CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 26100/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fr i Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di minaccia grave; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto; il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità, non fa riferimento soltanto ai precedenti penali dell'imputato e alle pregresse condotte tra le parti, ma apprezza anche la gravità del fatto ex art. 133, comma 1, cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 Il consigliere estensore Il