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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 17917/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10548/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72R13 A773X), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54H30 D005Y), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Diamante, via Porto n. 14, ha eletto domicilio; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] del LAVORO [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , quale incorporante di BUSINESS Partner Italia - [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), per effetto di atto di fusione per incorporazione R.G.N. 10548/18 C.C.18/05/2023 Proprietà – Usucapione – Appello aggiudicatario del 12 dicembre 2018, rappresentata e difesa, in forza di delibera del Consiglio di amministrazione del 27 febbraio 2020 e giusta procura per scrittura privata autenticata del 9 febbraio 2022, rep. n. 8.782, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 21, ha eletto domicilio; -ricorrente incidentale adesivo - nonché Banca di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA Soc.

Coop. a r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , [OSCURATO:SOCIETA] . ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo curatore pro – tempore , e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro – tempore; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 2279/2017, pubblicata il 27 dicembre 2017, notificata il 31 gennaio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Paola (Sezione distaccata di Scalea), la [OSCURATO:SOCIETA]., affinché fosse accertata la sua esclusiva proprietà, per intervenuta usucapione ordinaria ventennale, dell’unità immobiliare, identificata in catasto al foglio n. 17, particella n. 897, subalterno n. 2, categoria A/10, classe U. Rimaneva contumace la [OSCURATO:SOCIETA].

Nel corso del giudizio era assunta l’ammessa prova testimoniale.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 370/2009, depositata il 18 dicembre 2009, notificata alla Mecom il 26 gennaio 2010, in accoglimento della domanda proposta, dichiarava l’attore unico ed esclusivo proprietario dell’immobile emarginato, a titolo di acquisto per usucapione ordinaria. 2.– Con atto di citazione notificato il 18 giugno 2010, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava: 1) l’inesistenza e/o la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di prime cure, avvenuta a persona e/o in luogo diverso dal rituale destinatario, posto che la Mecom era già fallita al tempo in cui la citazione era stata notificata, sicché l’atto avrebbe dovuto essere inoltrato alla Curatela fallimentare, con sede in Paola; 2) l’inesistenza e/o la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio, stante la mancata evocazione in giudizio, non solo della Curatela fallimentare, ma anche dei creditori ipotecari, che avevano diritto di prelazione sul bene; 3) l’inopponibilità e/o l’inefficacia della sentenza di usucapione verso la Curatela fallimentare, che non aveva avuto modo di partecipare al giudizio; 4) l’inopponibilità e/o l’inefficacia della sentenza di usucapione nei confronti del terzo acquirente del creditore ipotecario, non citato in giudizio; 5) l’inopponibilità e/o l’inefficacia della sentenza di usucapione verso il terzo acquirente per omessa trascrizione della domanda giudiziale di usucapione.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva l’inammissibilità dell’appello per decorrenza del termine breve di impugnazione, atteso che il Tripodi aveva avuto contezza dell’esistenza della intervenuta sentenza di usucapione in data 1° marzo 2010, momento in cui era stata tentata la consegna del bene, con l’effetto che – quand’anche l’acquirente , in sede di aggiudicazione, avesse rivestito la posizione di successore a titolo particolare della Mecom – i termini per l’appello dovevano intendersi comunque spirati.

Aggiungeva che l’intervenuto fallimento non avrebbe privato il fallito della disponibilità ed amministrazione dei beni e che lo stesso fallito sarebbe stato legittimato a ritirare l’atto notificato, con l’obbligo di consegnarlo al curatore.

Sosteneva, ancora, che l’immobile oggetto della domanda di usucapione non rientrava tra i beni facenti parte della massa attiva del fallimento, in quanto soggetto a procedura espropriativa proposta dal singolo creditore ipotecario successivamente alla dichiarazione di fallimento, sicché la notifica eseguita nei confronti della Mecom era valida, non avendo quest’ultima perso la propria capacità processuale rispetto a quel cespite.

In ogni caso, evidenziava che la perdita della capacità processuale aveva carattere relativo e poteva essere eccepita dal solo curatore.

Deduceva, altresì, la carenza di legittimazione dell’appellante, che era divenuto proprietario dell’immobile con decreto di trasferimento del 13 gennaio 2010, trascritto il 2 febbraio 2010, ossia successivamente alla sentenza di usucapione, trascritta il 13 gennaio 2010, interrompendo così la continuità delle trascrizioni e la successione nel diritto controverso.

In ultimo, obiettava che l’appello era inammissibile per erroneità del mezzo di impugnazione proposto, che avrebbe dovuto concretizzarsi o nell’opposizione di terzo o nella revocazione, in osservanza dei termini di decadenza prescritti.

Si costituiva altresì la BNL, la quale avallava tutti i motivi di gravame proposti dall’appellante, ritenendoli ammissibili e fondati, in fatto e in diritto.

Era dichiarata, invece, nel giudizio di gravame la contumacia della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Banca di Credito cooperativo [OSCURATO:PERSONA] della Calabria.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello perché tardivo.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che ricorreva un’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, con la conseguente legittimazione ad impugnare del Tripodi; b) che il giudizio di usucapione era stato promosso con citazione notificata il 12 febbraio 2008 alla [OSCURATO:SOCIETA]., quale intestataria catastale e proprietaria dell’immobile, società che all’epoca dell’instaurazione della lite risultava già dichiarata fallita, giusta sentenza dichiarativa del Tribunale di Paola n. 7/2005, emessa l’11 maggio 2005 e trascritta il 19 ottobre 2005; c) che per lo stesso immobile pendeva, dinanzi al Tribunale di Paola, procedura esecutiva immobiliare n. 3/2006, nell’ambito della quale il cespite era aggiudicato al Tripodi in via provvisoria il 25 settembre 2009, cui faceva seguito il decreto di trasferimento del 13 gennaio 2010, depositato il successivo 19 gennaio 2010 e trascritto il 2 febbraio 2010; d) che, nelle more tra la data di aggiudicazione provvisoria e l’emissione del decreto di trasferimento, il Tribunale di Paola aveva emesso la sentenza di accertamento dell’usucapione in favore di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 18 dicembre 2009 e trascritta il 13 gennaio 2010; e) che la vendita forzata trasferiva all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che aveva subito l’espropriazione, realizzando un acquisto a titolo derivativo e non originario; f) che, pertanto, il Tripodi in data 19 gennaio 2010 era divenuto proprietario dell’immobile e, quindi, successore a titolo particolare nel diritto controverso, con la conseguente legittimazione a proporre l’appello, senza che tale legittimazione potesse considerarsi preclusa in ragione della circostanza che la sentenza fosse stata depositata e trascritta in data anteriore all’emissione del decreto di trasferimento, attesa la peculiare natura dichiarativa della sentenza di usucapione e la funzione di mera pubblicità notizia della sua trascrizione; g) che i limiti temporali dipendenti dalla notificazione eseguita al dante causa spiegavano effetti anche nei confronti del successore; h) che la sentenza era stata notificata alla Mecom il 26 gennaio 2010, quando si era già realizzata la successione a titolo particolare nel diritto controverso in favore del Tripodi, sicché, al momento in cui era stata notificata la citazione introduttiva del gravame il 18 giugno 2010, la pronuncia appellata era già passata in giudicato sin dal 25 febbraio 2010, mentre il fatto che la conoscenza della sentenza, a cura dell’aggiudicatario, fosse stata raggiunta solo in occasione dell’esecuzione del proprio titolo di acquisto –ovvero il 1° marzo 2010, in sede di tentativo di consegna dell’immobile da parte del custode giudiziario, quando il termine breve per interporre appello doveva ritenersi già spirato – non riapriva i termini per l’appello, ma avrebbe consentito di ricorrere a rimedi diversi, quali quelli regolati dall’art. 396 c.p.c.; i) che l’appellante non era legittimato a far valere i vizi afferenti alla notifica dell’atto di citazione del giudizio di primo grado e al difetto di contraddittorio nel procedimento di prime cure; l) che, in ogni caso, l’incapacità processuale della società convenuta nel giudizio di primo grado, in quanto già dichiarata fallita al momento della notifica della citazione, non aveva carattere assoluto, ma doveva reputarsi relativa, poiché posta a tutela della massa dei creditori, alla quale soltanto –e, per essa, al curatore – era concesso eccepirla, con la conseguenza che, ove il curatore fosse rimasto inerte, la controparte non era legittimata a proporre l’eccezione, né il giudice poteva rilevare d’ufficio il difetto di capacità; m) che il vizio di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado nella specie non concretizzava un’ipotesi di inesistenza, ma di nullità della notifica, la quale poteva essere eccepita dalla sola curatela fallimentare, o attraverso l’impugnativa della sentenza di usucapione, della quale era venuta a conoscenza a seguito della comunicazione inoltrata dal Tripodi con raccomandata del 15 maggio 2010, o in seno al giudizio d’appello, nel quale, sebbene regolarmente citata, la curatela era, invece, rimasta contumace, manifestando così, per facta concludentia, il proprio disinteresse a rilevare le eccezioni di cui sopra, che restavano pertanto precluse all’appellante e non potevano essere rilevate d’ufficio. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA]., cui è subentrata, per incorporazione, la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] rimasti intimati la Banca di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA].

Coop. a r.l., il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Preliminarmente si rileva che il controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], notificato a mezzo PEC il 17 maggio 2018 (messaggio inviato il 17 maggio 2018, alle ore 16:26:22, accettato dal sistema il 17 maggio 2018, alle ore 16:26:46, e consegnato per ricevuta il 17 maggio 2018, alle ore 16:26:50), è tardivo perché la notifica è avvenuta dopo la scadenza del termine ex art. 370, primo comma, c.p.c. (vigente ratione temporis) di 40 giorni decorrenti dal ricevimento della notifica del ricorso per cassazione, risalente al 4 aprile 2018, avvenuta presso la cancelleria della Corte d’appello di Catanzaro (con scadenza del termine maturata lunedì 14 maggio 2018).

Non può all’uopo considerarsi quale dies a quo la successiva notifica del ricorso avvenuta il 12 aprile 2018 presso lo studio del difensore in Diamante (CS); e tanto perché il luogo di tale notifica fa parte di una circoscrizione di Tribunale diversa da quella in cui ricade la sede della Corte d’appello, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37/1934, sicché correttamente la parte doveva considerarsi domiciliata ex lege presso la cancelleria della Corte distrettuale, presso cui è avvenuta la prima – valida – not ifica (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28374 del 28/11/2017; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017; Sez.

U, Sentenza n. 10143 del 20/06/2012).

È altresì inammissibile il ricorso incidentale adesivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., cui è subentrata l’incorporante [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] ciò perché, sebbene l’atto di costituzione sia rubricato come controricorso, esso sviluppa pedissequamente i motivi del ricorso principale e aderisce alla richiesta di accoglimento.

Si tratta, pertanto, di ricorso incidentale adesivo, il cui interesse alla proposizione si è originato sin dalla pronuncia impugnata e che, per l’effetto, avrebbe dovuto essere proposto entro il termine breve di 60 giorni, decorrenti dalla notifica di tale pronuncia del 31 gennaio 2018 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 41254 del 22/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 17614 del 24/08/2020; Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 21/01/2014).

Per contro, è stato notificato solo il 24 aprile 2018.

Di conseguenza, sono inammissibili anche le memorie illustrative depositate da tali parti. 2.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2913 e 2919 c.c. nonché degli artt. 111, 325 e 326 c.p.c., per avere la Corte di merito applicato la disciplina dettata per la vendita volontaria, all’esito della sua assimilazione con la vendita forzata, senza tenere conto della peculiare natura giuridica di quest’ultima ed omettendo di adattare la disciplina sulla successione processuale nel diritto controverso alle caratteristiche del processo esecutivo.

Obietta l’istante che sussisterebbe una differenza sensibile tra le due figure di vendita, con la conseguenza che la vendita forzata non potrebbe essere assimilata all’ipotesi di incontro di due volontà negoziali, quali si estrinsecano nel contratto di compravendita, stante che essa si articolerebbe nell’incontro della volontà negoziale di una sola parte – l’aggiudicatario – , con una disposizione coattiva emessa dall’organo giurisdizionale che procede alla vendita, sicché l’istituto possiederebbe una doppia natura, affine alla vendita solo per gli effetti, ma propria del processo esecutivo per la struttura.

Da ciò deriverebbe che la notifica della sentenza eseguita nei confronti del debitore esecutato, dopo l’adozione del decreto di trasferimento, non sarebbe idonea a far decorrere, nei confronti dell’aggiudicatario succeduto nel diritto sul bene espropriato, il termine breve per l’impugnazione. 2.1.–Il motivo è infondato.

Sotto il profilo della successione dei fatti processuali rilevanti si sintetizzano i seguenti significativi passaggi: a) con sentenza n. 7/2005, depositata il 10 ottobre 2005 e trascritta il 19 ottobre 2005, era dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].; b ) con pignoramento immobiliare trascritto il 9 giugno 2006, la BNL, quale creditore fondiario, incardinava una procedura esecutiva individuale n. 3/2006 sull’immobile di cui è controversia, sito in [OSCURATO:PERSONA]; c) il 25 settembre 2009 [OSCURATO:PERSONA] si aggiudicava, in via provvisoria, il bene immobile oggetto di esecuzione, cui seguiva l’emissione il 13 gennaio 2010 del decreto di trasferimento, depositato il 19 gennaio 2010 e trascritto il 2 febbraio 2010; d) nel frattempo, con citazione notificata il 12 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] instaurava il giudizio di usucapione del cespite oggetto di aggiudicazione verso la sola [OSCURATO:SOCIETA].; e) il Tribunale adito, con sentenza n. 370/2009, pubblicata il 18 dicembre 2009 e trascritta il 13 gennaio 2010, dichiarava l’usucapione del bene in favore di [OSCURATO:PERSONA]; f) la sentenza di usucapione era notificata alla [OSCURATO:SOCIETA]. il 26 gennaio 2010; g) [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso la sentenza di usucapione, con citazione notificata il 18 giugno 2010.

Dalla descritta cronologia dei fatti discende che, al momento della notifica della sentenza di usucapione nei confronti del dante causa, il decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario era stato già adottato e trascritto.

Ebbene, l’acquisto del bene sottoposto ad esecuzione forzata, da parte dell’aggiudicatario, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, e pur ricollegandosi ad un provvedimento del giudice dell’esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo, non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26692 del 24/11/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 20608 del 31/08/2017; Sez. 1, Sentenza n. 6386 del 13/03/2017; Sez. 2, Sentenza n. 21830 del 25/10/2010; Sez. 2, Sentenza n. 20037 del 22/09/2010; Sez. 2, Sentenza n. 27 del 05/01/2000).

Con la conseguenza che, qualora, nel corso del giudizio promosso contro il proprietario di un immobile, il bene venga espropriato in esito ad esecuzione forzata, la sentenza che definisce quel giudizio deve ritenersi opponibile all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 111, quarto comma, c.p.c., in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, salva l’eventuale operatività delle limitazioni previste dagli artt. 2915 e 2919 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12786 del 11/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 25926 del 02/09/2022; Sez. 2, Sentenza n. 1299 del 05/04/1977), limitazioni che non ricorrono a fronte del dedotto acquisto per usucapione.

Infatti, il principio secondo il quale il conflitto tra l’acquisto a titolo derivativo e l’acquisto per usucapione è sempre risolto a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l’usucapione e della anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell’acquisto a titolo derivativo (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 31807 del 27/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 8590 del 16/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 23460 del 26/08/2021), trova applicazione anche in relazione all’acquisto di un bene per aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, essendo quest’ultimo un acquisto non a titolo originario, ma a titolo derivativo, in quanto trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato da quest’ultimo all’acquirente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 36273 del 13/12/2022; Sez. 2, Sentenza n. 2161 del 03/02/2005; Sez. 2, Sentenza n. 15503 del 06/12/2000; Sez. 1, Sentenza n. 13184 del 26/11/1999; Sez. 2, Sentenza n. 443 del 28/01/1985).

E ciò tenuto conto che la sentenza che accerta l’usucapione ha natura dichiarativa e, per l’effetto, la trascrizione di detta sentenza ha funzione di mera pubblicità notizia ed è, quindi, priva di efficacia sostanziale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8590 del 16/03/2022; Sez. 2, Sentenza n. 21851 del 09/10/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8650 del 21/10/1994; Sez. 2, Sentenza n. 2717 del 29/04/1982).

Pertanto, una volta rilevato che anche l’aggiudicatario del bene staggito rientra tra i successori nel diritto controverso – e , segnatamente, in ordine a l contestato diritto di proprietà del debitore esecutato, all’esito della proposizione della domanda di usucapione – , la notificazione della sentenza effettuata nei confronti del dante causa, dopo che sia intervenuta la successione a titolo particolare nel diritto controverso, è idonea a far decorrere i termini brevi di impugnazione di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., poiché, a norma dell’art. 111, primo e terzo comma, c.p.c., permane la legittimazione del dante causa medesimo quale sostituto processuale del successore fin quando egli, intervenuto in causa quest’ultimo, non ne sia estromesso con il consenso delle altre parti.

Ed inoltre i limiti temporali dipendenti da tale notificazione spiegano effetto anche nei confronti del successore, che non è terzo in senso sostanziale ed assume, perciò, la stessa posizione del dante causa in relazione alle impugnazioni che è legittimato a proporre autonomamente, ai sensi dell’art. 111, quarto comma, c.p.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20856 del 02/08/2019; Sez. 3, Sentenza n. 2947 del 07/02/2011; Sez. 2, Sentenza n. 15798 del 11/11/2002; Sez. 2, Sentenza n. 245 del 13/01/1997; Sez. 1, Sentenza n. 1558 del 11/02/1995; Sez.

L, Sentenza n. 42 del 11/01/1990; contra Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3525 del 24/10/1975).

D’altronde, in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e prima della scadenza del termine per l’impugnazione, il dante causa non perde nessun potere processuale, con la conseguenza che l’impugnazione spetta in ogni caso alla parte originaria, nei cui confronti la sentenza è stata pronunciata, salva la legittimazione, concorrente e non sostitutiva, del successore (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 30189 del 20/11/2019; Sez. 2, Sentenza n. 6038 del 11/05/2000; Sez. 2, Sentenza n. 13120 del 30/12/1997). 3.– Con il secondo motivo il ricorrente s i duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 43 del r.d. n. 267/1942, come modificati, nonché degli artt. 75, 299 e 300 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso che potesse essereaccertata d’ufficio la perdita della capacità processuale della parte evocata in causa, nell’eventualità che il giudizio fosse stato attivato ai danni di soggetto fallito in epoca precedente alla proposizione della domanda.

Ad avviso dell’istante, poiché la domanda di usucapione era stata esperita dopo la pronuncia del fallimento del convenuto e dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare a cura del creditore procedente – in forza di mutuo fondiario – , l’integrità del contraddittorio avrebbe presupposto la necessaria evocazione in giudizio della curatela fallimentare e del creditore ipotecario procedente.

Per l’effetto, il giudizio di primo grado sarebbe stato nullo per mancata evocazione dell’unica parte legittimata a contraddire sulla domanda di usucapione, ossia della curatela fallimentare, e dunque la sentenza sarebbe stata inefficace e inopponibile alla curatela, non avendo il giudice della causa petitoria rilevato d’ufficio la perdita della capacità processuale del convenuto. 3.1.–Il motivo è inammissibile.

Effettivamente la sentenza impugnata ha affrontato la questione volta a stabilire se la dichiarazione di fallimento comporti la perdita di capacità assoluta del soggetto fallito e, quindi, se la notifica dell’atto di citazione effettuata a soggetto già dichiarato fallito sia tuttavia idonea ad instaurare un rapporto processuale o sia tamquam non esset (come nel caso di notifica di citazione effettuata a soggetto deceduto).

In proposito, questa Corte condivide l’orientamento maggioritario – fatt o proprio dalla Corte distrettuale – secondo cui la perdita della capacità processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto – e, per essa, al curatore – è consentito eccepirla, con la conseguenza che, se il curatore rimane inerte e il fallito agisce per proprio conto, la controparte non è legittimata a proporre l’eccezione, né il giudice può rilevare d’ufficio il difetto di capacità, sicché il processo continua validamente tra le parti originarie, rispetto alle quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale, salva la facoltà del curatore di profittare dell’eventuale risultato utile del giudizio, in forza del sistema di cui agli artt. 42 e 44 legge fall. secondo la formula vigente ratione temporis (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3558 del 13/02/2020; Sez. 1, Sentenza n. 614 del 15/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 22925 del 13/12/2012; Sez. 1, Sentenza n. 5226 del 04/03/2011; Sez. 3, Sentenza n. 15713 del 02/07/2010; Sez. 1, Sentenza n. 17418 del 30/08/2004; Sez. 1, Sentenza n. 3378 del 20/02/2004; Sez. 1, Sentenza n. 2965 del 27/02/2003; Sez.

U, Sentenza n. 7132 del 21/07/1998; contraCass.

Sez. 2, Sentenza n. 12483 del 28/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 23435 del 16/12/2004).

Peraltro, nel caso di specie, il bene sul quale è stata dichiarata l’usucapione non ricadeva nella massa attiva del fallimento e ciò perché alla dichiarazione di fallimento ha fatto seguito l’esperimento dell’esecuzione immobiliare individuale su tale cespite, alla stregua del credito vantato in forza di mutuo fondiario.

Ora, nel caso in cui un immobile di proprietà del fallito, ipotecato a garanzia di un mutuo fondiario, sia stato oggetto di vendita a favore di un terzo, sussiste il potere, riconosciuto all’istituto di credito fondiario dall’art. 41 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, di iniziare o proseguire l’azione esecutiva individuale anche in costanza di fallimento, ovvero di intervenire nell’esecuzione forzata promossa da altri, e di conseguire l’assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata, senza obbligo di rimetterla al curatore, con il solo onere di insinuarsi al passivo della procedura fallimentare per consentire la graduazione dei crediti, ponendosi la vendita del bene nell’ambito dell’esecuzione individuale come alternativa a quella in sede di procedura fallimentare, sicché il curatore deve limitarsi a chiedere il versamento della somma assegnata all’istituto, qualora quest’ultimo non abbia chiesto l’ammissione al passivo o il suo credito risulti incapiente (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13892 del 06/07/2020; Sez. 3, Sentenza n. 23482 del 28/09/2018; Sez. 1, Sentenza n. 6377 del 30/03/2015; Sez. 1, Sentenza n. 15606 del 09/07/2014; Sez. 1, Sentenza n. 18436 del 08/09/2011; Sez. 1, Sentenza n. 13996 del 28/05/2008).

Medesima conclusione vale con riferimento al creditore procedente non evocato nel giudizio di usucapione.

Ne deriva che tale mancata evocazione in causa della curatela fallimentare e del creditore procedente implica, non già la nullità del giudizio e della sentenza, bensì la mera inopponibilità della pronuncia dichiarativa di usucapione verso il fallimento e verso il creditore ipotecario (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 37607 del 30/11/2021; Sez. 3, Sentenza n. 29325 del 13/11/2019; Sez. 3, Sentenza n. 15698 del 18/09/2012; Sez. 3, Ordinanza n. 27668 del 30/12/2009), inopponibilità che può essere fatta valere in autonomo giudizio.

Senonché, come prontamente rilevato dalla Corte di merito, a fronte della tardività del gravame, il successore a titolo particolare nel diritto controverso non era legittimato a far valere il vizio rappresentato dalla mancata integrazione del contradditorio verso il creditore procedente, alla stregua della qualità di litisconsorte necessario del creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale – risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes – , di cui l’usucapione produce l’estinzione, vizio che – come anzidetto – importa l’ inopponibilità della pronuncia accertativa dell’acquisto del diritto di proprietà a titolo originario. 4.–Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato.

Deve essere altresì dichiarata l’inammissibilità – per tardività – del ricorso incidentale adesivo – così qualificato – , come spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., cui è subentrata la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] vi è luogo a provvedere sulle spese e compensi di lite, atteso che la costituzione delle controparti è inammissibile.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente e del ricorrente incidentale adesivo, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorsoprincipale e dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10548/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72R13 A773X), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54H30 D005Y), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Diamante, via Porto n. 14, ha eletto domicilio; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] del LAVORO [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , quale incorporante di BUSINESS Partner Italia - [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), per effetto di atto di fusione per incorporazione R.G.N. 10548/18 C.C.18/05/2023 Proprietà – Usucapione – Appello aggiudicatario del 12 dicembre 2018, rappresentata e difesa, in forza di delibera del Consiglio di amministrazione del 27 febbraio 2020 e giusta procura per scrittura privata autenticata del 9 febbraio 2022, rep. n. 8.782, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 21, ha eletto domicilio; -ricorrente incidentale adesivo - nonché Banca di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA Soc. Coop. a r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , [OSCURATO:SOCIETA] . ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo curatore pro – tempore , e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro – tempore; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 2279/2017, pubblicata il 27 dicembre 2017, notificata il 31 gennaio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Paola (Sezione distaccata di Scalea), la [OSCURATO:SOCIETA]., affinché fosse accertata la sua esclusiva proprietà, per intervenuta usucapione ordinaria ventennale, dell’unità immobiliare, identificata in catasto al foglio n. 17, particella n. 897, subalterno n. 2, categoria A/10, classe U. Rimaneva contumace la [OSCURATO:SOCIETA]. Nel corso del giudizio era assunta l’ammessa prova testimoniale. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 370/2009, depositata il 18 dicembre 2009, notificata alla Mecom il 26 gennaio 2010, in accoglimento della domanda proposta, dichiarava l’attore unico ed esclusivo proprietario dell’immobile emarginato, a titolo di acquisto per usucapione ordinaria. 2.– Con atto di citazione notificato il 18 giugno 2010, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava: 1) l’inesistenza e/o la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di prime cure, avvenuta a persona e/o in luogo diverso dal rituale destinatario, posto che la Mecom era già fallita al tempo in cui la citazione era stata notificata, sicché l’atto avrebbe dovuto essere inoltrato alla Curatela fallimentare, con sede in Paola; 2) l’inesistenza e/o la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio, stante la mancata evocazione in giudizio, non solo della Curatela fallimentare, ma anche dei creditori ipotecari, che avevano diritto di prelazione sul bene; 3) l’inopponibilità e/o l’inefficacia della sentenza di usucapione verso la Curatela fallimentare, che non aveva avuto modo di partecipare al giudizio; 4) l’inopponibilità e/o l’inefficacia della sentenza di usucapione nei confronti del terzo acquirente del creditore ipotecario, non citato in giudizio; 5) l’inopponibilità e/o l’inefficacia della sentenza di usucapione verso il terzo acquirente per omessa trascrizione della domanda giudiziale di usucapione. Si costituiva nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva l’inammissibilità dell’appello per decorrenza del termine breve di impugnazione, atteso che il Tripodi aveva avuto contezza dell’esistenza della intervenuta sentenza di usucapione in data 1° marzo 2010, momento in cui era stata tentata la consegna del bene, con l’effetto che – quand’anche l’acquirente , in sede di aggiudicazione, avesse rivestito la posizione di successore a titolo particolare della Mecom – i termini per l’appello dovevano intendersi comunque spirati. Aggiungeva che l’intervenuto fallimento non avrebbe privato il fallito della disponibilità ed amministrazione dei beni e che lo stesso fallito sarebbe stato legittimato a ritirare l’atto notificato, con l’obbligo di consegnarlo al curatore. Sosteneva, ancora, che l’immobile oggetto della domanda di usucapione non rientrava tra i beni facenti parte della massa attiva del fallimento, in quanto soggetto a procedura espropriativa proposta dal singolo creditore ipotecario successivamente alla dichiarazione di fallimento, sicché la notifica eseguita nei confronti della Mecom era valida, non avendo quest’ultima perso la propria capacità processuale rispetto a quel cespite. In ogni caso, evidenziava che la perdita della capacità processuale aveva carattere relativo e poteva essere eccepita dal solo curatore. Deduceva, altresì, la carenza di legittimazione dell’appellante, che era divenuto proprietario dell’immobile con decreto di trasferimento del 13 gennaio 2010, trascritto il 2 febbraio 2010, ossia successivamente alla sentenza di usucapione, trascritta il 13 gennaio 2010, interrompendo così la continuità delle trascrizioni e la successione nel diritto controverso. In ultimo, obiettava che l’appello era inammissibile per erroneità del mezzo di impugnazione proposto, che avrebbe dovuto concretizzarsi o nell’opposizione di terzo o nella revocazione, in osservanza dei termini di decadenza prescritti. Si costituiva altresì la BNL, la quale avallava tutti i motivi di gravame proposti dall’appellante, ritenendoli ammissibili e fondati, in fatto e in diritto. Era dichiarata, invece, nel giudizio di gravame la contumacia della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Banca di Credito cooperativo [OSCURATO:PERSONA] della Calabria. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello perché tardivo. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che ricorreva un’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, con la conseguente legittimazione ad impugnare del Tripodi; b) che il giudizio di usucapione era stato promosso con citazione notificata il 12 febbraio 2008 alla [OSCURATO:SOCIETA]., quale intestataria catastale e proprietaria dell’immobile, società che all’epoca dell’instaurazione della lite risultava già dichiarata fallita, giusta sentenza dichiarativa del Tribunale di Paola n. 7/2005, emessa l’11 maggio 2005 e trascritta il 19 ottobre 2005; c) che per lo stesso immobile pendeva, dinanzi al Tribunale di Paola, procedura esecutiva immobiliare n. 3/2006, nell’ambito della quale il cespite era aggiudicato al Tripodi in via provvisoria il 25 settembre 2009, cui faceva seguito il decreto di trasferimento del 13 gennaio 2010, depositato il successivo 19 gennaio 2010 e trascritto il 2 febbraio 2010; d) che, nelle more tra la data di aggiudicazione provvisoria e l’emissione del decreto di trasferimento, il Tribunale di Paola aveva emesso la sentenza di accertamento dell’usucapione in favore di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 18 dicembre 2009 e trascritta il 13 gennaio 2010; e) che la vendita forzata trasferiva all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che aveva subito l’espropriazione, realizzando un acquisto a titolo derivativo e non originario; f) che, pertanto, il Tripodi in data 19 gennaio 2010 era divenuto proprietario dell’immobile e, quindi, successore a titolo particolare nel diritto controverso, con la conseguente legittimazione a proporre l’appello, senza che tale legittimazione potesse considerarsi preclusa in ragione della circostanza che la sentenza fosse stata depositata e trascritta in data anteriore all’emissione del decreto di trasferimento, attesa la peculiare natura dichiarativa della sentenza di usucapione e la funzione di mera pubblicità notizia della sua trascrizione; g) che i limiti temporali dipendenti dalla notificazione eseguita al dante causa spiegavano effetti anche nei confronti del successore; h) che la sentenza era stata notificata alla Mecom il 26 gennaio 2010, quando si era già realizzata la successione a titolo particolare nel diritto controverso in favore del Tripodi, sicché, al momento in cui era stata notificata la citazione introduttiva del gravame il 18 giugno 2010, la pronuncia appellata era già passata in giudicato sin dal 25 febbraio 2010, mentre il fatto che la conoscenza della sentenza, a cura dell’aggiudicatario, fosse stata raggiunta solo in occasione dell’esecuzione del proprio titolo di acquisto –ovvero il 1° marzo 2010, in sede di tentativo di consegna dell’immobile da parte del custode giudiziario, quando il termine breve per interporre appello doveva ritenersi già spirato – non riapriva i termini per l’appello, ma avrebbe consentito di ricorrere a rimedi diversi, quali quelli regolati dall’art. 396 c.p.c.; i) che l’appellante non era legittimato a far valere i vizi afferenti alla notifica dell’atto di citazione del giudizio di primo grado e al difetto di contraddittorio nel procedimento di prime cure; l) che, in ogni caso, l’incapacità processuale della società convenuta nel giudizio di primo grado, in quanto già dichiarata fallita al momento della notifica della citazione, non aveva carattere assoluto, ma doveva reputarsi relativa, poiché posta a tutela della massa dei creditori, alla quale soltanto –e, per essa, al curatore – era concesso eccepirla, con la conseguenza che, ove il curatore fosse rimasto inerte, la controparte non era legittimata a proporre l’eccezione, né il giudice poteva rilevare d’ufficio il difetto di capacità; m) che il vizio di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado nella specie non concretizzava un’ipotesi di inesistenza, ma di nullità della notifica, la quale poteva essere eccepita dalla sola curatela fallimentare, o attraverso l’impugnativa della sentenza di usucapione, della quale era venuta a conoscenza a seguito della comunicazione inoltrata dal Tripodi con raccomandata del 15 maggio 2010, o in seno al giudizio d’appello, nel quale, sebbene regolarmente citata, la curatela era, invece, rimasta contumace, manifestando così, per facta concludentia, il proprio disinteresse a rilevare le eccezioni di cui sopra, che restavano pertanto precluse all’appellante e non potevano essere rilevate d’ufficio. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA]., cui è subentrata, per incorporazione, la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] rimasti intimati la Banca di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l., il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Preliminarmente si rileva che il controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], notificato a mezzo PEC il 17 maggio 2018 (messaggio inviato il 17 maggio 2018, alle ore 16:26:22, accettato dal sistema il 17 maggio 2018, alle ore 16:26:46, e consegnato per ricevuta il 17 maggio 2018, alle ore 16:26:50), è tardivo perché la notifica è avvenuta dopo la scadenza del termine ex art. 370, primo comma, c.p.c. (vigente ratione temporis) di 40 giorni decorrenti dal ricevimento della notifica del ricorso per cassazione, risalente al 4 aprile 2018, avvenuta presso la cancelleria della Corte d’appello di Catanzaro (con scadenza del termine maturata lunedì 14 maggio 2018). Non può all’uopo considerarsi quale dies a quo la successiva notifica del ricorso avvenuta il 12 aprile 2018 presso lo studio del difensore in Diamante (CS); e tanto perché il luogo di tale notifica fa parte di una circoscrizione di Tribunale diversa da quella in cui ricade la sede della Corte d’appello, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37/1934, sicché correttamente la parte doveva considerarsi domiciliata ex lege presso la cancelleria della Corte distrettuale, presso cui è avvenuta la prima – valida – not ifica (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28374 del 28/11/2017; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017; Sez. U, Sentenza n. 10143 del 20/06/2012). È altresì inammissibile il ricorso incidentale adesivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., cui è subentrata l’incorporante [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] ciò perché, sebbene l’atto di costituzione sia rubricato come controricorso, esso sviluppa pedissequamente i motivi del ricorso principale e aderisce alla richiesta di accoglimento. Si tratta, pertanto, di ricorso incidentale adesivo, il cui interesse alla proposizione si è originato sin dalla pronuncia impugnata e che, per l’effetto, avrebbe dovuto essere proposto entro il termine breve di 60 giorni, decorrenti dalla notifica di tale pronuncia del 31 gennaio 2018 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 41254 del 22/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 17614 del 24/08/2020; Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 21/01/2014). Per contro, è stato notificato solo il 24 aprile 2018. Di conseguenza, sono inammissibili anche le memorie illustrative depositate da tali parti. 2.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2913 e 2919 c.c. nonché degli artt. 111, 325 e 326 c.p.c., per avere la Corte di merito applicato la disciplina dettata per la vendita volontaria, all’esito della sua assimilazione con la vendita forzata, senza tenere conto della peculiare natura giuridica di quest’ultima ed omettendo di adattare la disciplina sulla successione processuale nel diritto controverso alle caratteristiche del processo esecutivo. Obietta l’istante che sussisterebbe una differenza sensibile tra le due figure di vendita, con la conseguenza che la vendita forzata non potrebbe essere assimilata all’ipotesi di incontro di due volontà negoziali, quali si estrinsecano nel contratto di compravendita, stante che essa si articolerebbe nell’incontro della volontà negoziale di una sola parte – l’aggiudicatario – , con una disposizione coattiva emessa dall’organo giurisdizionale che procede alla vendita, sicché l’istituto possiederebbe una doppia natura, affine alla vendita solo per gli effetti, ma propria del processo esecutivo per la struttura. Da ciò deriverebbe che la notifica della sentenza eseguita nei confronti del debitore esecutato, dopo l’adozione del decreto di trasferimento, non sarebbe idonea a far decorrere, nei confronti dell’aggiudicatario succeduto nel diritto sul bene espropriato, il termine breve per l’impugnazione. 2.1.–Il motivo è infondato. Sotto il profilo della successione dei fatti processuali rilevanti si sintetizzano i seguenti significativi passaggi: a) con sentenza n. 7/2005, depositata il 10 ottobre 2005 e trascritta il 19 ottobre 2005, era dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].; b ) con pignoramento immobiliare trascritto il 9 giugno 2006, la BNL, quale creditore fondiario, incardinava una procedura esecutiva individuale n. 3/2006 sull’immobile di cui è controversia, sito in [OSCURATO:PERSONA]; c) il 25 settembre 2009 [OSCURATO:PERSONA] si aggiudicava, in via provvisoria, il bene immobile oggetto di esecuzione, cui seguiva l’emissione il 13 gennaio 2010 del decreto di trasferimento, depositato il 19 gennaio 2010 e trascritto il 2 febbraio 2010; d) nel frattempo, con citazione notificata il 12 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] instaurava il giudizio di usucapione del cespite oggetto di aggiudicazione verso la sola [OSCURATO:SOCIETA].; e) il Tribunale adito, con sentenza n. 370/2009, pubblicata il 18 dicembre 2009 e trascritta il 13 gennaio 2010, dichiarava l’usucapione del bene in favore di [OSCURATO:PERSONA]; f) la sentenza di usucapione era notificata alla [OSCURATO:SOCIETA]. il 26 gennaio 2010; g) [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso la sentenza di usucapione, con citazione notificata il 18 giugno 2010. Dalla descritta cronologia dei fatti discende che, al momento della notifica della sentenza di usucapione nei confronti del dante causa, il decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario era stato già adottato e trascritto. Ebbene, l’acquisto del bene sottoposto ad esecuzione forzata, da parte dell’aggiudicatario, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, e pur ricollegandosi ad un provvedimento del giudice dell’esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo, non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26692 del 24/11/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 20608 del 31/08/2017; Sez. 1, Sentenza n. 6386 del 13/03/2017; Sez. 2, Sentenza n. 21830 del 25/10/2010; Sez. 2, Sentenza n. 20037 del 22/09/2010; Sez. 2, Sentenza n. 27 del 05/01/2000). Con la conseguenza che, qualora, nel corso del giudizio promosso contro il proprietario di un immobile, il bene venga espropriato in esito ad esecuzione forzata, la sentenza che definisce quel giudizio deve ritenersi opponibile all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 111, quarto comma, c.p.c., in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, salva l’eventuale operatività delle limitazioni previste dagli artt. 2915 e 2919 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12786 del 11/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 25926 del 02/09/2022; Sez. 2, Sentenza n. 1299 del 05/04/1977), limitazioni che non ricorrono a fronte del dedotto acquisto per usucapione. Infatti, il principio secondo il quale il conflitto tra l’acquisto a titolo derivativo e l’acquisto per usucapione è sempre risolto a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l’usucapione e della anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell’acquisto a titolo derivativo (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 31807 del 27/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 8590 del 16/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 23460 del 26/08/2021), trova applicazione anche in relazione all’acquisto di un bene per aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, essendo quest’ultimo un acquisto non a titolo originario, ma a titolo derivativo, in quanto trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato da quest’ultimo all’acquirente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 36273 del 13/12/2022; Sez. 2, Sentenza n. 2161 del 03/02/2005; Sez. 2, Sentenza n. 15503 del 06/12/2000; Sez. 1, Sentenza n. 13184 del 26/11/1999; Sez. 2, Sentenza n. 443 del 28/01/1985). E ciò tenuto conto che la sentenza che accerta l’usucapione ha natura dichiarativa e, per l’effetto, la trascrizione di detta sentenza ha funzione di mera pubblicità notizia ed è, quindi, priva di efficacia sostanziale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8590 del 16/03/2022; Sez. 2, Sentenza n. 21851 del 09/10/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8650 del 21/10/1994; Sez. 2, Sentenza n. 2717 del 29/04/1982). Pertanto, una volta rilevato che anche l’aggiudicatario del bene staggito rientra tra i successori nel diritto controverso – e , segnatamente, in ordine a l contestato diritto di proprietà del debitore esecutato, all’esito della proposizione della domanda di usucapione – , la notificazione della sentenza effettuata nei confronti del dante causa, dopo che sia intervenuta la successione a titolo particolare nel diritto controverso, è idonea a far decorrere i termini brevi di impugnazione di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., poiché, a norma dell’art. 111, primo e terzo comma, c.p.c., permane la legittimazione del dante causa medesimo quale sostituto processuale del successore fin quando egli, intervenuto in causa quest’ultimo, non ne sia estromesso con il consenso delle altre parti. Ed inoltre i limiti temporali dipendenti da tale notificazione spiegano effetto anche nei confronti del successore, che non è terzo in senso sostanziale ed assume, perciò, la stessa posizione del dante causa in relazione alle impugnazioni che è legittimato a proporre autonomamente, ai sensi dell’art. 111, quarto comma, c.p.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20856 del 02/08/2019; Sez. 3, Sentenza n. 2947 del 07/02/2011; Sez. 2, Sentenza n. 15798 del 11/11/2002; Sez. 2, Sentenza n. 245 del 13/01/1997; Sez. 1, Sentenza n. 1558 del 11/02/1995; Sez. L, Sentenza n. 42 del 11/01/1990; contra Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3525 del 24/10/1975). D’altronde, in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e prima della scadenza del termine per l’impugnazione, il dante causa non perde nessun potere processuale, con la conseguenza che l’impugnazione spetta in ogni caso alla parte originaria, nei cui confronti la sentenza è stata pronunciata, salva la legittimazione, concorrente e non sostitutiva, del successore (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 30189 del 20/11/2019; Sez. 2, Sentenza n. 6038 del 11/05/2000; Sez. 2, Sentenza n. 13120 del 30/12/1997). 3.– Con il secondo motivo il ricorrente s i duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 43 del r.d. n. 267/1942, come modificati, nonché degli artt. 75, 299 e 300 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso che potesse essereaccertata d’ufficio la perdita della capacità processuale della parte evocata in causa, nell’eventualità che il giudizio fosse stato attivato ai danni di soggetto fallito in epoca precedente alla proposizione della domanda. Ad avviso dell’istante, poiché la domanda di usucapione era stata esperita dopo la pronuncia del fallimento del convenuto e dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare a cura del creditore procedente – in forza di mutuo fondiario – , l’integrità del contraddittorio avrebbe presupposto la necessaria evocazione in giudizio della curatela fallimentare e del creditore ipotecario procedente. Per l’effetto, il giudizio di primo grado sarebbe stato nullo per mancata evocazione dell’unica parte legittimata a contraddire sulla domanda di usucapione, ossia della curatela fallimentare, e dunque la sentenza sarebbe stata inefficace e inopponibile alla curatela, non avendo il giudice della causa petitoria rilevato d’ufficio la perdita della capacità processuale del convenuto. 3.1.–Il motivo è inammissibile. Effettivamente la sentenza impugnata ha affrontato la questione volta a stabilire se la dichiarazione di fallimento comporti la perdita di capacità assoluta del soggetto fallito e, quindi, se la notifica dell’atto di citazione effettuata a soggetto già dichiarato fallito sia tuttavia idonea ad instaurare un rapporto processuale o sia tamquam non esset (come nel caso di notifica di citazione effettuata a soggetto deceduto). In proposito, questa Corte condivide l’orientamento maggioritario – fatt o proprio dalla Corte distrettuale – secondo cui la perdita della capacità processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto – e, per essa, al curatore – è consentito eccepirla, con la conseguenza che, se il curatore rimane inerte e il fallito agisce per proprio conto, la controparte non è legittimata a proporre l’eccezione, né il giudice può rilevare d’ufficio il difetto di capacità, sicché il processo continua validamente tra le parti originarie, rispetto alle quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale, salva la facoltà del curatore di profittare dell’eventuale risultato utile del giudizio, in forza del sistema di cui agli artt. 42 e 44 legge fall. secondo la formula vigente ratione temporis (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3558 del 13/02/2020; Sez. 1, Sentenza n. 614 del 15/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 22925 del 13/12/2012; Sez. 1, Sentenza n. 5226 del 04/03/2011; Sez. 3, Sentenza n. 15713 del 02/07/2010; Sez. 1, Sentenza n. 17418 del 30/08/2004; Sez. 1, Sentenza n. 3378 del 20/02/2004; Sez. 1, Sentenza n. 2965 del 27/02/2003; Sez. U, Sentenza n. 7132 del 21/07/1998; contraCass. Sez. 2, Sentenza n. 12483 del 28/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 23435 del 16/12/2004). Peraltro, nel caso di specie, il bene sul quale è stata dichiarata l’usucapione non ricadeva nella massa attiva del fallimento e ciò perché alla dichiarazione di fallimento ha fatto seguito l’esperimento dell’esecuzione immobiliare individuale su tale cespite, alla stregua del credito vantato in forza di mutuo fondiario. Ora, nel caso in cui un immobile di proprietà del fallito, ipotecato a garanzia di un mutuo fondiario, sia stato oggetto di vendita a favore di un terzo, sussiste il potere, riconosciuto all’istituto di credito fondiario dall’art. 41 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, di iniziare o proseguire l’azione esecutiva individuale anche in costanza di fallimento, ovvero di intervenire nell’esecuzione forzata promossa da altri, e di conseguire l’assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata, senza obbligo di rimetterla al curatore, con il solo onere di insinuarsi al passivo della procedura fallimentare per consentire la graduazione dei crediti, ponendosi la vendita del bene nell’ambito dell’esecuzione individuale come alternativa a quella in sede di procedura fallimentare, sicché il curatore deve limitarsi a chiedere il versamento della somma assegnata all’istituto, qualora quest’ultimo non abbia chiesto l’ammissione al passivo o il suo credito risulti incapiente (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13892 del 06/07/2020; Sez. 3, Sentenza n. 23482 del 28/09/2018; Sez. 1, Sentenza n. 6377 del 30/03/2015; Sez. 1, Sentenza n. 15606 del 09/07/2014; Sez. 1, Sentenza n. 18436 del 08/09/2011; Sez. 1, Sentenza n. 13996 del 28/05/2008). Medesima conclusione vale con riferimento al creditore procedente non evocato nel giudizio di usucapione. Ne deriva che tale mancata evocazione in causa della curatela fallimentare e del creditore procedente implica, non già la nullità del giudizio e della sentenza, bensì la mera inopponibilità della pronuncia dichiarativa di usucapione verso il fallimento e verso il creditore ipotecario (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 37607 del 30/11/2021; Sez. 3, Sentenza n. 29325 del 13/11/2019; Sez. 3, Sentenza n. 15698 del 18/09/2012; Sez. 3, Ordinanza n. 27668 del 30/12/2009), inopponibilità che può essere fatta valere in autonomo giudizio. Senonché, come prontamente rilevato dalla Corte di merito, a fronte della tardività del gravame, il successore a titolo particolare nel diritto controverso non era legittimato a far valere il vizio rappresentato dalla mancata integrazione del contradditorio verso il creditore procedente, alla stregua della qualità di litisconsorte necessario del creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale – risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes – , di cui l’usucapione produce l’estinzione, vizio che – come anzidetto – importa l’ inopponibilità della pronuncia accertativa dell’acquisto del diritto di proprietà a titolo originario. 4.–Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato. Deve essere altresì dichiarata l’inammissibilità – per tardività – del ricorso incidentale adesivo – così qualificato – , come spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., cui è subentrata la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] vi è luogo a provvedere sulle spese e compensi di lite, atteso che la costituzione delle controparti è inammissibile. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente e del ricorrente incidentale adesivo, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorsoprincipale e dichiara i
Sentenza Cassazione n. 17917/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris