CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 06217/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 7871/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità dilegale rappresentante della S.A.F di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 3275/26/2021, depositata il 14settembre 2021. Visto l’atto depositato in cancelleria il 7 aprile 2023con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di voler aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti; considerato che si deve provvedere sulle spese,non risultando effettivamente avvenuta ladefinizione anzidetta né avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro1.300,00, oltre spese prenotate a debito. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]