CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 13593/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricor§o, relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili perché del tutto generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, avendo i Giudici di merito fornito sulle singole questioni dedotte una adeguata spiegazione, priva di illogicità evidenti, con la quale obiettivamente l'imputato non si confronta (cfr. fogli 12 e ss. sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell mmende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.