CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 settembre 2025
Cassazione n. 31926/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28425-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; Oggetto R.G.N.28425/2021 Cron. Rep. Ud.16/09/2025 -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 596/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/05/2021 R.G.N. 284/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione di prime cure, in contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l'opposizione all’esecuzione svolta dall’attuale ricorrente, avverso due intimazioni di pagamento portate da cartella esattoriale, riconosciuto il giudicato già intervenuto, in altro giudizio, e facendone derivare la soggezione del credito contributivo alla prescrizione decennale, non spirata, nella specie. 2.Ricorre avvero la sentenza [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a due motivi, avverso il quale [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e [OSCURATO:PERSONA] ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3.La parte ricorrente, censurando la sentenza impugnata per violazione di legge ed errata applicazione di norme di diritto, si duole, con entrambi i mezzi d’impugnazione, che la Corte merito abbia ritenuto applicabile , nella specie, la prescrizione decennale benché a base delle intimazioni fosse posta unacartella esattoriale e la sentenza menzionata dalla Corte di merito,peraltro erroneamente, non fosse definitiva eneanche idonea ad interrompere la prescrizione. 4.Il ricorsoè inammissibile perché incentra le doglianze su una diversa valutazione, da parte della Corte di merito , del contenuto dispositivo della sentenzae , nei termini in cui è sviluppato, non soddisfa il requisito di specificità, richiesto ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod.proc.civ. che, anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della CEDU, sez. I, 28 ottobre 2021, non è rispettato se il motivo di ricorso non riassume adeguatamente il contenuto di tutto ciò (documenti compresi) sia necessarioa soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità delle censure a consentire la decisione (v. Cass. n. n.6769 del 2022; v., in argomento, anche Cass., Sez. Un., n. 8950 del 2022). 5.Nulla spese quanto all’agente della riscossione per il rilievo per cui l'oggetto del contendere concerne il tema della prescrizione e verte, dunque, sul merito della pretesae , a tale riguardo, il concessionario è carente di legittimazione a contraddire (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514) ed è stato evocato in causa per mera litis denuntiatio (fra le molte, Cass., sez. lav., 19 luglio 2024, n. 19985). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se