CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09812/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( KOSOVO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] -' 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, ha presentato due distinti ricorsi avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Firenze ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti in primo grado dal Tribunale di Lucca in ordine ai delitti di rapina pluriaggravata, lesioni aggravate e sequestro di persona, in continuazione tra loro, parzialmente riformando la sentenza del primo giudice solo in ordine al trattamento sanzionatorio. Nella prospettazione accusatoria condivisa dai giudici di merito cinque persone, con volto travisato ed armate (una di pistola ed altro di cacciavite), introdottesi nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], dopo averlo aggredito e percosso, avevano immobilizzato la predetta persona offesa, la moglie e la figlia e si erano fatte consegnare le chiavi delle casseforti, impossessandosi del contenuto di una di esse, per poi darsi alla fuga, dopo aver intimato alle persone offese di non chiedere l'intervento delle forze dell'ordine altrimenti sarebbero state uccise. 2. Con ricorso proposto a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] l'Hasani ha formulato due motivi di impugnazione: 2.1. Carenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente per il delitto di rapina, che si assume fondata principalmente sul riconoscimento dell'Hasani operato dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], moglie del Pieroni, che lo aveva riconosciuto dal particolare taglio degli occhi, intravisti sotto il passamontagna di uno dei rapinatori. Osserva il ricorrente che la stessa Pinochi aveva originariamente riferito di non essere in grado di riconoscere i rapinatori, e solo dopo l'arresto dell'Hasani aveva riferito di un segno particolare non riferito in precedenza. Inoltre, le dichiarazioni della Pinochi sarebbero in contrasto con quelle rese dalla figlia nell'immediatezza dei fatti, circostanza che, ad avviso della difesa, le rendeva inattendibili e, comunque, il contrasto tra due deposizioni avrebbe dovuto indurre a riconoscere il dubbio e, conseguentemente, portare all'assoluzione dell'imputato. 2.2. Mancanza di motivazione in ordine all'aumento di pena per la recidiva, determinato senza alcuna motivazione nella misura di due anni, pari al massimo consentito dall'art. 63 n. 4 cod. pen., per il concorso con altre aggravanti ad effetto speciale. 3.1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'Hasani dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] censura la mancata assunzione di una prova asseritamente decisiva, con il rigetto dell'istanza difensiva volta all'assunzione della testimonianza di persona che avrebbe dovuto confermare l'alibi del ricorrente, secondo il quale questi avrebbe trascorso la notte dei fatti insieme ad una prostituta con la quale aveva da tempo una relazione, ma della quale non aveva saputo indicare le generalità. Assume il ricorrente che, a fronte di deposizioni testimoniali che confermavano l'esistenza di una relazione extraconiugale dell'Hasani e la gelosia della moglie, la corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere il carattere decisivo della prova richiesta e non fondarsi su elementi incerti, quale si assume essere la disponibilità della Skoda utilizzata per la rapina, da parte del ricorrente, all'epoca dei fatti. 3.2. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce altresì la mancata valutazione di elementi decisivi ai fini della concessione delle attenuanti generiche - quali il corretto comportamento processuale dell'Hasani - e l'omessa motivazione sul punto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi proposti nell'interesse dell'Hasani sono inammissibili, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2. Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944). Peraltro, si tratta di motivo anche aspecifico perché, soffermandosi solo sul riconoscimento della Pinochi, e sulla non perfetta coincidenza delle dichiarazioni di questa con quelle della figlia, attribuite dalla Corte al momento di panico da quest'ultima vissuto, non si confronta con la pluralità di elementi vagliati dai giudici di merito, comunque convergenti nell'indicare nell'Hasani uno dei rapinatori: 1) il possesso, da parte del ricorrente, della Skoda utilizzata dai rapinatori in occasione della rapina ed anche in occasione di una perlustrazione un paio di giorni prima, secondo il riconoscimento effettuato dai vicini di casa dei coniugi Pieroni; 2) il rilevamento di materiale biologico riconducibile all'Hasani sul volante della Skoda, oltre che di suo cognato su una bottiglietta d'acqua rinvenuta nel veicolo; 3) il rossore o tumefazione al volto, negato dal ricorrente, ma constatato dai carabinieri il giorno successivo alla rapina, in occasione dell'adempimento di un obbligo di presentazione alla P.G.; 4) l'acquisto di guanti rinvenuti nella Skoda, in coerenza con le testimonianze delle persone offese, che hanno riferito che tutti i rapinatori indossavano guanti durante la rapina; 5) l'alibi falso o comunque inattendibile fornito dal ricorrente; 6) la pluralità di elementi emersi dal dibattimento con le dichiarazioni di quest'ultimo in ordine al momento in cui avrebbe venduto l'autovettura utilizzata pela rapina; 7) intercettazioni dei colloqui del ricorrente con la convivente, in carcere, con riferimenti a persona dal nome compatibile con quello di uno dei rapinatori, indicato come tranquillo nella sua abitazione. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). 3. Del pari inammissibile è anche la censura, di cui al ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in ordine rigetto dell'istanza difensiva volta alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'assunzione della testimonianza di persona che avrebbe dovuto confermare l'alibi del ricorrente: la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, infatti, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015„ Rv. 266820), e dal percorso argomentativo della sentenza impugnata emerge con chiarezza, invece, la riconosciuta completezza degli elementi acquisiti, per la molteplicità di convergenti elementi incompatibili con la prospettazione difensiva e ritenuti senza vizio logico alcuno idonei ad dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai fatti ascrittigli. 4. Anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata dalla Corte territoriale con la considerazione che l'Hasani si è reso responsabile di "fatti molto gravi" in ordine ai quali non ha mostrato segno di resipiscenza alcuno, alla luce di un comportamento processuale motivatamente riconosciuto legittimo ma "furbesco" e non collaborativo. Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i