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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12318/2026

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SENTENZA ut.A.DuLA__

12. oWUL-e. r" Hej-R-02-sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dalla resistente, che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente accolto la domanda di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla detenzione subìta in stato di arresto in flagranza dal 9 al 13 febbraio 2019, intervenuto per i reati previsti dagli artt. 336, 337, 339, 582, 586, 576, primo comma, n.1), 419 cod.pen. e 10, 12 e 13 della I.n.497/1974; in relazione ai quali, in sede di convalida, il giudice procedente aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al solo reato previsto dall'art.337 cod.pen., applicando all'indagata la misura non custodiale dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; mentre, all'esito del dibattimento - incardinato per tale sola ultima fattispecie - la ricorrente era stata assolta con sentenza del 31/01/2022, non impugnata e divenuta definitiva.

Il giudice della riparazione ha ritenuto che la domanda potesse essere accolta in ordine all'an, con riduzione del quantum applicabile sulla base del mero criterio aritmetico, data la sussistenza di una situazione qualificabile sotto l'ambito della colpa lieve.

Ha premesso che l'arresto era avvenuto nel quadro di manifestazioni di protesta non autorizzate e aventi quale oggetto l'avvenuta esecuzione di misure cautelari nei confronti di persone appartenenti al movimento anarchico, nonché lo sgombro di un asilo occupato da oltre venti anni; che il corteo aveva progressivamente assunto un carattere violento per la commissione, ad opera di diversi partecipanti (alcuni dei quali travisati e in possesso di bastoni e spranghe) di condotte illecite; che la sentenza aveva assolto l'imputata non ritenendo provato un suo personale coinvolgimento nelle condotte di resistenza poste in atto nei confronti di pubblici ufficiali.

Ha quindi ritenuto che la condotta della ricorrente - che aveva persistito nella partecipazione a una manifestazione che stava assumendo tratti evidentemente violenti e di contrapposizione con le forze dell'ordine - fosse stata caratterizzata da un profilo di evidente colpa, da porre in rapporto sinergico con il suo arresto, passando poi a descrivere nel dettaglio le condotte tenute durante lo svolgimento del corteo; esponendo come, con la persistente partecipazione al medesimo, la ricorrente avesse senz'altro creato una falsa apparenza in ordine alla sua partecipazione morale e/o materiale agli atti di violenza, tanto che nei successivi e prevedibili tafferugli con la Polizia era stata tratta in arresto.

La Corte, valutando anche l'incidenza del diritto di riunione consacrato nell'art.17 della Costituzione, ha ritenuto che la colpa della ricorrente 2dovesse essere qualificata come lieve, atteso che la stessa non era travisata e non portava armi, oltre a non trovarsi in posizione contigua rispetti agli autori materiali delle condotte violente e a non aver manifestato espresso consenso rispetto alle azioni più aggressive; ha pertanto ritenuto perfezionato un contegno ingenuo e superficiale ma non connotato dal requisito ostativo della colpa grave, ritenendo quindi di ridurre del 50% l'indennizzo astrattamente spettante.

Ha quindi valutato gli elementi rappresentati dal trauma costituito dalla privazione della libertà personale, l'implicito pregiudizio all'onorabilità e la gravità dei reati contestati, valorizzando tali profili per giungere a una determinazione complessiva dell'indennizzo pari a € 1.750,00, ridotto a C 875,00 in applicazione dei criteri suddetti.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, articolando un unico motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione dell'art.314 cod.proc.pen..

Premessa una ricostruzione del contesto che aveva preceduto lo svolgimento della manifestazione del 09/02/2019, ha esposto che - durante la stessa - era avvenuto il lancio di bombe esplodenti, razzi, pietre, bottiglie e bombe carta, che avevano provocato danneggiamenti di vario tipo; che la parte istante era stata tratta in arresto sul finire della manifestazione, non fornendo alcuna spiegazione dei motivi della propria presenza.

Ha quindi dedotto che, erroneamente, il giudice della riparazione non avrebbe tenuto conto di circostanze tali da perfezionare il presupposto ostativo della colpa grave, con particolare riferimento al contesto nel quale era avvenuto l'arresto,44'attiva partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a tutta la manifestazione,Útjonsapevolezza del carattere non autorizzato della stessa 1144 nonché delle azioni violente poste in atto da altri partecipanti e ptcontiguità con gli autori delle condotte medesime, tutti elementi da ritenere indice del predetto elemento soggettivo e da porre in rapporto sinergico con l'arresto effettuato.

Ulteriormente, ha richiamato il principio in base al quale anche la connivenza meramente passiva è valutabile ai fini del perfezionamento del presupposto ostativo della colpa grave.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 3Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria contenente rinuncia ai termini di avviso e riproducente il ricorso introduttivo.

La difesa dell'istante ha depositato memoria nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che, per effetto della sentenza n.109 del 2 aprile 1999 della Corte Costituzionale, è stato dichiarato illegittimo l'art.314 cod.proc.pen., nella parte in cui lo stesso non prevedeva la sussistenza del diritto all'equa riparazione, in caso di pieno proscioglimento, nei confronti del soggetto che abbia subito un arresto in flagranza (come nel caso di specie) o un fermo di indiziato di delitto.

3. Nel merito dell'esame del motivo, va rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto ravvisabile - ponendo tale valutazione alla base della riduzione dell'indennizzo, quantificato sulla base del parametro aritmetico e del riconoscimento di un danno ulteriore - una situazione di colpa lieve in capo alla richiedente.

Va quindi chiarito che la sussistenza di una situazione di colpa lieve - da ritenersi implicitamente sistematizzata dal solo riferimento, contenuto nell'art.314 cod.proc.pen., al concetto di colpa grave - incide solo sulla misura dell'indennizzo, non sul diritto in sé, poiché il concetto medesimo serve come strumento attraverso il quale, una volta calcolato per intero l'indennizzo, si corregge il calcolo decurtando una percentuale corrispondente alla responsabilità dell'interessato nella causazione del pregiudizio, definendosi quindi la situazione medesima come una forma attenuata di contributo causale alla detenzione sofferta.

Trattandosi di causale di riduzione, a propria volta, rilevante nel solo caso della ingiustizia c.d. sostanziale e non in quello di ingiustizia c.d. t7/ i t7 tem - t7E k formai aven o ques a orte rilevato c e aver a o 0-etncorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare; in tale ipotesi, il giudice della riparazione non può valutare - neppure al diverso fine 4della eventuale riduzione dell'entità dell'indennizzo - la condotta colposa lieve (cfr. Sez. 4, n. 22103 del 21/03/2019, Longo, Rv. 276091; Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, Morante, Rv. 272993, a propria volta coerenti con i principi dettati da Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Annbrosio, Rv. 247663).

4. A propria volta, mutuando ttt concetti sedimentati in ambito civilistico, la colpa lieve si definisce come quella concretizzata da un errore non grossolano, ma comunque imputabile al soggetto perché contrario allo standard di comportamento che l'ordinamento richiede in modo generale ai consociati (rimandando, tra le altre, all'elaborazione giurisprudenziale attinente al disposto dell'art.2236 cod.civ. in tema di responsabilità professionale).

5. Sulla base di tali parametri, pure elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con connotati tali da conferire un ampio potere discrezionale al giudice di merito, deve ritenersi che la complessiva valutazione della Corte territoriale attinente al riconoscimento dell'an in ordine al diritto all'indennizzo, palesi gli elementi di contraddittorietà evidenziati dalla parte ricorrente.

Difatti, il giudice della riparazione ha individuato, con univocità e precisione, alcune condotte ritenute sinergiche rispetto all'esecuzione dell'arresto; facendo, specificamente, riferimento al fatto che l'istante - pur se non armata e travisata - avesse continuato a partecipare al corteo nonostante le forme sempre più violente assunte dallo stesso e avendo contezza dei danneggiamenti operati dai manifestanti, rimanendo nella coda del corteo medesimo anche dopo che i partecipanti avevano aggredito alcuni contingenti del Reparto mobile, dando fuoco a cassonetti e dopo l'utilizzo di lacrimogeni a opera delle forze dell'ordine.

6. Il giudice della riparazione, per giustificare la ritenuta connotazione della colpa in termine di levità, ha altresì fatto riferimento - oltre che a un generico richiamo del diritto sancito dall'art.17 Cost. e alla circostanza del mancato travisamento dell'istante - al dato della mancata manifestazione di un espresso consenso rispetto alle azioni più aggressive e al conseguente antenimento di un atteggiamento ritenuto come passivo.

Peraltro, deve ritenersi fondato il rilievo contenuto nel motivo di ricorso e facente riferimento alla eventuale rilevanza ostativa anche di un atteggiamento di connivenza non punibile. 5Sul punto, difatti, costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello per cui la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività; tutti elementi fattuali che, nel quadro della predetta valutazione, non sono stati compiutamente presi in esame dal giudice della riparazione anche in considerazione delle circostanze concrete dell'evento, pure compiutamente descritte nella motivazione.

Ne consegue, anche in derivazione di tali considerazioni, che il giudice della riparazione non ha adeguatamente chiarito sulla base di quali presupposti - in assenza di autoevidenza della questione di fatto - sia giunto a una valutazione in termini di sola levità della colpa.

7. Le suddette contraddittorietà motivazionali impongono quindi l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Torino, cui va anche demandata la regolamentazione tra le parti delle spese relative a questo giudizio di legittimità.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA ut.A.DuLA__ 12. oWUL-e.     r" Hej-R-02-sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dalla resistente, che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente accolto la domanda di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla detenzione subìta in stato di arresto in flagranza dal 9 al 13 febbraio 2019, intervenuto per i reati previsti dagli artt. 336, 337, 339, 582, 586, 576, primo comma, n.1), 419 cod.pen. e 10, 12 e 13 della I.n.497/1974; in relazione ai quali, in sede di convalida, il giudice procedente aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al solo reato previsto dall'art.337 cod.pen., applicando all'indagata la misura non custodiale dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; mentre, all'esito del dibattimento - incardinato per tale sola ultima fattispecie - la ricorrente era stata assolta con sentenza del 31/01/2022, non impugnata e divenuta definitiva. Il giudice della riparazione ha ritenuto che la domanda potesse essere accolta in ordine all'an, con riduzione del quantum applicabile sulla base del mero criterio aritmetico, data la sussistenza di una situazione qualificabile sotto l'ambito della colpa lieve. Ha premesso che l'arresto era avvenuto nel quadro di manifestazioni di protesta non autorizzate e aventi quale oggetto l'avvenuta esecuzione di misure cautelari nei confronti di persone appartenenti al movimento anarchico, nonché lo sgombro di un asilo occupato da oltre venti anni; che il corteo aveva progressivamente assunto un carattere violento per la commissione, ad opera di diversi partecipanti (alcuni dei quali travisati e in possesso di bastoni e spranghe) di condotte illecite; che la sentenza aveva assolto l'imputata non ritenendo provato un suo personale coinvolgimento nelle condotte di resistenza poste in atto nei confronti di pubblici ufficiali. Ha quindi ritenuto che la condotta della ricorrente - che aveva persistito nella partecipazione a una manifestazione che stava assumendo tratti evidentemente violenti e di contrapposizione con le forze dell'ordine - fosse stata caratterizzata da un profilo di evidente colpa, da porre in rapporto sinergico con il suo arresto, passando poi a descrivere nel dettaglio le condotte tenute durante lo svolgimento del corteo; esponendo come, con la persistente partecipazione al medesimo, la ricorrente avesse senz'altro creato una falsa apparenza in ordine alla sua partecipazione morale e/o materiale agli atti di violenza, tanto che nei successivi e prevedibili tafferugli con la Polizia era stata tratta in arresto. La Corte, valutando anche l'incidenza del diritto di riunione consacrato nell'art.17 della Costituzione, ha ritenuto che la colpa della ricorrente 2dovesse essere qualificata come lieve, atteso che la stessa non era travisata e non portava armi, oltre a non trovarsi in posizione contigua rispetti agli autori materiali delle condotte violente e a non aver manifestato espresso consenso rispetto alle azioni più aggressive; ha pertanto ritenuto perfezionato un contegno ingenuo e superficiale ma non connotato dal requisito ostativo della colpa grave, ritenendo quindi di ridurre del 50% l'indennizzo astrattamente spettante. Ha quindi valutato gli elementi rappresentati dal trauma costituito dalla privazione della libertà personale, l'implicito pregiudizio all'onorabilità e la gravità dei reati contestati, valorizzando tali profili per giungere a una determinazione complessiva dell'indennizzo pari a € 1.750,00, ridotto a C 875,00 in applicazione dei criteri suddetti. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, articolando un unico motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione dell'art.314 cod.proc.pen.. Premessa una ricostruzione del contesto che aveva preceduto lo svolgimento della manifestazione del 09/02/2019, ha esposto che - durante la stessa - era avvenuto il lancio di bombe esplodenti, razzi, pietre, bottiglie e bombe carta, che avevano provocato danneggiamenti di vario tipo; che la parte istante era stata tratta in arresto sul finire della manifestazione, non fornendo alcuna spiegazione dei motivi della propria presenza. Ha quindi dedotto che, erroneamente, il giudice della riparazione non avrebbe tenuto conto di circostanze tali da perfezionare il presupposto ostativo della colpa grave, con particolare riferimento al contesto nel quale era avvenuto l'arresto,44'attiva partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a tutta la manifestazione,Útjonsapevolezza del carattere non autorizzato della stessa 1144 nonché delle azioni violente poste in atto da altri partecipanti e ptcontiguità con gli autori delle condotte medesime, tutti elementi da ritenere indice del predetto elemento soggettivo e da porre in rapporto sinergico con l'arresto effettuato. Ulteriormente, ha richiamato il principio in base al quale anche la connivenza meramente passiva è valutabile ai fini del perfezionamento del presupposto ostativo della colpa grave. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 3Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria contenente rinuncia ai termini di avviso e riproducente il ricorso introduttivo. La difesa dell'istante ha depositato memoria nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, per effetto della sentenza n.109 del 2 aprile 1999 della Corte Costituzionale, è stato dichiarato illegittimo l'art.314 cod.proc.pen., nella parte in cui lo stesso non prevedeva la sussistenza del diritto all'equa riparazione, in caso di pieno proscioglimento, nei confronti del soggetto che abbia subito un arresto in flagranza (come nel caso di specie) o un fermo di indiziato di delitto. 3. Nel merito dell'esame del motivo, va rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto ravvisabile - ponendo tale valutazione alla base della riduzione dell'indennizzo, quantificato sulla base del parametro aritmetico e del riconoscimento di un danno ulteriore - una situazione di colpa lieve in capo alla richiedente. Va quindi chiarito che la sussistenza di una situazione di colpa lieve - da ritenersi implicitamente sistematizzata dal solo riferimento, contenuto nell'art.314 cod.proc.pen., al concetto di colpa grave - incide solo sulla misura dell'indennizzo, non sul diritto in sé, poiché il concetto medesimo serve come strumento attraverso il quale, una volta calcolato per intero l'indennizzo, si corregge il calcolo decurtando una percentuale corrispondente alla responsabilità dell'interessato nella causazione del pregiudizio, definendosi quindi la situazione medesima come una forma attenuata di contributo causale alla detenzione sofferta. Trattandosi di causale di riduzione, a propria volta, rilevante nel solo caso della ingiustizia c.d. sostanziale e non in quello di ingiustizia c.d. t7/ i t7     tem - t7E  k formai aven o ques a orte rilevato c e aver a o 0-etncorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare; in tale ipotesi, il giudice della riparazione non può valutare - neppure al diverso fine 4della eventuale riduzione dell'entità dell'indennizzo - la condotta colposa lieve (cfr. Sez. 4, n. 22103 del 21/03/2019, Longo, Rv. 276091; Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, Morante, Rv. 272993, a propria volta coerenti con i principi dettati da Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Annbrosio, Rv. 247663). 4. A propria volta, mutuando ttt concetti sedimentati in ambito civilistico, la colpa lieve si definisce come quella concretizzata da un errore non grossolano, ma comunque imputabile al soggetto perché contrario allo standard di comportamento che l'ordinamento richiede in modo generale ai consociati (rimandando, tra le altre, all'elaborazione giurisprudenziale attinente al disposto dell'art.2236 cod.civ. in tema di responsabilità professionale). 5. Sulla base di tali parametri, pure elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con connotati tali da conferire un ampio potere discrezionale al giudice di merito, deve ritenersi che la complessiva valutazione della Corte territoriale attinente al riconoscimento dell'an in ordine al diritto all'indennizzo, palesi gli elementi di contraddittorietà evidenziati dalla parte ricorrente. Difatti, il giudice della riparazione ha individuato, con univocità e precisione, alcune condotte ritenute sinergiche rispetto all'esecuzione dell'arresto; facendo, specificamente, riferimento al fatto che l'istante - pur se non armata e travisata - avesse continuato a partecipare al corteo nonostante le forme sempre più violente assunte dallo stesso e avendo contezza dei danneggiamenti operati dai manifestanti, rimanendo nella coda del corteo medesimo anche dopo che i partecipanti avevano aggredito alcuni contingenti del Reparto mobile, dando fuoco a cassonetti e dopo l'utilizzo di lacrimogeni a opera delle forze dell'ordine. 6. Il giudice della riparazione, per giustificare la ritenuta connotazione della colpa in termine di levità, ha altresì fatto riferimento - oltre che a un generico richiamo del diritto sancito dall'art.17 Cost. e alla circostanza del mancato travisamento dell'istante - al dato della mancata manifestazione di un espresso consenso rispetto alle azioni più aggressive e al conseguente antenimento di un atteggiamento ritenuto come passivo. Peraltro, deve ritenersi fondato il rilievo contenuto nel motivo di ricorso e facente riferimento alla eventuale rilevanza ostativa anche di un atteggiamento di connivenza non punibile. 5Sul punto, difatti, costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello per cui la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività; tutti elementi fattuali che, nel quadro della predetta valutazione, non sono stati compiutamente presi in esame dal giudice della riparazione anche in considerazione delle circostanze concrete dell'evento, pure compiutamente descritte nella motivazione. Ne consegue, anche in derivazione di tali considerazioni, che il giudice della riparazione non ha adeguatamente chiarito sulla base di quali presupposti - in assenza di autoevidenza della questione di fatto - sia giunto a una valutazione in termini di sola levità della colpa. 7. Le suddette contraddittorietà motivazionali impongono quindi l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Torino, cui va anche demandata la regolamentazione tra le parti delle spese relative a questo giudizio di legittimità.   P.Q.M
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