CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 ottobre 2025
Cassazione n. 33119/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 10777-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E ANSALDO, rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e MAURIZIO VASCIMINNIper procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avversola SENTENZA N. 2135/2017 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail 2/ 10 /2017 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 29/10/2025; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,dichiarata in stato d’insolvenza il 17/2/2006 e ammessa all’amministrazione straordinaria il 6/4/2007, ha convenuto in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] e Ansaldochiedendo che, a norma dell ’ art. 67, comma 2°, Ric. 2018n.10777 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 l.fall., fosserevocato il pagamento della somma di €. 144.223,17 che la società in bonisaveva eseguito in favore dell’Associazione convenuta, nel mese di dicembre del 2004, quale corrispettivo delle prestazioniprofessionali eseguite dalla stessa in occasione di un accordo di ristrutturazione del debito bancario. 1.2. Il tribunale di Vercelli, con sentenza in data 17/6/2015, ha accolto la domanda. 1.3. L’[OSCURATO:PERSONA] e Ansaldo ha proposto appello che la corte distrettuale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato. 1.4. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha, innanzitutto, affermato che: - l ’ Associazione convenuta , incaricata di valutare i “ possibili piani per la ristrutturazione economico finanziaria del [OSCURATO:PERSONA]” e di individuare le “soluzioni destinate a fronteggiare la crisi in cui si trovava la società”, aveva predisposto l ’ “ accordo di ristrutturazione ” sottoscritto con le banche; - tale accordo menziona va espressamente i decreti ingiuntivi emessi contro la [OSCURATO:PERSONA] per l’importo complessivo per oltre 1.455.000 euro; -la convenuta, anche per “l’alto livello di professionalità dei suoi componenti” e la capacità degli stessi “di valutare i dati contabili e di bilancio esaminati”e le “relazioni degli amministratori” ad essi allegate, era, dunque,a conoscenza, come emergeva dalle indicate prove indiziarie, dello stato d ’ insolvenza in cui la società debitrice versava al momento dell’impugnato pagamento. 1.5. La corte, quindi, dopo aver ritenuto che il pagamento in questione fosse stato eseguito nei sei mesi anteriori al mese di aprile del 2005, quando la debitriceaveva chiesto e ottenuto l’ammissione alla procedura di amministrazione controllata, ha escluso la sussistenza dei presupposti richiesti per le esenzioni previstedall’art. 67, comma 3°, lett. a), e lett. g), l.fall. . Ric. 2018n.10777 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 1.6. La corte, sul punto, ha: - innanzitutto, evidenziato cheil tribunale , per escludere l ’ esenzione prevista dall ’ art. 67, comma 3°, lett. a), cit.,aveva dato correttamente rilievo “ alla natura dell’incarico svolto che, pacificamente, rappresentava un intervento di carattere straordinario con cui la Società ha tentato di trovare soluzioni per far fronte alla crisi in cui si era venuta a trovare, rinegoziando l’imponente debito con le Banche, e facendosi assistere in questo frangente proprio dall’appellante” nonché al fatto, puntualmente evidenziato, che “l’intervento professionale dell’appellante si è svolto in una fase patologica della vita imprenditoriale del Gruppo, tant’è vero che si è reso necessario procedere anche con interventi esterni, per ristrutturare il debito bancario”; - in secondo luogo, aggiunto che, in mancanza di “un ordinario confronto tra Banca e cliente per (ri)negoziare clausole, tassi o condizioni che, in una fase ordinaria, o fisiologica …, sarebbe stato compito di colui che svolgeva all’interno della Società la funzione di [OSCURATO:PERSONA]”, “la straordinarietà dell’incarico” “non consente di poter ricondurre il pagamento in contestazione” all’esenzione invocata “non ricorrendo una delle condizioni previste dalla fattispecie”, e cioè “l’ordinaria attività d’impresa”, e rimanendo, dunque, irrilevante la verifica delle modalità del pagamento nei “termini d’uso”; - in terzo luogo, ritenuto che l ’ esenzione prevista dalla lett. g) “è destinata a salvaguardare i pagamenti ricevuti dai professionisti che abbiano operato per consentire alla società di accedere a procedure concorsuale cd. minori, e comunque limitatamente alle prestazioni rese dall’attestatore e dal professionista che abbia curato la redazione del ricorso”, come, del resto, emergevadall’aggettivo “strumentale” rispetto alla “prestazioni e/o al servizio esentato”, senza, peraltro, che l’appellante avesse fornito, come suo onere, la prova sul punto. Ric. 2018n.10777 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 1.7. La corte, quindi, ha rigettato l’appello. 1.8. L’[OSCURATO:PERSONA] e Ansaldo, c on ricorso notificato il 3/4/2018(il 2 aprile 2018 è stato “Lunedì di Pasqua”), ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 1.9. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso. 1.10. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo , la ricorrent e , lamentando la violazione e la falsaapplicazione de ll ’ art. 67 , comma 3°, lett. a) e g), l.fall., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la sussistenza dei presupposti per le esenzioni previst e dall ’ art. 67, comma 3°, lett. a) e lett. g), l.fall. sul rilievo che la “straordinarietà dell ’ incarico ” “ non consente di poter ricondurre il pagamento in contestazione” alla prima esenzione invocata “non ricorrendo una delle condizioni previste dalla fattispecie”, e cioè “l’ordinaria attività d’impresa”, e che la seconda esenzione “è destinata a salvaguardare i pagamenti ricevuti dai professionisti che abbiano operato per consentire alla società di accedere a procedure concorsuale cd. minori, e comunque limitatamente alle prestazioni rese dall’attestatore e dal professionista che abbia curato la redazione del ricorso”, omettendo, tuttavia, di considerare: -innanzitutto, che la normaprevista dall’art. 67, comma 3°, lett. a), cit. esenta dalla revocatoria i pagamenti di beni e s ervizi effettuati nell’attività d’impresa, ma non richiede affatto che tale attivit à sia anche ordinariae che la consulenza legale all ’ impresa in crisi nella ristrutturazione delcontrollata.to della stessa nei confronti del ceto bancario è sicuramente riconducibile all ’ ordinaria attività d ’ impresa, tanto più se si considera che la ratio della Ric. 2018n.10777 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 norma è proprio quella di preservare la continuità aziendale per garantire la conservazione dell’impresa in crisi in vista del suo recupero; -in secondo luogo, che la norma prevista dall’art. 67, comma 3°, lett. g), cit. esenta anche i servizi che, come la prestazione eseguita dall’Associazioneistante, sono strumentali, come emerge dalla “semplice cronologia degli eventi rilevanti” e dalla documentazione prodotta, all’accesso alla procedura di amministrazione controllata. 2.2. Il motivo è infondato. Premesso che l e esenzion i dalla revocatoria fallimentare di cui all’art. 67 l.fall. hanno carattere eccezionale e deve, dunque , escludersi la loro estensione al di fuori delle ipotesi ivi specificamente contemplate (Cass. n. 4340 del 2020), questa Corte, infatti, ha, di recente, affermato che: - l ’ esenzione prevista dalla lett. a) dell ’ art. 67, comma 3°, cit., lì dove esclude la revocabilità dei “pagamenti” (del corrispettivo) di “beni e servizi” “effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa” “nei termini d’uso” (e cioè dei pagamenti che, pur se eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono nondimeno corrispondenti a pratiche commerciali in precedenza invalse tra le medesime parti: Cass. n. 27939 del 2020, in motiv.), è intesa ad “assicurare la soddisfazione di crediti derivanti da forniture di beni e servizi che s’inseriscano nel ciclo produttivo dell’impresa, in modo tale da evitare che il timore della revocatoria possa comportare l’interruzione dell’attività e la conseguente disgregazione dell’azienda” ( Cass. n. 19373 del 2021 ) ; - l’esenzione in esame, pertanto, in quanto direttamente “intesa a favorire la conservazione dell’impresa nell’ottica dell’uscita dalla crisi”, fa esclusivo riferimento ai pagamenti delle “forniture” (che innervano la produzione di beni e servizi) quali contratti che (pur se riferiti a servizi non essenziali alla Ric. 2018n.10777 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 prosecuzione dell’attività d’impresa: Cass. n. 12837 del 2023, in motiv.) sono “immediatamente espressivi dell’esercizio dell’attività d’impresa o comunque riferibili”, contrariamente alla consulenza legale dalla stessa ricevuta per la ristrutturazione del proprio indebitamento nei confronti delle banche, “all’oggetto tipico dell’attività dell’imprenditore, con esclusione delle operazioni che con quell’attività non abbiano un nesso diretto” (cfr. Cass. n. 8900 del 2024, in motiv.; conf., Cass. n. 30127 del 2024, secondo cuil’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3°, lett. a), cit., esclude la revocabilità dei soli pagamenti di fornitureriferibili all’oggetto tipico dell’attività imprenditoriale). 2.3. La sentenza impugnata, lì dove ha ritenuto che il pagamento impugnato ha costituito il corrispettivo di un “intervento professionale” che ha consentito alla società committente di“ristrutturare il debito bancario” e che, in forza di tale fatto, tale pagamento non era stato eseguito, come la norma pretende, nell’esercizio dell’“attività d’impresa”, escludendo, di conseguenza, l’operatività dell’esenzione in esame, si è, evidentemente, attenuta ai principi esposti e si sottrae, come tale, alle censure infondatamente svolte , al riguardo, dalla ricorrente. 2.4. Né, d’altra parte, può essere invocata l’esenzione prevista dalla lett. g) dell’art. 67, comma 3°, l.fall., che, nel testo in vigore ratione temporis, sottrae all ’ azione revocatoria “ i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedura di amministrazione controllata e di concordato preventivo”. 2.5. La corte d’appello, infatti, con statuizione che non è stata specificamente censurata in ragione dell’omesso esame di circostanze decisiv e emergenti dagli atti di causa e Ric. 2018n.10777 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 puntualmente esposte in ricorso ai sensi degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., ha accertato, in fatto, che l’Associazione appellante non aveva dimostrato in giudizio che le prestazioni professionali svolte dalla stessa avevano effettivamente consentito alla società committente di accedere alla procedura di amministrazione controllatae che tali prestazioni erano state, come tali, (effettivamente) strumentali all ’ accesso d i quest’ultimaa tale procedura. 2.6. Questa Corte, peraltro, ha ritenuto che: - il pagamento effettuato in favore del consulente della società anteriormente alla dichiarazione di fallimento non rientra nell’esenzione dalla revocatoria di cui all’art. 67, comma 3°, lett. g), l.fall. qualora il servizio reso dal consulente non si sia estrinsecato nell ’ atto a rilevanza esterna della presentazione della domanda di accesso al concordato; -in tale ipotesi, infatti, non sussiste la strumentalità necessaria e diretta fra la prestazione professionale e la procedura concorsuale, che è requisito costitutivo ai fini dell’esenzione(cfr. Cass. n. 4340 del 2020). 2.7. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 67, comma 2°, l.fall., in rapporto all ’ art. 2729, comma 1°, c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’attrice avesse offerto la prova indiziaria del fatto che l’Associazione convenuta era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui la debitrice versava al momento dell’impugnato pagamento, omettendo, tuttavia, di considerare che, a fronte di tutti i fatti emersi nel corso del giudizio,a partire dal decreto con il quale nell’aprile del 2005 il tribunale aveva accertato che la società non era insolvente, gli indizi offerti dall’attrice, come la conoscenza da parte della convenuta dei dati di bilancio della Ric. 2018n.10777 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 società debitrice e dei decreti ingiuntivi emessi contro la stessa, erano, in realtà, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanzae, dunque, risultavano inidonei a dimostrare, con ragionevole certezza,la sussistenza della scientia decoctionis in capo alla convenuta. 2.8. Il motivo è inammissibile. La valutazione delle prove raccolte, infatti, comprese le presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), al pari della scelta degli elementi che ne costituiscono la base ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto (Cass. n. 3854 del 2019; Cass. n. 3336 del 2015), costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come previstodall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell ’ avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito senz’altro diverso della controversia. 2.9. Del resto, se è vero che questa Corte può essere investita, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione, e cioè un’inferenza,che invece non siatale (o sotto un profilo logico generale ovvero sotto il particolare profilo logico, interno ad una certa disciplina, entro il quale la stessa si collochi) e che la medesima conclusione vale anche per il controllo dei requisiti di precisione e concordanza degli indizi utilizzati, resta, tuttavia, necessario, “ per poter rintracciare Ric. 2018n.10777 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 margini di intervento da parte del giudice di legittimità, nei termini sopra evidenziati dell’integrazione del vizio di falsa applicazione di legge, come tale ricorribile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.”, che (a differenza di quanto dedotto in ricorso)“vi sia stata da parte del giudice del merito una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale”, dovendosi intendere come tale, “ secondo la migliore teoria epistemologica”, la “ proposizione ” di una “conseguenza deduttiva probabilistica da una determinata premessa fattuale conosciuta” (Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.). 2.10. L’individuazione e la selezione tra i fatti noti di quelli sulla cui basefar emergere, tramite l’applicazione delle predette regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto del ragionamento presuntivo del giudice), come la scelta degli stessi criteri inferenziali,appartengono, invece, all ’ ambito di apprezzamento discrezione dei fatti e delle prove, rimesso al giudizio dei giudici di merito,che, se adeguatamente argomentato, non può essere oggetto del sindacatodi legittimità. 2.11. La critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito, “quando (come nel caso in esame) si concreta”: -“o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali - in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito - avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di meritoè partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo ) ”; - “ o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dalgiudice di merito ” (e ciò “ tanto se questa prospettaz ione sia basata sulle stesse circostanze fattuali sucui si è basato il giudice di merito, quanto Ric. 2018n.10777 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 se basata altresì su altre circostanze fattuali ” ) , “ sfugge al concetto di falsa applicazione” dell’art. 2729, comma 1°, c.c.. 2.12. In questi casi, invero, la critica si risolve, con tutta evidenza, in un diversoapprezzamento della ricostruzione della quaestio factie, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della medesima quaestio, ponendosi la censura in un ambito applicativo che non è quello declinato daln. 3 dell’art.360 c.p.c. (e cioè falsa applicazione dell ’ art. 2729, comma 1°, c.c.) ma su quello che sollecita, invece, un controllo sulla motivazione del giudice relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta. 2.13. Tale sindacato, tuttavia, a fronte dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis, risulta percorribile solo qualora (a differenza del caso in esame) si denunci che il giudice di merito abbiaomesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere delladetta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto, ai sensi degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.,sia puntualmente indicato ededotto in ricorso, né potendo lo stesso esaurirsi nell’ omessa valutazione di una risultanza istruttoria (Cass. SU n. 8053 e 8054 del 2014, per come riprese in motivazione ancheda Cass. SU n. 1785del 2018). 2.14. Il compito diquesta Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) Ric. 2018n.10777 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 2.15. La corte d’appello, invero, dopo aver valutatole prove indiziarie r accolte in giudizio ed, altrettanto esplicitamente, escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dalla convenuta, haritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta dalla procedura (e cioè la domanda di revoca del pagamento operato dalla società poi fallita in periodo sospetto in favore dell’accipiens e dallo stesso ricevuto pur essendo consapevole del suo stato d’insolvenza) e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi ( com e la scientia decoctionisda parte dell’ accipiens al momento del pagamento impugnato) in modo nient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che la convenuta, nel momento in cui ha ricevuto tale pagamento, fosse stata senz’altro a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava la società debitrice poi assoggettata ad amministrazione straordinaria. 2.16. Ed una volta affermato, come la corte d’appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente Ric. 2018n.10777 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver del tutto omesso l’esame di uno o più fatti storici controversi, principali o secondari, risultanti dal testo della sentenza stessa o dagli atti processuali (e doverosamente esposti in ricorso nel rigoroso rispetto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.) ed aventi carattere decisivo (nel senso che, ove esaminati, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda in termini tali da integrare l’ipotesi normativa invocata dalla ricorrente: fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie: Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.), che la convenuta fosse consapevole, come emerso dagli indizi raccolti in giudizio, dello stato d’insolvenza della debitrice poi assoggettata ad amministrazione straordinaria, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè, a fronte del pagamento ricevuto in periodo sospetto, l’accoglimento della domanda proposta dalla società in amministrazione straordinaria, in quanto volta, appunto, alla revoca, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., del pagamento eseguito dalla società debitrice in periodo sospetto in favore dell’Associazione convenuta e dalla stessa ricevuto pur essendo consapevole dello stato di insolvenza in cui quest’ultima versava al momento della sua stipulazione. 2.17. Questa Corte, in effetti, in tema di revocatoria fallimentare, ha ripetutamente affermato che: - la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al Ric. 2018n.10777 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 fine della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell’art. 67, comma 2°, l.fall., dev’essere effettiva e non meramente potenziale (Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 13169 del 2020); - ai fini della revoca, pertanto, assume rilievo non la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell’imprenditore,ma soltanto la concreta situazione psicologica dell’acquirente al momento del compimento dell’atto impugnato (Cass. n. 27070 del 2022, in motiv.; Cass. n. 25635 del 2017), la quale, tuttavia, può essere desunta anche da semplici indizi (Cass. n. 3081 del 2018), sempre che questi, in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere l’effettiva scientia decoctionis da parte dell’acquirente o del creditore che riceve il pagamento (Cass. n. 14978 del 2007; Cass. n. 5265 del 2010; Cass. n. 3299 del 2017; Cass. n. 29257 del 2019; Cass. n. 3854 del 2019; Cass.n. 13169 del 2020), nel senso che quest’ultimo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza, rapportata alle sue qualità̀personali e professionali, nonché́ alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. Cass. n. 27070 del 2022; Cass. n. 3081 del 2018; Cass. n. 18196 del 2012). 2.18. La corte d’appello si è attenuta ai principi esposti: lì dove, in particolare, ha ritenuto che: -l’Associazione convenuta, incaricata di valutare i “possibili piani per la ristrutturazione economico finanziaria del [OSCURATO:PERSONA]” e di individuare le “soluzioni destinate a fronteggiare la crisi in cui si trovava la società”, ave sse predisposto l’“ accordo di ristrutturazione ” sottoscritto con le banche; - tale accordo menziona sse espressamente i decreti ingiuntivi emessi contro la [OSCURATO:PERSONA] per l’importo complessivo per oltre 1.455.000 euro; -la convenuta, Ric. 2018n.10777 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 anche per “l’alto livello di professionalità dei suoi componenti” e la capacità degli stessi “di valutare i dati contabili e di bilancio esaminati” e le “relazioni degli amministratori” agli stessi allegate, fosse, dunque, a conoscenza, in ragione delle esposte prove indiziarie, dello stato d’insolvenza in cui la società debitrice versava al momento dell’impugnato pagamento. Il ricorso, per l’inammissibilità dei suoi motivi, è, dunque, inammissibile: ecome tale dev’essere, pertanto, dichiarato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 8.200, di cui €. 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da par