CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 agosto 2025
Cassazione n. 29375/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 869/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 3780/2025 [OSCURATO:PERSONA]' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del 23.3.2022 del tribunale di Bari, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in ordine alla violazione di cui all'art. 291 bis comma 1 DPR n. 43/73 per avere detenuto kg. 10,740 di tt.ll.ee. di contrabbando. 2.Avverso la suindicata sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motividi impugnazione. 3.Deduce con il primo il vizio di motivazione apparente e contraddittoria in ordine alla richiesta di rinnovazione parziale della istruttoria, in relazione alla assunzione dell'esame di due testi da sentire con riguardo, quanto a tale [OSCURATO:PERSONA], alla disponibilità del box ove erano custoditi i tabacchi e attribuito in sentenza alla imputata e, quanto al maresciallo della GDF [OSCURATO:PERSONA], alle generalità di gestori che avrebbero reso dichiarazioni al medesimo in fase di indagine, circa la disponibilità del box predetto, attribuendolo, assieme ad un altro locale, alla ricorrente. Deduce altresì il vizio di mancata valutazione delle prove rispetto alle deduzioni difensive. 4.Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge rispetto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, atteso che i precedenti penali con cui la corte ha escluso le attenuanti sarebbero risalenti né osterebbe la affermazione della imputata di essere innocente rispetto al fatto contestato. Le generiche sarebbero applicabili alla luce dell'attuale svolgimento di attività lavorativa della imputata e del comportamento processuale ed extra processuale. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29375/2025 Roma, lì, 08/08/2025 1. Il primo motivo è inammissibile. Va premesso che secondo il riepilogo dei motivi di impugnazione riportato in sentenza, e non contestato dalla ricorrente,la richiesta di rinnovazione proposta con atto di appello ha avuto riguardo solo all'esame della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e non anche del [OSCURATO:PERSONA], per cui, limitatamente a quest'ultimo teste, la censura qui proposta appare nuova e quindi inammissibile. Va in proposito rammentato e ribadito che sussiste un onere dispecifica confutazione del riepilogo delle contestazioni così come dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 – 01). Riguardo quindi alla residua richiesta di esame della [OSCURATO:PERSONA], emerge dalla sentenza che esso non risulta indispensabile, come espressamente dichiarato dai giudici, atteso che il luogo di custodia dei tabacchi è attribuito alla ricorrente sulla base delle attività di indagine, alla luce della quale la stessa è stata pedinata, così da accertarsi che si era recata ivi disponendo della chiave di accesso al box interessato, con andirivieni presso lo stesso della imputata nei giorni precedenti la perquisizione. La stessa era stata vista prendere le sigarette riportate "fuori da quel box". La pregnanza di tali dati probatori evidenzia la fondatezza del rigetto della richiesta di rinnovazione, in linea con il principio per cui la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove come nel caso di specie, prevista nel comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., è subordinata alla circostanza che il giudice ritenga "di non essere in grado di decidere allo stato degli atti", ovvero attiene al caso in cui i dati probatori già acquisiti siano incerti o l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che è idoneo ad eliminare le eventuali incertezze ovvero ad inficiare ogni altra risultanza. Il comma 1, poi, riguarda prove preesistenti o prove già note alla parte (ex plurimis Cass. 3348/2003 riv 227494). Mentre la rinnovazione dev'essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dall’acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Cass. 15320/2009 riv 246859 - Cass. 47095/2009 riv 245996).Nel caso in esame, riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 603 comma 1 cod. proc. pen., la Corte, lo si ribadisce, ha adeguatamente motivato la scelta di non procedere al richiesto esame, nei termini sopra sintetizzati. 2.Tanto premesso, e ancor prima di esaminare il secondo motivo, occorre rilevare che i fatti in esame riguardano condotte inerenti TLE per 10,740 kg. Si tratta di condotta da esaminarsi alla luce della riforma di cui al decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141, con cui il legislatore ha proceduto ad una integrale rivisitazione della materia, così che tale profilo appare assorbente rispetto alle ulteriori censure difensive di cui al secondo motivo. Va in proposito evidenziato che l'articolo 84 del decreto legislativo, che ha sostituito l'articolo 291-bis del vecchio testo unico, stabilisce ora al comma 1 che"chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, e punito con la reclusione da due a cinque anni". Tuttavia, ai sensi del comma 2, se tali fatti «hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000». L'articolo 85, a sua volta, stabilisce che, nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunita del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore e sorpreso insieme a due o piu persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto e connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per fa pubblica incolumita; e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato societa di persone o di capitali ovvero si e avvalso di disponibilita finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo 1'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando. Dunque, con la nuova normativa, da un lato, e stato elevato il quantitativo - soglia di TLE da dieci a quindici chilogrammi convenzionali; dall'altro, al di sotto di tale quantitativo, la pena della multa e stata sostituita dalla sanzione ammnistrativa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 85, comma 2, nel qual caso e prevista la sanzione della multa e della reclusione. La recidiva, non inclusa nell'articolo 85, e invece disciplinata dall'articolo 89, a tenore del quale «colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, e punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno ... Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena ... e aumentata dalla meta a due terzi»; la norma si applica, quindi, ai casi di commissione dei soli «delitti» di contrabbando per i quali e prevista l'applicazione della sola pena della multa, quale era il caso previsto dall'articolo 291-bis, comma 2 d.P.R. 43/1973, fattispecie che, tuttavia, ora e punita con la sola sanzione amministrativa ove non ricorrano le circostanze aggravanti succitate. Quindi, in tema di contrabbando doganale, anche in caso di recidiva, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantita inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali costituisce condotta non piu prevista dalla legge come reato essendo sanzionata, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, d. Igs. 26 settembre 2024, n. 141, solo come illecito amministrativo, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 85 del predetto decreto. Il fatto in esame dunque, riguarda condotte divenute, per effetto della riforma del 2024, penalmente irrilevanti essendo al di sotto dell'attuale limite soglia e non aggravate nei termini suindicati, e si impone pertanto, in applicazione dell'articolo 2, secondo comma, cod. pen. («nessuno puo essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi e stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali») l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto i fatti non sono più previsti dalla legge come reato. Con assorbimento del secondo motivo proposto. Alla pronuncia segue la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone la trasmissione degli atti alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari. Così è deciso, 22/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]