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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 36922/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile de plano l'istanza di restituzione della somma di denaro oggetto di sequestro preventivo nel procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione pronunciata in data 4 novembre 2021, irrevocabile il 4 aprile 2022.

2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il ricorrente deduce tre motivi d'impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen.

Con essi lamenta in primo luogo come il Giudice dell'esecuzione - dopo avere qualificato l'istanza difensiva proposta in data 11 luglio 2022 quale opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., all'ordinanza con la quale lo stesso Giudice aveva, in data 4 luglio 2022, dichiarato inammissibile de plano la medesima richiesta (poiché il difensore non aveva ricevuto rituale nomina per l'incidente di esecuzione) - aveva nuovamente deciso con provvedimento inaudita altera parte, laddove sarebbe stato necessario invece fissare l'udienza camerale a garanzia del contraddittorio tra le parti.

In secondo luogo, lamenta l'erroneo riferimento al "giudicato processuale" che deriverebbe dalla mancata impugnazione da parte del ricorrente della sentenza di merito che aveva già rigettato analoga istanza di restituzione delle corse sequestrate.

Ciò in quanto, trattandosi di sentenza assolutoria, l'imputato non può proporre impugnazione, se non agli effetti civili della sentenza.

Infine, nel merito, il Giudice dell'esecuzione, in contrasto rispetto al parere favorevole alla restituzione espresso dal Pubblico ministero, avrebbe erroneamente fondato il proprio provvedimento sulla mancata prova da parte dell'istante del diritto alla restituzione; ciò avrebbe fatto in spregio al principio di diritto, espresso in sede di legittimità, secondo cui «Per l'accoglimento della domanda di restituzione delle cose sequestrate, avanzata dal possessore prosciolto, nel caso in cui manchi la prova dell'altruità delle cose e non vi siano state domande di restituzione da parte di altri soggetti, non occorre la prova positiva dello ius possidendi in capo al richiedente, ma è sufficiente il favor possessionis (Sez. 2, n. 26462 del 06/05/2055, [OSCURATO:PERSONA], RV. 231960).3. [OSCURATO:PERSONA].

Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 17 febbraio 2023, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere convertito in opposizione contro il provvedimento censurato, per le ragioni che s'indicano di seguito.

2. È necessario premettere che, con una prima istanza, formulata il 4 maggio 2022, il ricorrente aveva chiesto la restituzione di somme di danaro oggetto di sequestro preventivo che aveva perso efficacia in conseguenza alla pronuncia irrevocabile di assoluzione.

Con provvedimento del 4 luglio 2022, il giudice dell'esecuzione dichiarava detta istanza inammissibile ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo la nomina del difensore allegata agli atti inidonea per la fase dell'incidente di esecuzione.

Il successivo 11 luglio 2022 il ricorrente, questa volta a mezzo di difensore all'uopo ritualmente nominato, riproponeva istanza avente il medesimo oggetto.

Il giudice dell'esecuzione qualificava l'istanza in parola quale opposizione all'ordinanza del 4 luglio e la dichiarava nuovamente inammissibile con provvedimento de plano ex art. 667, comma 4, e 666, comma 2, cod. proc. Pen., oggetto dell'odierno ricorso.

A ragione della decisione poneva la duplice osservazione che si era già formato il giudicato sulla questione della restituzione, rigettata dal giudice di merito e la cui statuizione non era stata impugnata e che, comunque, anche nell'incidente di esecuzione il ricorrente non aveva fornito alcuna prova del diritto alla restituzione in suo favore.

3. Osserva il Collegio come l'istanza in data 11 luglio sia stata erroneamente qualificata dal Giudice dell'esecuzione quale opposizione al provvedimento precedente, trattandosi - con ogni evidenza - di una nuova istanza formulata dal difensore, in questo caso correttamente munito di procura per la fase dell'incidente di esecuzione.4.

Ancora va osservato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione provvede sull'istanza di restituzione delle cose sequestrate senza formalità con ordinanza comunicata al Pubblico Ministero e notificata all'interessato.

Contro l'ordinanza, il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi al Giudice dell'esecuzione che procede ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. 5.

Tutto ciò premesso, sul provvedimento impugnato deve essere ripristinata la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice dell'esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalla parte.

Ritiene, invero il Collegio di dare continuità al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui «avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; con specifico riferimento alla ordinanza in materia di restituzione delle cose sequestrate Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 271460); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito.

La stessa giurisprudenza ha poi chiarito che il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile, ma dev'essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (ex multis, Sez.5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv. 228605; Sez. 3, n. 34403 del 27/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225717; Sez. 3, n. 8124 del 05/12/2002, Salamone, Rv. 223464).

Come puntualmente riportato nella relazione del Massimario della Corte che ha segnalato, a suo tempo, il contrasto, le Sezioni Unite penali non sono state investite direttamente della questione, pur avendo affermato, quanto all'applicabilità per analogia della disciplina generale delle impugnazioni al procedimento d'esecuzione, che l'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen. non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio (Sez.

U, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220577).

Secondo le Sezioni Unite, ove si ritenga che possa trovare applicazione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., tale interpretazione non determina un richiamo all'intero sistema delle impugnazioni, poiché essa deriva, invece, dal più generale principio (in tal senso, anche Sez.

U, n. 45371 del 20/12/2001, Bonaventura, Rv. 220221) di conservazione dei valori giuridici, da cui sorgono come corollari quello della «conservazione dell'atto giuridico», quando lo stesso presenti i caratteri essenziali per la sua collocazione nella categoria correttamente individuata, e dell'altro utile per inutile non vitiatur, di cui v'è ampia applicazione nel codice di rito.

6. In conclusione, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi al giudice dell'esecuzione affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli att

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile de plano l'istanza di restituzione della somma di denaro oggetto di sequestro preventivo nel procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione pronunciata in data 4 novembre 2021, irrevocabile il 4 aprile 2022. 2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il ricorrente deduce tre motivi d'impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. Con essi lamenta in primo luogo come il Giudice dell'esecuzione - dopo avere qualificato l'istanza difensiva proposta in data 11 luglio 2022 quale opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., all'ordinanza con la quale lo stesso Giudice aveva, in data 4 luglio 2022, dichiarato inammissibile de plano la medesima richiesta (poiché il difensore non aveva ricevuto rituale nomina per l'incidente di esecuzione) - aveva nuovamente deciso con provvedimento inaudita altera parte, laddove sarebbe stato necessario invece fissare l'udienza camerale a garanzia del contraddittorio tra le parti. In secondo luogo, lamenta l'erroneo riferimento al "giudicato processuale" che deriverebbe dalla mancata impugnazione da parte del ricorrente della sentenza di merito che aveva già rigettato analoga istanza di restituzione delle corse sequestrate. Ciò in quanto, trattandosi di sentenza assolutoria, l'imputato non può proporre impugnazione, se non agli effetti civili della sentenza. Infine, nel merito, il Giudice dell'esecuzione, in contrasto rispetto al parere favorevole alla restituzione espresso dal Pubblico ministero, avrebbe erroneamente fondato il proprio provvedimento sulla mancata prova da parte dell'istante del diritto alla restituzione; ciò avrebbe fatto in spregio al principio di diritto, espresso in sede di legittimità, secondo cui «Per l'accoglimento della domanda di restituzione delle cose sequestrate, avanzata dal possessore prosciolto, nel caso in cui manchi la prova dell'altruità delle cose e non vi siano state domande di restituzione da parte di altri soggetti, non occorre la prova positiva dello ius possidendi in capo al richiedente, ma è sufficiente il favor possessionis (Sez. 2, n. 26462 del 06/05/2055, [OSCURATO:PERSONA], RV. 231960).3. [OSCURATO:PERSONA]. Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 17 febbraio 2023, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere convertito in opposizione contro il provvedimento censurato, per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. È necessario premettere che, con una prima istanza, formulata il 4 maggio 2022, il ricorrente aveva chiesto la restituzione di somme di danaro oggetto di sequestro preventivo che aveva perso efficacia in conseguenza alla pronuncia irrevocabile di assoluzione. Con provvedimento del 4 luglio 2022, il giudice dell'esecuzione dichiarava detta istanza inammissibile ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo la nomina del difensore allegata agli atti inidonea per la fase dell'incidente di esecuzione. Il successivo 11 luglio 2022 il ricorrente, questa volta a mezzo di difensore all'uopo ritualmente nominato, riproponeva istanza avente il medesimo oggetto. Il giudice dell'esecuzione qualificava l'istanza in parola quale opposizione all'ordinanza del 4 luglio e la dichiarava nuovamente inammissibile con provvedimento de plano ex art. 667, comma 4, e 666, comma 2, cod. proc. Pen., oggetto dell'odierno ricorso. A ragione della decisione poneva la duplice osservazione che si era già formato il giudicato sulla questione della restituzione, rigettata dal giudice di merito e la cui statuizione non era stata impugnata e che, comunque, anche nell'incidente di esecuzione il ricorrente non aveva fornito alcuna prova del diritto alla restituzione in suo favore. 3. Osserva il Collegio come l'istanza in data 11 luglio sia stata erroneamente qualificata dal Giudice dell'esecuzione quale opposizione al provvedimento precedente, trattandosi - con ogni evidenza - di una nuova istanza formulata dal difensore, in questo caso correttamente munito di procura per la fase dell'incidente di esecuzione.4. Ancora va osservato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione provvede sull'istanza di restituzione delle cose sequestrate senza formalità con ordinanza comunicata al Pubblico Ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza, il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi al Giudice dell'esecuzione che procede ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. 5. Tutto ciò premesso, sul provvedimento impugnato deve essere ripristinata la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice dell'esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalla parte. Ritiene, invero il Collegio di dare continuità al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui «avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; con specifico riferimento alla ordinanza in materia di restituzione delle cose sequestrate Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 271460); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito. La stessa giurisprudenza ha poi chiarito che il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile, ma dev'essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (ex multis, Sez.5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv. 228605; Sez. 3, n. 34403 del 27/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225717; Sez. 3, n. 8124 del 05/12/2002, Salamone, Rv. 223464). Come puntualmente riportato nella relazione del Massimario della Corte che ha segnalato, a suo tempo, il contrasto, le Sezioni Unite penali non sono state investite direttamente della questione, pur avendo affermato, quanto all'applicabilità per analogia della disciplina generale delle impugnazioni al procedimento d'esecuzione, che l'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen. non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio (Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220577). Secondo le Sezioni Unite, ove si ritenga che possa trovare applicazione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., tale interpretazione non determina un richiamo all'intero sistema delle impugnazioni, poiché essa deriva, invece, dal più generale principio (in tal senso, anche Sez. U, n. 45371 del 20/12/2001, Bonaventura, Rv. 220221) di conservazione dei valori giuridici, da cui sorgono come corollari quello della «conservazione dell'atto giuridico», quando lo stesso presenti i caratteri essenziali per la sua collocazione nella categoria correttamente individuata, e dell'altro utile per inutile non vitiatur, di cui v'è ampia applicazione nel codice di rito. 6. In conclusione, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi al giudice dell'esecuzione affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli att
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