:PERSONA];2.4. la violazione di legge, in riferimento agli artt. 63, commi 1 e 2, e 605 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione con riferimento all'asserita utilizzabilità delle dichiarazioni assunte dai Carabinieri (il 24.06.2000, ore 11:47) e dalla Polizia di Stato (il medesimo giorno alle ore 18:50) da Forte perché sentito in veste di persona informata sui fatti anziché di soggetto indagato o indagabile;

2.5. la violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, 526, 546 e 605 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione con riferimento alla positiva valutazione giudiziale dell'attendibilità e credibilità di Forte;

2.6. la violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, commi 2 e 3, 526 e 605 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione con riferimento all'astratta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e al concreto utilizzo delle stesse ai fini del decisum finale;

2.7. la violazione di legge, in riferimento agli artt. 110, 575, 577 n. 3, n. 4 in relazione all'art. 61, comma 1, n. 4, cod. pen. e 192, 526 e 605 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione con riferimento all'asserita sussistenza dell'aggravante della premeditazione contestata in relazione al delitto di cui al capo A);

2.8. la violazione di legge, in riferimento all'art. 7 L. 203/91 - in relazione al fatto di omicidio - e degli art. 192, 526 e 605 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione con riferimento alla asserita sussistenza degli estremi dell'aggravante contestata sia sul versante del metodo che su quello dell'agevolazione mafiosa;

2.9. la violazione di legge, in riferimento all'art. 99 cod. pen. e il vizio della motivazione con riferimento alla non esclusione dell'operatività della recidiva contestata;

2.10. la violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis cod. pen. e 192, 526 e 605 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati per l'assorbente questione della improcedibilità dell'azione penale, derivante dal decreto di archiviazione pronunciato in data 26 novembre 2003 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di entrambi gli imputati per i sopra indicati delitti nell'ambito dell'originario procedimento (n. 83431/2000 mod. 21 R.G.N.R.).

2. Non è controverso, tanto che entrambi i giudici di merito ne danno pacificamente atto nelle sentenze di primo e secondo grado, che: - gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] PRINNO furono iscritti nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. della Procura di Napoli in quanto indagati per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (n. 83431/2000 mod. 21 R.G.N.R.), tanto che [OSCURATO:PERSONA] PRINNO fu pure sottoposto a fermo in data 27 settembre 2000 (poi non convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Napoli che rigettò pure la contestuale richiesta di misura cautelare; il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza in data 8 gennaio 2001 rigettò poi l'appello proposto dal pubblico ministero); - all'esito delle indagini preliminari, il pubblico ministero di Napoli chiese l'archiviazione e, con decreto archiviazione pronunciato in data 26 novembre 2003, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli accolse la richiesta nei confronti di entrambi gli imputati per i sopra indicati delitti; - nel corso del 2009 la Procura di Napoli acquisì, nell'ambito di una distinta indagine per associazione mafiosa («clan PRINNO»), rapine e detenzione di armi (n. 39197/2009 RGNR), ulteriori elementi concernenti l'omicidio Guidone (intercettazione telefonica in data 7 maggio 2009; dichiarazioni di collaboratori di giustizia) e dispose l'iscrizione di un distinto procedimento (n. 47004/2010 mod. 21 R.G.N.R.) a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PRINNO per il citato omicidio, inserendovi lo stralcio degli atti di indagine recentemente acquisiti nonché la copia degli atti di indagine esperiti all'epoca dell'omicidio; - con ordinanza in data 11 aprile 2012, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli accolse, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PRINNO, la richiesta di applicazione della misura cautelare custodiale avanzata dal pubblico ministero per i sopra indicati delitti; - il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 8 maggio 2012, annullò l'ordinanza cautelare impugnata dalle difese che denunciavano la mancata riapertura delle indagini e la conseguente inutilizzabilità degli atti compiuti; - esercitata l'azione penale nell'ambito del procedimento n. 47004/2010 mod. 21 R.G.N.R., il GUP del Tribunale di Napoli pronunciò in data 2 maggio 2016 la citata sentenza di condanna a carico [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PRINNO per gli indicati delitti, rigettando le eccezioni difensive sull'improcedibilità dell'azione e l'inutilizzabilità degli atti acquisiti dopo l'archiviazione, sulla base della considerazione — poi condivisa dalla Corte di secondo grado — che la riapertura delle indagini è necessaria soltanto per esperire ulteriori investigazioni nei confronti degli stessi indagati e per gli stessi fatti e non quando, come ritenuto nel caso di specie, si provveda alla acquisizione di verbali di atti già acquisiti in un diverso procedimento sorto il relazione agli stessi soggetti, ma per fatti diversi da quelli relativi al procedimento archiviato.

3. I giudici di merito hanno palesemente errato nell'applicazione della legge processuale, nonostante le fondate e reiterate eccezioni difensive e una pronuncia resa dal Tribunale del riesame che, pur relativa alla fase incidentale, aveva già chiaramente ravvisato la questione di procedibilità che, del resto, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche dalla Corte di legittimità quando, come nel caso di specie, il ricorso non sia inammissibile.

3.1. Costituisce autorevole e consolidato principio di diritto quello secondo il quale «il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero» (Sez.

U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834).

3.2. In tale contesto, la questione di utilizzabilità degli atti, sulla quale si sono a lungo e inutilmente intrattenuti i giudici di merito, ha evidente carattere secondario rispetto alla prioritaria questione della procedibilità dell'azione penale che impedisce a qualunque giudice di conoscere della medesima accusa mossa a coloro nei cui confronti venne disposta l'archiviazione e che deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di merito ex artt. 129 e 345, comma 2, cod. proc. pen.

Come si è visto, la questione della improcedibilità era stata posta nel giudizio di merito e reiterata con il ricorso per cassazione, sicché deve essere dichiarata da questa Corte di legittimità in accoglimento del primo assorbente motivo, senza esaminare, oltre ai restanti motivi di ricorso, la ulteriore questione dell'utilizzabilità degli atti acquisiti dopo la disposta archiviazione poiché, allo stato, preclusa, dall'accoglimento della questione di procedibilità.

4. La sentenza impugnata e quella di primo grado vanno, quindi, annullate senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata in assenza della condizione di procedibilità della riapertura delle indagini a carico degli imputati dopo che era stata disposta l'archiviazione del procedimento a loro carico per il medesimo fatto.

4.1. Circa l'eventuale ulteriore sviluppo del procedimento, deve essere sottolineato che la giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che il divieto del ne bis in idem non è applicabile alla sentenza con la quale sia dichiarato il difetto di una condizione di procedibilità, stante il disposto dell'art.345 cod. proc. pen. — per il quale la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere con la quale sia dichiarata la mancanza di una condizione di procedibilità non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto contro la medesima persona se in seguito sia rimosso l'ostacolo alla procedibilità — richiamato dall'art. 649 cod. proc. pen. (in terna di querela, Sez. 5, n. 4636 del 23/10/2013 - dep. 2014, Ammannati, Rv. 258714).

4.2. A seguito del disposto annullamento senza rinvio di entrambe le decisioni di merito, gli atti vanno, quindi, restituiti al pubblico ministero perché valuti le iniziative da assumere in tema di procedibilità, a mente degli artt. 414 e 345, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 2 maggio 2016, perché l'azione penale non poteva essere iniziata in mancanza della condizione di procedibilità della riapertura delle indagini nel procedimento n. 83431/2000 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Ordina la resti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE d'ASSISE d'APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio; udito il difensore: - avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; - avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Assise d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 2 maggio 2016 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli all'esito del giudizio abbreviato, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] PRINNO ed [OSCURATO:PERSONA] PRINNO ad anni trenta di reclusione ciascuno per il concorso nei delitti di omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, dal fine e dal metodo mafioso, commesso in data 23 giugno 2000 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] che veniva colpito da un colpo di pistola all'addome e da numerosi colpi di badile e coltello al capo (artt. 110, 61, primo comma, n. 4, 575, 577, primo comma, n. 3, cod. pen., 7 I. n. 203 del 1991 - capo A) e di detenzione e porto aggravati della pistola cal. 9 utilizzata per commetterlo (artt. 110, 61, primo comma, n. 2, cod. pen., 2, 4 e 7 I. n. 895 del 1967, 7 I. n. 203 del 1991 - capo A), ed ha assolto [OSCURATO:PERSONA] PRINNO dai medesimi delitti per non avere commesso il fatto. 2. [OSCURATO:PERSONA] PRINNO ed [OSCURATO:PERSONA] PRINNO, a mezzo dei difensori avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, con due distinti ricorsi sottoscritti dai medesimi co-difensori che sviluppano analoghe doglianze, nonché proponendo motivi aggiunti, chiedono l'annullamento della sentenza impugnata denunciando: 2.1. la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 414 e 605 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione in merito alla dedotta improcedibilità dei suddetti reati derivante dal decreto di archiviazione pronunciato in data 26 novembre 2003 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di entrambi gli imputati per i sopra indicati delitti nell'ambito dell'originario procedimento (n. 83431/2000 mod. 21 R.G.N.R.) iscritto a loro carico dal medesimo ufficio requirente che ha in seguito provveduto a iscrivere un nuovo procedimento per i medesimi fatti a carico dei suddetti imputati (n. 47004/2010 mod. 21 RGNR), senza richiedere la riapertura delle indagini, con conseguente inutilizzabilità delle prove raccolte dopo la disposta archiviazione; 2.2. la violazione di legge, in riferimento agli artt. 191, 526, 414, e 605 cod. proc. pen. e degli artt. 24 e 111 Cost., e il vizio della motivazione con riferimento all'asserita piena utilizzabilità degli elementi acquisiti nell'ambito del diverso procedimento sul clan PRINNO e poi riversati nel fascicolo processuale 47004/2010 RGNR alla base dell'attuale giudizio; 2.3. la violazione di legge, in riferimento agli artt. 191, 526, 271, 192, 203, 266 e ss. e 605 cod. proc. pen. e 15, 24 e 111 Cost. e 8 CEDU, e il vizio della motivazione con riferimento all'asserita utilizzabilità di quanto occultamente captato presso il [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del colloquio intrattenuto dalla polizia giudiziaria con [OSCURATO:PERSONA];2.4. la violazione di legge, in riferimento agli artt. 63, commi 1 e 2, e 605 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione con riferimento all'asserita utilizzabilità delle dichiarazioni assunte dai Carabinieri (il 24.06.2000, ore 11:47) e dalla Polizia di Stato (il medesimo giorno alle ore 18:50) da Forte perché sentito in veste di persona informata sui fatti anziché di soggetto indagato o indagabile; 2.5. la violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, 526, 546 e 605 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione con riferimento alla positiva valutazione giudiziale dell'attendibilità e credibilità di Forte; 2.6. la violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, commi 2 e 3, 526 e 605 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione con riferimento all'astratta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e al concreto utilizzo delle stesse ai fini del decisum finale; 2.7. la violazione di legge, in riferimento agli artt. 110, 575, 577 n. 3, n. 4 in relazione all'art. 61, comma 1, n. 4, cod. pen. e 192, 526 e 605 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione con riferimento all'asserita sussistenza dell'aggravante della premeditazione contestata in relazione al delitto di cui al capo A); 2.8. la violazione di legge, in riferimento all'art. 7 L. 203/91 - in relazione al fatto di omicidio - e degli art. 192, 526 e 605 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione con riferimento alla asserita sussistenza degli estremi dell'aggravante contestata sia sul versante del metodo che su quello dell'agevolazione mafiosa; 2.9. la violazione di legge, in riferimento all'art. 99 cod. pen. e il vizio della motivazione con riferimento alla non esclusione dell'operatività della recidiva contestata; 2.10. la violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis cod. pen. e 192, 526 e 605 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati per l'assorbente questione della improcedibilità dell'azione penale, derivante dal decreto di archiviazione pronunciato in data 26 novembre 2003 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di entrambi gli imputati per i sopra indicati delitti nell'ambito dell'originario procedimento (n. 83431/2000 mod. 21 R.G.N.R.). 2. Non è controverso, tanto che entrambi i giudici di merito ne danno pacificamente atto nelle sentenze di primo e secondo grado, che: - gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] PRINNO furono iscritti nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. della Procura di Napoli in quanto indagati per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (n. 83431/2000 mod. 21 R.G.N.R.), tanto che [OSCURATO:PERSONA] PRINNO fu pure sottoposto a fermo in data 27 settembre 2000 (poi non convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Napoli che rigettò pure la contestuale richiesta di misura cautelare; il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza in data 8 gennaio 2001 rigettò poi l'appello proposto dal pubblico ministero); - all'esito delle indagini preliminari, il pubblico ministero di Napoli chiese l'archiviazione e, con decreto archiviazione pronunciato in data 26 novembre 2003, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli accolse la richiesta nei confronti di entrambi gli imputati per i sopra indicati delitti; - nel corso del 2009 la Procura di Napoli acquisì, nell'ambito di una distinta indagine per associazione mafiosa («clan PRINNO»), rapine e detenzione di armi (n. 39197/2009 RGNR), ulteriori elementi concernenti l'omicidio Guidone (intercettazione telefonica in data 7 maggio 2009; dichiarazioni di collaboratori di giustizia) e dispose l'iscrizione di un distinto procedimento (n. 47004/2010 mod. 21 R.G.N.R.) a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PRINNO per il citato omicidio, inserendovi lo stralcio degli atti di indagine recentemente acquisiti nonché la copia degli atti di indagine esperiti all'epoca dell'omicidio; - con ordinanza in data 11 aprile 2012, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli accolse, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PRINNO, la richiesta di applicazione della misura cautelare custodiale avanzata dal pubblico ministero per i sopra indicati delitti; - il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 8 maggio 2012, annullò l'ordinanza cautelare impugnata dalle difese che denunciavano la mancata riapertura delle indagini e la conseguente inutilizzabilità degli atti compiuti; - esercitata l'azione penale nell'ambito del procedimento n. 47004/2010 mod. 21 R.G.N.R., il GUP del Tribunale di Napoli pronunciò in data 2 maggio 2016 la citata sentenza di condanna a carico [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PRINNO per gli indicati delitti, rigettando le eccezioni difensive sull'improcedibilità dell'azione e l'inutilizzabilità degli atti acquisiti dopo l'archiviazione, sulla base della considerazione — poi condivisa dalla Corte di secondo grado — che la riapertura delle indagini è necessaria soltanto per esperire ulteriori investigazioni nei confronti degli stessi indagati e per gli stessi fatti e non quando, come ritenuto nel caso di specie, si provveda alla acquisizione di verbali di atti già acquisiti in un diverso procedimento sorto il relazione agli stessi soggetti, ma per fatti diversi da quelli relativi al procedimento archiviato. 3. I giudici di merito hanno palesemente errato nell'applicazione della legge processuale, nonostante le fondate e reiterate eccezioni difensive e una pronuncia resa dal Tribunale del riesame che, pur relativa alla fase incidentale, aveva già chiaramente ravvisato la questione di procedibilità che, del resto, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche dalla Corte di legittimità quando, come nel caso di specie, il ricorso non sia inammissibile. 3.1. Costituisce autorevole e consolidato principio di diritto quello secondo il quale «il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero» (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834). 3.2. In tale contesto, la questione di utilizzabilità degli atti, sulla quale si sono a lungo e inutilmente intrattenuti i giudici di merito, ha evidente carattere secondario rispetto alla prioritaria questione della procedibilità dell'azione penale che impedisce a qualunque giudice di conoscere della medesima accusa mossa a coloro nei cui confronti venne disposta l'archiviazione e che deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di merito ex artt. 129 e 345, comma 2, cod. proc. pen. Come si è visto, la questione della improcedibilità era stata posta nel giudizio di merito e reiterata con il ricorso per cassazione, sicché deve essere dichiarata da questa Corte di legittimità in accoglimento del primo assorbente motivo, senza esaminare, oltre ai restanti motivi di ricorso, la ulteriore questione dell'utilizzabilità degli atti acquisiti dopo la disposta archiviazione poiché, allo stato, preclusa, dall'accoglimento della questione di procedibilità. 4. La sentenza impugnata e quella di primo grado vanno, quindi, annullate senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata in assenza della condizione di procedibilità della riapertura delle indagini a carico degli imputati dopo che era stata disposta l'archiviazione del procedimento a loro carico per il medesimo fatto. 4.1. Circa l'eventuale ulteriore sviluppo del procedimento, deve essere sottolineato che la giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che il divieto del ne bis in idem non è applicabile alla sentenza con la quale sia dichiarato il difetto di una condizione di procedibilità, stante il disposto dell'art.345 cod. proc. pen. — per il quale la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere con la quale sia dichiarata la mancanza di una condizione di procedibilità non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto contro la medesima persona se in seguito sia rimosso l'ostacolo alla procedibilità — richiamato dall'art. 649 cod. proc. pen. (in terna di querela, Sez. 5, n. 4636 del 23/10/2013 - dep. 2014, Ammannati, Rv. 258714). 4.2. A seguito del disposto annullamento senza rinvio di entrambe le decisioni di merito, gli atti vanno, quindi, restituiti al pubblico ministero perché valuti le iniziative da assumere in tema di procedibilità, a mente degli artt. 414 e 345, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 2 maggio 2016, perché l'azione penale non poteva essere iniziata in mancanza della condizione di procedibilità della riapertura delle indagini nel procedimento n. 83431/2000 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Ordina la resti
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