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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 26726/2026

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ibunale di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza conrinvio per i reati diversi dal capo 12 e dichiararsi, nel resto, la inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa il 23/03/2026, il Tribunale di Napoli rigettava ilriesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Napoli del 28/01/2026, con cui era stataapplicata la misura della custodia cautelare in carcere, e condannava il ricorrenteal pagamento delle spese della procedura incidentale.2.

Avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unicomotivo con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.,violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 273, comma 1,405, comma 2, 406 e 407, comma 3, cod. proc. pen. e con riferimento ai capi12, 60, 61, 62 e 63 della rubrica.Al riguardo, lamenta come il Tribunale abbia rigettato l’eccezione diinutilizzabilità degli atti di indagine, compiuti successivamente allo spirare deltermine massimo, pari ad anni due, decorrente dalla data - 20 maggio 2020 - diprima iscrizione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.In particolare, a tal fine il ricorrente osserva come non possa assumererilievo, né avere effetto sanante, la seconda iscrizione, intervenuta in data 7febbraio 2022, sempre in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., inquanto effettuata in relazione ad un arco temporale certamente ricompreso nellaprima iscrizione (in cui il delitto era rubricato con condotta in atto) ed altresì inun momento in cui i termini di indagine, relativi a detta prima iscrizione, nonerano ancora spirati.Censura vieppiù la motivazione laddove ha ritenuto la aspecificità dellaeccezione di inutilizzabilità per mancata individuazione dei singoli atti e della lorodecisività ai fini della valutazione della gravità indiziaria: al riguardo, rileva ilricorrente come detta eccezione fosse stata formulata in udienza e come dalverbale relativo, per quanto succinto, risultasse indicato il momento oltre il qualetutte le attività compiute dovevano ritenersi inutilizzabili, in quanto relative areati-fine commessi nel corso del 2023 e quindi successivamente allo spirare deltermine massimo di indagine.Quanto al reato associativo, il ricorrente rileva che il Tribunale avrebbedovuto comunque verificare la legittimità della decisione, in ragione della naturapienamente devolutiva del mezzo di impugnazione, e che sarebbe inconferente ilrichiamo, operato nella ordinanza per motivare la aspecificità della eccezione, aquella giurisprudenza maturata in tema di impugnazioni il cui devolutum èdefinito dalla specificità dei motivi.Sotto altro profilo, osserva come la sentenza Sez. 6, n. 38865 del07/10/2008, Magrì, Rv. 241751 - 01, richiamata dal Tribunale, sia risalente esuperata (cita al riguardo Sez. 6, n. 2472/2024; Sez. 6, n. 20166/2025; Sez. 6,n. 10687/2023; Sez. 2, n. 26029/2023), rilevando come dovrebbe ritenersilegittima, in ipotesi di reato permanente, una nuova iscrizione a carico delmedesimo soggetto, solo in caso di termini di indagine già scaduti e di indiziemersi successivamente alla loro scadenza.Argomenta, quindi, come dall’accoglimento della eccezione derivi ladestrutturazione della gravità indiziaria con riguardo a tutti i reati-fine di cui aicapi 60, 61, 62, 63, trattandosi di reati commessi nell’anno 2023.L’accoglimento della eccezione riverbererebbe, poi, i suoi effetti anche sulreato associativo sub capo 12, risultando, anche per detto reato, atti (indicati apagg. 13 e 14 del ricorso) acquisiti successivamente al 20 maggio 2022 che, inuno con quelli evidenziati in relazione ai reati-fine, determinerebbero il venirmeno della gravità indiziaria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.1.1.

Invero, il motivo proposto presenta un profilo di aspecificità e,comunque, risulta affetto da complessiva infondatezza, con riguardo alla censurache attinge il capo relativo al reato associativo; risulta vieppiù manifestamenteinfondato, laddove la censura attinge i capi relativi ai cd. reati-fine.1.2.

Con riferimento al profilo di censura formulato con riferimento al reatodi cui all’art. 416-bis cod. pen., il motivo difetta, anzitutto, della cd. prova diresistenza in relazione agli elementi che assume inutilizzabili.1.2.1 Al riguardo, si rammenta che, secondo giurisprudenza costante diquesta Corte, a cui questo Collegio intende dare continuità, deve ritenersi affettoda aspecificità il motivo con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elementoprobatorio senza dedurne la decisività, in forza della cd. prova di resistenza, aifini dell'adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, DeMatteis, Rv. 270303 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, LaGumina, Rv. 269218 – 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015,Calabrese, Rv. 262011 – 01), in quanto gli elementi di prova in ipotesi acquisitiillegittimamente sono destinati a diventare irrilevanti ed ininfluenti se,nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti agiustificare l'identico convincimento.1.2.2.

Orbene, nella specie non risulta in alcun modo allegata, men chemeno illustrata, l’incidenza della eventuale eliminazione degli atti di cui siassume la inutilizzabilità sul complessivo compendio indiziario: manca, dunque,ogni deduzione di decisività degli elementi mentre, dalla lettura della ordinanzaimpugnata, emerge che il compendio indiziario, connotato da gravità, fonda suplurimi elementi, tra cui figurano, oltre gli esiti della attività di intercettazione, ledichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e le risultanze della1.3.

Ciò premesso, e ferme le superiori considerazioni, va anche rilevatoche, sebbene non possa essere condivisa la tesi, pur affacciatasi nellagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora si proceda per un reatopermanente, come nel caso dell'associazione mafiosa, l'esecuzione delle indaginideve intendersi autorizzata per tutta la durata della condotta (così Sez. 6, n.38865 del 07/10/2008, Magrì, Rv. 241751, citata nella ordinanza impugnata),ciò non di meno, laddove, nel corso di un'attività investigativa già avviata inrelazione ad un dato reato permanente, emergano circostanze attestanti ilperdurare della condotta delittuosa dell'indagato, nulla vieta al Pubblicoministero di procedere ad una nuova iscrizione per lo stesso reato e nei confrontidella medesima persona.1.3.1.

Invero, per come chiarito da questa Corte, da un lato, nessuna normadel codice di rito lo impedisce e, dall’altro, se l'iscrizione ulteriore non dovesseritenersi consentita, si dovrebbe giungere alla paradossale conseguenza diimporre al Pubblico ministero la chiusura delle indagini già avviate e l'eserciziodell'azione penale per quel reato fino a tale data, nonché, al contempo,l'apertura di un nuovo procedimento per lo stesso reato e verso la stessapersona dalla stessa data in poi: «una soluzione, questa, di palmareirragionevolezza, poiché inutilmente farraginosa, in quanto non necessaria per legaranzie difensive degli indagati […] e, ad un tempo, pregiudizievole per lalegittima pretesa punitiva dello Stato e la più efficace tutela delle vittime deireati» (Sez. 6, n. 10687 del 18/01/2023, Freschi, non mass.).1.3.2.

La decisione assunta risulta dunque corretta in punto di diritto,seppur per ragioni diverse da quelle esposte.D’altro canto, la stessa giurisprudenza citata in ricorso non pone un limitetemporale prima del quale non può procedersi a nuova iscrizione ed anziriafferma l’orientamento espresso da questa Corte, a cui si intende darecontinuità, secondo cui, qualora, nel corso delle indagini preliminari in relazionea un reato permanente, emergano nuovi elementi attestanti il perdurare dellacondotta, per cui il pubblico ministero legittimamente proceda ad una nuovaiscrizione nei confronti dello stesso indagato, non si pone alcun limiteall'utilizzabilità degli elementi emersi prima di tale iscrizione in relazione alsegmento di reato permanente cui si riferiscono (Sez. 5, n. 859 del 28/10/2025,dep. 2026, Procopio, Rv. 289026 – 01; Sez. 1, n. 44502 del 15/11/2024 Friscia,Rv. 287320 – 01).1.4.

Il motivo risulta poi manifestamente infondato, laddove la censuraspecifica attinge i (soli) reati-fine di cui ai capi da 60 a 63, che risultano, percome anche prospettato in ricorso, commessi nell’anno 2023.1.4.1.

A tale riguardo, si rammenta che costituisce principio di dirittoconsolidato quello secondo cui il Pubblico ministero - salvi i casi di mutamentodella qualificazione giuridica del fatto o dell'accertamento di circostanzeaggravanti - deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reatoprevisto dall'art. 335 cod. proc. pen., sia quando acquisisce elementi in ordine adulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona, sia quandoraccolga elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico dipersone diverse dall'originario indagato.Ne consegue che il termine per le indagini preliminari, previsto dall'art. 405cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momentodell'iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per lapersona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione(Sez. 4, Sentenza n. 32776 del 06/07/2006, Meinero, Rv. 234822 – 01).Questa Corte ha invero precisato in modo costante che, per determinare ildies a quo ai fini della decorrenza dei termini di durata massima delle indaginipreliminari relative a diversi fatti iscritti sotto lo stesso numero in momentidifferenti, l'unico criterio è quello di ordine sostanziale, desumibile dall'art. 335comma secondo cod. proc. pen., secondo cui, quando non si tratti di mutamentodella qualificazione giuridica del fatto, nè di diverse circostanze del medesimofatto, non può parlarsi di aggiornamento di iscrizioni, ma di iscrizione autonoma(Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, M., Rv. 264191 – 01; Sez. 2, n. 150 del18/10/2012, dep. 2013, Andreicik, Rv. 254676 – 01, che ha altresì ribadito comeresti ferma l'utilizzabilità degli elementi emersi prima della nuova iscrizione, nelcorso di accertamenti relativi ad altri fatti, attesa l'assenza di preclusioniderivanti dall'art. 407 cod. proc. pen.)1.4.2.

La deduzione risulta poi, con riferimento ai reati-fine, ancheeccentrica e la formulazione del motivo perplessa, non potendo evidentementevenire in rilievo, in ragione del tempus commissi delicti (attestato, per tutti ireati-fine in oggetto, come detto, nel corso dell’anno 2023) alcuna questione diillegittima duplicazione di iscrizione.1.5.

Risulta, infine, aspecifico, e comunque manifestamente infondato,anche il profilo con cui è censurata, quanto al reato associativo, la mancataautonoma verifica della legittimità della decisione in ragione della naturapienamente devolutiva del mezzo di impugnazione.1.5.1.

Al riguardo si rammenta che, sebbene il riesame di una misuracautelare personale sia un mezzo di impugnazione con effetto interamentedevolutivo (di talché il tribunale può annullare o riformare in senso favorevoleall'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quellienunciati nell'atto di impugnazione, o confermarlo per ragioni diverse da quelleindicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare), pur tuttavia, qualoral'impugnazione sia limitata ad uno solo dei presupposti applicativi della misura,rispetto ai punti non oggetto di censura sussiste un obbligo motivazionaleargomentazioni della difesa, limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa,ribadendo l'adeguatezza della motivazione (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019,Valorosi, Rv. 278314 – 03; Sez. 2, n. 27865 del 14/05/2019, Sepe, Rv. 277016– 02, che ha specularmente affermato come la rinuncia ad alcuni motivi diriesame, al pari della articolazione di argomentazioni afferenti in via esclusivaalla sussistenza di uno solo dei presupposti della misura, incide sullaadeguatezza della motivazione che, in caso di conferma, potrà essere articolata,sui punti non oggetto di censura, in modo sintetico e non condizionato dallanecessità di rispondere alle argomentazioni della difesa).1.5.2.

Nella specie, il Tribunale ha, pur in mancanza di censure specifiche,ribadito ampiamente la adeguatezza dell’apparato motivazionale della ordinanzagenetica, dando conto, con motivazione compiuta ed ampia, priva di aporielogiche nonché aderente alle risultanze processuali, del ragionamento operato inpunto di sussistenza di un quadro indiziario connotato da gravità in relazione aldelitto associativo (vds. pagg. 7 e 11-14 della ordinanza impugnata).1.6.

Ferme restando le superiori considerazioni, risulta che il Tribunale abbiafatto corretta applicazione della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3,cod. proc. pen., declinando alla attualità quella relativa alle esigenze cautelari,con motivazione logica e congrua, neppure fatta oggetto di specifica censura conil ricorso.Invero, l’argomentazione a sostegno della censura in punto di esigenzecautelari ripete quella posta a fondamento degli ulteriori profili di censura ed èspesa per l’ipotesi in cui siano accolti quelli attinenti alla gravità indiziaria inrelazione al delitto associativo (vds. punto

1.6. del ricorso), già ritenuti nonaccoglibili per quanto sopra esposto.2.

Alla pronuncia consegue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza conrinvio per i reati diversi dal capo 12 e dichiararsi, nel resto, la inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 23/03/2026, il Tribunale di Napoli rigettava ilriesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Napoli del 28/01/2026, con cui era stataapplicata la misura della custodia cautelare in carcere, e condannava il ricorrenteal pagamento delle spese della procedura incidentale.2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unicomotivo con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.,violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 273, comma 1,405, comma 2, 406 e 407, comma 3, cod. proc. pen. e con riferimento ai capi12, 60, 61, 62 e 63 della rubrica.Al riguardo, lamenta come il Tribunale abbia rigettato l’eccezione diinutilizzabilità degli atti di indagine, compiuti successivamente allo spirare deltermine massimo, pari ad anni due, decorrente dalla data - 20 maggio 2020 - diprima iscrizione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.In particolare, a tal fine il ricorrente osserva come non possa assumererilievo, né avere effetto sanante, la seconda iscrizione, intervenuta in data 7febbraio 2022, sempre in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., inquanto effettuata in relazione ad un arco temporale certamente ricompreso nellaprima iscrizione (in cui il delitto era rubricato con condotta in atto) ed altresì inun momento in cui i termini di indagine, relativi a detta prima iscrizione, nonerano ancora spirati.Censura vieppiù la motivazione laddove ha ritenuto la aspecificità dellaeccezione di inutilizzabilità per mancata individuazione dei singoli atti e della lorodecisività ai fini della valutazione della gravità indiziaria: al riguardo, rileva ilricorrente come detta eccezione fosse stata formulata in udienza e come dalverbale relativo, per quanto succinto, risultasse indicato il momento oltre il qualetutte le attività compiute dovevano ritenersi inutilizzabili, in quanto relative areati-fine commessi nel corso del 2023 e quindi successivamente allo spirare deltermine massimo di indagine.Quanto al reato associativo, il ricorrente rileva che il Tribunale avrebbedovuto comunque verificare la legittimità della decisione, in ragione della naturapienamente devolutiva del mezzo di impugnazione, e che sarebbe inconferente ilrichiamo, operato nella ordinanza per motivare la aspecificità della eccezione, aquella giurisprudenza maturata in tema di impugnazioni il cui devolutum èdefinito dalla specificità dei motivi.Sotto altro profilo, osserva come la sentenza Sez. 6, n. 38865 del07/10/2008, Magrì, Rv. 241751 - 01, richiamata dal Tribunale, sia risalente esuperata (cita al riguardo Sez. 6, n. 2472/2024; Sez. 6, n. 20166/2025; Sez. 6,n. 10687/2023; Sez. 2, n. 26029/2023), rilevando come dovrebbe ritenersilegittima, in ipotesi di reato permanente, una nuova iscrizione a carico delmedesimo soggetto, solo in caso di termini di indagine già scaduti e di indiziemersi successivamente alla loro scadenza.Argomenta, quindi, come dall’accoglimento della eccezione derivi ladestrutturazione della gravità indiziaria con riguardo a tutti i reati-fine di cui aicapi 60, 61, 62, 63, trattandosi di reati commessi nell’anno 2023.L’accoglimento della eccezione riverbererebbe, poi, i suoi effetti anche sulreato associativo sub capo 12, risultando, anche per detto reato, atti (indicati apagg. 13 e 14 del ricorso) acquisiti successivamente al 20 maggio 2022 che, inuno con quelli evidenziati in relazione ai reati-fine, determinerebbero il venirmeno della gravità indiziaria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.1.1. Invero, il motivo proposto presenta un profilo di aspecificità e,comunque, risulta affetto da complessiva infondatezza, con riguardo alla censurache attinge il capo relativo al reato associativo; risulta vieppiù manifestamenteinfondato, laddove la censura attinge i capi relativi ai cd. reati-fine.1.2. Con riferimento al profilo di censura formulato con riferimento al reatodi cui all’art. 416-bis cod. pen., il motivo difetta, anzitutto, della cd. prova diresistenza in relazione agli elementi che assume inutilizzabili.1.2.1 Al riguardo, si rammenta che, secondo giurisprudenza costante diquesta Corte, a cui questo Collegio intende dare continuità, deve ritenersi affettoda aspecificità il motivo con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elementoprobatorio senza dedurne la decisività, in forza della cd. prova di resistenza, aifini dell'adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, DeMatteis, Rv. 270303 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, LaGumina, Rv. 269218 – 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015,Calabrese, Rv. 262011 – 01), in quanto gli elementi di prova in ipotesi acquisitiillegittimamente sono destinati a diventare irrilevanti ed ininfluenti se,nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti agiustificare l'identico convincimento.1.2.2. Orbene, nella specie non risulta in alcun modo allegata, men chemeno illustrata, l’incidenza della eventuale eliminazione degli atti di cui siassume la inutilizzabilità sul complessivo compendio indiziario: manca, dunque,ogni deduzione di decisività degli elementi mentre, dalla lettura della ordinanzaimpugnata, emerge che il compendio indiziario, connotato da gravità, fonda suplurimi elementi, tra cui figurano, oltre gli esiti della attività di intercettazione, ledichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e le risultanze della1.3. Ciò premesso, e ferme le superiori considerazioni, va anche rilevatoche, sebbene non possa essere condivisa la tesi, pur affacciatasi nellagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora si proceda per un reatopermanente, come nel caso dell'associazione mafiosa, l'esecuzione delle indaginideve intendersi autorizzata per tutta la durata della condotta (così Sez. 6, n.38865 del 07/10/2008, Magrì, Rv. 241751, citata nella ordinanza impugnata),ciò non di meno, laddove, nel corso di un'attività investigativa già avviata inrelazione ad un dato reato permanente, emergano circostanze attestanti ilperdurare della condotta delittuosa dell'indagato, nulla vieta al Pubblicoministero di procedere ad una nuova iscrizione per lo stesso reato e nei confrontidella medesima persona.1.3.1. Invero, per come chiarito da questa Corte, da un lato, nessuna normadel codice di rito lo impedisce e, dall’altro, se l'iscrizione ulteriore non dovesseritenersi consentita, si dovrebbe giungere alla paradossale conseguenza diimporre al Pubblico ministero la chiusura delle indagini già avviate e l'eserciziodell'azione penale per quel reato fino a tale data, nonché, al contempo,l'apertura di un nuovo procedimento per lo stesso reato e verso la stessapersona dalla stessa data in poi: «una soluzione, questa, di palmareirragionevolezza, poiché inutilmente farraginosa, in quanto non necessaria per legaranzie difensive degli indagati […] e, ad un tempo, pregiudizievole per lalegittima pretesa punitiva dello Stato e la più efficace tutela delle vittime deireati» (Sez. 6, n. 10687 del 18/01/2023, Freschi, non mass.).1.3.2. La decisione assunta risulta dunque corretta in punto di diritto,seppur per ragioni diverse da quelle esposte.D’altro canto, la stessa giurisprudenza citata in ricorso non pone un limitetemporale prima del quale non può procedersi a nuova iscrizione ed anziriafferma l’orientamento espresso da questa Corte, a cui si intende darecontinuità, secondo cui, qualora, nel corso delle indagini preliminari in relazionea un reato permanente, emergano nuovi elementi attestanti il perdurare dellacondotta, per cui il pubblico ministero legittimamente proceda ad una nuovaiscrizione nei confronti dello stesso indagato, non si pone alcun limiteall'utilizzabilità degli elementi emersi prima di tale iscrizione in relazione alsegmento di reato permanente cui si riferiscono (Sez. 5, n. 859 del 28/10/2025,dep. 2026, Procopio, Rv. 289026 – 01; Sez. 1, n. 44502 del 15/11/2024 Friscia,Rv. 287320 – 01).1.4. Il motivo risulta poi manifestamente infondato, laddove la censuraspecifica attinge i (soli) reati-fine di cui ai capi da 60 a 63, che risultano, percome anche prospettato in ricorso, commessi nell’anno 2023.1.4.1. A tale riguardo, si rammenta che costituisce principio di dirittoconsolidato quello secondo cui il Pubblico ministero - salvi i casi di mutamentodella qualificazione giuridica del fatto o dell'accertamento di circostanzeaggravanti - deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reatoprevisto dall'art. 335 cod. proc. pen., sia quando acquisisce elementi in ordine adulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona, sia quandoraccolga elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico dipersone diverse dall'originario indagato.Ne consegue che il termine per le indagini preliminari, previsto dall'art. 405cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momentodell'iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per lapersona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione(Sez. 4, Sentenza n. 32776 del 06/07/2006, Meinero, Rv. 234822 – 01).Questa Corte ha invero precisato in modo costante che, per determinare ildies a quo ai fini della decorrenza dei termini di durata massima delle indaginipreliminari relative a diversi fatti iscritti sotto lo stesso numero in momentidifferenti, l'unico criterio è quello di ordine sostanziale, desumibile dall'art. 335comma secondo cod. proc. pen., secondo cui, quando non si tratti di mutamentodella qualificazione giuridica del fatto, nè di diverse circostanze del medesimofatto, non può parlarsi di aggiornamento di iscrizioni, ma di iscrizione autonoma(Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, M., Rv. 264191 – 01; Sez. 2, n. 150 del18/10/2012, dep. 2013, Andreicik, Rv. 254676 – 01, che ha altresì ribadito comeresti ferma l'utilizzabilità degli elementi emersi prima della nuova iscrizione, nelcorso di accertamenti relativi ad altri fatti, attesa l'assenza di preclusioniderivanti dall'art. 407 cod. proc. pen.)1.4.2. La deduzione risulta poi, con riferimento ai reati-fine, ancheeccentrica e la formulazione del motivo perplessa, non potendo evidentementevenire in rilievo, in ragione del tempus commissi delicti (attestato, per tutti ireati-fine in oggetto, come detto, nel corso dell’anno 2023) alcuna questione diillegittima duplicazione di iscrizione.1.5. Risulta, infine, aspecifico, e comunque manifestamente infondato,anche il profilo con cui è censurata, quanto al reato associativo, la mancataautonoma verifica della legittimità della decisione in ragione della naturapienamente devolutiva del mezzo di impugnazione.1.5.1. Al riguardo si rammenta che, sebbene il riesame di una misuracautelare personale sia un mezzo di impugnazione con effetto interamentedevolutivo (di talché il tribunale può annullare o riformare in senso favorevoleall'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quellienunciati nell'atto di impugnazione, o confermarlo per ragioni diverse da quelleindicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare), pur tuttavia, qualoral'impugnazione sia limitata ad uno solo dei presupposti applicativi della misura,rispetto ai punti non oggetto di censura sussiste un obbligo motivazionaleargomentazioni della difesa, limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa,ribadendo l'adeguatezza della motivazione (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019,Valorosi, Rv. 278314 – 03; Sez. 2, n. 27865 del 14/05/2019, Sepe, Rv. 277016– 02, che ha specularmente affermato come la rinuncia ad alcuni motivi diriesame, al pari della articolazione di argomentazioni afferenti in via esclusivaalla sussistenza di uno solo dei presupposti della misura, incide sullaadeguatezza della motivazione che, in caso di conferma, potrà essere articolata,sui punti non oggetto di censura, in modo sintetico e non condizionato dallanecessità di rispondere alle argomentazioni della difesa).1.5.2. Nella specie, il Tribunale ha, pur in mancanza di censure specifiche,ribadito ampiamente la adeguatezza dell’apparato motivazionale della ordinanzagenetica, dando conto, con motivazione compiuta ed ampia, priva di aporielogiche nonché aderente alle risultanze processuali, del ragionamento operato inpunto di sussistenza di un quadro indiziario connotato da gravità in relazione aldelitto associativo (vds. pagg. 7 e 11-14 della ordinanza impugnata).1.6. Ferme restando le superiori considerazioni, risulta che il Tribunale abbiafatto corretta applicazione della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3,cod. proc. pen., declinando alla attualità quella relativa alle esigenze cautelari,con motivazione logica e congrua, neppure fatta oggetto di specifica censura conil ricorso.Invero, l’argomentazione a sostegno della censura in punto di esigenzecautelari ripete quella posta a fondamento degli ulteriori profili di censura ed èspesa per l’ipotesi in cui siano accolti quelli attinenti alla gravità indiziaria inrelazione al delitto associativo (vds. punto 1.6. del ricorso), già ritenuti nonaccoglibili per quanto sopra esposto.2. Alla pronuncia consegue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 26726/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris