Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione FDecisione del 19 agosto 2025

Cassazione n. 30439/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

- 19/08/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 22222/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato CrifòAntonio a pena di giustizia per ireat i di cui all’art. 612 bis, commi 1 e 2, cod pen. ( capo A) , commesso ( in data 8 e 9 febbraio 2021) in danno diNastasi [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, e di cui all’art. 424 cod.pen., previa riqualificazione della condotta ascritta al capo B) consistita nell’avere dato alle fiamme la vettura appartenente a [OSCURATO:PERSONA] , con il quale la sua ex compagna aveva instaurato unannuova relazione (il 9 febbraio 2021) .

I fatti sono avvenuti dal 8 al 9 febbraio 2021, quando l'imputato si è reso protagonista di due episodi persecutori,a distanza di un giorno l'uno dall'altro, essendosi recato il giorno 8presso l’abitazione della Nastasi , sua ex compagna , dopo avere saputo della nuova relazione della stessa con un amico,aggredendola fisicamente (con schiaffi e tirandole i capelli) , danneggiandole il telefonino e chiedendo spiegazioni; il giorno successivo, aveva chiamato al telefono la persona offesa, ingiuriandola, finendo, inoltre,con il dare fuoco all’autovettura del nuovo compagno della donna (capo B).Dalle dichiarazioni della persona offesa, confermate sul punto dalle dichiarazioni testimoniali, si evinceva che l’atteggiamento dell’imputato aveva cagionato nella donna uno stato di grave timore per la propria incolumità fisica e un rilevante turbamento psichico. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto a firma del suo difensore. 2.1.Con primo motivo denuncia violazione di leggee vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.

Deduce dubbi sulla configurabilità, nel caso di specie, del reato di atti persecutori, in ordine alla sussistenza dell’evento tipico del reato,e che la Corte di appello avrebbe recepito passivamente le dichiarazioni della persona offesa senza valutarle criticamenteed omettendo, in particolare, di considerare che la suddetta, oltre a non presentare alcun segno di violenza fisica, non aveva opposto alcuna reazionedopo la prima aggressioneda parte dell’imputato, rimanendo nella medesima abitazione , e non aveva riferitoin ordine a mutamenti significativi delle proprie abitudini di vita; inoltre, la persona offesa era consapevole che l’imputato si trovavaagli arresti domiciliari, lontano dalla propria residenza e tale ultima circostanza avrebbe dovuto essere valutata come un deterrente rispetto ad una possibile reiterazione del reatonel senso dell’insussistenza di un concreto pericolo di subire ulteriori aggressioni anche tenuto conto dell’incensuratezza dell’imp utato e della mancanza di pregresse condotteviolente; la motivazione della sentenza sarebbe viziatada un travisamento delle risult a nze istruttorie.

2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 612- bis, comma 2, cod.pen., per avere la Corte di appello ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell’essere stati i fatti commessi “nell’ambito di una relazione affettiva”pur in difetto dei relativi presupposti, avendo la stessa persona offesa escluso la sussistenza di un pregresso rapporto con l’imputato, con conseguente violazione del principio di tassatività dellafattispecie penale. 3.[OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso, con requisitoria scritta , chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.Il primo motivo, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di atti persecutori,è infondato.

Il ricorrente, pur lamentando violazione di legge, tuttavia, riduce le proprie argomentazioni ad una critica alla ricostruzione nel merito svolta dal provvedimento impugnato, non consentita in sede di legittimità.

Occorrericordare, invero,che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere il sindacato demandato a questa Corte limitato -per espressa volontà del legislatore -a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, in particolare, dai poteri della Corte di cassazione una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944–01; Sez.Un.12 del 31/05/ 2000, Rv.216260; Sez.

U,n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074 - 01; S ez. 1, n. 45331 del17/02/2023, Rv. 285504 - 01)

2. In ordine alle doglianze espresse sull’ attendibilità della persona offesa , deve, altresì,considerarsi che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (necessità di riscontri esterni) non si applicanoalle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che,peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv, 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730).

Nella fattispecie in esame, alle apodittiche e aspecifiche doglianze riferite alla presunta inattendibilità della persona offesa -che riproducono i motivi d'appello, essi stessi già generici e giustamente stigmatizzati dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi con la motivazione di quest'ultimo provvedimento - si contrappone l'adeguata e logica analisi condotta sul piano motivazionale dal provvedimento della Corte territoriale.

I giudici di secondo grado hanno analizzato la sentenza di primo grado sul punto, condividendone le valutazioni e realizzando, così, l'ipotesi di cd.

"doppia sentenza conforme", della cui tenuta motivazionale la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito il valore specifico di maggior tenuta in sede di legittimità e le condizioni di proponibilità ed esame di un eventuale ricorso riferito al vizio di travisamento della prova (cfr., da ultimo, tra le altre, Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, L, Rv. 272018; Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli, Rv. 272324 ; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217).

In particolare, la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato -così precludendo ogni sindacato in questa sede di legittimità sulla scorta dei richiamati e generali principi ermeneutici -in ordine alla ritenuta credibilità della versione dei fatti fornita dalla parte civile rispetto a quella dell'imputato, evidenziando la spontaneità ed immediatezza del narrato, nonché la mancanza di ragioni di astio, e, comunque,la presenza di riscontri forniti dalle dichiarazioni deitesti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .

La Corte territoriale, inoltre, ha fornito una motivazione ragionevole rispetto alla decisione dalla persona offesa di non informare immediatamente il compagno dell'accaduto,riconducendola ad un atteggiamento di prudenza e d alla volontà di evitare uno scontro acceso fra l'imputato ed il nuovo compagno, [OSCURATO:PERSONA], presenti all'interno della stessa abitazionedopo la prima aggressione alla donna.

Quanto alle deduzioni legate al sostanziale "travisamento” di prova legato alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, si tratta di doglianza non in grado di sovvertire il giudizio della Corte di merito, né basata sulla evidenziazione di cesure logiche rinvenibili nel ragionamento da detta Corte sviluppato. 2.1.Relativamente alle deduzioni concernenti la mancanza di prova degli eventi richiesti dalla fattispecie incriminatrice, la Corte territoriale ha sottolineato, con motivazione immune da vizi, che dalle dichiarazioni della persona offesa, confermate sul punto dalle dichiarazioni dei testi, è emerso il dato del mutamento delle abitudini di vita della medesima, indotta a trasferirsi a casa di amiche, per lo stato di timore causato dalla condotta dell’imputato, attraverso le dirette aggressioni fisiche e psichiche alla sua persona, vieppiù rafforzate dal danneggiamento dell’autovettura del suo nuovo compagno.

L a sentenza impugnata si colloca nell’alveo dell’insegnamento di questa Corte secondo cui integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale (Sez.5, 21/05/2025, n.23634;Sez. 5, n. 33842 del 03/04/2018, Rv. 273622-01).

Inoltre, la prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Sez. 5, n. 24135 del 9/5/2012, G., Rv. 253764) e, più in generale, può essere desunta da elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata ( ex multis, Sez.5, n. 33842 del 03/04/2018,Rv. 273622 – 01; Sez. 5, n. 17795 del 2/3/2017, S., Rv. 269621; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, Rv. 261535; Sez. 5, n. 14391 del 28/2/2012,Rv. 252314).

Ed ancora, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto -tra i quali lo stato d'ansia provocatole dall'imputato o il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, peraltro certamente enucleabili dal contesto della vicenda in esame - potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente (Sez. 5, n. 47195 del 6/10/2015, S., Rv. 265530; Sez. 5, n. 57704del 14/9/2017, P., Rv. 272086). 3.È infondato il secondo motivo con cui si deduce l’insussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 612-bis, comma 2, cod. pen..

Secondo l’insegnamento di questa Corte, per “relazione affettiva”non s'intende necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune ovvero il coinvolgimento sentimentale con prospettive di futuro duraturo, ma qualsiasi legame di significativa frequentazione, indipendentemente dalla convivenza con la vittima, dalla stabilità e/o durata della relazione, che faciliti il delitto, tale da ingenerare in quest’ultima aspettative di tutela e protezione e da consentire all'agente lo sfruttamento del rapporto di fiducia con la medesima (Sez. 5, n. 21641 del02/03/2023, Rv. 284696 – 01 ; Sez. 5,n. 9406 del 25/01/2022, s.m.;Sez. 3, n. 11920 del 09/01/2018 , Rv. 272383 – 01 ).

La motivazione della sentenza impugnata ha chiarito che lo stesso ricorrente aveva qualificato il rapporto con la vittima in termini di relazione sentimentale, definendola come sua “ragazza” e, d’altra parte, nei medesimi termini si era espressa la personaoffesa.

La deduzione difensiva secondo cui la stessa persona offesa avrebbe escluso di essere coinvolta in una stabile relazione sentimentale con l’imputato, legata all’affermazione della medesima secondo la quale per lei “c’era qualcosa” e per l’imputato probabilmente “no” , è frutto di una interpretazione parziale e frammentaria delle dichiarazioni della suddetta la quale ha, piuttosto, fatto riferimento ad un rapporto di stabile frequentazione con l’imputato con il quale ha affermato di “stare insieme”, ed appare volta ad ottenere da questa Corte una inammissibile rivalutazione in fatto degli elementi probatori acquisiti. 4.In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.gs.196/2003 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M Rigetta il ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- 19/08/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 22222/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato CrifòAntonio a pena di giustizia per ireat i di cui all’art. 612 bis, commi 1 e 2, cod pen. ( capo A) , commesso ( in data 8 e 9 febbraio 2021) in danno diNastasi [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, e di cui all’art. 424 cod.pen., previa riqualificazione della condotta ascritta al capo B) consistita nell’avere dato alle fiamme la vettura appartenente a [OSCURATO:PERSONA] , con il quale la sua ex compagna aveva instaurato unannuova relazione (il 9 febbraio 2021) . I fatti sono avvenuti dal 8 al 9 febbraio 2021, quando l'imputato si è reso protagonista di due episodi persecutori,a distanza di un giorno l'uno dall'altro, essendosi recato il giorno 8presso l’abitazione della Nastasi , sua ex compagna , dopo avere saputo della nuova relazione della stessa con un amico,aggredendola fisicamente (con schiaffi e tirandole i capelli) , danneggiandole il telefonino e chiedendo spiegazioni; il giorno successivo, aveva chiamato al telefono la persona offesa, ingiuriandola, finendo, inoltre,con il dare fuoco all’autovettura del nuovo compagno della donna (capo B).Dalle dichiarazioni della persona offesa, confermate sul punto dalle dichiarazioni testimoniali, si evinceva che l’atteggiamento dell’imputato aveva cagionato nella donna uno stato di grave timore per la propria incolumità fisica e un rilevante turbamento psichico. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto a firma del suo difensore. 2.1.Con primo motivo denuncia violazione di leggee vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato. Deduce dubbi sulla configurabilità, nel caso di specie, del reato di atti persecutori, in ordine alla sussistenza dell’evento tipico del reato,e che la Corte di appello avrebbe recepito passivamente le dichiarazioni della persona offesa senza valutarle criticamenteed omettendo, in particolare, di considerare che la suddetta, oltre a non presentare alcun segno di violenza fisica, non aveva opposto alcuna reazionedopo la prima aggressioneda parte dell’imputato, rimanendo nella medesima abitazione , e non aveva riferitoin ordine a mutamenti significativi delle proprie abitudini di vita; inoltre, la persona offesa era consapevole che l’imputato si trovavaagli arresti domiciliari, lontano dalla propria residenza e tale ultima circostanza avrebbe dovuto essere valutata come un deterrente rispetto ad una possibile reiterazione del reatonel senso dell’insussistenza di un concreto pericolo di subire ulteriori aggressioni anche tenuto conto dell’incensuratezza dell’imp utato e della mancanza di pregresse condotteviolente; la motivazione della sentenza sarebbe viziatada un travisamento delle risult a nze istruttorie. 2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 612- bis, comma 2, cod.pen., per avere la Corte di appello ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell’essere stati i fatti commessi “nell’ambito di una relazione affettiva”pur in difetto dei relativi presupposti, avendo la stessa persona offesa escluso la sussistenza di un pregresso rapporto con l’imputato, con conseguente violazione del principio di tassatività dellafattispecie penale. 3.[OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso, con requisitoria scritta , chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.Il primo motivo, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di atti persecutori,è infondato. Il ricorrente, pur lamentando violazione di legge, tuttavia, riduce le proprie argomentazioni ad una critica alla ricostruzione nel merito svolta dal provvedimento impugnato, non consentita in sede di legittimità. Occorrericordare, invero,che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere il sindacato demandato a questa Corte limitato -per espressa volontà del legislatore -a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, in particolare, dai poteri della Corte di cassazione una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944–01; Sez.Un.12 del 31/05/ 2000, Rv.216260; Sez. U,n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074 - 01; S ez. 1, n. 45331 del17/02/2023, Rv. 285504 - 01) 2. In ordine alle doglianze espresse sull’ attendibilità della persona offesa , deve, altresì,considerarsi che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (necessità di riscontri esterni) non si applicanoalle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che,peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv, 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730). Nella fattispecie in esame, alle apodittiche e aspecifiche doglianze riferite alla presunta inattendibilità della persona offesa -che riproducono i motivi d'appello, essi stessi già generici e giustamente stigmatizzati dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi con la motivazione di quest'ultimo provvedimento - si contrappone l'adeguata e logica analisi condotta sul piano motivazionale dal provvedimento della Corte territoriale. I giudici di secondo grado hanno analizzato la sentenza di primo grado sul punto, condividendone le valutazioni e realizzando, così, l'ipotesi di cd. "doppia sentenza conforme", della cui tenuta motivazionale la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito il valore specifico di maggior tenuta in sede di legittimità e le condizioni di proponibilità ed esame di un eventuale ricorso riferito al vizio di travisamento della prova (cfr., da ultimo, tra le altre, Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, L, Rv. 272018; Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli, Rv. 272324 ; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217). In particolare, la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato -così precludendo ogni sindacato in questa sede di legittimità sulla scorta dei richiamati e generali principi ermeneutici -in ordine alla ritenuta credibilità della versione dei fatti fornita dalla parte civile rispetto a quella dell'imputato, evidenziando la spontaneità ed immediatezza del narrato, nonché la mancanza di ragioni di astio, e, comunque,la presenza di riscontri forniti dalle dichiarazioni deitesti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . La Corte territoriale, inoltre, ha fornito una motivazione ragionevole rispetto alla decisione dalla persona offesa di non informare immediatamente il compagno dell'accaduto,riconducendola ad un atteggiamento di prudenza e d alla volontà di evitare uno scontro acceso fra l'imputato ed il nuovo compagno, [OSCURATO:PERSONA], presenti all'interno della stessa abitazionedopo la prima aggressione alla donna. Quanto alle deduzioni legate al sostanziale "travisamento” di prova legato alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, si tratta di doglianza non in grado di sovvertire il giudizio della Corte di merito, né basata sulla evidenziazione di cesure logiche rinvenibili nel ragionamento da detta Corte sviluppato. 2.1.Relativamente alle deduzioni concernenti la mancanza di prova degli eventi richiesti dalla fattispecie incriminatrice, la Corte territoriale ha sottolineato, con motivazione immune da vizi, che dalle dichiarazioni della persona offesa, confermate sul punto dalle dichiarazioni dei testi, è emerso il dato del mutamento delle abitudini di vita della medesima, indotta a trasferirsi a casa di amiche, per lo stato di timore causato dalla condotta dell’imputato, attraverso le dirette aggressioni fisiche e psichiche alla sua persona, vieppiù rafforzate dal danneggiamento dell’autovettura del suo nuovo compagno. L a sentenza impugnata si colloca nell’alveo dell’insegnamento di questa Corte secondo cui integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale (Sez.5, 21/05/2025, n.23634;Sez. 5, n. 33842 del 03/04/2018, Rv. 273622-01). Inoltre, la prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Sez. 5, n. 24135 del 9/5/2012, G., Rv. 253764) e, più in generale, può essere desunta da elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata ( ex multis, Sez.5, n. 33842 del 03/04/2018,Rv. 273622 – 01; Sez. 5, n. 17795 del 2/3/2017, S., Rv. 269621; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, Rv. 261535; Sez. 5, n. 14391 del 28/2/2012,Rv. 252314). Ed ancora, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto -tra i quali lo stato d'ansia provocatole dall'imputato o il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, peraltro certamente enucleabili dal contesto della vicenda in esame - potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente (Sez. 5, n. 47195 del 6/10/2015, S., Rv. 265530; Sez. 5, n. 57704del 14/9/2017, P., Rv. 272086). 3.È infondato il secondo motivo con cui si deduce l’insussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 612-bis, comma 2, cod. pen.. Secondo l’insegnamento di questa Corte, per “relazione affettiva”non s'intende necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune ovvero il coinvolgimento sentimentale con prospettive di futuro duraturo, ma qualsiasi legame di significativa frequentazione, indipendentemente dalla convivenza con la vittima, dalla stabilità e/o durata della relazione, che faciliti il delitto, tale da ingenerare in quest’ultima aspettative di tutela e protezione e da consentire all'agente lo sfruttamento del rapporto di fiducia con la medesima (Sez. 5, n. 21641 del02/03/2023, Rv. 284696 – 01 ; Sez. 5,n. 9406 del 25/01/2022, s.m.;Sez. 3, n. 11920 del 09/01/2018 , Rv. 272383 – 01 ). La motivazione della sentenza impugnata ha chiarito che lo stesso ricorrente aveva qualificato il rapporto con la vittima in termini di relazione sentimentale, definendola come sua “ragazza” e, d’altra parte, nei medesimi termini si era espressa la personaoffesa. La deduzione difensiva secondo cui la stessa persona offesa avrebbe escluso di essere coinvolta in una stabile relazione sentimentale con l’imputato, legata all’affermazione della medesima secondo la quale per lei “c’era qualcosa” e per l’imputato probabilmente “no” , è frutto di una interpretazione parziale e frammentaria delle dichiarazioni della suddetta la quale ha, piuttosto, fatto riferimento ad un rapporto di stabile frequentazione con l’imputato con il quale ha affermato di “stare insieme”, ed appare volta ad ottenere da questa Corte una inammissibile rivalutazione in fatto degli elementi probatori acquisiti. 4.In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.gs.196/2003 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Rigetta il ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese pr
Sentenza Cassazione n. 30439/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris