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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 34475/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, in parziale riforma della decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di cui agli artt. 482 e 476 cod. pen., ha rideterminato la pena; - Letta la memoria difensiva depositata l'8 giugno 2026; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, ricondotto ri.ptA¦A dal Tribunale - a ftlate della modifica dell'imputazione operata dal Pubblico ministero - all'originaria contestazione, sono manifestamente infondati poiché l'attribuzione al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (V.

Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01); e tanto - e a maggior ragione - laddove la qualificazione giuridica del fatto coincida con quella oggetto di contestazione, successivamente modificata dal Pubblico ministero, non ravvisandosi alcuna lesione al diritto di difesa; - [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimitàla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunce che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507); in particolare, già dalla formulazione dell'incolpazione risulta che la redazione del testamento olografo sia stata operata da terzi, con conseguente irrilevanza dell'attribuzione al ricorrente della paternità della scritturazione; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, in parziale riforma della decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di cui agli artt. 482 e 476 cod. pen., ha rideterminato la pena; - Letta la memoria difensiva depositata l'8 giugno 2026; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, ricondotto ri.ptA¦A dal Tribunale - a ftlate della modifica dell'imputazione operata dal Pubblico ministero - all'originaria contestazione, sono manifestamente infondati poiché l'attribuzione al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (V. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01); e tanto - e a maggior ragione - laddove la qualificazione giuridica del fatto coincida con quella oggetto di contestazione, successivamente modificata dal Pubblico ministero, non ravvisandosi alcuna lesione al diritto di difesa; - [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimitàla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunce che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507); in particolare, già dalla formulazione dell'incolpazione risulta che la redazione del testamento olografo sia stata operata da terzi, con conseguente irrilevanza dell'attribuzione al ricorrente della paternità della scritturazione; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M
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