Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:358
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0748
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
30 aprile 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articoli 3 e 4 – Presunzione di innocenza – Articolo 48, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ordinanza di archiviazione – Decisione giudiziaria diversa da una decisione sulla colpevolezza – Annullamento e rinvio dinanzi a un giudice di grado inferiore – Constatazioni effettuate dal giudice di grado superiore in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato – Obbligo per il giudice di grado inferiore di conformarsi alle valutazioni del giudice di grado superiore – Misure appropriate in caso di violazione della presunzione di innocenza»
Nella causa C‑748/24 [Kotaňák] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Mestský súd Bratislava I (Tribunale municipale di Bratislava I, Slovacchia), con decisione del 25 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 29 ottobre 2024, nel procedimento penale contro
[OSCURATO:PERSONA],
con l’intervento di:
[OSCURATO:PERSONA] prokuratúra Bratislava III,
LZ,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, S. Rodin, N. Fenger e A. Kornezov, giudici,
avvocato generale: D. Spielmann
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 ottobre 2025,
considerate le osservazioni presentate:
–
per AC, da M. Mandzák, P. Pechanec e M. Pohovej, advokáti;
–
per il governo slovacco, dai suoi agenti;
–
per il governo ungherese, da Zs. Biró-Tóth e M.Z. Fehér, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da R. Lindenthal e M. Wasmeier, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 gennaio 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 4 e 6 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (
GU 2016, L 65, pag. 1
), dell’articolo 48 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») nonché dei principi dell’effettività e del primato del diritto dell’Unione.
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di AC per fatti di diffamazione.
Contesto normativo
Direttiva 2016/343
3
I considerando 16 e 48 della direttiva 2016/343 così recitano:
«(16)
La presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l’indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l’idea che una persona sia colpevole. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato, come l’imputazione, nonché le decisioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono gli effetti di una pena sospesa, purché siano rispettati i diritti della difesa. Dovrebbero altresì restare impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purché non presentino l’indagato o imputato come colpevole. Prima di prendere una decisione preliminare di natura procedurale, l’autorità competente potrebbe prima dover verificare che vi siano sufficienti prove a carico dell’indagato o imputato tali da giustificare la decisione e la decisione potrebbe contenere un riferimento a tali elementi.
(…)
(48)
Poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero avere la possibilità di ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Il livello di tutela previsto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della [OSCURATO:PERSONA] o della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la “CEDU”)], come interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo».
4
L’articolo 2 di tale direttiva così dispone:
«La presente direttiva si applica alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento penale. Si applica a ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato».
5
L’articolo 3 di detta direttiva stabilisce quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza».
6
L’articolo 4 della medesima direttiva, intitolato «Riferimenti in pubblico alla colpevolezza», precisa, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:
«(1) [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità.
(2) [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell’obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con la presente direttiva, in particolare con l’articolo 10».
7
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa, fatti salvi l’eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile».
8
L’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva è così formulato:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva».
Diritto slovacco
9
L’articolo 373, paragrafi 1 e 2, del Trestný zákon (codice penale), che definisce il reato di diffamazione, così dispone:
«(1) Chiunque renda false dichiarazioni su un’altra persona che possano lederne in misura significativa la dignità presso i suoi concittadini, metterne in pericolo l’impiego o gli affari, lederne le relazioni familiari o causarle altro grave danno, è punito con la reclusione fino a due anni.
(2) L’autore del reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni se commette il reato di cui al paragrafo 1,
(…)
c) pubblicamente (…)».
10
L’articolo 327, paragrafo 1, del Trestný poriadok (codice di procedura penale) prevede quanto segue:
«Il giudice di primo grado a cui è stata rimessa la causa per una nuova trattazione e decisione è vincolato al parere giuridico che il giudice di appello ha espresso nella sua decisione ed è obbligato a compiere gli atti e l’istruzione probatoria la cui esecuzione è stata disposta da tale giudice».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
11
Il 18 novembre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] prokuratúra Bratislava III (Procura distrettuale di Bratislava III, Slovacchia) ha rinviato a giudizio AC, dinanzi all’Okresný súd Bratislava III (Tribunale circoscrizionale di Bratislava III, Slovacchia), per il reato di diffamazione, ai sensi dell’articolo 373, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), del codice penale; il reato sarebbe stato commesso pubblicando online video contenenti una serie di affermazioni errate.
12
Con ordinanza dell’8 novembre 2021, l’Okresný súd Bratislava III (Tribunale circoscrizionale di Bratislava III) ha archiviato il procedimento con la motivazione che la condotta imputata non costituiva reato.
13
[OSCURATO:PERSONA] prokuratúra Bratislava III (Procura distrettuale di Bratislava III) ha interposto appello contro tale ordinanza. Con ordinanza dell’8 febbraio 2022, il Krajský súd v Bratislave (Corte regionale di Bratislava, Slovacchia) ha annullato l’ordinanza del giudice di primo grado e ha rinviato la causa dinanzi a tale giudice affinché si pronunciasse nuovamente sulla causa riesaminando tutti gli elementi di prova.
14
Nella motivazione della sua ordinanza, il Krajský súd v Bratislave (Corte regionale di Bratislava) ha dichiarato, in particolare, quanto segue: «Le false informazioni di natura puramente intima che l’imputato, tramite il suo post, ha messo a disposizione ad un gran numero di followers, sono, in considerazione del loro contenuto, in grado di interferire in modo grave nei rapporti di coppia, familiari e di amicizia della parte offesa compromettendo la fiducia nei confronti di quest’ultima (…)».
15
Con ordinanza del 3 ottobre 2022, l’Okresný súd Bratislava III (Tribunale circoscrizionale di Bratislava III) ha nuovamente archiviato il procedimento nei confronti di AC.
16
[OSCURATO:PERSONA] prokuratúra Bratislava III (Procura distrettuale di Bratislava III) ha interposto appello contro tale ordinanza. Con ordinanza del 18 aprile 2023, il Krajský súd v Bratislave (Corte regionale di Bratislava) ha annullato l’ordinanza del giudice di primo grado del 3 ottobre 2022 e ha rinviato la causa dinanzi a tale giudice affinché statuisse nuovamente.
17
Nella motivazione della sua ordinanza, il Krajský súd v Bratislave (Corte regionale di Bratislava) ha ribadito le valutazioni contenute nella sua ordinanza dell’8 febbraio 2022 e ha aggiunto, in particolare, quanto segue:
«Dalle prove assunte nel corso del procedimento istruttorio, e su cui si è basato anche il [giudice di primo grado], risulta indubbiamente che l’imputato ha mentito riguardo alla parte offesa, la attacca e, di conseguenza, ella si è trovata in una situazione di grande disagio all’interno della cerchia della sua famiglia e della comunità. La relazione intima tra la parte offesa e SB è un’invenzione dell’imputato e ciò che l’imputato affermava nei suoi post non è mai avvenuto (…). Per quanto riguarda l’individuazione di ciò che, tra quanto pubblicato, sia non veritiero, si tratta, indubbiamente, di un dato la cui veridicità è stata oggetto di esame nel corso del procedimento istruttorio attraverso le prove assunte e riguardava la relazione intima tra la parte offesa e il testimone SB e le pratiche sessuali chiaramente descritte dall’imputato nel post».
18
A seguito di una riorganizzazione del sistema giudiziario slovacco, la competenza a conoscere del procedimento principale è stata trasferita, il 1
o
giugno 2023, al Mestský súd Bratislava I (Tribunale municipale di Bratislava I, Slovacchia), che è il giudice del rinvio.
19
Dinanzi a tale giudice, AC fa valere che talune valutazioni del giudice d’appello violano la sua presunzione di innocenza, in quanto non lasciano spazio a conclusioni diverse dalla constatazione della sua colpevolezza, sebbene non fosse necessario, per il giudice d’appello, valutare la fondatezza delle accuse mosse nei suoi confronti. Pertanto, AC ritiene che il giudice del rinvio debba disattendere le valutazioni del giudice d’appello.
20
Il giudice del rinvio rileva che, in applicazione delle norme di diritto processuale slovacco, è vincolato dalle valutazioni del giudice d’appello. Tuttavia, a suo avviso, tali valutazioni violano la presunzione di innocenza di cui gode AC e i diritti della difesa di quest’ultimo.
21
A tal riguardo, detto giudice dubita, in particolare, della proporzionalità di dette valutazioni, in quanto, in forza della normativa slovacca, il giudice di grado superiore avrebbe potuto limitarsi a constatare che la decisione di primo grado era errata e ad imporre al giudice di primo grado di procedere all’assunzione della prova. Inoltre, il giudice del rinvio si interroga sulla rilevanza del fatto che il giudice di grado superiore si è pronunciato basandosi unicamente sulle prove raccolte nel corso del procedimento istruttorio e senza che l’imputato abbia potuto prendere posizione al riguardo.
22
Il giudice del rinvio si chiede poi quali misure appropriate, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, debbano, se del caso, essere adottate per porre rimedio a una violazione della presunzione di innocenza. Più in particolare, esso si interroga sulla necessità di discostarsi dalle valutazioni giuridicamente vincolanti dell’organo giurisdizionale di grado superiore o addirittura di decidere sulla ricusazione dei giudici di tale organo giurisdizionale.
23
In tali circostanze, il Mestský súd Bratislava I (Tribunale municipale di Bratislava I) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«(1)
Se il diritto al rispetto della presunzione d’innocenza di cui all’articolo 48, paragrafo 1, della [[OSCURATO:PERSONA]], in combinato disposto con gli articoli 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della [direttiva 2016/343], nonché il principio di proporzionalità e il diritto di difesa di cui all’articolo 48, paragrafo 2, della [[OSCURATO:PERSONA]] ostino ad un modo di procedere di un giudice di grado superiore che, nel corso di un procedimento di impugnazione presentato da un pubblico ministero avverso una ordinanza di archiviazione emessa da un giudice di primo grado, esponga nella motivazione della propria decisione, prima di pronunciarsi nel merito e senza l’assunzione delle prove dinanzi all’organo giurisdizionale, le seguenti conclusioni in diritto e fatto:
“Le false informazioni di natura puramente intima che l’imputato, tramite il suo post, ha messo a disposizione di un gran numero di followers, sono, in considerazione del loro contenuto, in grado di interferire in modo grave nei rapporti di coppia, familiari e di amicizia della parte offesa compromettendo la fiducia nei confronti di quest’ultima. (…) Dalle prove assunte nel corso del procedimento istruttorio, e su cui si è basato anche [il giudice di primo grado], risulta indubbiamente che l’imputato ha mentito riguardo alla parte offesa, la attacca e, di conseguenza, ella si è trovata in una situazione di grande disagio all’interno della cerchia della sua famiglia e della comunità. La relazione intima tra la parte offesa e SB è un’invenzione dell’imputato e ciò che l’imputato affermava nei suoi post non è mai avvenuto (…). Per quanto riguarda l’individuazione di ciò che, tra quanto pubblicato, sia non veritiero, si tratta, indubbiamente, di un dato la cui veridicità è stata oggetto di esame nel corso del procedimento istruttorio attraverso le prove assunte e riguardava la relazione intima tra la parte offesa e il testimone SB e le pratiche sessuali chiaramente descritte dall’imputato nel post”.
(2)
Se incida sulla risposta alla prima questione il fatto che la normativa nazionale, nonché la prassi nazionale, non imponevano al giudice del grado superiore di effettuare una valutazione in fatto e in diritto nella motivazione dell’ordinanza di annullamento, e che tale motivazione poteva limitarsi a constatare l’eventuale erroneità della decisione del giudice di grado inferiore, dal momento che quest’ultimo è tenuto ad assumere le prove nel corso dell’udienza dibattimentale e a decidere la causa a seguito dell’esito dell’istruttoria.
(3)
Se incida sulla risposta alla prima questione il fatto che il giudice di grado superiore, in sede di decisione sull’impugnazione del pubblico ministero, si è pronunciato solo sulla base degli elementi di prova prodotti nel procedimento istruttorio che fino a quel momento non erano stati nemmeno assunti dinanzi al giudice di primo grado.
(4)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se costituiscano misure appropriate per garantire la presunzione di innocenza ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della [direttiva 2016/343] le seguenti procedure e decisioni:
–
il modo di procedere del giudice nazionale di primo grado che, richiamandosi al principio del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione, non rispetti le valutazioni di diritto e di fatto formulate dal giudice di grado superiore nella motivazione della decisione nella misura in cui esse siano in contrasto con il diritto dell’Unione, anche se, in forza della normativa nazionale, esse sarebbero altrimenti giuridicamente vincolanti, e decida esso stesso la causa in seguito ad una regolare assunzione delle prove; oppure
–
il modo di procedere del giudice nazionale di primo grado, che, richiamandosi al principio del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione, non rispetti le valutazioni di diritto e di fatto formulate dal giudice di grado superiore nella motivazione della decisione nella misura in cui esse siano in contrasto con il diritto dell’Unione, anche se, in forza della normativa nazionale, esse sarebbero altrimenti giuridicamente vincolanti, e decida nuovamente esso stesso la causa con la medesima decisione di archiviazione che è già stata annullata una volta dal giudice di grado superiore; oppure
–
la ricusazione dei giudici dell’organo giurisdizionale di grado superiore dal procedimento per parzialità, poiché è stato violato il principio della presunzione di innocenza, in base alla domanda di ricusazione per parzialità presentata dall’imputato».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
24
Il governo slovacco contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.
25
Da un lato, tale governo fa valere che il giudice del rinvio non ha precisato le ragioni per le quali ha deciso di formulare tale domanda, cosicché la Corte non dispone di informazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate.
26
Dall’altro lato, detto governo sostiene che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio non è necessaria per dirimere il procedimento principale. Infatti, il procedimento principale non corrisponderebbe a un ricorso diretto all’adozione di misure appropriate, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343. In tale contesto, anche se si constatasse che la motivazione della decisione del giudice d’appello viola la presunzione di innocenza, una siffatta constatazione non inciderebbe sulla regolarità di tale decisione, le cui valutazioni non osterebbero del resto a che il giudice del rinvio possa statuire sulla colpevolezza o l’innocenza dell’imputato, dopo aver proceduto all’assunzione della prova in contraddittorio. Peraltro, il giudice del rinvio non sarebbe competente a pronunciare la ricusazione di giudici dell’organo giurisdizionale d’appello.
27
Occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire (v. sentenze del 21 aprile 1988, Pardini,
338/85
,
EU:C:1988:194
, punto
8
, e del 24 luglio 2023, Lin,
C‑107/23 PPU
,
EU:C:2023:606
, punto
61
).
28
Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (v. sentenze del 13 luglio 2000, Idéal tourisme,
C‑36/99
,
EU:C:2000:405
, punto
20
, e del 24 luglio 2023, Lin,
C‑107/23 PPU
,
EU:C:2023:606
, punto
62
).
29
In tale contesto, in primo luogo, occorre sottolineare, per quanto riguarda gli argomenti relativi all’asserita incompletezza della decisione di rinvio, che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, ora recepita nell’articolo 94, lettere a) e b), del suo regolamento di procedura, l’esigenza di giungere a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile al giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto materiale e normativo in cui si inseriscono le questioni sollevate, o almeno che esso spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Inoltre, è indispensabile che, come enunciato all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, la domanda di pronuncia pregiudiziale contenga l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio ad interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, ed indichi il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale [v. sentenza del 26 gennaio 1993, Telemarsicabruzzo e a.,
da C‑320/90 a C‑322/90
,
EU:C:1993:26
, punto
6
; ordinanza del 28 giugno 2000, Laguillaumie,
C‑116/00
,
EU:C:2000:350
, punto
16
, nonché sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati su un telefono cellulare),
C‑548/21
,
EU:C:2024:830
, punto
48
].
30
Nel caso di specie, occorre constatare che la decisione di rinvio espone il contesto di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni sollevate. Inoltre, tale decisione indica, come risulta dai punti da 20 a 22 della presente sentenza, i motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell’Unione.
31
Ne consegue che tale decisione soddisfa i requisiti di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura e contiene pertanto elementi sufficienti per consentire alla Corte di rispondere alle questioni stesse.
32
In secondo luogo, per quanto riguarda gli argomenti relativi all’assenza di necessità di ottenere una risposta della Corte alle questioni sollevate per poter statuire nel procedimento principale, occorre rilevare che il giudice del rinvio ha precisato che, in applicazione della normativa slovacca, esso è tenuto, in sede di esame del procedimento principale, a conformarsi alle valutazioni effettuate dal giudice d’appello.
33
In tale contesto, le questioni sollevate mirano a consentire al giudice del rinvio di stabilire se tali valutazioni siano compatibili con l’obbligo di rispettare la presunzione di innocenza risultante dalla direttiva 2016/343 e dall’articolo 48, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], e, se del caso, di trarre le conseguenze di un’incompatibilità di dette valutazioni con tale obbligo.
34
Pertanto, non risulta in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non abbia, in generale, alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale.
35
Per contro, per quanto riguarda, più in particolare, il terzo trattino della quarta questione, dalla decisione di rinvio non risulta che il Mestský súd Bratislava I (Tribunale municipale di Bratislava I), che costituisce un organo giurisdizionale di primo grado, sia competente a pronunciarsi su un’eventuale ricusazione dei giudici di un organo giurisdizionale d’appello o che possa, in qualche modo, trarre conseguenze da un eventuale obbligo, derivante dal diritto dell’Unione, di prevedere la ricusazione di tali giudici.
36
Di conseguenza, risulta in modo manifesto che un’interpretazione delle norme dell’Unione volta a valutare se esse impongano un siffatto obbligo è priva di qualsiasi relazione con l’oggetto del procedimento principale.
37
Si deve pertanto considerare che la quarta questione è irricevibile nella parte in cui si riferisce alla ricusazione di un giudice d’appello e che le questioni sollevate sono, quanto al resto, ricevibili.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni dalla prima alla terza
38
Con le prime tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, letti in combinato disposto con l’articolo 48 della [OSCURATO:PERSONA], debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che un giudice penale, statuendo su un appello avverso una decisione che pone fine al procedimento penale per assenza di reato, prenda posizione, dettagliatamente, su prove a carico effettuando una valutazione in fatto e in diritto circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui trattasi, ancorché non sia tenuto a farlo, in virtù della normativa nazionale, per pronunciarsi e tale valutazione sia fondata sulle sole prove raccolte nell’ambito del procedimento istruttorio, senza che l’imputato abbia potuto esprimersi al loro riguardo.
39
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottino le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. La medesima norma precisa che sono fatti salvi gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità.
40
Dall’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che l’onere della prova della colpevolezza dell’indagato o imputato incomba alla pubblica accusa. La medesima norma precisa che sono fatti salvi l’eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile.
41
Al fine di determinare la portata di tali disposizioni per quanto riguarda l’esame che può essere condotto da un giudice penale in una situazione come quella oggetto delle prime tre questioni, occorre ricordare, anzitutto, che la direttiva 2016/343 procede soltanto ad un’armonizzazione minima di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2018, Milev,
C‑310/18 PPU
,
EU:C:2018:732
, punti
45
e
46
).
42
Nell’ambito di tale armonizzazione minima, detta direttiva distingue le decisioni giudiziarie che statuiscono sulla colpevolezza, che intervengono necessariamente al termine del processo penale, da altri atti processuali, quali gli atti dell’azione penale e le decisioni preliminari di natura procedurale (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2019, Spetsializirana prokuratura,
C‑653/19 PPU
,
EU:C:2019:1024
, punto
32
).
43
Nel caso di specie, le questioni dalla prima alla terza si riferiscono a una fase preliminare del procedimento penale, nel corso della quale un giudice d’appello deve pronunciarsi sulla regolarità di una decisione di primo grado che determina se un atto di accusa costituisca una base sufficiente per lo svolgimento di un processo.
44
Tenuto conto del suo oggetto, una tale decisione del giudice d’appello deve essere considerata come una decisione giudiziaria diversa da quella che statuisce sulla colpevolezza, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva.
45
Orbene, la stessa direttiva non contiene norme che precisino le condizioni sostanziali e procedurali per l’adozione di una siffatta decisione.
46
In particolare, essa non determina né la natura degli elementi che devono sussistere per poter adottare tale decisione né le modalità della valutazione delle prove che può eventualmente essere condotta ai fini dell’adozione di quest’ultima.
47
A tal riguardo, occorre rilevare che, se è vero che l’articolo 6 della direttiva 2016/343 stabilisce norme relative alla ripartizione dell’onere della prova nei procedimenti penali, tali norme si riferiscono all’accertamento della colpevolezza degli indagati e degli imputati, cosicché esse non hanno lo scopo di disciplinare l’assunzione della prova al momento dell’adozione di una decisione preliminare come quella di cui trattasi nel procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2019, Spetsializirana prokuratura (
C‑653/19 PPU
,
EU:C:2019:1024
, punto
33
).
48
Inoltre, dato che le condizioni sostanziali e procedurali per l’adozione di una decisione come quella di cui trattasi nel procedimento principale rientrano esclusivamente nell’ambito del diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2019, Spetsializirana prokuratura,
C‑653/19 PPU
,
EU:C:2019:1024
, punto
38
), le norme generali di procedura che disciplinano la fase preliminare del procedimento penale che conduce all’adozione di una siffatta decisione non possono essere considerate come rientranti in un’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, l’articolo 48, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA], che prevede il rispetto dei diritti della difesa, non è applicabile a tale fase preliminare del procedimento penale.
49
Per contro, tenuto conto della definizione dell’ambito di applicazione della direttiva 2016/343 di cui all’articolo 2 di quest’ultima e della generalità del principio espresso dal suo articolo 3, si deve ritenere che quest’ultimo articolo, il quale dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurino che gli indagati e imputati siano considerati innocenti fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata, si applichi, senza particolari limitazioni, in tutte le fasi di un procedimento penale nei confronti di persone fisiche, compresa una fase preliminare del procedimento penale come quella di cui trattasi nel procedimento principale.
50
Analogamente, dalla formulazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, il quale vieta che un indagato o imputato sia presentato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata, risulta che tale disposizione si applica segnatamente alle decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza.
51
Per quanto riguarda la portata dell’articolo 3 e dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva in un procedimento come quello di cui trattasi nel procedimento principale, dalla giurisprudenza della Corte risulta che tali disposizioni, in combinato disposto con il considerando 16 della stessa direttiva, non ostano all’adozione di decisioni preliminari di natura procedurale fondate su sospetti o elementi di prova a carico, purché tali decisioni non presentino l’indagato o l’imputato come colpevole (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2018, Milev,
C‑310/18 PPU
,
EU:C:2018:732
, punti
44
e
48
).
52
Da quanto precede risulta, anzitutto, che la direttiva 2016/343 non osta a che un giudice penale proceda, ai fini dell’adozione di una decisione preliminare di natura procedurale, a una valutazione delle prove a carico, al fine di stabilire se, in un determinato caso, possano ritenersi sussistere gli elementi costitutivi di un reato.
53
Poi, tale direttiva neppure esclude che una siffatta decisione preliminare possa essere adottata senza che l’assunzione delle prove sia stata esaurita e senza che l’imputato abbia potuto esprimersi al riguardo.
54
Infine, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, nessuna disposizione di detta direttiva osta a che una siffatta decisione preliminare si basi su una motivazione dettagliata.
55
Tuttavia, tale motivazione deve essere formulata, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, rispettando l’obbligo di non presentare l’indagato o imputato come colpevole.
56
Nonostante l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 lasci agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di discrezionalità per l’adozione delle misure necessarie ai sensi di detta disposizione, resta il fatto che, come si evince dal considerando 48 di tale direttiva, il livello di tutela previsto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della [OSCURATO:PERSONA] o della CEDU, segnatamente quelle sulla presunzione di innocenza [sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione d’innocenza),
C‑377/18
,
EU:C:2019:670
, punto
40
].
57
A tal riguardo, occorre rilevare che la presunzione di innocenza è sancita all’articolo 48 della [OSCURATO:PERSONA], il quale, come risulta dalle spiegazioni relative a quest’ultima, corrisponde all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della CEDU. Ne consegue che, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell’interpretazione dell’articolo 48 di quest’ultima occorre prendere in considerazione l’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della CEDU, quale soglia di protezione minima [v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione d’innocenza),
C‑377/18
,
EU:C:2019:670
, punto
41
e giurisprudenza citata].
58
In tali circostanze, ai fini dell’interpretazione di tale articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], occorre ispirarsi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU [v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione d’innocenza),
C‑377/18
,
EU:C:2019:670
, punto
42
].
59
Secondo tale giurisprudenza, il principio della presunzione di innocenza risulta violato qualora una decisione giudiziaria o una dichiarazione ufficiale riguardante un imputato contengano una dichiarazione chiara, effettuata in assenza di condanna definitiva, secondo la quale l’interessato ha commesso il reato in questione [v., in tal senso, Corte EDU, 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania, CE: ECHR: 20140227JUD001710310, § 63, nonché sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione di innocenza),
C‑377/18
,
EU:C:2019:670
, punto
43
].
60
A tal riguardo, deve essere operata una distinzione tra siffatte decisioni o dichiarazioni che rispecchiano l’idea che l’interessato sia colpevole, le quali violano la presunzione di innocenza, e quelle che si limitano a descrivere uno stato di sospetto (Corte EDU, 28 novembre 2002, Marziano c. Italia, CE:ECHR:2002:1128JUD004531399, § 31, e 15 ottobre 2013, Gutsanovi c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:2013:1015JUD003452910, § 192). Una violazione di tale presunzione può tuttavia verificarsi anche in assenza di constatazione formale di colpevolezza, in quanto una motivazione che faccia pensare che un magistrato consideri l’interessato colpevole è sufficiente per violare detta presunzione (Corte EDU, 19 settembre 2006, Matijasevic c. Serbia, CE:ECHR:2006:0919JUD002303704, § 45, e 9 marzo 2023, Rigolio c. Italia, CE:ECHR:2023:0309JUD002014809, § 94).
61
Al fine di valutare l’esistenza di una siffatta violazione della presunzione di innocenza, occorre riferirsi tanto alla scelta dei termini utilizzati dalle autorità giudiziarie quanto alle circostanze particolari in cui questi ultimi sono stati impiegati, nonché alla natura e al contesto del procedimento di cui trattasi [v., in tal senso, Corte EDU, 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania, CE:ECHR: 20140227JUD001710310, § 63, nonché sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione di innocenza),
C‑377/18
,
EU:C:2019:670
, punto
43
].
62
Pertanto, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha potuto considerare che il contesto che circonda l’impiego «infelice» di termini che sembrano indicare che la colpevolezza della persona interessata è dimostrata può consentire di escludere una violazione della presunzione di innocenza (v., in tal senso, Corte EDU, 10 ottobre 2000, Daktaras c. Lituania, CE:ECHR:2000:1010JUD004209598, §§ 44 e 45).
63
Tuttavia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha altresì precisato che prendere in considerazione la procedura nell’ambito della quale è formulata una dichiarazione impone di sottoporre a un esame più approfondito le dichiarazioni dei giudici (v., in tal senso, Corte EDU, 21 settembre 2006, Pandy c. Belgio, CE:ECHR:2006:0921JUD001358302, §§ 43 e 45).
64
Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, al fine di controllare il rispetto della presunzione di innocenza, occorre sempre analizzare una decisione giudiziaria e la sua motivazione nel suo insieme, dal momento che qualsiasi riferimento esplicito, in taluni passaggi di una decisione giudiziaria, all’assenza di colpevolezza di una persona sarebbe svuotato di significato se altri passaggi di tale decisione potessero essere intesi come un’espressione prematura della sua colpevolezza [v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione d’innocenza),
C‑377/18
,
EU:C:2019:670
, punto
46
].
65
D’altro lato, constatazioni relative alla partecipazione di una persona a un reato o alla sussistenza degli elementi costitutivi di tale reato possono essere effettuate senza violare la presunzione di innocenza, qualora tali constatazioni siano necessarie alla decisione che deve essere adottata dal giudice interessato e purché sia chiaramente indicato il fatto che la colpevolezza di tale persona non è legalmente provata [v., in tal senso, Corte EDU, 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania, CE:ECHR: 20140227JUD001710310, §§ 64 e 65, e 9 marzo 2023, Rigolio c. Italia, CE:ECHR:2023:0309JUD002014809, §§ 97, 125 e 126, nonché sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione di innocenza),
C‑377/18
,
EU:C:2019:670
, punto
45
].
66
Sebbene spetti, in definitiva, al giudice del rinvio stabilire se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], sia stato rispettato nel corso del procedimento dinanzi al giudice d’appello, la Corte può tuttavia, nell’ambito della cooperazione giudiziaria istituita dall’articolo 267 TFUE, sulla base del fascicolo di cui dispone, fornire a tale giudice gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che potrebbero essergli utili nella valutazione degli effetti di tali disposizioni (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C 369/23
,
EU:C:2024:1043
, punto
41
).
67
A tal fine, occorre sottolineare che da quanto precede risulta che, per statuire sul rispetto della presunzione di innocenza, il giudice del rinvio dovrà riferirsi sia alla scelta dei termini utilizzati dal Krajský súd v Bratislave (Corte regionale di Bratislava) sia alle circostanze particolari in cui essi sono stati impiegati, nonché alla natura e al contesto del procedimento principale, per determinare se le valutazioni contestate di tale giudice rispecchino l’idea che AC sia colpevole del reato imputatogli.
68
A tal riguardo, occorre rilevare, innanzitutto, che l’impiego di termini che indichino un convincimento del giudice d’appello quanto alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui trattasi costituirebbe, se accertato dal giudice del rinvio, una chiara indicazione del fatto che tale giudice ha espresso l’idea che l’imputato sia colpevole di tale reato.
69
Ebbene, la scelta di termini come quelli rilevati dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni sembra indicare, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, che il giudice d’appello sia andato oltre l’espressione di sospetti nei confronti dell’imputato.
70
Per quanto riguarda, poi, le circostanze particolari in cui i termini di cui trattasi nel procedimento principale sono stati impiegati nonché la natura e il contesto del procedimento principale, occorre sottolineare, in primo luogo, che, poiché il Krajský súd v Bratislave (Corte regionale di Bratislava) costituisce un organo giurisdizionale, la motivazione della sua decisione dovrà, come risulta dal punto 63 della presente sentenza, essere sottoposta ad un esame più approfondito.
71
In secondo luogo, spetterà al giudice del rinvio tener conto del fatto che, come ricordato al punto 43 della presente sentenza, la decisione del giudice d’appello si riferisce a una fase preliminare del procedimento penale nel corso della quale un giudice d’appello deve pronunciarsi sulla regolarità di una decisione di primo grado che determina se un atto di imputazione costituisca una base sufficiente per lo svolgimento di un processo.
72
In tale contesto, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, nel dispositivo della sua decisione, il giudice d’appello si è limitato a ordinare il rinvio della causa dinanzi al giudice di primo grado, affinché quest’ultimo procedesse ad una nuova valutazione degli elementi di prova e statuisse daccapo. Tale elemento può avere rilevanza al fine di determinare la portata dei termini impiegati nella motivazione di tale decisione, in particolare se si dovesse ritenere che tali termini presentino una certa ambiguità.
73
Tuttavia, la formulazione del dispositivo di detta decisione non può essere sufficiente, di per sé, a escludere qualsiasi violazione della presunzione di innocenza.
74
Infatti, da un lato, occorre, come ricordato al punto 64 della presente sentenza, prendere in considerazione la motivazione della decisione di cui trattasi nel suo insieme, senza che sia possibile riferirsi unicamente al fatto che taluni passaggi di tale decisione implicano che la colpevolezza dell’imputato non sia provata.
75
Dall’altro lato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, ritenere che il fatto che una decisione sia stata adottata in una fase preliminare di un procedimento penale che non ha lo scopo di statuire sulla colpevolezza dell’imputato sia sufficiente a escludere qualsiasi violazione della presunzione di innocenza contravverrebbe direttamente al principio secondo cui tale presunzione si applica all’intero procedimento penale. Inoltre, un tale approccio priverebbe ampiamente di oggetto l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343.
76
In terzo luogo, occorre sottolineare che, nei limiti in cui il giudice del rinvio ha precisato che l’adozione di una decisione come quella di cui trattasi nel procedimento principale non è affatto subordinata, in forza della normativa nazionale, alla constatazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui trattasi, una siffatta constatazione non può essere considerata necessaria al fine di consentire al giudice d’appello di statuire.
77
Ne consegue che la situazione di cui trattasi nel procedimento principale non può essere paragonata a quelle considerate nella giurisprudenza menzionata al punto 65 della presente sentenza.
78
In quarto luogo, come sottolineato dal governo slovacco e dalla Commissione europea, i termini scelti dal giudice d’appello dovranno essere interpretati tenendo conto della circostanza che tale giudice, che è assoggettato dalla normativa nazionale a un obbligo di motivazione, ha annullato due volte ordinanze del giudice di primo grado recanti archiviazione dell’atto di imputazione, cosicché è possibile che abbia ritenuto necessario esprimere la sua posizione in modo più fermo e completo.
79
Tuttavia, tale circostanza non può, di per sé, giustificare l’impiego di termini che rispecchino l’idea che l’imputato sia colpevole del reato contestatogli, mentre, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, è del tutto possibile, in una fase preliminare del procedimento penale, utilizzare formule che, pur rispettando la presunzione di innocenza, siano sufficientemente convincenti da giustificare il rinvio a giudizio dell’imputato.
80
Tutto ciò considerato, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla terza dichiarando che l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, letti in combinato disposto con l’articolo 48 della [OSCURATO:PERSONA], devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un giudice penale, statuendo su un appello avverso una decisione che pone fine a un procedimento penale per assenza di reato, prenda posizione, dettagliatamente, su prove a carico effettuando una valutazione in fatto e in diritto circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui trattasi, ancorché tale giudice non sia tenuto a farlo, in virtù della normativa nazionale, per pronunciarsi e tale valutazione sia fondata sulle sole prove raccolte nell’ambito del procedimento istruttorio, senza che l’imputato abbia potuto esprimersi al loro riguardo, purché detta valutazione non rispecchi l’idea che l’imputato sia colpevole del reato contestatogli.
Sulla quarta questione
81
Con la sua quarta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, in combinato disposto con il principio di effettività e con il principio del primato del diritto dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che un giudice di primo grado deve, da un lato, respingere le valutazioni di un giudice d’appello, che ha annullato un’ordinanza di archiviazione e ha disposto il rinvio della causa dinanzi a tale giudice di primo grado, qualora tali valutazioni siano incompatibili con la presunzione di innocenza, anche se la normativa nazionale impone a detto giudice di primo grado di conformarsi a dette valutazioni, e, dall’altro, astenersi dal dare seguito alle misure procedurali disposte da tale giudice d’appello.
82
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedano affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell’obbligo stabilito al paragrafo 1 del medesimo articolo 4 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con detta direttiva, in particolare con il suo articolo 10.
83
Tale articolo 10 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire agli indagati e agli imputati mezzi di ricorso effettivi in caso di violazione dei diritti previsti dalla medesima direttiva.
84
Sebbene l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 richieda che siano previste «misure appropriate», è giocoforza constatare che esso non precisa la natura di tali misure. In mancanza di armonizzazione al riguardo, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri definirle, in forza del principio di autonomia procedurale. Tuttavia, dette misure devono soddisfare la duplice condizione di non essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e di non rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (v., per analogia, sentenza del 24 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA],
C 351/23
,
EU:C:2025:474
, punto
56
).
85
Nel caso di specie, il giudice del rinvio non fornisce alcuna indicazione quanto alle misure che possono essere adottate, in forza della normativa slovacca, in caso di violazione della presunzione di innocenza.
86
Inoltre, sebbene il governo slovacco abbia menzionato talune misure previste a tal fine dalla normativa nazionale, occorre constatare, senza che sia necessario prendere posizione sull’adeguatezza delle stesse per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 o sul rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, che tali misure non hanno, in ogni caso, per oggetto o per effetto di limitare la portata, nei confronti di un giudice di primo grado, di valutazioni effettuate da un giudice d’appello nell’ambito di un procedimento come quello di cui trattasi nel procedimento principale.
87
Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 99 delle sue conclusioni, indipendentemente dalle misure appropriate che uno Stato membro deve adottare per rimediare, conformemente a tale articolo 4, paragrafo 2, a una violazione della presunzione di innocenza, un giudice di primo grado che si trovi in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale può essere tenuto ad adottare misure destinate a garantire il rispetto della presunzione di innocenza.
88
Infatti, un tale giudice deve, in generale, rispettare l’articolo 3 della direttiva 2016/343, che impone che le persone indagate e imputate siano considerate innocenti fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata.
89
Orbene, un giudice di primo grado non può, senza violare tale articolo 3, conformarsi, quando adotta una decisione preliminare di natura procedurale, a una valutazione effettuata da un giudice d’appello che implichi di considerare l’imputato colpevole prima che la sua colpevolezza sia stata legalmente provata, in quanto tale giudice di primo grado sarebbe, in un’ipotesi del genere, indotto a considerare esso stesso tale persona come colpevole in modo prematuro.
90
Poiché detto articolo 3 è sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato per vedersi riconoscere un effetto diretto, spetta, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, al giudice del rinvio, se del caso, disapplicare una normativa nazionale che osti alla sua applicazione nella causa di cui è investito [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale),
C‑430/21
,
EU:C:2022:99
, punto
53
e giurisprudenza citata].
91
Il diritto dell’Unione osta a che un organo giurisdizionale nazionale, al quale spetti decidere a seguito di un rinvio ad esso fatto da un organo giurisdizionale di grado superiore adito in sede d’impugnazione, sia vincolato, conformemente al diritto nazionale di procedura, da valutazioni formulate in diritto dall’istanza superiore qualora esso ritenga, sulla base dell’interpretazione da esso richiesta alla Corte, che dette valutazioni non siano conformi al diritto dell’Unione [v. sentenze del 5 ottobre 2010, Elchinov,
C‑173/09
,
EU:C:2010:581
, punti da
30
a
32
), e del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale),
C‑430/21
,
EU:C:2022:99
, punto
75
].
92
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio ritenesse che, alla luce della risposta fornita alle prime tre questioni, talune valutazioni del giudice d’appello siano incompatibili con la presunzione di innocenza, sancita all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, letti in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], esso sarebbe tenuto a statuire nel procedimento principale respingendo tali valutazioni, senza che una norma nazionale che gli imponga di conformarsi a dette valutazioni possa ostarvi.
93
Tuttavia, non se ne può dedurre che un giudice che si trovi in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale debba disapplicare la decisione del giudice d’appello nel suo insieme.
94
Infatti, la circostanza che talune valutazioni di un giudice d’appello violino la presunzione di innocenza non implica necessariamente che la decisione in cui figurano tali valutazioni sia, nel suo insieme, incompatibile con tale presunzione.
95
In particolare, non si può ritenere che le misure procedurali disposte da un giudice d’appello, in una decisione parzialmente motivata da tali valutazioni, debbano essere considerate, di per sé, contrarie a detta presunzione.
96
Così, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la misura consistente nel rinviare una causa dinanzi a un giudice di primo grado, dopo l’annullamento di un’archiviazione pronunciata da tale giudice, affinché quest’ultimo riesamini tale causa, non contiene, in quanto tale, alcuna presa di posizione sulla colpevolezza dell’interessato.
97
Pertanto, non si può ritenere che l’obbligo di escludere le valutazioni incompatibili con la presunzione di innocenza risultante dall’articolo 3 della direttiva 2016/343 osti a che un giudice di primo grado sia tenuto, conformemente a una normativa nazionale, a dare seguito alle misure procedurali disposte da un giudice d’appello, anche qualora la decisione di quest’ultimo sia in parte motivata da tali valutazioni.
98
Di conseguenza, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 3 della direttiva 2016/343, in combinato disposto con il principio del primato del diritto dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che un giudice di primo grado deve respingere le valutazioni di un giudice d’appello, che ha annullato un’ordinanza di archiviazione e ha disposto il rinvio della causa dinanzi a tale giudice di primo grado, qualora tali valutazioni siano incompatibili con la presunzione di innocenza, anche se la normativa nazionale impone a detto giudice di primo grado di conformarsi a dette valutazioni, senza tuttavia che tale articolo 3 osti a che lo stesso giudice di primo grado sia tenuto a dare seguito alle misure procedurali disposte da tale giudice d’appello.
Sulle spese
99
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, letti in combinato disposto con l’articolo 48 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano a che un giudice penale, statuendo su un appello avverso una decisione che pone fine a un procedimento penale per assenza di reato, prenda posizione, dettagliatamente, su prove a carico effettuando una valutazione in fatto e in diritto circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui trattasi, ancorché tale giudice non sia tenuto a farlo, in virtù della normativa nazionale, per pronunciarsi e tale valutazione sia fondata sulle sole prove raccolte nell’ambito del procedimento istruttorio, senza che l’imputato abbia potuto esprimersi al loro riguardo, purché detta valutazione non rispecchi l’idea che l’imputato sia colpevole del reato contestatogli.
2)
L’articolo 3 della direttiva 2016/343, in combinato disposto con il principio del primato del diritto dell’Unione,
deve essere interpretato nel senso che:
un giudice di primo grado deve respingere le valutazioni di un giudice d’appello, che ha annullato un’ordinanza di archiviazione e ha disposto il rinvio della causa dinanzi a tale giudice di primo grado, qualora tali valutazioni siano incompatibili con la presunzione di innocenza, anche se la normativa nazionale impone a detto giudice di primo grado di conformarsi a dette valutazioni, senza tuttavia che tale articolo 3 osti a che lo stesso giudice di primo grado sia tenuto a dare seguito alle misure procedurali disposte da tale giudice d’appello.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: lo slovacco.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.