CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15781/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 399/2019depositata il 17/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’arch. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per chiedere la condanna al pagamentodel residuo compenso dovuto a seguito dell’espletamento dell’incaricoNumero registro generale 4861/2020Numero sezionale 575/2026Numero di raccolta generale 15781/2026Data pubblicazione 22/05/2026avente ad oggetto la progettazione e direzione dei lavori di realizzazionedella strada di collegamento fra la S.S. 121 e la S.P. 23/A.L’attore espose di aver emesso due fatture; la n. 4/1999 era stata pagatasolo parzialmente mentre nulla era stato versato per la fattura n. 5/2006.Si costituì il Comune convenuto per resistere alla domanda, e nel corso delgiudizio provvide a pagare parzialmente la fattura n. 5/2006.Il Tribunale di Nicosia rigettò la domanda.2. Decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nelcontraddittorio con il Comune, la Corte d’appello di Caltanissetta, inparziale riforma della sentenza di primo grado, condannò il Comune diRegalbuto a pagare per intero la fattura n.4.Per quel che rileva in questa sede, la Corte d’appello ribaltò la sentenzadel Tribunale - che aveva ridotto l’importo dovuto dal professionista pernon aver progettato correttamente l’opera commissionatagli - poichél’eccezione d’inadempimento era stata tardivamente sollevata dal Comuneall’udienza di prima comparizione e la tardività non era stata rilevata dalprimo giudice.Per quanto concerneva la fattura n. 5/2006, la Corte d’appello commisuròil compenso al consuntivo lordo, con esclusione delle somme corrispostea titolo transattivo, sulla base dell’interpretazione delle clausole deldisciplinare di incarico.La Corte distrettuale ritenne, inoltre, che non fosse dovuto alcuncompenso al professionista in relazione alla transazione sottoscritta dalleparti poiché l’incarico a lui devoluto non poteva essere parcellizzato madoveva essere inteso come comprensivo di tutte le fasi, dal progetto alladirezione dei lavori, dalla consegna al collaudo. Del resto, il diritto alpagamento di un ulteriore compenso era previsto dall’art. 9 del contratto,ma soltanto in relazione ad eventuali varianti al progetto, circostanzaquindi non rientrante nel caso di specie, visto che il professionista avevaNumero registro generale 4861/2020Numero sezionale 575/2026Numero di raccolta generale 15781/2026Data pubblicazione 22/05/2026richiesto un compenso integrativo in ragione dell’attività svolta ai finitransattivi.3. Contro la sentenza della Corte nissena [OSCURATO:PERSONA] proponericorso sulla base di cinque motivi.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso contenente ricorsoincidentale articolato in un unico motivo, al quale [OSCURATO:PERSONA] hareplicato con controricorso.Il ricorrente incidentale ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONERicorso principale.1. Con il primo motivo di ricorso, si denunzia l’omessa valutazione di unfatto decisivo oggetto discussione tra le parti in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5 cod.proc.civ.; la Corte d’appello non avrebbe valutatol’inciso contenuto nella clausola n. 7 del disciplinare d’incarico, secondo cuigli importi dei lavori liquidati all’impresa, rilevanti a titolo di consuntivolordo, andavano computati ai sensi dell’art. 15 della legge n. 143/1949.Tale disposizione comprenderebbe tutte le somme liquidate all’impresaanche a titolo transattivo. Sarebbe, quindi, errata l’affermazione dellaCorte, che ha definito il concetto di consuntivo lordo dei lavori piùrestrittivo rispetto alla definizione di cui all’art. 15 cit., nonostante l’art. 7del disciplinare avesse fatto espresso riferimento “all’art. 15 della vigentetariffa professionale”.Ne consegue che, se il giudice d’appello avesse interpretato correttamentela clausola n. 7 del disciplinare, avrebbe dovuto includere nel concetto di“consuntivo lordo” anche le somme riconosciute all’impresa in viatransattiva.2. Con il secondo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e1363 cod.civ., con riferimento all’ interpretazione complessiva dellaclausola di cui all’art. 7 del disciplinare d’incarico, per avere la CorteNumero registro generale 4861/2020Numero sezionale 575/2026Numero di raccolta generale 15781/2026Data pubblicazione 22/05/2026d’appello liquidato il compenso sulla base degli importi liquidati all’impresacon esclusione delle somme corrisposte a titolo transattivo, che, invece,avrebbero dovuto costituire la base di calcolo, ai sensi dell’art. 15 dellalegge n. 143 del 1949, come interpretato dalla giurisprudenza dilegittimità e segnatamente da Cass. n. 20732/2008.3. Il terzo motivo censura la sentenza della Corte d’appello per omessavalutazione del fatto decisivo oggetto discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360 primo comma, n. 5 cod.proc.civ., per avere la Corte d’appelloerroneamente escluso dal computo del consuntivo lordo – ai fini, quindi,del calcolo del compenso professionale – le somme pagate a finitransattivi, omettendo di valorizzare la circostanza che il professionistaavrebbe svolto attività professionale anche ai fini dell’accordo transattivo.La Corte avrebbe errato nel considerare le somme accordate in viatransattiva come qualcosa di ontologicamente e strutturalmente diversedalle somme versate in relazione ai lavori eseguiti.4. I motivi ora indicati, che per la loro connessione vanno trattaticongiuntamente, sono infondati.4.1. La Corte d’appello non ha omesso l’esame dell’art. 7 del contrattodisciplinare, che non costituisce un fatto storico, ma una clausolacontrattuale, e l’ha invece interpretato, unitamente alle altre clausole delcontratto, pervenendo alla conclusione che per “ consuntivo lordo dellevarie classi e categorie dell’opera” doveva intendersi “la somma degliimporti liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture rientrantiin quella specifica classe e categoria”, con esclusione quindi delle sommecorrisposte a titolo transattivo.La volontà delle parti, secondo la plausibile interpretazione delle clausolecontrattuali, era di parametrare il compenso alle somme corrisposteall’impresa per i lavori svolti e non a quelle percepite in via transattiva.Il ricorrente non ha dedotto la violazione dei criteri ermeneuticinell’interpretazione del contratto, ma ha sollecitato un’interpretazioneNumero registro generale 4861/2020Numero sezionale 575/2026Numero di raccolta generale 15781/2026Data pubblicazione 22/05/2026alternativa rispetto a quella plausibile fornita dalla Corte d’appello,operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità, tanto più inpresenza di una decisione che ha fornito un’interpretazione nonimplausibile dell’accordo (tra le tante Cass. n.18214/2024; Cass. n.28319/2017).5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ., in relazione all’art. 360primo comma n. 3 cod.proc.civ.; si contesta l’interpretazione dell’art. 2 deldisciplinare d’incarico, nella parte in cui la Corte d’appello ha escluso ildiritto del professionista a compensi aggiuntivi dopo la presentazione delprogetto. Il ricorrente sostiene che dalla lettura combinata dell’art. 1 edell’art. 9 del contratto si evincerebbe come la volontà delle parti fossevolta ad escludere ulteriori compensi per le modifiche progettualiantecedenti all’approvazione del progetto, ma non a quelle successiveall’approvazione del progetto da parte della pubblica amministrazione.Nell’interpretare l’art.2 del contratto, la Corte d’appello avrebbe violato lenorme relative all’interpretazione sistematica delle clausole contrattuali,che si interpretano l’una per mezzo dell’altra.6. Con il quinto motivo il ricorrente si duole dell’omessa valutazione di unfatto decisivo oggetto discussione tra le parti, in relazione all’art. 360primo comma n. 5 cod.proc.civ., con riferimento al contenuto complessivodella clausola n. 2 del disciplinare d’incarico in relazione alla clausola 9.Il motivo ripropone la medesima doglianza contenuta nel motivoprecedente sotto il profilo del vizio motivazionale correlatoall’interpretazione delle clausole contrattuali.7. Anche questi motivi sono infondati.7.1. La Corte d’appello ha esaminato ed interpretato tutte le clausolecontrattuali, con particolare riferimento all’art.2 del contratto, che prevedel’obbligo dei professionisti di svolgere l’incarico e di apportare le modificheNumero registro generale 4861/2020Numero sezionale 575/2026Numero di raccolta generale 15781/2026Data pubblicazione 22/05/2026richieste in qualunque fase dell’iter progettuale, anche dopo la consegnadel progetto, senza diritto ad alcun compenso.Il riferimento all’iter progettuale, secondo la plausibile interpretazionedella Corte d’appello, abbraccia, ai sensi dell’art. 1 del contratto, tutte lefasi dello svolgimento dell’incarico, dalla progettazione al collaudo.Ulteriore conferma dell’esclusione di maggiori compensi per le modificheprogettuali si ricava, secondo l’interpretazione fornita dalla Corted’appello, dall’art. 8 (relativo alle modalità di corresponsione degli onorari,che non comprendono importi aggiuntivi) e, soprattutto dall’art. 9, cheprevede compensi supplementari solo in caso di varianti al progetto.Nel caso di specie, nessuna perizia di variante era stata svolta dall’arch.Bonaccorso su richiesta del Comune, né l’attività svolta ai fini transattivirientrava tra le attività da remunerare in via aggiuntiva.L’interpretazione della Corte d’appello è conforme ai criteri ermeneuticiprevisti dagli artt.1362 e segg. c.c., in quanto non viola nél’interpretazione letterale, né l’interpretazione sistematica del contratto,dal momento che interpreta le clausole l’una a mezzo dell’altra perescludere il diritto del ricorrente al maggiore compenso per l’attività svoltaai fini transattivi.Le doglianze del ricorrente vertono sul risultato interpretativo in sé, cheappartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito (trale altre, Cass., 10 febbraio 2015, n. 2465), come già si è detto a propositodei motivi precedenti.La denuncia in cassazione di un errore di diritto nell'interpretazione di unaclausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cui agliartt. 1362 e ss. c.c. ma deve specificare i canoni che in concreto assumaviolati e, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si siadagli stessi discostato; le doglianze non possono, quindi, risolversi nellamera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accoltanella sentenza impugnata, non dovendo quest'ultima essere l'unicaNumero registro generale 4861/2020Numero sezionale 575/2026Numero di raccolta generale 15781/2026Data pubblicazione 22/05/2026astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni (Cass.,28 novembre 2017, n. 28319).Ricorso incidentale.8. Con l’unico motivo il Comune di [OSCURATO:PERSONA] deduce “la violazione e/ofalsa applicazione di diritto in relazione al motivo di cui al n.3 del primocomma dell’art.360 c.p.c.”, contestando la decisione della Cortedistrettuale, che ha rilevato in appello la decadenza dall’eccezione diinadempimento nonostante l’eccezione di decadenza non fosse statasollevata dall’attore nel corso del giudizio di primo grado. In ogni caso –sostiene l’attore – i fatti primari che confermerebbero l’inadempimentodell’attore sarebbero entrati a far parte del processo e di essi la Corted’appello avrebbe dovuto tener conto ai fini della determinazione delcompenso, in ossequio al principio della giustizia della decisione.8.1. Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha riformato la sentenza del Tribunale, che avevaridotto l’importo dovuto dal professionista per non aver progettatocorrettamente l’opera commissionatagli, poiché l’eccezioned’inadempimento era stata tardivamente sollevata dal Comune all’udienzadi prima comparizione e la tardività non era stata rilevata dal primogiudice.La Corte d’appello ha correttamente affermato che l’eccezioned’inadempimento è un’eccezione in senso stretto (Cass. n.19753/2025;Cass.n. 6168/2011 e n. 12416/2012) e, pertanto, non rilevabile d’ufficio,sicché il Comune di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto eccepirla nei modi e neitermini di cui all’art.166 e 167 c.p.c., ovvero con comparsa di costituzionee risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell’udienza di primacomparizione. La decadenza conseguente all’inosservanza dei terminipreclusivi deve essere invece rilevata d’ufficio, ma il Tribunale avevaomesso di rilevarla (Cass. n. 10610/14; Cass. n.4901/2007; Cass.n.15514/2006).Numero registro generale 4861/2020Numero sezionale 575/2026Numero di raccolta generale 15781/2026Data pubblicazione 22/05/2026L’arch. Bonaccorso aveva proposto appello, censurando la sentenza diprimo grado nella parte in cui il Tribunale non ha rilevato e dichiarato latardività dell’eccezione di inadempimento. La Corte d’appello era stata,quindi, investita del motivo inerente l’omesso rilievo della tardivitàdell’eccezione di inadempimento, ragione per la quale è erroneo il rilievodel Comune riguardo alla presunta tardività dell’eccezione di decadenza (ilcaso odierno è evidentemente diverso, e per certi aspetti speculare,rispetto a quello deciso da Cass. S.U. n.24172/2025 e da Cass.n.6762/2021).9. In definitiva, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essererigettati.Attesa la reciproca soccombenza, le spese vanno integralmentecompensate.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensaintegralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 10 marzo 2026.Il Presidente