Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:407
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 5 luglio 2007 (
1
)
Causa C‑291/05
Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State ([OSCURATO:PERSONA])]
«Libera circolazione delle persone – Diritto di soggiorno – Ritorno del lavoratore migrante nel suo Stato di origine – Diritto della figlia del lavoratore migrante, cittadina di un paese terzo, di soggiornare nello Stato di origine del padre
al rientro di questo in patria – Regolamento (CE) n. 1612/68, direttiva 90/364/CEE e art. 18 CE»
I –
Introduzione
1. Con ordinanza del 13 luglio 2005 il Raad van State ([OSCURATO:PERSONA]) ha sottoposto alla Corte, in forza dell’art. 234 CE, una
serie di questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione della normativa comunitaria in materia di libera circolazione
delle persone, con particolare riferimento alla problematica del diritto di soggiorno di un cittadino di un paese terzo che
sia membro della famiglia di un cittadino di uno Stato membro.
2. Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra il Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
(Ministro olandese dell’immigrazione e dell’integrazione) e la sig.na [OSCURATO:PERSONA], cittadina del Suriname
e figlia di un cittadino olandese, avente ad oggetto la legittimità di una decisione con cui si è negato a quest’ultima il
rilascio di un permesso di soggiorno sul territorio dei [OSCURATO:PERSONA].
II –
Contesto normativo
3. La normativa comunitaria pertinente ai fini dell’esame delle questioni pregiudiziali poste dal Raad van State è quella applicabile
prima dell’entrata in vigore della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38/CE (
2
).
4. L’art. 17 CE prevede quanto segue:
«1. È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
La cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima.
2. I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato».
Ai sensi dell’art. 18, n. 1, CE, «[o]gni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal [Trattato CE] e dalle disposizioni
adottate in applicazione dello stesso».
5. L’art. 39 CE prevede quanto segue:
«1. La libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità è assicurata.
2. Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli [OSCURATO:PERSONA] membri,
per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa
il diritto:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive,
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri,
c) di prendere dimora in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di svolgervi un’attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali,
d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l’oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla [OSCURATO:PERSONA], sul territorio
di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.
4. (…)».
6. Il regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno
della Comunità (
3
), dispone, all’art. 1, in materia di accesso all’impiego, quanto segue:
«1. Ogni cittadino di uno Stato membro, qualunque sia il suo luogo di residenza, ha il diritto di accedere ad un’attività
subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali di detto Stato.
2. Egli gode in particolare, sul territorio di un altro Stato membro, della stessa precedenza riservata ai cittadini di detto
Stato, per l’accesso agli impieghi disponibili».
7. L’art. 10, n. 1, del medesimo regolamento (
4
), relativamente alla famiglia del lavoratore, così recita:
«1. Hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato
membro, qualunque sia la loro cittadinanza:
a) il coniuge ed i loro discendenti minori di anni 21 o a carico;
b) gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico».
8. La direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al
soggiorno dei lavoratori degli [OSCURATO:PERSONA] membri e delle loro famiglie all’interno della Comunità (
5
), prevede, in particolare, quanto segue:
«
Articolo 1
1. [OSCURATO:PERSONA] membri sopprimono, alle condizioni previste dalla presente direttiva, le restrizioni al trasferimento ed al soggiorno
dei cittadini di detti [OSCURATO:PERSONA] e dei membri delle loro famiglie ai quali si applica il regolamento (CEE) n. 1612/68.
(…)
Articolo 3
[OSCURATO:PERSONA] membri ammettono sul loro territorio le persone di cui all’articolo 1 dietro semplice presentazione di una carta
d’identità o di un passaporto validi.
Non può essere imposto alcun visto d’ingresso né obbligo equivalente, salvo per i membri della famiglia che non possiedono
la cittadinanza di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] membri accordano a tali persone ogni agevolazione per l’ottenimento dei
visti ad esse necessari.
Articolo 4
1. [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono il diritto di soggiorno sul loro territorio alle persone di cui all’articolo 1, che siano
in grado di esibire i documenti indicati al paragrafo 3.
(…)
4. Ai membri della famiglia che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro è rilasciato un documento di soggiorno di
validità uguale a quello rilasciato al lavoratore da cui dipendono».
9. L’art. 1 della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno (
6
), così recita:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri accordano il diritto di soggiorno ai cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri che non beneficiano di questo diritto
in virtù di altre disposizioni del diritto comunitario nonché ai loro familiari quali sono definiti nel paragrafo 2, a condizione
che essi dispongano per sé e per i propri familiari di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro
ospitante e di risorse sufficienti per evitare che essi diventino durante il soggiorno un onere per l’assistenza sociale dello
Stato membro ospitante.
(…)
2. Hanno il diritto di installarsi in un altro Stato membro con il titolare del diritto di soggiorno, qualunque sia la loro
nazionalità:
a) il coniuge ed i loro discendenti a carico;
b) gli ascendenti del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge che sono a carico».
III –
Fatti e questioni pregiudiziali
10. Nel febbraio 2000 il sig. [OSCURATO:PERSONA] si trasferiva dai [OSCURATO:PERSONA], Stato di cui è cittadino, nel [OSCURATO:PERSONA],
dove esercitava un’attività lavorativa subordinata e dove nel dicembre dello stesso anno veniva raggiunto dalla figlia R. N. G. [OSCURATO:PERSONA]
(nata il 29 aprile 1989), proveniente direttamente dal Suriname e cittadina di quest’ultimo Stato.
11. Con lettera del 4 giugno 2001 le autorità britanniche dichiaravano al sig. [OSCURATO:PERSONA] che egli aveva diritto di soggiornare nel
[OSCURATO:PERSONA] in forza del regolamento n. 1612/68. Con lettera dello stesso giorno la sig.na [OSCURATO:PERSONA] veniva informata del fatto
che anch’essa aveva diritto di soggiornare nel [OSCURATO:PERSONA] in qualità di membro della famiglia di un lavoratore comunitario.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] riceveva un permesso di soggiorno con validità dal 6 giugno 2001 al 6 giugno 2006.
12. Il 17 ottobre 2001 il sig. [OSCURATO:PERSONA] e sua figlia facevano ingresso nei [OSCURATO:PERSONA]. Il 9 novembre 2001 la sig.na [OSCURATO:PERSONA] si faceva
registrare presso i servizi di polizia, ai quali chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno a tempo determinato per
soggiornare con il padre in detto Stato.
13. Con decisione del 2 gennaio 2002 il Staatssecretaris van Justitie (Segretario di Stato alla giustizia) rigettava la domanda
della sig.na [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che quest’ultima non era munita di un’autorizzazione di soggiorno provvisorio e aggiungendo
che non poteva esserle concesso un permesso di soggiorno fondato sulla qualità di membro della famiglia di un «cittadino comunitario»,
ossia, ai sensi del diritto nazionale, un cittadino di uno Stato membro avente il diritto, in forza del Trattato CE, di entrare
e soggiornare in un altro Stato membro. A quest’ultimo riguardo, nella decisione si affermava che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non poteva
più essere considerato un «cittadino comunitario» in quanto, dopo aver soggiornato in un altro Stato membro ed essere rientrato
nei [OSCURATO:PERSONA], egli non aveva svolto alcuna attività lavorativa reale ed effettiva in tale ultimo Stato e non era un cittadino
economicamente non attivo ai sensi della normativa comunitaria.
14. La sig.na [OSCURATO:PERSONA] presentava opposizione contro la predetta decisione. Il 21 maggio 2002, dinanzi alla commissione amministrativa
incaricata di trattare la domanda della sig.na [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di beneficiare di un sussidio di assistenza sociale
a far data dal suo ritorno nei [OSCURATO:PERSONA] e che da quella stessa data, per ragioni di malattia, non aveva né esercitato né
cercato alcun impiego. Aggiungeva anche di avere avuto in data 7 maggio 2002 un colloquio presso il Banenmarkt (Ufficio del
lavoro) nella prospettiva di un suo reinserimento nel mercato del lavoro e di essere in attesa di un secondo colloquio.
15. L’opposizione presentata dalla sig.na [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione del 2 gennaio 2002 veniva respinta con decisione del Staatssecretaris
van Justitie del 5 luglio 2002, nella quale veniva tra l’altro specificato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerato
economicamente non attivo ai sensi della normativa comunitaria in quanto non disponeva personalmente di risorse sufficienti,
ma godeva di un sussidio sociale.
16. Tuttavia, il 20 ottobre 2004 il Rechtbank te’s‑Gravenhage (Tribunale dell’Aia), evocando le sentenze della Corte Antonissen (
7
) e Singh
(
8
), annullava questa seconda decisione e rinviava il caso al Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie per un nuovo esame
dell’opposizione.
17. Quest’ultimo proponeva appello contro la sentenza del Rechtbank te’s‑Gravenhage davanti al Raad van State (Consiglio di Stato
dei [OSCURATO:PERSONA]), il quale, con ordinanza del 13 luglio 2005 (in prosieguo: l’«ordinanza di rinvio»), sospendeva il procedimento
pendente dinanzi ad esso per sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«I a) Nel caso in cui un cittadino di un paese terzo è considerato da uno Stato membro ospitante come familiare di un lavoratore,
ai sensi dell’art. 10 del regolamento (…) n. 1612, (…), e la validità del permesso di soggiorno rilasciato da siffatto Stato
membro non è ancora scaduta, se ciò comporti che lo Stato membro di cui il lavoratore ha la cittadinanza, al ritorno del lavoratore,
già per questo motivo non possa negare al menzionato cittadino di un paese terzo il diritto di ingresso e di soggiorno.
I b) In caso di soluzione negativa della prima questione, se ciò significhi che è consentito a siffatto Stato membro giudicare
autonomamente se all’ingresso di detto cittadino del paese terzo siano soddisfatte le condizioni per l’ingresso e il soggiorno
fondate sul diritto nazionale, ovvero se lo Stato membro debba prima valutare se lo stesso cittadino del paese terzo, in quanto
familiare del lavoratore, possa ancora ricavare diritti dall’ordinamento comunitario.
II. Se ai fini della soluzione delle questioni I a) e I b) rilevi se siffatto cittadino del paese terzo, prima del soggiorno nello
Stato membro ospitante, non abbia goduto di un diritto di soggiorno fondato sul diritto nazionale nello Stato membro di cui
il lavoratore ha la cittadinanza.
III a) Qualora allo Stato membro di cui un lavoratore (referente) è cittadino [sia] consentito, al rientro di quest[o], valutare
se siano ancora soddisfatte le condizioni poste dal diritto comunitario per il rilascio di un permesso di soggiorno [a un]
familiare, se un cittadino di un paese terzo, che sia familiare [del] referente che rientra dallo Stato membro ospitante [in]
quello di cui è cittadino per cercarvi un’occupazione, abbia in quest’ultimo Stato membro un diritto di soggiorno e, in caso
affermativo, per quale periodo.
III b) Se siffatto diritto sussista anche nel caso in cui il referente in questo Stato membro non svolga un lavoro reale ed effettivo
e non possa o non possa più essere considerato (…) alla ricerca di un’occupazione, nell’ambito della direttiva (…) 90/364/CEE
(…), [tenendo conto] anche [della] circostanza che il referente riceve un sussidio sociale in forza della sua cittadinanza
olandese.
IV. Che significato si debba attribuire per la soluzione delle questioni precedenti alla circostanza che [detto] cittadino di
un paese terzo è un familiare di un cittadino dell’Unione che si è avvalso del diritto a lui conferito dall’art. 18 [CE] e
fa ritorno allo Stato membro di cui è cittadino».
IV –
Analisi giuridica
A –
Sulle questioni pregiudiziali I e II
18. Le questioni pregiudiziali I e II muovono dal dichiarato presupposto che la sig.na [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto nel [OSCURATO:PERSONA] un permesso
di soggiorno fondato sull’art. 10 del regolamento n. 1612/68. L’ordinanza di rinvio indica, nella parte in fatto, che con
lettera del 4 giugno 2001 era stato comunicato alla sig.na [OSCURATO:PERSONA] che aveva diritto di soggiornare nel [OSCURATO:PERSONA] come familiare
del sig. [OSCURATO:PERSONA] «sulla stessa base» che fondava il diritto di soggiorno di quest’ultimo, ossia «in forza del [r]egolamento [n. 1612]» (
9
).
19. Con la questione pregiudiziale I a) il giudice di rinvio vuole in sostanza sapere se la detenzione di un siffatto permesso,
la cui validità non sia ancora scaduta, conferisca alla titolare, cittadina di un paese terzo, un diritto di ingresso e di
soggiorno nello Stato membro di cui il padre è cittadino e in cui questi abbia fatto ritorno (in prosieguo anche: lo «Stato
membro in questione») dopo aver esercitato nello Stato membro che ha rilasciato il suddetto permesso (in prosieguo anche:
lo «Stato membro ospitante») un’attività di lavoro subordinato.
20. Con la questione pregiudiziale I b) il giudice di rinvio chiede se, in caso di risposta negativa alla questione I a), le autorità
dello Stato membro in questione, nell’esaminare la domanda di ingresso e di soggiorno inoltrata dalla cittadina del paese
terzo, debbano, prima di verificare se quest’ultima soddisfi le condizioni prescritte dal diritto nazionale per l’ingresso
e il soggiorno in detto Stato, valutare se essa, in quanto familiare del cittadino di tale Stato che si è avvalso della libertà
di circolazione dei lavoratori, ricavi dall’ordinamento comunitario un diritto di ingresso e di soggiorno nel medesimo Stato.
21. Con la questione pregiudiziale II la Corte è invitata a precisare se, ai fini della soluzione delle due questioni pregiudiziali
precedenti, rilevi la circostanza che la cittadina del paese terzo, prima del soggiorno nello Stato membro ospitante, non
abbia goduto nello Stato membro in questione di un diritto di soggiorno fondato sul diritto nazionale.
22. La portata delle suddette questioni non risulta molto chiara sulla base del loro tenore letterale. Ciò spiega l’estrema eterogeneità
del modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] e i governi che hanno sottoposto osservazioni alla Corte (
10
) hanno compreso, affrontato e risolto tali questioni. Per meglio comprenderne la portata, è opportuno sottolineare che, come
emerge dalla parte motiva dell’ordinanza di rinvio (
11
), esse sono state sollevate dal giudice di rinvio al fine di poter prendere posizione su una tesi difensiva del Ministro ricorrente
fondata sulla sentenza resa dalla Corte nella causa Akrich (
12
).
23. Sottolineando che dalla suddetta sentenza consegue che il cittadino di un paese terzo, coniugato con un cittadino dell’Unione,
deve soggiornare legalmente in uno Stato membro per poter invocare come familiare il diritto di ingresso e di soggiorno in
un altro Stato membro (
13
), il giudice di rinvio indica che, secondo il Ministro ricorrente, la sig.na [OSCURATO:PERSONA], non avendo prima del suo ingresso nel [OSCURATO:PERSONA] soggiornato legalmente nei [OSCURATO:PERSONA], non poteva aver acquisito alcun diritto di soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA] in forza
dell’art. 10 del regolamento n. 1612/68 (
14
).
24. Detto giudice precisa che «[i]n siffatta tesi è implicito che il Ministro stesso non è tenuto a rispettare la decisione [delle
autorità britanniche] secondo cui la straniera deve essere considerata come familiare di un cittadino comunitario, in quanto
la stessa, prima del soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA], non ha goduto nei [OSCURATO:PERSONA] di un diritto di soggiorno fondato sul diritto
nazionale e pertanto non sussiste alcun soggiorno legale, ai sensi della sentenza Akrich» (
15
).
25. Secondo il giudice di rinvio, la tesi del Ministro ricorrente solleva quindi «la questione del significato da attribuirsi
alla circostanza che nel [OSCURATO:PERSONA] è stato rilasciato alla [sig.na [OSCURATO:PERSONA]] un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 10
del [regolamento n. 1612/68]» (
16
) e comporta, in definitiva, che il diritto comunitario non osta a che lo Stato membro in questione giudichi autonomamente
se il familiare del suo cittadino che si è avvalso della libertà di circolazione dei lavoratori – il quale familiare abbia
goduto di soggiorno nello Stato membro ospitante fondandosi sul diritto comunitario – possa ricavare dal diritto comunitario
un diritto di ingresso e di soggiorno anche nel primo Stato (
17
).
26. In sostanza, di fronte alla contestazione, da parte del Ministro ricorrente, della validità dal punto di vista del diritto
comunitario del permesso di soggiorno rilasciato nel [OSCURATO:PERSONA] alla sig.na [OSCURATO:PERSONA], in quanto fondato sull’art. 10 del regolamento
n. 1612/68, il giudice di rinvio, con le questioni pregiudiziali I e II, mira a sapere se il rilascio e la perdurante vigenza
di detto permesso vincolino di per sé le autorità olandesi a consentire l’ingresso e il soggiorno della sig.na [OSCURATO:PERSONA] sul territorio
dei [OSCURATO:PERSONA] al ritorno in patria del padre di questa, e ciò anche nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi che siffatto permesso,
alla luce della circostanza evocata nella questione II e della sentenza Akrich, sia stato rilasciato in assenza delle condizioni
di applicazione dell’art. 10 suddetto.
27. A tale riguardo va subito rilevato che sussistono dubbi circa l’effettività del presupposto da cui muove il giudice di rinvio
nel porre le questioni pregiudiziali in esame, e cioè che il permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità britanniche alla
sig.na [OSCURATO:PERSONA] fosse fondato sull’art. 10 del regolamento n. 1612/68.
28. Il governo britannico, nelle sue osservazioni scritte, ha indicato che la sig.na [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto nel [OSCURATO:PERSONA] un permesso
di soggiorno fondato non sull’art. 10 del regolamento n. 1612/68, ma sul diritto britannico, più precisamente sugli Immigration
([OSCURATO:PERSONA]) Regulations n. 2000/2326 [regolamento in materia di immigrazione (Spazio economico europeo)], in
quanto membro della famiglia di una persona che soddisfaceva le condizioni per soggiornare nel [OSCURATO:PERSONA]. Nelle medesime
osservazioni scritte ed anche all’udienza detto governo ha precisato che il riconoscimento alla sig.na [OSCURATO:PERSONA] di un diritto
di soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA] è avvenuto sulla base di disposizioni nazionali che non traducevano un obbligo di diritto comunitario,
ma una scelta politica discrezionale del legislatore nazionale (
18
). All’udienza il rappresentante del governo britannico ha indicato che la lettera del 4 giugno 2001 inviata dalle autorità
britanniche alla sig.na [OSCURATO:PERSONA] non contiene alcun riferimento esplicito al regolamento n. 1612/68, ma piuttosto il richiamo
alla pertinente normativa nazionale.
29. Ove tali indicazioni, che contrastano con quanto riportato nell’ordinanza di rinvio, dovessero risultare confermate, le questioni
pregiudiziali I e II diverrebbero prive di oggetto. Spetta tuttavia al giudice di rinvio svolgere un più completo accertamento
quanto al titolo giuridico in base al quale le autorità britanniche hanno concesso alla sig.na [OSCURATO:PERSONA] il permesso di soggiorno.
30. Nell’ambito del presente procedimento pregiudiziale non si può che mantenere fermo l’assunto da cui è partito il giudice di
rinvio, e cioè che quel permesso di soggiorno era fondato sull’art. 10 del regolamento n. 1612/68.
31. Orbene, un siffatto permesso vincolava o meno le autorità olandesi a consentire alla sig.na [OSCURATO:PERSONA] di entrare e soggiornare
sul territorio dei [OSCURATO:PERSONA]?
32. A mio avviso, la risposta a tale interrogativo non può che essere negativa.
33. Non è, infatti, l’esistenza in sé di un permesso di soggiorno non ancora scaduto, rilasciato da uno Stato membro ospitante
ad un cittadino di un paese terzo in quanto familiare di un lavoratore comunitario che vi si sia trasferito, a garantire a
tale cittadino, al ritorno di detto lavoratore nello Stato membro di cui ha la cittadinanza, il diritto di entrare e soggiornare
con questo in tale ultimo Stato.
34. In altri termini, al ritorno del lavoratore comunitario nello Stato di cui è cittadino le autorità di tale Stato non sono
obbligate a concedere un permesso di soggiorno al cittadino del paese terzo, familiare di tale lavoratore,
per il solo fatto
che nello Stato ospitante da cui entrambi si spostano il cittadino del paese terzo abbia ottenuto un permesso di soggiorno
in forza dell’art. 10 del regolamento n. 1612/68, e che tale permesso non sia ancora scaduto.
35. L’efficacia del permesso di soggiorno rilasciato in forza dell’art. 10 del regolamento n. 1612/68 è chiaramente limitata al
territorio dello Stato membro che lo rilascia. Detto articolo contempla il diritto di certi familiari di «stabilirsi con il
lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul
territorio di un altro Stato membro
». Tale diritto è derivato, in virtù di una relazione di parentela, dal diritto del lavoratore comunitario di spostarsi da
uno Stato membro all’altro per «accedere ad un’attività subordinata» ed «esercitarla
sul territorio di un altro Stato membro
, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori
nazionali di detto Stato» (art. 1, n. 1, del regolamento n. 1612/68) (
19
). Il carattere territoriale del permesso di soggiorno rilasciato a fini di ricongiungimento familiare rispecchia dunque il
carattere territoriale del permesso di soggiorno rilasciato ai fini dell’accesso ad attività di lavoro subordinato (
20
).
36. Il permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro vale dunque per il suo territorio e non per quello di tutta la Comunità.
37. Inoltre, come sottolineato dalla Corte, il rilascio di un permesso di soggiorno ad un cittadino di un paese terzo, familiare
di un cittadino di uno Stato membro, deve essere considerato non come un atto costitutivo di diritti, bensì come un atto finalizzato
alla constatazione, da parte di uno Stato membro, della posizione individuale di un cittadino di un paese terzo rispetto alle
norme di diritto comunitario (
21
). Aggiungerei che tale constatazione riguarda, più precisamente, la posizione individuale di tale persona rispetto alle norme
di diritto comunitario quanto al soggiorno
nello Stato membro che procede a tale constatazione
.
38. Mi sembra allora chiaro che lo Stato membro di cui il lavoratore è cittadino non sarà, al ritorno di questo dallo Stato ospitante,
obbligato a riconoscere al familiare del lavoratore che sia cittadino di un paese terzo il diritto di ingresso e di soggiorno
sul proprio territorio
per il solo fatto
che lo Stato ospitante abbia concesso a detto familiare un permesso di soggiorno in forza dell’art. 10 del regolamento n. 1612/68
(
22
). D’altra parte, nessuna norma o principio di diritto comunitario prescrive che, una volta riconosciuto da uno Stato membro,
in forza di detto articolo, il diritto al ricongiungimento nel suo territorio tra un lavoratore cittadino di un altro Stato
membro ed un membro della sua famiglia cittadino di un paese terzo, lo stesso diritto deve successivamente essere riconosciuto,
indipendentemente dalle concrete circostanze e meramente per effetto di quel primo riconoscimento, da qualsiasi altro Stato
membro in cui le due persone intendano stabilirsi.
39. Le autorità dello Stato membro di cui il lavoratore è cittadino saranno piuttosto autorizzate, e finanche tenute, a valutare
autonomamente se il familiare del lavoratore disponga di un diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio di detto Stato,
al ritorno del lavoratore in quel territorio, in base all’ordinamento comunitario, in particolare all’art. 10 del regolamento
n. 1612/68 (
23
).
40. La diretta applicabilità di tale regolamento e il principio del primato del diritto comunitario sul diritto nazionale implicano,
a mio avviso, che tale valutazione debba necessariamente precedere la verifica della sussistenza delle condizioni cui l’ordinamento
nazionale, al di fuori del campo di applicazione della normativa comunitaria, subordina il riconoscimento di un diritto di
ingresso e di soggiorno sul territorio dello Stato in questione. Con ciò ritengo di aver dato risposta alla questione I b),
posta dal giudice di rinvio nell’eventualità di una soluzione negativa alla questione I a).
41. La circostanza, richiamata nella questione II, che il cittadino del paese terzo, familiare del lavoratore, prima del soggiorno
nello Stato membro ospitante non abbia goduto di un diritto di soggiorno fondato sul diritto nazionale nello Stato membro
di cui il lavoratore ha la cittadinanza non può evidentemente assumere alcun rilievo in senso contrario alle conclusioni cui
sono pervenuto ai paragrafi 38‑40 supra. Detta circostanza potrebbe semmai venire in rilievo quale elemento ostativo al carattere
vincolante, nel senso ipotizzato nella questione I a), del permesso di soggiorno ex art. 10 del regolamento n. 1612/68 rilasciato
dallo Stato ospitante al familiare del lavoratore. Ho tuttavia già escluso in via generale, e dunque a prescindere dalla circostanza
in parola, che siffatto permesso vincoli di per sé lo Stato membro di cui il lavoratore è cittadino, al ritorno di questo
dallo Stato ospitante, a riconoscere a quel familiare, cittadino di un paese terzo, un diritto di ingresso e di soggiorno
sul proprio territorio. Ai fini della soluzione da dare alle questioni I a) e I b) non rileva dunque il fatto che il cittadino
del paese terzo, familiare del lavoratore, prima del soggiorno nello Stato membro ospitante non abbia goduto di un diritto
di soggiorno fondato sul diritto nazionale nello Stato membro di cui il lavoratore ha la cittadinanza.
42. Ciò detto, la natura di tale circostanza e le osservazioni che, nell’ordinanza di rinvio, precedono la formulazione delle
questioni I e II, in particolare i riferimenti alla sentenza Akrich, rendono opportune alcune ulteriori considerazioni al
fine di dissipare i dubbi che il giudice di rinvio possa nutrire, al di là di quanto traspare dal tenore letterale di quelle
questioni, quanto alla pertinenza e all’applicazione nel caso di specie dei principi risultanti da tale sentenza.
43. Nella sentenza Akrich (
24
) la Corte, dopo aver rilevato che «il regolamento n. 1612/68 riguarda solo la libera circolazione all’interno della Comunità»
e che «[e]sso non dispone nulla in merito all’esistenza dei diritti di un cittadino di un paese terzo, coniugato con un cittadino
dell’Unione, relativi all’accesso al territorio della Comunità», ha considerato che «[p]er poter fruire, in una situazione
come quella di cui alla causa principale, dei diritti previsti dall’art. 10 del regolamento n. 1612/68, il cittadino di un
paese terzo, coniugato con un cittadino dell’Unione, deve soggiornare legalmente in uno Stato membro nel momento in cui avviene
il suo trasferimento in un altro Stato membro verso cui il cittadino dell’Unione emigra o è emigrato».
44. Poiché il trasferimento della sig.na [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA] è avvenuto direttamente dal paese terzo di cui è cittadina, e non
da un altro Stato membro della Comunità, si potrebbe in prima battuta pensare, in base alla sentenza Akrich, che le autorità
britanniche non avrebbero dovuto rilasciare alla medesima un permesso di soggiorno fondato sull’art. 10 del regolamento n. 1612/68 (
25
).
45. In tale ottica, la questione I a), relativa al carattere vincolante per le autorità olandesi di quel permesso di soggiorno,
potrebbe anche potersi intendere come volta a sapere se le autorità olandesi debbano necessariamente, stante siffatto permesso,
considerare come soddisfatta dalla sig.na [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui questa ha chiesto di poter soggiornare nei [OSCURATO:PERSONA],
la condizione del soggiorno legale precedente in uno Stato membro della Comunità di cui alla sentenza Akrich o se esse siano
invece, nonostante detto permesso, autorizzate a considerare detta condizione come non soddisfatta, tenuto conto del fatto
che, non avendo la sig.na [OSCURATO:PERSONA] prima del ricongiungimento con il padre nel [OSCURATO:PERSONA] goduto di un diritto di soggiorno fondato
sul diritto nazionale né nei [OSCURATO:PERSONA] né in alcun altro Stato membro della Comunità, difettavano i presupposti per il rilascio
di quel permesso.
46. Ebbene, nella recente sentenza Jia (
26
) la Corte ha precisato la portata della sentenza Akrich, della quale l’avvocato generale Geelhoed (
27
) aveva evidenziato il contrasto, almeno apparente, con altre pronunce sia anteriori che posteriori in cui la Corte ha dichiarato
che il diritto di entrare e soggiornare nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri dei cittadini di un paese terzo coniugati con cittadini
di uno Stato membro deriva dal solo legame familiare (
28
). Nella sentenza Jia la Corte ha escluso che la menzionata condizione del soggiorno legale precedente di cui alla sentenza
Akrich abbia valenza generale (
29
). Essa ha infatti chiarito che «il diritto comunitario, tenuto conto della citata sentenza Akrich, non impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri
di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un
cittadino comunitario che si è avvalso della sua libertà di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia,
in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro» (
30
). La Corte ha cioè considerato che una siffatta condizione fosse strettamente legata al contesto di fatto particolare che
caratterizzava la controversia che ha dato luogo alla sentenza Akrich (
31
) e che non fosse trasponibile ad un caso in cui non venga «addebitato al membro della famiglia di cui trattasi di soggiornare
illegalmente in uno Stato membro né di cercare di sottrarsi abusivamente all’applicazione di una normativa nazionale in materia
di immigrazione» (
32
).
47. Venendo alla situazione oggetto del presente procedimento pregiudiziale, in cui nessun comportamento abusivo è ipotizzato
dal giudice di rinvio a carico degli interessati, deve ammettersi, dato che la sig.na [OSCURATO:PERSONA] non soggiornava illegalmente in
uno Stato membro prima di raggiungere il padre nel [OSCURATO:PERSONA], che i principi risultanti dalla sentenza Akrich non impedivano
alle autorità britanniche di rilasciare alla suddetta un permesso di soggiorno fondato sull’art. 10 del regolamento n. 1612/68
(
33
).
48. Allo stesso modo, poiché la sig.na [OSCURATO:PERSONA], prima di fare ingresso con il padre nei [OSCURATO:PERSONA], soggiornava nel [OSCURATO:PERSONA]
sulla base di un permesso di soggiorno validamente rilasciato dalle autorità britanniche e dunque non soggiornava illegalmente
in uno Stato membro, i predetti principi non impedivano alle autorità olandesi di riconoscere alla medesima un diritto di
ingresso e di soggiorno nei [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’ordinamento comunitario (
34
).
49. A maggior ragione, il fatto che la sig.na [OSCURATO:PERSONA] prima del suo soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA] non avesse goduto di un diritto di
soggiorno nei [OSCURATO:PERSONA], sia esso fondato sul diritto comunitario o sul diritto nazionale, non può costituire un valido
motivo per negarle un permesso di soggiorno nei [OSCURATO:PERSONA] fondato sull’art. 10 del regolamento n. 1612/68 o su altre norme
di diritto comunitario eventualmente pertinenti.
50. Suggerisco quindi alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali I e II poste dal giudice di rinvio nella maniera seguente:
«I a) Il fatto che un cittadino di un paese terzo sia stato considerato da uno Stato membro ospitante come familiare di un
lavoratore, ai sensi dell’art. 10 del regolamento n. 1612/68, e abbia perciò ricevuto da tale Stato un permesso di soggiorno
in forza di tale articolo non vincola di per sé, anche se la validità di tale permesso non è ancora scaduta, lo Stato membro
di cui il lavoratore ha la cittadinanza a riconoscere al menzionato cittadino di un paese terzo, al ritorno in patria del
lavoratore, il diritto di ingresso e di soggiorno sul suo territorio.
I b) Lo Stato membro di cui il lavoratore è cittadino è tenuto a valutare se il cittadino del paese terzo, familiare del lavoratore,
disponga, al ritorno in patria di quest’ultimo, di un diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio di detto Stato in
base all’ordinamento comunitario, prima di verificare se un siffatto diritto possa o meno essere riconosciuto a tale cittadino
in base all’ordinamento nazionale al di fuori del campo di applicazione della normativa comunitaria.
II. Ai fini della soluzione delle questioni I a) e I b) non rileva la circostanza che siffatto cittadino del paese terzo,
prima del soggiorno nello Stato membro ospitante, non abbia goduto di un diritto di soggiorno fondato sul diritto nazionale
nello Stato membro di cui il lavoratore ha la cittadinanza. Tale circostanza non si oppone al rilascio da parte di tale ultimo
Stato al cittadino del paese terzo di un permesso di soggiorno fondato sul diritto comunitario».
B –
Sulle questioni pregiudiziali III e IV
1. Considerazioni preliminari
51. Gli interrogativi sollevati dal giudice di rinvio nell’ambito delle questioni pregiudiziali III e IV sono posti per il caso
in cui si dovesse – come in effetti a mio avviso si deve – ritenere che sia consentito alle autorità dello Stato membro
di cui il lavoratore è cittadino valutare se il cittadino del paese terzo, familiare del lavoratore, disponga, al ritorno
in patria di quest’ultimo, di un diritto di soggiorno sul territorio di detto Stato in base all’ordinamento comunitario. Detti
interrogativi sono volti a verificare se sussistano le condizioni per il riconoscimento, in capo ad un soggetto che si trovi
nella situazione della sig.na [OSCURATO:PERSONA], di un siffatto diritto.
52. Con la questione III a) il giudice di rinvio chiede in sostanza se tale diritto debba essere riconosciuto – e, se sì, fino
a quando – nel caso in cui possa ritenersi che il lavoratore sia rientrato nello Stato membro di cui è cittadino per cercarvi
un’occupazione.
53. Con la questione III b) il giudice di rinvio domanda se il diritto in questione possa sussistere, in base all’art. 1 della
direttiva 90/364 e nonostante il lavoratore riceva un sussidio sociale nello Stato membro in questione in forza della sua
cittadinanza, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, dopo il suo rientro in patria, non sia riuscito a trovare occupazione
e non possa più essere considerato come in cerca di occupazione.
54. Con la questione IV si chiede, in sostanza, se possa rilevare ai fini del riconoscimento del predetto diritto il fatto che
si tratti di un familiare di un cittadino dell’Unione che si è avvalso del diritto di circolare e soggiornare ex art. 18 CE
e che rientra nello Stato membro di cui è cittadino.
55. Prima di entrare nel merito di tali questioni, osservo che il diritto di soggiorno conferito dall’ordinamento comunitario
ai familiari di un soggetto che si avvale della libertà di circolazione delle persone mira a rimuovere l’ostacolo che rappresenterebbero
per l’esercizio di questa libertà da parte di tale soggetto l’impossibilità per i suoi familiari di accompagnarlo o raggiungerlo
nello Stato membro ospitante e il conseguente pregiudizio alla vita familiare. Lo stesso diritto mira, in positivo, a consentire
a tale persona una migliore integrazione nello Stato membro ospitante, favorendo in tal modo l’esercizio di quella libertà.
56. In questo senso, il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 1612/68 indica che «il diritto di libera circolazione richiede,
perché esso possa essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di dignità
, che (…) siano anche eliminati gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori, specie per quanto riguarda il
diritto per il lavoratore di farsi raggiungere dalla famiglia e le condizioni d’integrazione della famiglia nella società
del paese ospitante» (
35
). La Corte stessa ha avuto modo di osservare che «lo scopo del regolamento n. 1612/68, vale a dire la libera circolazione
dei lavoratori, richiede, affinché questa venga garantita nel rispetto della libertà e della dignità, condizioni ottimali
di integrazione della famiglia del lavoratore comunitario nell’ambiente dello Stato membro ospitante» (
36
). A sua volta, il quinto ‘considerando’ della direttiva 90/364 indica che «l’esercizio del diritto di soggiorno può essere
reale solo se è accordato anche ai familiari».
57. Il diritto al ricongiungimento familiare assicurato dal diritto comunitario nell’ambito dell’applicazione delle norme del
Trattato CE sulla libera circolazione delle persone in seno alla Comunità è dunque finalizzato a garantire l’effettivo esercizio
di tale libertà (
37
) e presuppone che si versi in una situazione in cui può dirsi che questa stessa libertà sia stata esercitata.
2. Sulla questione III a): diritto di soggiorno del familiare in forza delle norme sulla libera circolazione dei lavoratori
58. Facendo riferimento al rientro in patria di un «lavoratore» e alla ricerca da parte di questo di «un’occupazione», la questione
III a) verte sulla possibilità di riconoscere al cittadino del paese terzo, familiare del lavoratore che rientra nel suo Stato
di origine, un diritto di soggiorno nel territorio di tale Stato (in prosieguo anche: «diritto al ricongiungimento familiare»)
in base alla normativa comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori.
59. Nell’ambito di tale normativa è l’art. 10 del regolamento n. 1612/68 che prevede e disciplina il diritto al ricongiungimento
familiare. Pertanto, occorre innanzitutto chiedersi se sussistono nel caso di specie le condizioni di applicazione di tale
articolo, allorché è pacifico che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto ritorno nei [OSCURATO:PERSONA] al fine di rispondere ad un’offerta di
lavoro effettiva e non ha esercitato alcuna attività lavorativa nel predetto Stato nel periodo compreso tra la data del suo
rientro (17 ottobre 2001) e la data della decisione di rigetto dell’opposizione presentata da sua figlia contro il diniego
del permesso di soggiorno da essa richiesto (5 luglio 2002), ma possa però ritenersi, come ipotizzato nell’ordinanza di rinvio,
che egli sia «ritornato nello Stato membro di cui ha la nazionalità per cercarvi un’occupazione» (
38
).
a) Presupposti per l’applicazione dell’art. 10 del regolamento n. 1612/68
60. L’esistenza di un diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 10 del regolamento n. 1612/68 presuppone, come
giustamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, oltre ad un legame di parentela qualificato con un
cittadino comunitario, che quest’ultimo possa essere qualificato come lavoratore subordinato ai sensi dell’art. 39 CE e dell’art. 1
del medesimo regolamento.
61. Pertanto, per configurare in capo alla sig.na [OSCURATO:PERSONA] un diritto ex art. 10 del regolamento n. 1612/68 a soggiornare nei [OSCURATO:PERSONA] con il padre al rientro di quest’ultimo dal [OSCURATO:PERSONA] deve potersi riconoscere nel sig. [OSCURATO:PERSONA], una volta tornato in
patria, un lavoratore subordinato ai sensi dell’art. 39 CE e dell’art. 1 del medesimo regolamento, avente diritto a soggiornare
nei [OSCURATO:PERSONA]
a tale titolo
.
62. Occorre chiedersi anzitutto se al riconoscimento di tale qualità nel sig. [OSCURATO:PERSONA] osti la circostanza che egli è cittadino dei
[OSCURATO:PERSONA]. Si pone cioè la questione dell’applicabilità delle suddette disposizioni alla situazione di un lavoratore che
rientra e intende soggiornare nello Stato membro di cui è cittadino.
63. In effetti, l’art. 1 del regolamento n. 1612/68, così come formulato, si riferisce al diritto di ogni cittadino di uno Stato
membro di accedere ad un’attività subordinata e di esercitarla «sul territorio di
un altro
Stato membro» (
39
) (diritto che implica ovviamente quello di soggiornare in tale Stato), il che potrebbe far pensare che detto articolo non
conferisca un analogo diritto con riferimento al territorio dello Stato membro di cui l’interessato è cittadino.
64. Analogamente, il tenore letterale dell’art. 10 del regolamento n. 1612/68 potrebbe far pensare che il medesimo articolo conferisca
a determinati familiari del lavoratore un diritto di soggiorno in uno Stato membro diverso da quello di cui il lavoratore
ha la cittadinanza.
65. Sotto altro profilo, poi, lo stesso tenore letterale degli artt. 1 e 10 del predetto regolamento lascerebbe pensare che il
diritto di soggiornare in uno Stato membro che tali articoli contemplano spetti all’interessato e ai suoi familiari a condizione
che questi sia «occupato» in quello Stato.
66. L’analisi della giurisprudenza della Corte mostra però che la portata di tali articoli va ben al di là di quello che lascerebbe
pensare il loro tenore letterale.
i) Gli artt. 1 e 10 del regolamento n. 1612/68 possono essere invocati al fine di rivendicare un diritto di soggiorno nello Stato
membro di cui l’interessato è cittadino?
67. A mio avviso, le disposizioni del regolamento n. 1612/68 possono essere invocate dall’interessato, purché sia «lavoratore»
ai sensi di tale regolamento, anche nei confronti dello Stato membro di cui egli è cittadino, onde veder garantito, per sé
e per i propri familiari, il diritto a soggiornare nel territorio di tale Stato a condizioni almeno equivalenti a quelle che
gli sono garantite dal diritto comunitario nel territorio di un altro Stato membro (
40
).
68. In primo luogo, nessuna delle disposizioni dell’art. 39 CE – alla luce delle quali vanno interpretate le norme del regolamento
n. 1612/68, adottate, conformemente all’art. 49 del Trattato CEE (divenuto art. 40 CE), per precisare quelle disposizioni
(
41
) – limita la portata della libertà di circolazione dei lavoratori al territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri di cui il lavoratore non
è cittadino (
42
).
69. In secondo luogo, in base alla giurisprudenza della Corte, se le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle
persone e gli atti emanati in esecuzione di dette norme non possono essere applicati ad attività che non abbiano alcun nesso
con una qualsiasi delle situazioni considerate dal diritto comunitario e i cui elementi si collocano tutti all’interno di
un solo Stato membro, è pur vero che le norme in questione si applicano a qualsiasi cittadino comunitario, a prescindere dal
luogo di origine e dalla cittadinanza dello stesso, che abbia usufruito del diritto alla libera circolazione dei lavoratori
e che abbia esercitato un’attività lavorativa in un altro Stato membro. La Corte ha perciò considerato che l’art. 39 CE e
l’art. 7 del regolamento n. 1612/68 (
43
) possono essere fatti valere da un lavoratore anche nei confronti dello Stato membro di cui è cittadino, qualora abbia risieduto
e svolto attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro (
44
).
70. In particolare, sebbene in via di principio il cittadino di uno Stato membro entri e soggiorni nel territorio di tale Stato
in forza dei diritti inerenti alla sua cittadinanza e non di quelli conferitigli dal diritto comunitario, ciò non toglie che,
nel caso in cui detto cittadino si sia recato nel territorio di un altro Stato membro per esercitarvi un’attività lavorativa
subordinata, ai sensi dell’art. 39 CE, e torni a stabilirsi, per esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma,
nel territorio dello Stato membro di cui ha la cittadinanza, il diritto di entrare e soggiornare in quest’ultimo Stato gli
è garantito anche, rispettivamente, dall’art. 39 CE e dall’art. 43 CE. Come la Corte ha osservato nella sentenza Singh, «un
cittadino di uno Stato membro potrebbe essere dissuaso dal lasciare il suo paese d’origine per esercitare un’attività lavorativa
subordinata o autonoma, ai sensi del Trattato CEE, nel territorio di un altro Stato membro se non potesse fruire, allorché
ritorna nello Stato membro di cui ha la cittadinanza per esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma, di agevolazioni
in fatto di entrata e di soggiorno almeno equivalenti a quelle di cui può disporre, in forza del Trattato CEE o del diritto
derivato, nel territorio di un altro Stato membro» (
45
).
71. Tali considerazioni hanno tra l’altro indotto la Corte, nella stessa sentenza Singh, a concludere che il coniuge di un cittadino
comunitario che si sia avvalso dei diritti di circolazione e di stabilimento conferiti dagli artt. 48 e 52 del Trattato CEE
(divenuti artt. 39 CE e 43 CE) «deve disporre, quando suo marito (o sua moglie) ritorna nel proprio paese d’origine, almeno
degli stessi diritti di entrata e di soggiorno che gli spetterebbero, in forza del diritto comunitario, se suo marito (o sua
moglie) scegliesse di entrare e soggiornare in un altro Stato membro» (
46
).
72. Pertanto, il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] sia cittadino dei [OSCURATO:PERSONA] e che possa perciò vantare un diritto di soggiorno in tale
Stato in base al diritto nazionale non fa
di per sé
del suo ritorno in patria una situazione puramente interna che in quanto tale non soggiace all’applicazione della normativa
comunitaria. Occorre invece verificare, ai fini dell’eventuale applicazione nella specie dell’art. 10 del regolamento n. 1612/68, se
tale ritorno in patria costituisca o meno anch’esso un atto di esercizio della libertà di circolazione dei lavoratori garantita
dall’art. 39 CE e dal predetto regolamento.
ii) Gli artt. 1 e 10 del regolamento n. 1612/68 possono essere invocati anche se l’interessato non è occupato nello Stato membro
nel quale si rivendica il diritto di soggiorno?
73. Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «lavoratore», ai sensi dell’art. 39 CE e del regolamento n. 1612/68,
riveste portata comunitaria e non deve essere interpretata in modo restrittivo. Deve considerarsi «lavoratore» ogni persona
che presti attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie.
La caratteristica del rapporto di lavoro è data, secondo tale giurisprudenza, dalla circostanza che una persona fornisca,
per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle
quali riceve una retribuzione (
47
).
74. Detta nozione, peraltro, comprende non solo chi si sposta in un altro Stato membro per rispondere ad un’offerta di lavoro
effettiva, ma anche chi lo fa al fine di cercarvi un’occupazione (
48
).
75. Come opportunamente ricorda lo stesso giudice di rinvio (
49
), nella sentenza Antonissen la Corte ha infatti considerato che «l’art. 48, n. 3, [del Trattato CE (divenuto art. 39, n. 3,
CE)] dev’essere interpretato nel senso che esso enuncia in modo non limitativo taluni diritti di cui fruiscono i cittadini
degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito della libera circolazione dei lavoratori» e che «questa libertà implica del pari il diritto
per i cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri di circolare liberamente sul territorio degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e di prendervi dimora
al fine di cercarvi un lavoro
». La Corte ha sottolineato che «[t]ale interpretazione del Trattato corrisponde del resto a quella del legislatore comunitario,
come è mostrato dalle disposizioni adottate per attuare il principio della libera circolazione, in particolare gli artt. 1
e 5 del regolamento [n. 1612/68], disposizioni che implicano il diritto per i cittadini comunitari di trasferirsi
per cercare lavoro
in un altro Stato membro e, di conseguenza, il diritto di prendervi dimora» (
50
).
76. Se, dunque, il cittadino comunitario può invocare l’art. 39 CE e l’art. 1 del regolamento n. 1612/68 per rivendicare il diritto
di spostarsi e soggiornare in un altro Stato membro, finanche in quello di cui sia cittadino, per cercarvi un’occupazione,
resta da verificare se i suoi familiari, rientranti nelle categorie di cui all’art. 10 del medesimo regolamento, possono invocare
quest’ultima disposizione per rivendicare il diritto di soggiornare con lui nello Stato membro ospitante.
77. In senso negativo si è espresso al riguardo il governo danese nelle sue osservazioni scritte. Detto governo sostiene che il
cittadino comunitario che si sposti in un altro Stato membro o rientri nel proprio Stato d’origine per trovarvi un’occupazione
esercita sì la libertà di circolazione dei lavoratori, ma non può avvalersi con i suoi familiari dell’art. 10 del regolamento
n. 1612/68. Esso fa osservare che questo articolo è inserito nel titolo II della parte prima di tale regolamento e che, come
la Corte avrebbe precisato nella sentenza Collins (
51
), nell’ambito di detto titolo il termine «lavoratore» designa soltanto una persona effettivamente occupata.
78. È ben vero che nella sentenza Collins la Corte ha rilevato che «la nozione di “lavoratore” non è impiegata in maniera uniforme
nel regolamento n. 1612/68» e che, «[s]e nel titolo II della parte prima del detto regolamento tale termine concerne unicamente
le persone che hanno già acceduto al mercato del lavoro, in altre parti del medesimo regolamento la nozione di “lavoratore”
va intesa in un’accezione più ampia» (
52
). D’altronde, il titolo II in questione è relativo all’«Esercizio dell’impiego (…)» e l’applicazione delle relative norme
parrebbe dunque presupporre che l’«Accesso all’impiego», che costituisce invece oggetto di disciplina nel precedente titolo
I, sia già avvenuto (
53
).
79. Nondimeno, occorre, a mio avviso, contestualizzare e sfumare tale rilievo della Corte.
80. Da un lato, esso si inserisce nel contesto di un ragionamento volto essenzialmente a escludere che il cittadino di uno Stato
membro che si sposti per cercare un’occupazione in un altro Stato membro abbia titolo a beneficiare, in base all’art. 7, n. 2,
del regolamento n. 1612/68, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali (nella fattispecie si trattava
di un’indennità per persone in cerca di occupazione). La sentenza Collins non riguarda in alcun modo il diritto dei familiari
di accompagnare o raggiungere nello Stato membro ospitante il cittadino comunitario che vi cerca un’occupazione.
81. D’altro lato, osservo che l’art. 7, n. 4, del regolamento n. 1612/68, inserito anch’esso nel predetto titolo II, sancisce
la nullità di pieno diritto, quando prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini
degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, di clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive concernenti,
fra altri aspetti, «l’accesso all’impiego». Ciò mostra che in realtà la materia dell’accesso all’impiego non è del tutto estranea
al titolo II e che la distinzione quanto all’oggetto rispettivo del titolo I e del titolo II non è così rigida come potrebbe
sembrare a prima vista.
82. La Corte ha già rilevato che l’art. 10 del regolamento n. 1612/68 va interpretato «in funzione del sistema e della finalità
di questo regolamento» (
54
). Quest’ultimo si pone nell’ambito delle diverse normative destinate ad agevolare il perseguimento delle finalità di cui all’art. 39 CE
e deve quindi consentire, fra l’altro, al lavoratore di spostarsi liberamente nell’ambito del territorio degli altri [OSCURATO:PERSONA]
membri e di soggiornarvi al fine di svolgervi un lavoro o cercarvi un’occupazione. Secondo la Corte, «[r]isulta dal complesso
delle sue norme che, al fine di facilitare la circolazione dei familiari dei lavoratori, il Consiglio ha preso in considerazione,
in primo luogo, l’importanza che riveste dal punto di vista umano, per il lavoratore, la riunione al suo fianco della famiglia
e, in secondo luogo, l’importanza che riveste, da ogni punto di vista, l’integrazione del lavoratore e della famiglia nello
Stato membro ospitante, senza alcuna differenza di trattamento rispetto ai cittadini nazionali» (
55
). La Corte ha anche indicato che, tenuto conto del contesto e delle finalità da esso perseguite, l’art. 10 del regolamento
n. 1612/68 non può interpretarsi in modo restrittivo (
56
).
83. Più in generale, la Corte ha evidenziato che dai regolamenti e dalle direttive del Consiglio relativi alla libera circolazione
dei lavoratori subordinati e autonomi all’interno della Comunità deriva, in particolare, che il legislatore comunitario ha
riconosciuto l’importanza di garantire la tutela della vita familiare dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di eliminare
gli ostacoli all’esercizio delle libertà fondamentali enunciate dal Trattato (
57
).
84. Orbene, deve riconoscersi che l’impossibilità, per i familiari di una persona che esercita il diritto di spostarsi e soggiornare
in un altro Stato membro per cercarvi un’occupazione, di accompagnare o raggiungere il loro congiunto nel territorio di questo
Stato rischia di compromettere l’effetto utile di tale diritto. Non è difficile pensare a situazioni in cui, in assenza di
riconoscimento del diritto dei familiari di accompagnare o raggiungere nello Stato ospitante l’interessato, la libertà di
circolare al fine di cercare un’occupazione non sarebbe in concreto esercitata (ad esempio un cittadino che alleva da solo
un figlio in tenera età). Va tenuto presente che il soggiorno in un altro Stato membro ai fini della ricerca di un’occupazione
può legittimamente protrarsi per un periodo di tempo non trascurabile (v. in proposito paragrafi 109‑115 infra).
85. Deve inoltre tenersi presente l’esigenza di considerare, nell’interpretare le disposizioni di un regolamento comunitario,
le prescrizioni in tema di osservanza dei principi generali del diritto comunitario, e segnatamente dei diritti fondamentali
(
58
). Rileva nel caso di specie il diritto al rispetto della vita familiare, tutelato tanto ai sensi dell’art. 8 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo:
la «CEDU») quanto, in presenza di figli minori, ai sensi della Convenzione sui diritti del fanciullo adottata a [OSCURATO:PERSONA] il
20 novembre 1989.
86. Per un verso, la Corte ha già espressamente affermato che il diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell’art. 8
della CEDU fa parte dei diritti fondamentali che, secondo giurisprudenza costante, riaffermata inoltre nel preambolo dell’Atto
unico europeo e dall’art. 6, n. 2, UE, sono tutelati nell’ordinamento giuridico comunitario (
59
), e ha osservato che, benché la CEDU non garantisca a uno straniero alcun diritto di entrare o risiedere nel territorio di
un paese determinato, l’esclusione di una persona da un paese in cui vivono i suoi congiunti può rappresentare un’ingerenza
nel diritto al rispetto della vita familiare come tutelato dall’art. 8, n. 1, della CEDU (
60
).
87. La Corte ha altresì sottolineato la necessità di interpretare il regolamento n. 1612/68 alla luce dell’esigenza del rispetto
della vita familiare menzionato all’art. 8 della CEDU (
61
).
88. Per altro verso, la Corte ha riconosciuto nella sentenza Parlamento/Consiglio che la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo
è vincolante nei confronti di ogni singolo Stato membro e si annovera tra gli strumenti internazionali relativi alla tutela
dei diritti fondamentali di cui essa tiene conto per l’applicazione dei principi generali del diritto comunitario (
62
). Al riguardo la Corte ha constatato che detta convenzione «riconosce parimenti il principio del rispetto della vita familiare»
ed «è fondata sul riconoscimento, espresso nel suo sesto ‘considerando’, che il minore deve poter crescere, ai fini di un
armonioso sviluppo della propria personalità, nell’ambiente familiare» (
63
).
89. L’art. 9, n. 1, di tale convenzione prevede in tal senso che gli [OSCURATO:PERSONA] contraenti provvedano affinché il minore non venga
separato dai genitori contro la loro volontà; da tale obbligo discende, ai termini del successivo art. 10, n. 1, che qualsiasi
richiesta presentata da un minore o dai genitori in vista di fare ingresso in uno Stato contraente o di uscirne ai fini del
ricongiungimento familiare dev’essere considerata dagli [OSCURATO:PERSONA] contraenti con uno spirito positivo, umanità e diligenza (
64
).
90. L’insieme dei suddetti elementi interpretativi mi porta a concludere che, nonostante la sua formulazione (in quanto cioè si
riferisce ai familiari del «lavoratore cittadino di uno Stato membro
occupato
sul territorio di un altro Stato membro» (
65
)) e la sua collocazione nel titolo II della parte prima del regolamento n. 1612/68, l’art. 10 di tale regolamento fonda un
diritto al ricongiungimento familiare nello Stato membro ospitante non solo nel caso del cittadino comunitario che vi si sia
trasferito per rispondere ad un’offerta di lavoro effettiva, ma anche nel caso del cittadino comunitario che vi si sia trasferito
per cercare un’occupazione.
91. In subordine, nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi che non sia possibile affermare l’esistenza del diritto al ricongiungimento
familiare anche nel secondo caso mediante interpretazione estensiva del predetto art. 10, sono del parere che sia possibile
farlo mediante un’applicazione in via analogica della medesima disposizione, la cui ratio è perfettamente compatibile con
un’estensione al caso della ricerca di un’occupazione della soluzione predisposta dalla disposizione stessa per il caso di
esercizio dell’impiego.
92. Solo in via ulteriormente subordinata rilevo che il diritto in parola potrebbe comunque essere desunto, in base al principio
dell’effetto utile, dalle stesse disposizioni – ossia l’art. 39 CE e l’art. 1 del regolamento n. 1612/68 – che conferiscono
ai cittadini comunitari il diritto di spostarsi e soggiornare in uno Stato membro al fine di cercarvi un’occupazione (
66
). La giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione delle persone offre esempi analoghi di diritti di soggiorno
riconosciuti a familiari, in mancanza di una disposizione specifica che li fondasse, in base al principio dell’effetto utile
dei diritti di soggiorno attribuiti al loro congiunto (
67
).
93. Dalle considerazioni che precedono emerge che alla prima parte della questione III a) potrebbe senz’altro rispondersi che
un cittadino di un paese terzo, familiare di un lavoratore che rientra dallo Stato membro ospitante in quello di cui è cittadino
per cercarvi un’occupazione, ha diritto di soggiornare in quest’ultimo Stato.
94. Prima di esaminare la seconda parte della questione III a), volta a veder precisato il periodo durante il quale spetta siffatto
diritto, mi pare necessario tuttavia chiarire un punto di grande importanza che non è stato preso in considerazione dal giudice
di rinvio nella formulazione delle questioni pregiudiziali (
68
).
iii) Il diritto al ricongiungimento familiare ex art. 10 del regolamento n. 1612/68 sussiste anche nel caso in cui il rientro in
patria del lavoratore non è fatto per svolgervi o cercarvi un’attività lavorativa?
95. Come in sostanza sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], il cittadino di uno Stato membro che si sia avvalso della libertà di circolazione
dei lavoratori di cui all’art. 39 CE e all’art. 1 del regolamento n. 1612/68 per esercitare un’attività lavorativa subordinata
in un altro Stato membro trae dalle medesime disposizioni il diritto di rientrare e di soggiornare nel primo Stato
anche ove non intenda o non sia in grado di svolgervi un’attività lavorativa o cercarvi un’occupazione
(
69
).
96. È ben vero che il diritto del cittadino di uno Stato membro a rientrare, con il proprio coniuge, nello Stato membro di cui
ha la cittadinanza dopo aver esercitato nel territorio di un altro Stato membro un’attività lavorativa subordinata è stato
riconosciuto dalla Corte, nella succitata sentenza Singh, in forza dell’art. 52 del Trattato CEE (divenuto art. 43 CE) e in
considerazione del fatto che detto cittadino tornava a stabilirsi nel proprio Stato per esercitarvi un’attività lavorativa
autonoma.
97. Tuttavia, ciò non significa che con tale sentenza la Corte abbia condizionato l’esistenza, in diritto comunitario, del diritto
di rientrare e soggiornare nello Stato membro di cui si è cittadini, dopo che si è esercitata un’attività di lavoro subordinato
in un altro Stato membro, all’esercizio, al rientro nel primo Stato, di un’attività economica, sia essa subordinata o autonoma.
98. [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente ricordato nelle sue osservazioni scritte che, in base alla giurisprudenza della Corte, se nell’ambito
dell’art. 39 CE e del regolamento n. 1612/68 deve considerarsi lavoratore la persona che, per un certo tempo, esegue a favore
di un’altra e sotto la direzione di questa prestazioni in contropartita delle quali percepisce una remunerazione e se, una
volta cessato il rapporto di lavoro, l’interessato perde, in linea di principio, la qualità di lavoratore, nondimeno questa
qualifica può produrre taluni effetti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro (
70
). I diritti di cui godono il lavoratore comunitario ed i suoi familiari per effetto del regolamento n. 1612/68, al pari dello
stesso status di lavoratore migrante, possono sussistere, in presenza di talune circostanze, anche successivamente alla cessazione
del rapporto di lavoro (
71
).
99. Ebbene, tra questi diritti rientra, a mio avviso, anche il diritto del lavoratore migrante di rientrare e soggiornare nello
Stato membro di cui è cittadino una volta cessato il rapporto di lavoro nello Stato membro ospitante.
100. È vero che un siffatto diritto è generalmente riconosciuto dal diritto nazionale, in quanto inerente allo status di cittadino,
anche in ossequio all’art. 3, n. 2, del Protocollo n. 4 che integra la CEDU, firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963, il
quale stabilisce che «[n]essuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino».
101. Nondimeno, deve ammettersi che tale diritto è conferito anche dal diritto comunitario, in quanto necessario ad assicurare
l’effetto utile delle disposizioni che assicurano la libertà di circolazione dei lavoratori. È evidente, infatti, che il cittadino
di uno Stato membro potrebbe essere dissuaso dal lasciare il suo paese d’origine per esercitare un’attività lavorativa subordinata
nel territorio di un altro Stato membro se non avesse la certezza di poter ritornare un giorno nello Stato membro di cui ha
la cittadinanza anche indipendentemente dall’esercizio di un’attività economica o dalla ricerca di un’occupazione in quest’ultimo
Stato.
102. Il rientro di un lavoratore comunitario dallo Stato membro ospitante nel suo Stato di origine, anche se non finalizzato alla
ricerca o all’esercizio di un impiego in quest’ultimo Stato, è quindi una situazione che, lungi dall’essere puramente interna,
è disciplinata e assicurata dal diritto comunitario, più precisamente dall’art. 39 CE e dall’art. 1 del regolamento n. 1612/68.
103. Conseguentemente, ed analogamente a quanto ho osservato ai paragrafi 76‑90 supra, sussistendo il legame di parentela richiesto
dall’art. 10 dello stesso regolamento, anche i familiari di tale lavoratore possono a mio avviso vantare, in base a tale articolo
e a prescindere dal fatto che il lavoratore riprenda o ricerchi, o meno, un’attività lavorativa subordinata nello Stato di
cui è cittadino, un diritto di soggiorno nel territorio di tale Stato quando detto lavoratore vi faccia ritorno dopo aver
esercitato un’attività lavorativa subordinata nello Stato ospitante. È evidente, in particolare, che il diritto
comunitario
del lavoratore di fare rientro nel suo Stato di origine non sarebbe effettivo se egli potesse essere dissuaso dall’esercitarlo
da ostacoli frapposti in tale Stato al soggiorno dei suoi familiari più stretti.
104. Né può sostenersi, in senso contrario all’approccio da me seguito, come pur hanno fatto i governi olandese e danese nelle
loro osservazioni scritte, che la prospettiva di non poter proseguire, al momento del rientro nello Stato di origine, una
convivenza familiare eventualmente stabilita nello Stato ospitante non è idonea a dissuadere il cittadino comunitario dal
trasferirsi nello Stato ospitante per esercitarvi un’attività subordinata. In particolare, è stato sottolineato dal governo
olandese il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere dissuaso dall’esercitare detta libertà trasferendosi nel [OSCURATO:PERSONA]
dall’impossibilità per la figlia di soggiornare con lui una volta ritornato in patria, in quanto la sig.na [OSCURATO:PERSONA] già all’epoca
di quel trasferimento non aveva diritto di soggiorno nei [OSCURATO:PERSONA].
105. Ritengo che spieghi il suddetto effetto dissuasivo la semplice prospettiva, per il cittadino di uno Stato membro che voglia
accettare un’offerta di lavoro in un altro Stato membro, di non poter proseguire, al rientro nel suo Stato di origine, una
convivenza (
72
) con stretti congiunti che possa eventualmente iniziare – per effetto di matrimonio, di filiazione o, come nel caso di specie,
di ricongiungimento familiare – nello Stato ospitante.
106. Si pensi al caso di un lavoratore comunitario che si sia spostato in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività lavorativa,
che vi si sia unito in matrimonio con un cittadino di un paese terzo ivi legalmente residente e abbia con questo avuto un
figlio, cui né lo Stato di origine del lavoratore né lo Stato ospitante attribuiscano la cittadinanza. Potrebbe seriamente
obiettarsi a tale lavoratore che, al suo rientro in patria, non ha diritto di essere accompagnato dal coniuge e dal figlio,
cittadini di paesi terzi, in quanto al momento in cui prese la decisione di trasferirsi nello Stato ospitante non aveva siffatti
legami e quindi non poteva essere dissuaso dal trasferirsi in tale Stato dall’impossibilità di un successivo ricongiungimento
familiare nello Stato di origine?
b) Conclusione sull’applicazione dell’art. 10 del regolamento n. 1612/68 in un caso come quello di specie
107. Ritengo pertanto che, in risposta alla questione pregiudiziale III a), debba considerarsi che il cittadino di un paese terzo,
che sia familiare di un cittadino di uno Stato membro che rientra in tale Stato dopo aver svolto un’attività lavorativa subordinata
in un altro Stato membro, ha, in forza dell’art. 10 del regolamento n. 1612/68, il diritto di soggiornare nel primo Stato
con il suo familiare indipendentemente dal fatto che quest’ultimo vi eserciti o ricerchi un impiego.
108. Tale diritto, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], spetta al suo titolare senza altri limiti di tempo se non quelli deducibili
dalle condizioni di cui alle lett. a) e b) del citato art. 10. Trattandosi, come nella fattispecie, di un discendente del
lavoratore, il diritto spetta fino al compimento del ventunesimo anno di età e, al di là di tale momento, fintanto che il
discendente resti a carico del lavoratore.
c) Durata del diritto di soggiorno ex art. 10 del regolamento n. 1612/68 spettante ai familiari di una persona in cerca di occupazione
109. Per l’eventualità che la Corte non intenda recepire la soluzione che ho delineato al paragrafo 107 supra, ma riconosca almeno
che il cittadino di un paese terzo, che sia familiare di un cittadino di uno Stato membro che rientra in patria dallo Stato
membro ospitante per cercarvi un’occupazione, ha un diritto di soggiorno nel primo Stato in forza dell’art. 10 del regolamento
n. 1612/68, resterebbe ancora da individuare, al fine di completare la risposta alla questione pregiudiziale III a), il periodo
di tempo durante il quale spetterebbe siffatto diritto.
110. La Corte ha avuto modo di osservare che l’art. 10 del regolamento n. 1612/68 e gli artt. 1 e 4 della direttiva 68/360/CEE
«prescrivono che gli [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscano al coniuge e ai figli del lavoratore un diritto di soggiorno
equivalente
a quello attribuito al lavoratore stesso» (
73
). In particolare, l’art. 4, n. 4, di tale direttiva stabilisce che il familiare che non ha la cittadinanza di uno Stato membro
ha diritto che gli sia rilasciato un documento di soggiorno
di validità uguale
a quello rilasciato al lavoratore da cui dipende. Ne deriva che la normativa comunitaria attribuisce ai familiari di lavoratori
comunitari migranti un diritto di soggiorno «avente la stessa portata di quello di tali lavoratori» (
74
).
111. Occorre pertanto verificare quale siano i limiti temporali del diritto di soggiorno conferito ai fini della ricerca di un’occupazione
dall’art. 39 CE e dall’art. 1 del regolamento n. 1612/68.
112. La giurisprudenza della Corte ha già esaminato tale aspetto. Sin dalla sentenza Antonissen la Corte ha osservato che «l’effetto
utile dell’art. 48 [del Trattato CEE, divenuto art. 39 CE] è garantito se la normativa comunitaria, o, in mancanza di essa,
la normativa di uno Stato membro, attribuisce agli interessati un termine ragionevole che consenta loro di prendere conoscenza,
sul territorio dello Stato membro considerato, delle offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali e
di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di essere assunti» (
75
).
113. In mancanza di una disposizione comunitaria che fissi un termine per il soggiorno dei cittadini comunitari in cerca di occupazione
in uno Stato membro, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno dunque il diritto di fissare un termine ragionevole a tal fine (
76
). La Corte ha già indicato che un termine di sei mesi non risulta, in via di principio, all’uopo insufficiente, precisando
che, «qualora, trascorso il termine di cui trattasi, provi che continua a cercare lavoro e ha effettive possibilità di essere
assunto, l’interessato non può tuttavia essere obbligato a lasciare il territorio dello Stato membro ospitante» (
77
). Perciò, una normativa nazionale che obbligasse i cittadini comunitari che cercano un lavoro a lasciare automaticamente il
territorio nazionale dopo la scadenza del termine impartito sarebbe contraria al diritto comunitario (
78
).
114. Il periodo entro cui può esercitarsi il diritto del cittadino comunitario di soggiornare in uno Stato membro al fine di cercarvi
un’occupazione è dunque, mancando una disposizione comunitaria che lo fissi, quello determinato da ciascuno Stato membro nel
rispetto delle esigenze all’uopo imposte dal diritto comunitario. Deve trattarsi cioè di un termine ragionevole, la cui scadenza
non può in ogni caso essere opposta al cittadino comunitario che provi che continua a cercare lavoro e ha effettive possibilità
di essere assunto.
115. Fintanto che tale cittadino abbia diritto di soggiornare in uno Stato membro al fine di cercarvi un’occupazione, i suoi familiari
rientranti nelle categorie elencate all’art. 10 del regolamento n. 1612/68 potranno anch’essi far valere, in forza di tale
articolo, un diritto di soggiorno nel medesimo Stato.
116. Orbene, la normativa olandese, quale emerge dall’ordinanza di rinvio (
79
), è del tutto in linea con le esigenze poste dalla giurisprudenza della Corte, in quanto prevede che la durata del documento
di soggiorno rilasciato allo straniero in cerca di lavoro è di sei mesi (termine che la Corte considera in via di principio
ragionevole) e che tale durata viene di volta in volta prorogata di tre mesi ove lo straniero dimostri di essere ancora alla
ricerca di lavoro e abbia effettive possibilità di trovarlo.
d) Risposta suggerita per la questione III a)
117. Suggerisco pertanto alla Corte di rispondere alla questione III a) nel modo seguente:
«Un cittadino di un paese terzo, che sia familiare di un cittadino di uno Stato membro che rientra in tale Stato dopo aver
svolto un’attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, ha, in forza dell’art. 10 del regolamento n. 1612/68 e
sussistendo il prescritto legame di parentela, il diritto di soggiornare nel primo Stato con il suo familiare indipendentemente
dal fatto che quest’ultimo vi eserciti o ricerchi un impiego. Tale diritto spetta al suo titolare senza altri limiti di tempo
se non quelli deducibili dalle condizioni di cui alle lett. a) e b) del citato art. 10».
3. Sulle questioni III b) e IV: diritto di ingresso e soggiorno del familiare in forza dell’art. 18 CE e della direttiva 90/364
118. La risposta che suggerisco di dare alla questione pregiudiziale III a) – da cui discenderebbe il riconoscimento nella specie
del diritto della sig.na [OSCURATO:PERSONA] di soggiornare con il padre nei [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’art. 10 del regolamento n. 1612/68
– renderebbe superflua l’analisi delle questioni III b) e IV. È solo dunque per completezza e per sommi capi che procedo di
seguito a tale analisi.
119. Cominciando dall’art. 18 CE, ritengo che esso non possa, in sé e per sé considerato, fondare un diritto della sig.na [OSCURATO:PERSONA]
a soggiornare con il padre nei [OSCURATO:PERSONA]. Sono, infatti, del parere che valga almeno per quanto riguarda le condizioni per
il riconoscimento di un diritto di soggiorno in uno Stato membro l’osservazione avanzata in dottrina secondo cui un «paradosso
della cittadinanza europea, riguardo alla libertà di circolazione delle persone, è quello di annunciare molto senza nulla
permettere più dell’esistente» (
80
).
120. Anche prescindendo dal fatto che la sig.na [OSCURATO:PERSONA] non è cittadina dell’Unione e limitandomi a considerare anzitutto la posizione
del sig. [OSCURATO:PERSONA], che è invece cittadino dell’Unione, ritengo che debba già escludersi la possibilità di riconoscere in capo
al medesimo, sul fondamento del
solo
art. 18, n. 1, CE, il diritto di soggiornare sul territorio dei [OSCURATO:PERSONA].
121. Il n. 1 di tale articolo riconosce sì che «[o]gni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri», ma facendo «salve le limitazioni e le condizioni previste dal [Trattato CE] e dalle disposizioni
adottate in applicazione dello stesso». Ciò implica chiaramente, a mio avviso, che detto diritto esiste soltanto in presenza
di quelle «condizioni» e che la sua portata è definita anche da quelle «limitazioni».
122. La giurisprudenza della Corte mi pare in sostanza escludere la possibilità di riconoscere in capo ad un cittadino dell’Unione,
sul fondamento del
solo
art. 18, n. 1, CE, il diritto di soggiornare sul territorio di un qualsiasi Stato membro.
123. Certo, non mancano nella giurisprudenza affermazioni che recano in sé una certa ambiguità e possono creare una qualche confusione,
quali quella secondo cui il «diritto di soggiorno sul territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri sancito dall’art. 18, n. 1, CE, (…) è
riconosciuto direttamente ad ogni cittadino dell’Unione da una disposizione chiara e precisa del Trattato», per cui sarebbe
possibile invocare l’art. 18, n. 1, CE «[p]er effetto del solo status di cittadino di uno Stato membro, e quindi di cittadino
dell’Unione» (
81
). Si è in proposito parlato, in dottrina, del riconoscimento da parte della Corte, sulla scorta di suggerimenti in tal senso
espressi dai suoi avvocati generali (
82
), dell’efficacia diretta di tale disposizione. Nella sentenza Baumbast e R la Corte ha in particolare sottolineato che «l’applicazione
delle limitazioni e delle condizioni consentite dall’art. 18, n. 1, CE ai fini dell’esercizio del diritto di soggiorno è soggetta
a sindacato giurisdizionale», per cui «le eventuali limitazioni e condizioni relative a tale diritto non impediscono che le
disposizioni dell’art. 18, n. 1, CE attribuiscano ai singoli diritti soggettivi che essi possono far valere in giudizio e
che i giudici nazionali devono tutelare» (
83
).
124. Emerge tuttavia chiaramente dalla giurisprudenza della Corte, e finanche da quella richiamata al paragrafo precedente, che
il diritto del cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di cui all’art. 18, n. 1,
CE, non è incondizionato, ma è riconosciuto soltanto alle condizioni previste dal Trattato CE e dalle relative disposizioni
applicative (
84
), tanto che «spetta ai cittadini dell’Unione fornire la prova che essi soddisfano le condizioni poste al riguardo dalle disposizioni
comunitarie pertinenti» (
85
).
125. Meglio sarebbe allora, a mio avviso, parlare di efficacia diretta non dell’art. 18, n. 1, CE in quanto tale, ma semmai del
combinato disposto di questa disposizione con ciascuna delle altre disposizioni del Trattato CE o del diritto derivato che
stabiliscono le condizioni di esistenza del diritto in questione, il quale non può dunque, allo stato attuale del diritto
comunitario, considerarsi come attribuito in forza della sola cittadinanza europea.
126. Come la Corte ha precisato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (
86
) riguardo al quadro normativo precedente all’entrata in vigore della direttiva 2004/38, «[l]e condizioni del rilascio del
titolo di soggiorno sono disciplinate, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, dalla direttiva 68/360; per quanto riguarda
i lavoratori autonomi, dalla direttiva 73/148; per quanto riguarda gli studenti, dalla direttiva 93/96; per quanto riguarda
i lavoratori subordinati e autonomi che hanno cessato la loro attività lavorativa, dalla direttiva 90/365, e, per quanto riguarda
i cittadini comunitari che non beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni comunitarie, dalla direttiva
90/364».
127. Ai fini del giudizio a quo vengono in rilievo, oltre alla normativa relativa ai lavoratori subordinati già esaminata nell’ambito
dell’analisi della questione pregiudiziale III a), le disposizioni della direttiva 90/364, sulle quali verte appunto la questione
pregiudiziale III b).
128. Il diritto di soggiorno che ciascuno Stato membro deve accordare sul suo territorio ai cittadini di un altro Stato membro
conformemente all’art. 1, n. 1, primo comma, di tale direttiva presuppone che detti cittadini dispongano, per sé stessi e
per i propri familiari, di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti
per evitare che essi diventino, durante il loro soggiorno, un onere per l’assistenza sociale di tale Stato (
87
).
129. Queste condizioni, lette alla luce del quarto ‘considerando’ della stessa direttiva, ai sensi del quale i beneficiari del
diritto di soggiorno non devono costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, si ispirano
all’idea che l’esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione può essere subordinato ai legittimi interessi
degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
88
).
130. Nel caso di specie, l’art. 1 della direttiva 90/364 viene preso in considerazione dal giudice del rinvio in quanto possibile
fondamento normativo per il riconoscimento in capo alla sig.na [OSCURATO:PERSONA], quale «discendente a carico» del titolare del diritto
di soggiorno ai sensi del n. 2 del predetto articolo, di un diritto di soggiorno nei [OSCURATO:PERSONA] derivato da quello che, per
ipotesi, suo padre trarrebbe in forza dello stesso articolo.
131. Pertanto, perché la predetta possa avvalersi di queste disposizioni deve essere dimostrato, per l’appunto, che il sig. [OSCURATO:PERSONA]
può vantare un diritto di soggiorno nei [OSCURATO:PERSONA] non solo in virtù del diritto olandese e della sua cittadinanza, ma anche
in virtù dell’art. 1, n. 1, della direttiva in parola.
132. Al riguardo rilevo anzitutto che la direttiva 90/364 non sembra concepita per attribuire ai cittadini comunitari diritti nei
confronti dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Dal suo terzo ‘considerando’ emerge che essa è intesa ad armonizzare
«le disposizioni nazionali relative al soggiorno dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri in uno Stato membro diverso da quello di
cui hanno la cittadinanza». Essa mira dunque essenzialmente a favorire la mobilità dei cittadini comunitari verso gli [OSCURATO:PERSONA]
membri di cui non hanno la cittadinanza. Ciò si spiega con il fatto che il diritto di soggiornare nello Stato membro di cui
si è cittadini è, come ho già ricordato (v. paragrafo 100 supra), generalmente riconosciuto dagli ordinamenti nazionali, anche
in ossequio ad obblighi di diritto internazionale.
133. Nondimeno, alla luce dell’obiettivo che la direttiva, adottata in base all’art. 235 CE, intende perseguire – quello, contemplato
dall’art. 3, lett. c), del Trattato CE e richiamato nel primo ‘considerando’ della direttiva stessa, di eliminare tra gli
[OSCURATO:PERSONA] membri gli ostacoli alla libera circolazione delle persone – nonché alla luce dell’esigenza di rispettare il principio
generale di uguaglianza, ritengo possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni della direttiva che la renda applicabile
anche a favore di soggetti – [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] da quello di cui sono cittadini, o perché vi sono nati
o perché vi si sono trasferiti – che vogliano trasferirsi nello Stato membro di cui sono cittadini, ma non possano avvalersi
all’uopo del diritto nazionale o di altre disposizioni di diritto comunitario.
134. Nel quadro di una siffatta interpretazione estensiva occorre verificare se il sig. [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, sua figlia soddisfino
le condizioni per godere di un diritto di soggiorno nei [OSCURATO:PERSONA] in forza della direttiva 90/364.
135. L’esistenza del diritto di soggiorno contemplato dall’art. 1, n. 1, di tale direttiva richiede in particolare la disponibilità
di «risorse sufficienti per evitare che [l’interessato diventi] durante il soggiorno un onere per l’assistenza sociale dello
Stato membro ospitante». Tale disponibilità, in quanto condizione necessaria per il sorgere del diritto di soggiorno in esame,
deve logicamente preesistere all’esercizio del medesimo diritto. L’interessato deve cioè, nel momento in cui chiede di poter
soggiornare nello Stato membro ospitante, dimostrare di non dover contare sull’aiuto economico di tale Stato ai fini della
sua sussistenza. Il soggiorno non deve in sostanza generare oneri eccessivi per le finanze dello Stato in cui si desidera
soggiornare (v. quarto ‘considerando’ della direttiva).
136. Come la Corte ha avuto modo di osservare, secondo lo stesso tenore letterale di tale disposizione «è sufficiente che i cittadini
degli [OSCURATO:PERSONA] membri “dispongano” delle risorse necessarie, senza che tale disposizione contenga la minima esigenza in merito
alla provenienza di queste ultime» (
89
). Pertanto, anche un sussidio sociale può in astratto rappresentare una fonte di «risorse sufficienti» ai sensi dell’art. 1
della direttiva 90/364.
137. In effetti, il cittadino comunitario che riceva da uno Stato membro un sussidio sociale che sia «esportabile» in caso di trasferimento
in un altro Stato membro, perché slegato da condizioni di residenza, potrebbe senz’altro far valere nei confronti di quest’ultimo
tale sussidio ai fini di cui all’art. 1, n. 1, della direttiva in esame, onde dimostrare di non dover contare sull’assistenza
sociale di tale Stato ospitante.
138. Analoga facoltà andrebbe riconosciuta a tale cittadino persino nei confronti del proprio Stato che gli versa il sussidio e
nel quale voglia trasferirsi o ritrasferirsi. Infatti, se il diritto a percepire tale sussidio non presuppone il soggiorno
del cittadino in detto Stato, siffatto soggiorno non determinerebbe oneri aggiuntivi per l’assistenza sociale dello Stato
in questione, che sarebbe tenuto comunque a versare il sussidio anche ove il suo cittadino non soggiorni sul suo territorio.
139. Decisive sono dunque, a mio avviso, le condizioni di attribuzione del sussidio sociale. Nel caso di specie la Corte non dispone
di informazioni sufficientemente precise circa le condizioni di attribuzione del sussidio versato dalle autorità olandesi
al sig. [OSCURATO:PERSONA]. Certo, l’ordinanza di rinvio, oltre a riferire che il sig. [OSCURATO:PERSONA] gode del sussidio in questione a far data dal
suo ritorno nei [OSCURATO:PERSONA] (
90
), indica che egli «ricava dal possesso della cittadinanza olandese il diritto ad un sussidio sociale» (
91
). Non va escluso però, dato che il giudice di rinvio può non aver tenuto presente la rilevanza delle condizioni di attribuzione
del sussidio ai fini che ci occupano, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia ottenuto tale sussidio anche in considerazione della sua residenza
nei [OSCURATO:PERSONA].
140. Ove risultasse che tale sussidio dello Stato olandese spetta al sig. [OSCURATO:PERSONA] in virtù della sua cittadinanza olandese e
indipendentemente dal fatto di soggiornare nei [OSCURATO:PERSONA]
, egli potrebbe far valere tale sussidio per invocare un diritto di soggiorno in tale Stato in forza della direttiva 90/364,
e con lui sua figlia. Viceversa, essi non potrebbero farlo ove quel sussidio fosse concesso al sig. [OSCURATO:PERSONA] in quanto cittadino
residente
nei [OSCURATO:PERSONA], cioè presupponesse il soggiorno del medesimo in quello Stato.
141. Le questioni pregiudiziali III b) e IV meriterebbero dunque, ove la Corte non ritenesse superfluo il relativo esame, una risposta
del seguente tenore:
«III b) Ai fini dell’applicazione dell’art. 1 della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto
di soggiorno, non è in via di principio preclusa la presa in considerazione, nell’ambito della verifica della disponibilità
di “risorse sufficienti” ai sensi di tale articolo, di un sussidio sociale versato da uno Stato membro. Ove si tratti di un
sussidio versato ad un suo cittadino dallo Stato nei cui confronti si rivendica in forza del medesimo articolo un diritto
di soggiorno, tale sussidio non può essere preso in considerazione nel predetto ambito se la sua concessione presuppone la
residenza del beneficiario nel territorio di detto Stato.
IV. L’art. 18, n. 1, CE non attribuisce al cittadino dell’Unione un diritto di ingresso e di soggiorno nel territorio degli
[OSCURATO:PERSONA] membri al di fuori delle condizioni previste dalle altre disposizioni del Trattato CE nonché dalle relative disposizioni
di applicazione. La circostanza che il cittadino del paese terzo sia familiare di una persona che gode dello status di cittadino
dell’Unione non muta la risposta da dare alle precedenti questioni pregiudiziali».
V –
Conclusioni
142. Alla luce di quanto sopra esposto, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sottopostele dal Raad van State
come segue:
«I a) Il fatto che un cittadino di un paese terzo sia stato considerato da uno Stato membro ospitante come familiare di un
lavoratore, ai sensi dell’art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612/68, relativo alla libera circolazione
dei lavoratori all’interno della Comunità, e abbia perciò ricevuto da tale Stato un permesso di soggiorno in forza di tale
articolo non vincola di per sé, anche se la validità di tale permesso non è ancora scaduta, lo Stato membro di cui il lavoratore
ha la cittadinanza a riconoscere al menzionato cittadino di un paese terzo, al ritorno in patria del lavoratore, il diritto
di ingresso e di soggiorno sul suo territorio.
I b) Lo Stato membro di cui il lavoratore è cittadino è tenuto a valutare se il cittadino del paese terzo, familiare del lavoratore,
disponga, al ritorno in patria di quest’ultimo, di un diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio di detto Stato in
base all’ordinamento comunitario, prima di verificare se un siffatto diritto possa o meno essere riconosciuto a tale cittadino
in base all’ordinamento nazionale al di fuori del campo di applicazione della normativa comunitaria.
II) Ai fini della soluzione delle questioni I a) e I b) non rileva la circostanza che siffatto cittadino del paese terzo,
prima del soggiorno nello Stato membro ospitante, non abbia goduto di un diritto di soggiorno fondato sul diritto nazionale
nello Stato membro di cui il lavoratore ha la cittadinanza. Tale circostanza non si oppone al rilascio da parte dello Stato
membro di cui il lavoratore ha la cittadinanza al cittadino del paese terzo di un permesso di soggiorno fondato sul diritto
comunitario.
III a) Un cittadino di un paese terzo, che sia familiare di un cittadino di uno Stato membro che rientra in tale Stato dopo
aver svolto un’attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, ha, in forza dell’art. 10 del regolamento n. 1612/68
e sussistendo il prescritto legame di parentela, il diritto di soggiornare nel primo Stato con il suo familiare indipendentemente
dal fatto che quest’ultimo vi eserciti o ricerchi un impiego. Tale diritto spetta al suo titolare senza altri limiti di tempo
se non quelli deducibili dalle condizioni di cui alle lett. a) e b) del citato art. 10.
III b) Ai fini dell’applicazione dell’art. 1 della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto
di soggiorno, non è in via di principio preclusa la presa in considerazione, nell’ambito della verifica della disponibilità
di “risorse sufficienti” ai sensi di tale articolo, di un sussidio sociale versato da uno Stato membro. Ove si tratti di un
sussidio versato ad un suo cittadino dallo Stato nei cui confronti si rivendica in forza del medesimo articolo un diritto
di soggiorno, tale sussidio non può essere preso in considerazione nel predetto ambito se la sua concessione presuppone la
residenza del beneficiario nel territorio di detto Stato.
IV. L’art. 18, n. 1, CE non attribuisce al cittadino dell’Unione un diritto di ingresso e di soggiorno nel territorio degli
[OSCURATO:PERSONA] membri al di fuori delle condizioni previste dalle altre disposizioni del Trattato CE nonché dalle relative disposizioni
di applicazione. La circostanza che il cittadino del paese terzo sia familiare di una persona che gode dello status di cittadino
dell’Unione non muta la risposta da dare alle precedenti questioni pregiudiziali».
1
– Lingua originale: l'italiano.
2
– Direttiva 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).
3
– GU L 257, pag. 2.
4
– L'art. 10 del regolamento n. 1612/68, al pari del successivo art. 11, è stato abrogato, a decorrere dal 30 aprile 2006,
con la direttiva 2004/38/CE.
5
– GU L 257, pag. 13. Tale direttiva è stata abrogata, a decorrere dal 30 aprile 2006, con la direttiva 2004/38.
6
– GU L 180, pag. 26. Anche tale direttiva è stata abrogata, a decorrere dal 30 aprile 2006, con la direttiva 2004/38.
7
– Sentenza 26 febbraio 1991, causa C‑292/89 (Racc. pag. I‑745).
8
– Sentenza 7 luglio 1992, causa C‑370/90 (Racc. pag. I‑4265).
9
– Ordinanza di rinvio, punto 2.4.
10
– Si tratta dei governi britannico, ceco, danese, olandese e tedesco, che hanno presentato osservazioni scritte, e del governo
greco, intervenuto solo all'udienza.
11
– V. punti 2.7‑2.9 di tale ordinanza.
12
– Sentenza 23 settembre 2003, causa C‑109/01 (Racc. pag. I‑9607).
13
– Ordinanza di rinvio, punto 2.9.2.
14
– Ordinanza di rinvio, punto 2.7.
15
– Ordinanza di rinvio, punto 2.9.3.
16
– Ibidem.
17
– Ibidem.
18
– Il governo britannico ha motivato tale precisazione rilevando che, come emergerebbe dalla sentenza Akrich, cit., il cittadino
di un paese terzo che sia membro della famiglia di un lavoratore comunitario trae dall’art. 39 CE e dall’art. 10 del regolamento
n. 1612/68 un diritto di soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro ospitante solo ove già soggiorni legalmente in un
altro Stato membro della Comunità prima di trasferirsi nel primo Stato.
19
– Il corsivo è mio.
20
– Detta limitazione territoriale del permesso di soggiorno si ricava, direttamente o indirettamente, anche da altre disposizioni
comunitarie. Ad esempio, l'art. 4, n. 1, della direttiva 68/360 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di riconoscere ai loro cittadini
e ai membri delle loro famiglie cui si applica il regolamento n. 1612/68, dietro esibizione dei documenti richiesti, «il diritto
di soggiorno
sul loro territorio
». L'art. 11 del regolamento n. 1612/68 prevede il diritto del coniuge e dei figli del cittadino di uno Stato membro che eserciti
sul territorio di uno Stato membro un'attività subordinata o non subordinata di «accedere a qualsiasi attività subordinata
su tutto il territorio di tale Stato
» (il corsivo è mio). La Corte, nella sentenza 30 marzo 2006, causa C‑10/05, Mattern e Cikotic (Racc. pag. I‑3145, punto 24),
ha evidenziato come risulti già dal testo di detto art. 11 che il diritto di un cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un
cittadino comunitario, di accedere al mercato del lavoro può essere fatto valere soltanto nello Stato membro in cui tale cittadino
comunitario svolge un’attività lavorativa subordinata o non subordinata.
21
– Sentenza 14 aprile 2005, causa C‑157/03, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Racc. pag. I‑2911, punto 28).
22
– In questo stesso senso si sono espressi nelle loro osservazioni scritte i governi ceco e tedesco.
23
– Ciò implica che dette autorità potranno verificare, ad esempio, l'effettività del legame di parentela richiesto.
24
– Cit., punti 49 e 50.
25
– Ammesso, beninteso, che il permesso di soggiorno in questione fosse realmente fondato sull'art. 10 del regolamento n. 1612/68
(v. paragrafi 27‑29 supra).
26
– Sentenza 9 gennaio 2007, causa C‑1/05 (non ancora pubblicata nella Raccolta).
27
– Conclusioni presentate il 27 aprile 2006 nella causa definita con la sentenza Jia, cit., paragrafo 28.
28
– [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 2002, causa C‑459/99, MRAX (Racc. pag. I‑6591), punto 59, e [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, cit., punto 28.
29
– [OSCURATO:PERSONA] e il governo ceco, nelle osservazioni scritte depositate nell'ambito del presente procedimento pregiudiziale
prima della pronuncia della sentenza Jia, hanno anch'essi sostenuto che la condizione del soggiorno legale precedente non
è di applicazione generale e non è pertinente nel caso di specie. All’udienza si è espresso nello stesso senso il rappresentante
della sig.na [OSCURATO:PERSONA]; in senso contrario, invece, i governi greco e tedesco.
30
– Sentenza Jia, cit., punto 33.
31
– Come ricordato dallo stesso giudice di rinvio al punto 2.9.1 dell'ordinanza di rinvio, tale controversia verteva su una
situazione in cui il coniuge marocchino di un cittadino britannico soggiornava
illegalmente
nel [OSCURATO:PERSONA] ed era stato
espulso
verso l'Irlanda, dove raggiungeva il coniuge, che vi viveva e lavorava, prima che i due ritornassero insieme nel [OSCURATO:PERSONA],
dove detto coniuge accettava un impiego.
32
– Sentenza Jia, cit., punto 31.
33
– In senso contrario a quello da me indicato si è espressamente pronunciato il governo tedesco nelle sue osservazioni scritte
presentate nell'ambito del presente procedimento, anteriori però alla pronuncia della citata sentenza Jia.
34
– Peraltro, anche a voler considerare che, contrariamente a quanto precisato dalla Corte nella sentenza Jia, la condizione
del soggiorno legale precedente in uno Stato membro, di cui alla sentenza Akrich, sia di applicazione generale – con la conseguenza
che le autorità britanniche non avrebbero dovuto rilasciare alla sig.na [OSCURATO:PERSONA] un permesso di soggiorno fondato sull'art. 10 del
regolamento n. 1612/68 –, ritengo che il soggiorno della medesima nel [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere qualificato illegale,
essendo stato comunque espressamente autorizzato dalle autorità britanniche, sia pure in assenza dei presupposti.
35
– Il corsivo è mio. Analogamente, il ‘considerando’ 5 della direttiva 2004/38 indica oggi che «[i]l diritto di ciascun cittadino
dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri presuppone,
affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità
, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza» (il corsivo è mio).
36
– [OSCURATO:PERSONA] 13 novembre 1990, causa C-308/89, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4185, punto 13), e 17 settembre 2002, causa C‑413/99, Baumbast
e R (Racc. pag. I‑7091, punto 50).
37
– La stessa direttiva 2004/38 mantiene questa concezione strumentale del diritto al ricongiungimento familiare del cittadino
dell'Unione – come si evince dal suo art. 3, n. 1, ai termini del quale «[l]a [stessa] direttiva si applica a qualsiasi cittadino
dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari
ai sensi dell'articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo» –, per cui il ricongiungimento familiare
dei cittadini dell'Unione che non esercitano il loro diritto alla libera circolazione continua ad essere disciplinato dal
diritto nazionale. In tal senso [OSCURATO:PERSONA] C., «Le droit des membres de la famille du citoyen de l'Union européenne de
circuler et de séjourner sur le territoire des États membres, dans la directive 2004/38/CE», in J.Y. Carlier – E. Guild (a
cura di),
L'avenir de la libre circulation des personnes dans l'U.E.
, Bruylant, Bruxelles, 2006, pag. 103, in particolare pagg. 124 e 125. V. anche conclusioni dell'avvocato generale Stix-Hackl
del 13 settembre 2001 nella causa definita con la sentenza MRAX, cit., paragrafo 30.
38
– Ordinanza di rinvio, punto 2.10.2.
39
– Il corsivo è mio.
40
– Sono in sostanza di questo stesso avviso anche il governo ceco e la [OSCURATO:PERSONA].
41
– V. sentenza 18 maggio 1989, causa 249/86, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. 1263, punto 8).
42
– L'art. 39, n. 1, CE assicura la «libera circolazione dei lavoratori
all'interno della Comunità
». L'art. 39, n. 3, si riferisce, alla lett. b), al diritto «di spostarsi liberamente
nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri
», alla lett. c), al diritto «di prendere dimora
in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri
» e, alla lett. d), al diritto «di rimanere (…)
sul territorio di uno Stato membro
, dopo aver occupato un impiego» (il corsivo è mio).
43
– L'art. 7 del regolamento n. 1612/68 sancisce il diritto del lavoratore cittadino di uno Stato membro alla parità di trattamento
rispetto ai lavoratori nazionali sul territorio degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto concerne le condizioni di impiego e di
lavoro.
44
– Sentenza 26 gennaio 1999, causa C‑18/95, Terhoeve (Racc. pag. I‑345, punti 26‑29, e la giurisprudenza ivi citata).
45
– Sentenza Singh, cit., punto 19.
46
– Ibidem, punto 23.
47
– Sentenza 23 marzo 2004, causa C‑138/02, Collins (Racc. pag. I‑2703, punto 26, e la giurisprudenza ivi citata).
48
– In tal senso, espressamente, sentenza 12 maggio 1998, causa C‑85/96, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2691, punto 32), secondo
cui nell'ambito dell'art. 39 CE e del regolamento n. 1612/68 «una persona all'effettiva ricerca di un impiego deve pure essere
qualificata lavoratore».
49
– Ordinanza di rinvio, punto 2.10.1.
50
– Sentenza Antonissen, cit., punti 13 e 14 (il corsivo è mio). V. anche sentenze 26 maggio 1993, causa C‑171/91, Tsiotras
(Racc. pag. I‑2925), punto 8; 20 febbraio 1997, causa C‑344/95, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc. pag. I‑1035), punto 15, e Collins,
cit., punto 36.
51
– Cit., punto 32.
52
– Ibidem.
53
– V. conclusioni dell'avvocato generale Darmon presentate l'8 novembre 1990 nella causa definita con la sentenza Antonissen,
cit. (paragrafo 7).
54
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania, cit., punto 11.
55
– Ibidem.
56
– Sentenza 13 febbraio 1985, causa 267/83, Diatta (Racc. pag. 567, punto 17).
57
– [OSCURATO:PERSONA] 11 luglio 2002, causa C‑60/00, Carpenter (Racc. pag. I‑6279), punto 38; MRAX, cit., punto 53, e [OSCURATO:PERSONA]/Spagna,
cit., punto 26.
58
– Ex multis, sentenza 16 luglio 1992, causa C‑67/91, Asociación española de banca privada e a. (Racc. pag. I‑4785, punto 30).
59
– [OSCURATO:PERSONA]/Germania, cit., punto 10; Carpenter, cit., punto 41; Akrich, cit., punto 58, e 27 giugno 2006, causa
C‑540/03, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I‑5769), punto 52. Il diritto al rispetto della vita familiare è altresì menzionato
all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (in prosieguo: la
«Carta»).
60
– [OSCURATO:PERSONA] citate Carpenter, punto 42; Akrich, punto 59, e Parlamento/Consiglio, punto 53.
61
– [OSCURATO:PERSONA] citate [OSCURATO:PERSONA]/Germania, punto 10, e Baumbast e R, punto 72.
62
– Sentenza Parlamento/Consiglio, cit., punto 37.
63
– Ibidem, punto 57.
64
– Ibidem. A sua volta, la Carta sancisce, all'art. 24, n. 2, l'obbligo per le autorità pubbliche e le istituzioni private
di considerare come preminente, in tutti gli atti relativi ai bambini, l'interesse superiore del bambino e, all'art. 24, n. 3,
il diritto di ogni bambino di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori.
65
– Il corsivo è mio.
66
– Il ricorso all'applicazione in via analogica dell'art. 10 del regolamento n. 1612/68 mi pare più appropriato rispetto al
mero ricorso al principio dell'effetto utile dell’art. 39 CE e dell’art. 1 del regolamento n. 1612/68 dato il carattere specifico
della prima disposizione ed il fatto che essa delimita chiaramente il novero dei familiari cui essa attribuisce un diritto
di soggiorno nello Stato membro ospitante.
67
– Nella sentenza 19 ottobre 2004, causa C‑200/02, Zhu e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑9925, punti 45‑46), la Corte ha desunto il diritto
di soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA] della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina cinese e madre di Catherine, cittadina irlandese, non da una specifica
disposizione di diritto comunitario relativa al ricongiungimento familiare, ma sulla base del principio dell'effetto utile
delle disposizioni (art. 18 CE e art. 1, n. 1, della direttiva 90/364) che conferivano alla figlia un diritto di soggiorno
in quello Stato membro. Analoga operazione è stata fatta dalla Corte nella sentenza Baumbast e R., cit., punti 73‑75, dove
ha desunto, in base al principio dell'effetto utile, dal diritto del figlio di soggiornare ai sensi dell'art. 12 del regolamento
n. 1612/68 nello Stato membro ospitante al fine di seguirvi corsi di insegnamento generale il diritto del genitore effettivamente
affidatario, indipendentemente dalla sua nazionalità, di soggiornare con il medesimo, indipendentemente dal fatto che il matrimonio
tra i genitori sia stato
medio tempore
sciolto o che il genitore cittadino dell'Unione europea non sia più lavoratore migrante nello Stato membro ospitante.
68
– Ricordo, in proposito, che tocca alla Corte fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione del diritto
comunitario che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso
vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni (sentenza 7 settembre 2004, causa C‑456/02, Trojani,
Racc. pag. I‑7573, punto 38, e la giurisprudenza ivi citata).
69
– In senso contrario si sono invece espressi i governi ceco, tedesco e britannico.
70
– [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 32, e la giurisprudenza ivi citata.
71
– Sentenza Baumbast e R, cit., punto 70, e la giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza 24 settembre 1998, causa C‑35/97,
[OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag. I‑5325), punto 41.
72
– Utilizzo il termine convivenza in un senso lato, che non presuppone cioè necessariamente la coabitazione nello stesso alloggio.
La Corte ha infatti chiarito che «i membri della famiglia di un lavoratore migrante, ai sensi dell'art. 10 del regolamento
n. 1612/68, non devono necessariamente convivere con questo per essere titolari del diritto di soggiorno in forza di tale
norma» (sentenza Diatta, cit., punto 22).
73
– Sentenza Singh, cit., punto 18 (il corsivo è mio).
74
– Sentenza 11 aprile 2000, causa C‑356/98, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2623, punto 23).
75
– Sentenza Antonissen, cit., punto 16. Nello stesso senso, sentenze citate Tsiotras, punto 13, e [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, punto 16.
76
– [OSCURATO:PERSONA] citate [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, punto 17, e Collins, punto 37.
77
– Sentenza Antonissen, cit., punto 21. V. anche sentenze citate Tsiotras, punto 13; [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, punto 17, e Collins,
punto 37.
78
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, cit., punto 18.
79
– Punto 2.3.1.
80
– Rodière P.,
Libre circulation des personnes et citoyenneté européenne dans la jurisprudence de la Cour de justice
, in Revue trimestrielle de droit européen, 2006, vol. 42 (1), pag. 163, in particolare a pag. 164.
81
– [OSCURATO:PERSONA] citate Baumbast e R, punto 84; Trojani, punto 31, e Zhu e [OSCURATO:PERSONA], punto 26.
82
– V. conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] presentate il 1° luglio 1997 nella causa definita con la sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., e conclusioni dell'avvocato generale Cosmas presentate il 16 marzo 1999 nella causa C‑378/97, definita con la
sentenza 21 settembre 1999, Wijsenbeek (Racc. pag. I‑6207).
83
– Sentenza Baumbast e R, cit., punto 86.
84
– [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 30; Baumbast e R, cit., punto 85; 6 marzo 2003, causa C‑466/00, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2219), punto 46;
Trojani, cit., punto 32, e Zhu e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 26.
85
– Sentenza 23 marzo 2006, causa C‑408/03, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc. pag. I‑2647, punto 64).
86
– Ibidem, punto 65.
87
– Ibidem, punto 36.
88
– Ibidem, punto 37.
89
– [OSCURATO:PERSONA] citate Zhu e [OSCURATO:PERSONA], punto 30, e 23 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, punto 40.
90
– Punto 2.4.
91
– Punto 2.10.4.