CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10882/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elementi di prova desunti dal procedimento penale scaturi- to dai fatti, fosse stata provata per il 2001 e 2003 la soggettiva inesi- stenza delle operazioni contestate. Veniva quindi confermato il recu- pero ad imposizione in relazione alle operazioni fittiziamente fatturate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di quanto la contribuente aveva omesso di fatturare per forniture di latte effettuate alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. Per il 2003 veniva inoltre confermato anche il rilievo per indebita fatturazione di presunti premi sulla quantità di latte consegnato alla Vecchi casearia, in realtà ope- razioni oggettivamente inesistenti perché non cessioni di premi, ma cessioni di latte non documentate. Ulteriori operazioni erano conte- state come oggettivamente inesistenti perché l'effettiva operazione economica descritta nelle fatture emesse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non era avvenuta. 3. Avverso tale decisione i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, che illustrano con memoria, cui replica l'Agenzia delle entrate con controricorso. Ragioni della decisione 4. Con il primo motivo i ricorrenti - in relazione all'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - lamentano la violazione degli artt. 63, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 600 del 197:3, 6, 7, 10 e 12 della legge n. 212 del 2000, nonché 2197 cod. civ. e 8 della I. n.580 del 1993, per aver il giudice d'appello ritenuto legittime le riprese, pur non essen- dosi svolta la verifica fiscale e la notifica del p.v.c. nei confronti del legale rappresentante della società, ma di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca privo di alcuno status o carica sociale; in particolare, l'Agenzia delle Entrate non si sarebbe curata di controllare l'identità attuale del legale rap- presentante della società al momento della verifica, incorrendo così nel vizio denunciato, non sanato per effetto della successiva proposi- zione del ricorso. 5. Il motivo è fondato. Le riprese alla base del ricorso sono anche a titolo di tributo armonizzato e la prospettata lesione dei principi di pa- rità delle armi e del diritto di difesa chiama anche in causa il combi- nato disposto dell'art.41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unio- ne Europea (CDFUE), rubricato "Diritto ad una buona amministrazio- ne", il cui primo comma, applicabile anche al procedimento ammini- strativo, dispone «Ogni persona ha diritto a che le questioni che la ri- guardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un ter- mine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione». 6. Il fatto oggetto della censura, ossia lo svolgimento della verifica del 15.3.2007 e la consegna del processo verbale di constatazione a sog- getto che al tempo non rivestiva la qualità di socio né di amministra- tore della società semplice agricola, non è controverso. Al proposito, inoltre, non ha rilevanza la difesa dell'Agenzia secondo cui la società semplice ancora al momento del deposito del ricorso per Cassazione era intestata oltre che [OSCURATO:PERSONA] e Aldo anche a [OSCURATO:PERSONA]. E' poi tautologica l'affermazione secondo la quale la presenza di [OSCURATO:PERSONA] in luogo dell'effettivo legale rappresentante al momento della verifica fiscale e della consegna del p.v.c., avvenuta il 15 marzo 2007, non avrebbe leso il contraddittorio. Infatti, l'art.63 del d.P.R. n.600 del 1973 prevede che il contribuente può farsi rappresentare solo da un procuratore generale o speciale per iscritto e, anche se i rapporti di parentela ai sensi del secondo comma dell'art.63 rendono superflua l'autenticazione della delega, la motivazione della CTR non dà eviden- za di alcuna delega scritta nel caso di specie né questa è stata ogget- to di allegazione da parte di alcuna parte. 7. La carenza non è superata neppure dalla ulteriore deduzione del- l'Agenzia, secondo cui la società agricola aveva comunicato all'Ammi- nistrazione finanziaria, sin dall'inizio della propria attività, che [OSCURATO:PERSONA] ne era socio e, quindi, ai fini della gestione della società sempli- ce anche amministratore e legale rappresentante ex art. 2266 cod. civ.. Infatti, l'art.35 commi 2 e 3 del d.P.R. n.633 del 1972, nel testo ap- plicabile ratione temporis al momento degli avvisi risultante dal d.l. del 04/07/2006 n. 223, articolo 37, prevede che «In caso di variazio- ne di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'atti- vità, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle en- trate.». 8. In particolare, per quanto qui interessa dalla dichiarazione di inizio attività di cui al comma 2 devono risultare: «b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza, quella amministrativa e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza». Quindi, non doveva essere comunicata all'Agenzia qualsiasi variazione della compagine sociale e dell'amministrazione, bastava che fosse noto il codice fiscale di almeno una delle persone che avevano la rap- presentanza della società e, nel caso in esame, l'Agenzia a ben vede- re non ha reso noto se al momento della verifica fiscale legale rap- presentante fosse una o più persone. 9. In ogni caso è decisivo il successivo comma 8 dell'art.35, nel testo ratione temporis vigente, secondo il quale «I soggetti tenuti all'iscri- zione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio del- le notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamen- te, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione del- l'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istitu- zione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di pre- sentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione. (...)». Non vi è dubbio che la società semplice agricola era iscritta in una se- zione speciale del registro delle imprese, disponendo in tal senso l'art. 2 comma 1 del d.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 applicabile ratione temporis alla fattispecie: «Sono iscritti in una sezione speciale del re- gistro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice e le società semplici. Le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono annotati nella medesima sezione speciale.». 10. Alla luce del quadro sopra ricostruito, dev'essere affermato il se- guente principio di diritto: «In tema di verifica fiscale IVA, ai fini del rispetto dei principi di parità delle armi e del diritto di dife- sa nel procedimento tributario ex artt.41 CDFUE e 6 della I. 27 luglio 2000, n. 212, dal momento che la società semplice agri- cola può assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiara- zioni di cui all'art.35 commi 2 e 3 del d.P.R. n.633 del 1972, nel testo applicabile ratione temporis, anche presso l'ufficio del registro delle imprese, cui è obbligatoriamente iscritta in una sezione speciale ex art.2 comma 1 del d.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, l'Agenzia è tenuta a fare una ricerca nel registro delle imprese al fine di controllare l'identità attuale del legale rappresentante in presenza del quale effettuare la verifica, salvo delega, e cui eventualmente consegnare il processo ver- bale di constatazione». Pertanto, dal momento che la società contribuente poteva adempiere agli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui all'art.35 com- mi 2 e 3 del d.P.R. n.633 del 1972, nel testo applicabile ratione tem- poris, presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese cui era al tempo obbligatoriamente iscritta, l'Agenzia era te- nuta a fare una ricerca nel registro delle imprese per verificare se Li- cinio Merli, in presenza del quale si è poi compiuta la verifica fiscale, fosse il legale rappresentante o fosse privo di alcuno status o carica sociale, onere pacificamente non assolto nel caso di specie. Infine, il vizio non è stato sanato dalla successiva proposizione del ricorso in- troduttivo del giudizio, nel quale è stato immediatamente contestato all'Amministrazione finanziaria il vizio del procedimento tributario. 11. Con il secondo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - viene dedotta l'omessa pronuncia in relazione all'art.112 cod. proc. civ. sul motivo di appello relativo alla violazione dei principi sul riparto dell'onere della prova in relazione alle riprese per cui è causa. Con il terzo motivo i ricorrenti - ai sensi dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - prospettano l'omessa pronuncia in relazione all'art.112 cod. proc. civ. in ordine alla contestazione della mancata prova circa l'esistenza di un sistema complesso volto ad aggirare i divieti in materia di quote-latte. Con il quarto motivo di ricorso - ai sensi dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 per non essersi il giudice d'appello avveduto del fatto che la contestazione della mancata prova circa l'esistenza di un sistema complesso volto ad aggirare i divieti in materia di quote-latte era già presente nel ricorso introduttivo e og- getto di successiva memoria illustrativa. Con il quinto motivo i ricorrenti - ai fini dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - deducono la violazione o falsa applicazione dell'art.2697 cod. civ. per aver la CTR ritenuto provato un fatto rilevante per il giudizio - l'aver l'Amministrazione emesso un atto impositivo analo- go nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] - sulla scorta delle dichiarazio- ni rese dall'Agenzia delle Entrate in sede giudiziaria. Con il sesto motivo i contribuenti - ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - prospettano la nullità della sentenza per non aver la CTR, in violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., posto a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti. Con il settimo motivo - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - si deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ. oltre che dell'art. 115 cod. proc. civ. per aver la CTR ritenuto non provati fatti rilevanti per il giudizio sulla scorta di mere dichiarazioni rese dall'Agenzia delle En- trate senza esame alcuno degli elementi di prova presenti nel giudi- zio. Con l'ottavo motivo - agli effetti dell'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - si prospetta l'omesso esame circa fatti decisivi del giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non aver la sentenza impugna- ta indicato gli elementi né le ragioni della loro rilevanza logico giuridi- ca, sulla base dei quali ha confermato la legittimità della pretesa era- riale. Con il nono motivo viene prospettata la nullità della sentenza - ex art. 360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - per violazione degli artt.132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. 546 del 1992 per essere la motivazione della CTR in contraddizione col dispositivo quanto alla ripresa per tas- sazione dell'operazione per premi di produzione di latte. Con il decimo motivo viene prospettata la nullità della sentenza - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - in violazione dell'art.112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su specifico motivo di gravame riguardante le cessioni di foraggio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l'applicazione dello speciale regime IVA di cui all'art.34 del d.P.R. n.633 del 1972. 12. L'accoglimento del primo motivo investe la legittimità del proce- dimento amministrativo e determina l'assorbimento di tutti restanti motivi. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con l'accoglimento del ricorso introduttivo. 13. La complessità e novità della questione determina la compensa- zione integrale delle spese di lite. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sen- tenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introdut- tivo; compensa tra le parti le spese di lite. Roma, Così deciso in data 11 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal sol