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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27011/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2490/2016 in data 24/11/2020 della Corte di appello di Torino, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti. [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO

1. Con sentenza in data 24/11/2020, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Asti in data 22/10/2015, assolveva la coimputata [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 110, 636, comma 3, cod. pen. (fatto commesso il 31/07/2014) per non aver commesso il fatto e confermava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la condanna alla pena di mesi due di reclusione ed euro 200 di multa per il medesimo reato oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal Tribunale di Asti in data 22/10/2015.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

Il reato è di competenza del Giudice di Pace.

Secondo motivo: inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità quanto alla celebrazione meramente cartolare dell'udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il d.l. 149/2020 che ha introdotto la celebrazione dei giudizi di appello senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private e il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire, è entrato in vigore il 9 novembre 2020, giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

La predetta legge ha prescritto, all'art. 23 comma quattro che "la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza".

È evidente che laddove, come nel caso di specie, l'udienza fissata per il 24 novembre 2020, il termine sarebbe scaduto il giorno 8 novembre 2020, quando la legge non era ancora in vigore.

L'art. 23, comma quinto, prevede che "le disposizioni del predetto articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto": l'udienza del 24 novembre 2020 si sarebbe dunque dovuta tenere in presenza delle parti.

Si è verificata quindi violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza d'appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione al primo assorbente motivo di ricorso.

2. Come affermato dalle Sezioni unite di questa Suprema Corte, "L'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., ferma restando, in caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza del giudice togato in applicazione del criterio della "perpetuatici iurisdictionis" purché il reato gli sia stato correttamente attribuito "ah origine" e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo" (Sez.

U, n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Balais, Rv. 275869) Orbene, con riferimento al primo motivo di ricorso può rilevarsi come, secondo il capo di imputazione, la condotta contestata al ricorrente attenga all'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 636 cod. pen. in relazione al danneggiamento del terreno seminato.

Il reato indicato, secondo la previsione di cui dell'art. 4 comma primo, lett. a), d.lgs. 274 del 2000, anche nella forma aggravata dal terzo comma dell'art. 636 cod. pen., appartiene alla competenza del Giudice di Pace, essendo di competenza del Tribunale l'ipotesi di pascolo abusivo commessa in fondi pubblici o destinati ad uso pubblico ex art. 639 bis cod. pen., ovvero per fatti aggravati dalle specifiche circostanze di cui al citato articolo 4 comma terzo: ipotesi che non appaiono ricorrere nella fattispecie, dovendosi pertanto riconoscere la competenza del Giudice di Pace, rilevante, nel caso di specie, anche in relazione alla disciplina sanzionatoria applicabile.

3. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Asti per l'ulteriore corso (Sez.

U, n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Balais, cit., in motivazione).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Asti per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2490/2016 in data 24/11/2020 della Corte di appello di Torino, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti. [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO 1. Con sentenza in data 24/11/2020, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Asti in data 22/10/2015, assolveva la coimputata [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 110, 636, comma 3, cod. pen. (fatto commesso il 31/07/2014) per non aver commesso il fatto e confermava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la condanna alla pena di mesi due di reclusione ed euro 200 di multa per il medesimo reato oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal Tribunale di Asti in data 22/10/2015. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Il reato è di competenza del Giudice di Pace. Secondo motivo: inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità quanto alla celebrazione meramente cartolare dell'udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il d.l. 149/2020 che ha introdotto la celebrazione dei giudizi di appello senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private e il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire, è entrato in vigore il 9 novembre 2020, giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. La predetta legge ha prescritto, all'art. 23 comma quattro che "la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza". È evidente che laddove, come nel caso di specie, l'udienza fissata per il 24 novembre 2020, il termine sarebbe scaduto il giorno 8 novembre 2020, quando la legge non era ancora in vigore. L'art. 23, comma quinto, prevede che "le disposizioni del predetto articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto": l'udienza del 24 novembre 2020 si sarebbe dunque dovuta tenere in presenza delle parti. Si è verificata quindi violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza d'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo assorbente motivo di ricorso. 2. Come affermato dalle Sezioni unite di questa Suprema Corte, "L'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., ferma restando, in caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza del giudice togato in applicazione del criterio della "perpetuatici iurisdictionis" purché il reato gli sia stato correttamente attribuito "ah origine" e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo" (Sez. U, n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Balais, Rv. 275869) Orbene, con riferimento al primo motivo di ricorso può rilevarsi come, secondo il capo di imputazione, la condotta contestata al ricorrente attenga all'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 636 cod. pen. in relazione al danneggiamento del terreno seminato. Il reato indicato, secondo la previsione di cui dell'art. 4 comma primo, lett. a), d.lgs. 274 del 2000, anche nella forma aggravata dal terzo comma dell'art. 636 cod. pen., appartiene alla competenza del Giudice di Pace, essendo di competenza del Tribunale l'ipotesi di pascolo abusivo commessa in fondi pubblici o destinati ad uso pubblico ex art. 639 bis cod. pen., ovvero per fatti aggravati dalle specifiche circostanze di cui al citato articolo 4 comma terzo: ipotesi che non appaiono ricorrere nella fattispecie, dovendosi pertanto riconoscere la competenza del Giudice di Pace, rilevante, nel caso di specie, anche in relazione alla disciplina sanzionatoria applicabile. 3. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Asti per l'ulteriore corso (Sez. U, n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Balais, cit., in motivazione). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Asti per
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