CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 44377/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINO7 K._ /dato avviso alle parti' i 7 --"- -7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 25/2/2021, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con cui è stata parzialmente riformata, quanto alla pena, quella del Tribunale di Torino del 28/10/2020 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto riferito a sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. sulla base di motivo non consentito, in assenza di corrispondente deduzione del tema della confisca attraverso un valido motivo di appello. 3. All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte M imo [OSCURATO:PERSONA] scuolo — o EPOSITilTA [OSCURATO:PERSONA]\!C:-.:•: — 1 DIC