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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 30369/2024

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- Rep. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 26683/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in person a del Presidente del Consiglio dei m inistri pro - tempore , rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente e ricorrente incidentale -2 Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 1927/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI.

Udito il S ostituto P rocuratore G enerale , in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigetto del ricorsoprincipale e di quello incidentale.

Uditii difensori delle parti comparsi in udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 15/3/2021, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei m inistri e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna della Presidenza del Consiglio dei m inistri al risarcimento dei danni asseritamentesubiti dalla società attrice in conseguenza dell’adozione, da parte dello Stato italiano, di misure legislative destinate alla determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette. 2.Secondo la prospettazione della società ricorrente, tali misure, inquanto in ipotesi adottate in contrasto con i principi dell’ordinamento dell’Unione Europea in materia di libertà di concorrenza e d’impresa, avevanocausato un grave danno economico alla [OSCURATO:SOCIETA]. che, proprio attraverso una politica di mercato volta alla commercializzazionedelle sigarette a prezzi particolarmente contenuti, aveva realizzato significativi profitti, di seguito cancellati dalla contestatanormativa approvata dallo Stato italiano. 3.A fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale - dopo averpreliminarmente escluso l’esistenza di alcun giudicato esterno (in tesiformatosi a seguito del rigetto della domanda di risarcimento dei Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri danni proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al giudice amministrativo inconnessione al domandato annullamento dei provvedimenti adottati dall’amministrazionefinanziaria dello Stato per l’imposizione di prezzi minimi di vendita delle sigarette) - ha rilevato l’insussistenza dei presuppostiper il riconoscimento della pretesa risarcitoria della società attrice, dovendo escludersi il carattere ‘grave e manifesto’ delle violazioni contestate al legislatore italiano (secondo i parametri ripetutamente sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unioneeuropea), avuto riguardo al carattere non chiaro, né preciso o sufficiente della normativa comunitaria nella materia dei prezzi dei prodotti da tabacco, non potendo escludersi l’esercizio, da parte dei legislatori degli Stati membri, del legittimo potere di imposizione autoritativadi prezzi per la realizzazione di interessi propri dei singoli Stati (come, ad esempio, in materia di salute), con il solo limite costituito dal divieto di determinare effetti oggettivamente distorsivi dellaconcorrenza tra imprese. 4.In breve, secondo la Corte d’appello, il legislatore italiano era incorso unicamente in una particolare violazione delle modalità di eserciziodella politica dei prezzi minimi imposti, che, in ragione delle relative caratteristiche, doveva ritenersi tale da non giustificare il riconoscimento di una responsabilità risarcitoria nei confronti della società attrice, in quanto oggettivamente scusabile in considerazione delle particolari circostanze dell’indicato contesto normativo complessivo. 5.Sotto altro profilo, la Corte territoriale ha rilevato la correttezza delladecisione impugnata nella parte in cui aveva in ogni caso escluso l’avvenuta adeguata dimostrazione, da parte della società ricorrente, delconcreto ricorso delle conseguenze dannose denunciate.Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri

6. Tali argomentazioni, del resto, dovevano essere estensibili, secondo la Corte territoriale, anche alle misure adottate in sede legislativa in materia di accise sul tabacco, in relazione alle quali, peraltro, doveva ritenersi mancante (al di là della tardività delle relative deduzioni) alcuna adeguata dimostrazione, da parte della società attrice, tanto del carattere ‘grave e manifesto’ dell’illecito in ipotesi dedotto, quanto del ricorso di effettive conseguenze dannose concretamentericonducibili alle misure adottate dal legislatore italiano. 7.Avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione sulla base di tredici motivi di impugnazione. 8.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei m inistri resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, sulla base di un unico motivodi impugnazione. 9.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato controricorso al fine di resistere alricorso incidentale.

10. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando il rigetto del ricorso principale e di quelloincidentale. 11.Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Dev’essere preliminarmente affrontato, per ragioni di pregiudizialità, il ricorso incidentale proposto dalla Presidenza del Consigliodei m inistri . 2.Con l’unico motivo di tale ricorso incidentale , la Presidenza del Consigliocensura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la Corteterritoriale erroneamente disatteso il motivo di appello avanzato dalla stessa Presidenza del Consiglio in relazione all’eccezione di giudicatoderivante dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 482/2012 e Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri n. 483/2012 che avevano respinto le domande di risarcimento del dannoproposte da [OSCURATO:SOCIETA] (per la diversità dei soggetti e della causa petendi),attesa la sostanziale identificazione soggettiva del Ministero dell’Economiae delle Finanze e dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato(parti di quei giudizi) con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, edovendo ritenersi che dinanzi al giudice amministrativo la controparte aveva pur sempre contestato, ai fini della proposta domanda di risarcimentodei danni, la legittimità della normativa primaria interna sul presupposto della quale erano stati assunti i provvedimenti amministrativiimpugnati in quella sede. 3.Il motivo è infondato. 4.Osserva il Collegio come, al di là della questione (rilevante sul terreno della legittimazione passiva) concernente l ’ identità o la diversitàsoggettiva della P residenza del Consiglio dei Ministri rispetto ai singoli M inisteri (segnatamente nei casi, come quello in esame, in cuiè in questione l a chiamata in causa della P residenza del Consiglio deiministri quale figura esponenziale dello Stato italiano nell’in sieme dei suoi apparati istituzional i ), l’eccezione di giudicato sollevata in questasede dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri non possa in ogni casotrovare accoglimento , dovendo ritenersi non sussistente l’identità delle causae petendi post e a fondamento , da un lato, della domanda risarcitoria illo tempore formulata dinanzi al giudice amministrativo dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e , dall’altro, d e l la richiesta di risarcimento dei dannidalla medesima società avanzata in questa sede civile. 5.Al riguardo, è appena il caso di considerare l’irriducibile diversità deifatti indicati a sostegno della domanda risarcitoria proposta dalla Yesmokedinanzi al giudice amministrativo , rispetto a quelli allegati a fondamento della domanda di risarcimento dei danni rilevante in questa sede, avendo la [OSCURATO:SOCIETA] contestato , in quella prima sede Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudiziaria, il carattere illecito del comportamento amministrativo consistito nell’adozione di un illegittimo provvedimento impositivo di unprezzo minimo dei tabacchi, là dove, in sede civile, la stessa società ha viceversa invocato il riconoscimento del carattere illecito del comportamentoadottato in sede legislativa dallo Stato italiano, rivisto nella sua unitarietà istituzionale, siccome lesivo dei diritti riconosciuti allasocietà attrice dalla disciplina europea di matrice unionale .

6. Si tratta, all’evidenza, di domande comportanti ciascuna l’esecuzione di indagini istruttorie relative a presupposti di fatto radicalmente eterogenei tra loro (l’adozione di un provvedimento amministrativo, da un lato, e l’assunzione di un atto legislativo, dall’altro), vieppiù riferiti alla prospettata lesione d i situazioni giuridichesoggettive in nessun caso sovrapponibili tra loro .

7. Ne deriva l’attestazione della palese difformità delle domande risarcitorie avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA] nelle due diverse sedi giurisdizionali,con il conseguente riconoscimento dell’insussistenza di alcunpossibile giudicato formatosi dinanzi al giudice amministrativo in ipotesispendibile con efficacia preclusiva in questa sede civile ; ciò da cuidiscende il riconoscimento dell'infondatezza del ricorso incidentale. 8.Con il primo motivo del ricorso principale , la [OSCURATO:SOCIETA] censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territorialeerroneamente escluso, nel caso in esame, il ricorso di una violazione grave e manifesta, da parte dello Stato italiano, dell’ordinamentodell’Unione Europea; e tanto, sulla base di un’errata interpretazione delle condizioni sul punto stabilite dalla Corte di giustiziadell’Unione Europea, con particolare riguardo all’ingiustificata e indebita estensione, alla responsabilità del legislatore, degli stessi criteriutilizzati dalla giurisprudenza amministrativa per l’individuazione Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri della colpa delle pubbliche amministrazioni nella violazione dell’ordinamentoeuropeo.

9. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge (anche in combinato disposto con l’art.2697 c.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il ricorso dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità risarcitoria dello Stato italiano alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, con particolare riferimento alla valutazione del grado di chiarezza della disciplina dell’ordinamento europeo riferita al divieto di determinare effetti distorsivi della concorrenza imprenditoriale attraverso l’azione sulprezzo dei tabacchi; nonché nella parte in cui ha rilevato la supposta esistenza di un corrispondente onere della prova a carico dell’interessato. 10.Con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente interpretato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea in ordine alla pretesa esistenza di norme internazionali che giustificherebbero il comportamento dello Stato legislatore,fondando la propria decisione sulla base di disposizione dal tenorevago, limitate alla prescrizione di una generica possibilità statale di perseguire la tutela della salute attraverso una politica di prezzi imposti,o mediante misure di natura fiscale, in contrasto con quanto obiettivamente stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UnioneEuropea. 11.Con il quarto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge per avere la corte territoriale erroneamente supposto l’inesistenza di una violazione grave e manifesta dell’ordinamento dell’Unione Europea, da parte dello Stato Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri italiano,con riferimento ad un mero obiter dictum della sentenza della Cortedi giustizia dell’Unione Europea del 24 giugno 2010 (in causa C - 571/08), riferito all’imposizione fiscale come strumento utilizzabile al finedi soddisfare le esigenze di tutela della vita e della salute umana, maindebitamente trasposto al caso in esame.

12. Con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente applicato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea in relazione alla supposta inesistenza di una violazione grave e manifesta del diritto comunitario, con particolare riferimentoall’esistenza di diritti invocabili dai singoli.

13. I cinque motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione- benché astrattamente fondati , devono ritenersi superati dalla preliminare ed assorbente questione (oggetto della successiva esposizione) che attiene alla mancata dimostrazione, da parte della società ricorrente, dell’effettiva e concreta sussistenza di danni conseguentiall’illecito dello Stato italiano contestato in questa sede. 14.Sul punto, varrà sinteticamente indicare le ragioni che inducono a ritenere priva di adeguato fondamento giuridico l’argomentazione sostenutadalla corte territoriale in relazione alla pretesa ‘scusabilità’ del comportamento del legislatore italiano in relazione alla (pur ritenuta) lesione della disciplina di origine continentale in ordine al divieto relativo all’imposizione di prezzi minimi di rivendita dei tabacchi. 15.In termini generali, è noto l’indirizzo assunto , ormai da lungo tempo, dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea in ordine alla responsabilitàdei singoli Stati nei diretti confronti di individui e gruppi in relazione alla violazione dei relativi diritti soggettivi che trovino fondamento nella disciplina dell’Unione ; evenienza destinata a Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri compiersi ogniqualvolta a l singolo Stato (indipendentemente dall’identità degli apparati o dagli organi legislativi, amministrativi o giudiziari cui risale l’adozione delle determinazioni contestate ) sia imputabile la responsabilità di aver provocato con immediatezza la lesione d i prerogative proprie dei singoli che, riconosciute e protette dall’ordinamento europeo, si sia tradotta nella produzione di conseguenzepregiudizievoli, effettive e concrete , a danno di questi. 16.Si tratta di principi andatisi progressivamente concretizzando - come opportunamente ricordato n elle note in questa sede depositate periscritto dal Procuratore Generale presso questa Corte - a partire dal principio consacrato per la prima volta nella sentenza Francovich e Bonifaci del 19 novembre 1991 (cause C - 6/90 C - 9/90), cui ha fatto seguito la pronuncia Brasserie D u P êcheur - Factortame del 5 marzo 1996,causa C - 46, in cui la Corte di Lussemburgo ha posto le basi per laconfigurabilità di una responsabilità a carico degli Stati membri per l’omessao difettosa trasposizione di direttive, con conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato ai cittadini da un illecito non altrimenti definibile se non come commesso dallo Stato nel l’esercizio della funzionelegislativa. 17.L’orientamento così inaugurato si è successivamente sviluppato econsolidato attraverso l’adozione di una serie di decisioni ( c fr.

Corte di Giustizia Europea del 30 settembre 2003, in causa C - 224/01, Koebler; Corte di Giustizia Europea del 13 giugno 2006, in causa C - 173/03,Traghetti del Mediterraneo e successive ) che hanno dato luogo allastabilizzazione di un vero e proprio sistema risarcitorio (a carattere sanzionatorio)v ò lto a garantire il ristoro delle conseguenze negative derivantidall’esercizio (tanto omissivo, quanto commissivo) , da parte deisingoli Stati membri , della propria attività legislativa in conflitto con iprincipi del diritto dell’Unione .Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri

18. I n questo contesto sistematico, i principi che attengono all’imputazione della responsabilità in capo al singolo Stato , pur confermandol’inevitabilità del riscontro di un indispensabile nesso di causalità tra il comportamento lesivo e il danno denunciato, prescindonodalla ricerca d ei consueti coefficient i soggettiv i del dolo e della colpa ( secondo la tradizion ale impostazione storica dei singoli ordinamenti statuali ) , per muovere alla ricerca del carattere oggettivamente‘grave e manifesto’ della violazione ascritta allo Stato danneggiante.

19. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, infatti, la responsabilità dello Stato membro discende dal concreto riscontro di trespecifiche condizioni: “ l a prima di queste condizioni è che il risultato prescritto dalla direttiva implichi l ’ attribuzione di diritti a favore dei singoli.

La seconda condizione è che il contenuto di tali diritti possa essereindividuato sulla base delle disposizioni della direttiva.

Infine, la terzacondizione è l'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi” (Cortedi giustizia, 19 novembre 1991, cause riunite C 6 - 90 e C - 9/90, [OSCURATO:PERSONA] , punto 40).

20. Nel dare corpo a tale indirizzo - e, segnatamente, all’individuazione del significato da ascrivere al carattere ‘ grave e manifesto’ della violazione statale - la C orte di giustizia ha ulteriormente precisato come “ fra gli elementi che il giudice competente può eventualmente prendere in considerazione, vanno sottolineati il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, l’ampiezzadel potere discrezionale che tale norma riserva alle autorità nazionali o comunitarie, il carattere intenzionale o involontario della trasgressione commessa o del danno causato, la scusabilità o l’inescusabilità di un eventuale errore di diritto, la circostanza che i Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri comportamenti adottati da un ’ istituzione comunitaria abbiano potuto concorrere all ’ omissione, all ’ adozione o al mantenimento in vigore di provvedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto comunitario.

In ognicaso, una violazione del diritto comunitario è manifesta e grave quando continua nonostante la pronuncia di una sentenza che ha accertatol'inadempimento contestato, di una sentenza pregiudiziale o di una giurisprudenza consolidata della Corte in materia, dalle quali risulti l ’ illegittimità del comportamento in questione” ( caso Brasserie duPêcheur 5 marzo 1996, cause riunite C - 46/93 e C - 48/93, punti 55 - 57). 21.Tanto premesso, la Corte d’appello di Roma, pur allineandosi correttamente a tali principi, ha rilevato come, in concreto, la violazione(pur oggettivamente riscontrata) della disciplina dell’Unione da parte dello Stato italiano , in occasione dell’adozione del provvedimentolegislativo impositivo di un prezzo minimo di rivendita deltabacco ( art. 1 , comma 486 , della legge n . 311 / 2004 , poi abrogato dall’art. 4 comma 5 d.lgs. n , 48/10) , non potesse ritenersi ‘grave e manifesta’, avuto riguardo al carattere, a sua volta, ‘non chiaro e preciso’ della normativa comunitaria, si dà escludere che l’attività legislativanella materia del commercio dei prodotti da tabacco potesse considerarsi adeguatamente indirizzata in un’unica direzione dalla disciplinaeuropea (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata , nella parte incui richiama le motivazioni del giudice amministrativo che si dicono integralmentecondivise anche con riferimento alla responsabilità dello Statolegislatore: cfr. pag. 20 della sentenza impugnata ) . 22.In particolare, la C orte territoriale ha valorizzato la circostanza secondo cui l’art. 9, co. 2 della direttiva 95/59/ CE (indicato come il parametro normativo di derivazione continentale) contenesse un’espressa riserva in favore della legislazione interna degli [OSCURATO:PERSONA] del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri membri in materia di prezzi imposti tali da non escludere in toto un interventoautoritativo del legislatore e delle pubbliche amministrazioni nazionalinella determinazione del prezzo di vendita delle sigarette . 23.La stessa Corte di giustizia, del resto - secondo quanto rilevato dallaCorte territoriale - con la sentenza del 24 giugno 2010 ha ritenuto che la normativa italiana in materia di prezzo minimo fosse confliggentecon il diritto comunitario, non già per il fatto di esistere in quanto tale, ma in quanto non strutturata in modo da escludere la creazionedi una distorsione della concorrenza (cfr. pagg. 14 - 15 della sentenzaimpugnata).

24. Infine, ad ulteriore sostegno della scusabilità del legislatore italiano, la Corte d’appello di Roma ha richiamato la circostanza costituita dall’avvenuta adozione della contestata normativa italiana suiprezzi (anche) sulla base della decisione del C onsiglio europeo del 2giugno 2004 , con la quale era stata approvata la C onvenzione - quadro dell’Organizzazione M ondiale della S anità che aveva individuato espressamentele misure finanziarie e fiscali come un mezzo efficace e importante al fine di ridurre il consumo di tabacco ( in particolare da parte dei giovani ) , riconoscendo la possibilità dell’adozione e del mantenimento da parte degli Stati, di misure comprendenti l’applicazionedi politiche fiscali e, all’occorrenza, di politiche dei prezzi riguardanti i prodotti del tabacco, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di salute tendenti alla riduzione del consumo di tabacco (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata , sempre nellaparte in cui richiama le motivazioni del giudice amministrativo che si dicono integralmente condivise anche con riferimento alla responsabilità dello Stato legislatore: cfr. pag. 20 della sentenza impugnata).Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 25.L’analisi compiuta dalla C orte territoriale (sulla scia di quella condivisa del giudice amministrativo) deve dirsi , tuttavia, non rispettosa dei principi al riguardo stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea , non avendo il giudice a quo adeguatamente sottoposto ad analisi la questione ( espressamente sottolineata dalla giurisprudenza continentale ) secondo cui deve ritenersi sempre ‘ grave e manifesta ’ la violazione ascritta allo Stato membroladdove quest’ultimo abbia adottato il proprio comportamento illecitopur a fronte di una giurisprudenza consolidata in materia della Cortedi giustizia dalla quale risulti l’illegittimità del comportamento in questione(cfr. caso Brasserie du Pêcheur 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93e C - 48/93, punti 55 - 57) .

26. Al riguardo, varrà considerare come il provvedimento legislativo qui contestato sia stato adottato, dallo Stato italiano, nel 2004 ( legge n . 311 / 2004 ), e sia stato successivamente ritenuto contrastante con il diritto europeo (per violazione dell’art. 9 della direttiva n. 9 5/59 ) con la sentenza 24 giugno 2010 della Corte di Giustiziadell’Unione Europea. 27.Prima del 2004, però, la giurisprudenza europea nella materia dell’adozionedi prezzi minimi dei prodotti da tabacco poteva ritenersi giàcertamente consolidata nel senso del relativo sicuro contrasto con iprincipi del diritto dell’ U nione, tanto risultando in modo esplicito dalla lettura:1) della sentenza della CGUE del 21 giugno 1983, Commissione c.Francia (caso 90/82) ; 2) della sentenza della CGUE del 19 ottobre 2000, Commissione c.

Grecia (caso 216/98) ; 3) della sentenza della CGUEdel 27 febbraio 2002, Commissione c.

Francia (caso 302/2002).

28. Nel primo caso (Commissione c.

Francia , sentenza del 21 giugno 1983, caso 90/82), pur non facendosi mai direttamente questione di prezzi minimi (in quanto non immediatamente posti a Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri oggettodella controversia) , da un lato , si esplicita i l divieto di incidere autoritativamentesulla fissazione dei prezzi del tabacco e, dall’altro, si dà conto della rilevanza dell’argomentazione sostenuta dalla Commissione europea l à dove, esemplificando le modalità attraverso le quali l’azione della legislazione statale sui prezzi possa incidere, distorcendolo, sul regolare andamento della concorrenza, si afferma comel’eventuale imposizione di un prezzo minimo, in quanto in ipotesi superiore al prezzo massimo stabilito da un produttore, varrebbe ad imporre, a quest’ultimo , l’adozione di un prezzo superiore, con un evidenteeffetto distorsivo della concorrenza ; e ciò, in palese contrasto conquanto espressamente sancito dalla direttiva 72/464/CEE (in larga misurasovrapponibile a i contenuti de lla direttiva 95/59/CE sul punto ) , nella parte in cui riserva ai produttori del tabacco la prerogativa di stabilire liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto dei loro prodotti nel rispetto delle dinamiche di mercato (cfr. art. 5 della direttiva72/464/CEE e art. 9 della direttiva 95/59/CE).

29. Nel secondo caso ( Commissione c.

Grecia , sentenza del 19 ottobre2000, caso 216/98) , la CGUE affronta direttamente la liceità, rispettoalla direttiva 95/59/CE , della fissazione per legge, da parte di unoStato membro, del prezzo minimo dei tabacchi .

Quila Corte riprende in modo esplicito la tesi, già precedentemente esposta nel ‘caso francese’ del 1982 , secondo cui la fissazione di un prezzo minimo del tabacco equivalga a lla sostanziale viola zione de l divieto (positivamente stabilito dalla direttiva 95/59/CE ) della fissazione di un prezzo massimo, poiché l’eventuale fissazione di un prezzo minimo in ipotesi superiore al prezzo massimo fissato dal produttorefinirebbe col costringere quest’ultimo ad adeguare il proprio prezzo massimo , con la conseguente consumazione di una palese violazionedei principi della libertà di concorrenza.Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] stessa decisione, peraltro, si trova altresì affermato come l’argomentazione volta a intendere l’adozione di prezzi minimi del tabacco in termini strumentali , rispetto allo scopo del concorso alla tuteladella salute , non valga a giustificare la violazione della direttiva europea,ben potendo lo Stato membro ottenere il medesimo risultato di tutela della salute attraverso l’imposizione di accise più alte : una misura fiscale di per sé capace di conserva re la possibil ità , per i l produttoreinteressato, di rinunciare a l conseguimento di più alte quote diprofitto al fine di mantenere i propri prezzi al livello originario.

30. Nel terzo caso ( Commissione c.

Francia , sentenza del 27 febbraio 2002, caso 302/2002 ) , la CGUE torna a verificare la liceità , rispettoalla direttiva 95/59/CE , della fissazione per legge, da parte di uno Stato membro, del prezzo minimo dei tabacchi , nella specie stabilito dallo Stato francese in modo indiretto , ma con il medesimo risultatoconsistente nel la fissazione autoritativa di un prezzo minimo.

Qui la Corte di giustizia ribadisce il principio, già stabilito nella decisioneassunta nei confronti della Grecia il 19 ottobre 2000, secondo cuila fissazione di un prezzo minimo de i prodotti da tabacco equiva le alla viola zione de l divieto (positivamente stabilito dalla richiamata direttiva) di fissazione di un prezzo massimo, poiché l’eventuale fissazionedi un prezzo minimo , in ipotesi superiore al prezzo massimo fissato dal produttore , finirebbe col costringere quest’ultimo all’adeguamento del proprio prezzo massimo , con la conseguente consumazione di una palese violazione dei principi della libertà di concorrenza. 31.Il principio di diritto da ultimo richiamato (volto a escludere la liceità della fissazione per legge di un prezzo minimo dei prodotti da tabacco, in quanto lesiva del divieto positivamente stabilito dalla direttiva 95/59/CE di fissare un prezzo massimo in violazione dei Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri principidella libertà di concorrenza , e non legittimamente giustificabile attraversoil richiamo alle esigenze di tutela della salute ) , già introdotto nel1982, in chiave argomentativa, nella sentenza della CGUE del 21 giugno 1983 (Commissione c.

Francia , caso 90/82) , risulta quindi ripetutamenteripreso e consolidato nei pronunciamenti successivi della Cortedi giustizia dell’Unione Europea del 2000 e del 2002 (sentenza del19 ottobre 2000 , Commissione c.

Grecia , caso 216/98 e sentenza del27 febbraio 2002, Commissione c.

Francia , caso 302/2002) , con la conseguenza che l’imposizione legislativa, nel 2004, da parte dello Statoitaliano, di un prezzo minimo dei prodotti da tabacco (cfr. art. 1 comma486 della legge n . 311 / 2004 ) (successivamente riconosciuta in contrasto l’ordinamento europeo dalla sentenza del 24 giugno 2010, caso 571/08) doveva ritenersi , già all’atto della sua adozione, palesemente contraria all’orientamento consolidato d e lla giurisprudenzadella Corte di giustizia dell’Unione Europea in materia e, conseguentemente, tale da costituire, di per sé, una violazione ‘grave e manifesta’ della direttiva 95/59/CE, secondo quanto riconosciuto, a sua volta, dalla medesima giurisprudenza della CGUE (cfr.caso Brasserie du Pêcheur 5 marzo 1996, cause riunite C - 46/93 e C-48/93, punti 55 - 57) .

32. Da tali premesse deriva dunque l’erroneità dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata , secondo cui l’imposizione di un prezzominimo dei prodotti di tabacco introdotta dall’ art. 1 comma 486 della legge n . 311 / 2004 , pur contrastando con la direttiva 95/59/CE, non ha costituito una violazione ‘grave e manifesta’ del diritto dell’Unione. 33.Tale erroneità, pur inducendo a ritenere astrattamente fondate le censure illustrate dall’odierna società ricorrente attraverso la proposizionedei motivi in esame, si rivela pur tuttavia priva di incidenza Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla correttezza della decisione finale impugnata, avuto riguardo al carattere assorbente della questione relativa alla mancata dimostrazione, da parte della società ricorrente, dell’effettiva e concretasussistenza di danni conseguenti all’illecito dello Stato italiano contestatoin questa sede (su cui v. infra ). 34.Ne deriva il riconoscimento dell’inammissibilità dei motivi dal primo al quinto del ricorso principale , avuto riguardo alla relativa irrilevanzaai fini della decisione . 35.Con il sesto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la C orte territoriale erroneamenteritenuto che la società attrice avesse inammissibilmente mutatoin corso di causa la propria domanda relativa all’estensione del propriofatturato anche al periodo successivo alla data della sentenza dicondanna dello Stato italiano pronunciata dalla Corte di giustizia per l’introduzione del cosiddetto prezzo minimo, avendo l’odierna istante tempestivamenterivendicato il risarcimento di tutti i danni subiti anche inrelazione alla violazione delle norme sulla concorrenza, oltre che a quelli discendenti dalla violazione dell’art. 9 della direttiva n. 95/59, senza considerare il carattere ugualmente dannoso ed economicamente equivalente, tanto dell’imposizione di un prezzo minimo,quanto dell’imposizione di un’accisa di entità tale da ostacolare di fatto ogni possibilità di contenimento del prezzo in chiave concorrenziale, come peraltro statuito dalla sentenza del Tribunale amministrativoregionale richiamata in ricorso e passata in giudicato a seguitodella conferma da parte del Consiglio di Stato. 36.Con l’ottavo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge (anche in combinato disposto con l’art.39-octies del d.lgs. n. 504/95, nel testo risultante a seguito della modificaintrodotta con il d.l. n. 94 del 23 giugno 2010), per avere la Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme dell’ordinamentoeuropeo sulla concorrenza, secondo la giurisprudenza dellaCorte di giustizia dell’Unione Europea.

37. Il sesto motivo è infondato e suscettibile di assorbire la rilevanzadell’ottavo.

38. Osserva il Collegio come l’esame della documentazione processuale, ammissibile in considerazione della natura del vizio denunciato, consenta di confermare l’esattezza di quanto statuito dal giudice a quo in relazione alla tardività della proposizione, da parte della società ricorrente, della domanda di risarcimento dei danni conseguenti all a dedotta assunzione, da parte dello Stato italiano , di uncomportamento genericamente lesivo dei principi della concorrenza traimprenditori in conseguenza dell’imposizione legislativa di una c.d. ‘accisa minima’ di entità tale da ostacolare ogni possibilità di contenimento del prezzo in chiave concorrenziale , essendosi la [OSCURATO:SOCIETA]. costantemente limitata, fino alla scadenza temporale delle preclusioni processuali poste dall’art. 183 , co. 6, c.p.c. , a rivendicareil risarcimento dei danni conseguenti alla sola adozione del provvedimento legislativo impositivo di un prezzo minimo dei propri prodotti da tabacco , ed avendo, a l contrario, esteso la propria prospettazionegiustificativa della rivendicazione risarcitoria solo negli scritticonclusivi, alla luce della complessa istruttoria contabile svolta , “anche con acquisizione di documentazione dopo la scadenza dei terminiistruttori” (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata) .

Datanto deriva l’ i nfondatezza della censura relativa al sesto motivo eil conseguente assorbimento delle contestazioni illustrate nell’ottavo .

39. Con il settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la C orte territoriale Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri erroneamente omesso di procedere in ogni caso alla liquidazione dei dannisubiti dalla Y esmoke s.r.l. a seguito dell’introduzione del prezzo minimoda parte del legislatore italiano. 40.Il motivo - astrattamente fondato sulla base di quanto esposto in corrispondenza alla decisione relativa ai primi cinque motivi del ricorso - deve ritenersi assorbito dal rilievo concernente la mancata dimostrazione, da parte della società ricorrente, dell’effettiva e concretasussistenza di danni conseguenti all’illecito dello Stato italiano contestatoin questa sede (su cui v. infra ). 41.Con il nono motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli art t. 115 e 116 c.p.c., per avere la C orte territoriale erroneamente escluso la possibilità di valutare, ai fini della determinazione dei danni subiti dalla società attrice, il periodo successivo all’abolizione del provvedimento denominato ‘accisa minima’, sull’erroneo presupposto della mancata previsione della rivendicazionedei corrispondenti danni nella domanda originaria.

42. Con il decimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché per violazione dell’ambito di applicazione temporale dell’art. 1, comma 486, della legge n. 311/2004, per avere la C orte territoriale erroneamente determinato l’ambito temporale di applicazione della norma nazionale in materia di accisa ai fini della quantificazione dei dannirisarcibili.

43. Con l’undicesimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione degli artt. 167 e 183 c.p.c., per avere la C orte territoriale illegittimamente tenuto conto, ai fini della decisione, delle argomentazioni avanzate dalla controparte in ordine alla pretesa violazione, da parte dell’attrice, delle norme sulla concorrenza, trattandosi di un’eccezione riconvenzionale irritualmente sollevata Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dalla controparte oltre i termini preclusivi stabiliti dalle norme processuali.

44. Il nono, il decimo e l’undicesimo motivo - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione , in quanto tutti vertenti sulla questione concernente la dimostrazione e la liquidazione del danno rivendicato- sono inammissibili. 45.Osserva il Collegio come la C orte territoriale abbia radicalmente disarticolato il ragionamento probatorio posto a fondamento della sentenzadi primo grado , nella parte in cui ha ritenuto di rinvenire, tra i dati contabili acquisiti nel corso dello svolgimento della c.t.u., sufficienti elementi dimostrativi di carattere presuntivo idonei a sostanziareil giudizio condotto ai fini ( non già solo della liquidazione , bensì) della sussistenza stessa del danno denunciato dalla società ricorrente.

Inparticolare, la C orte d’appello ha evidenziato l’impossibilità di ascrivere u n’attendibile idoneità rappresentativa ai parametri temporali e contabili valorizzati dal primo giudice , rilevando come l’erroneità del criterio equitativo di quantificazione adottato dal Tribunalediscendesse in primo luogo “ dall'erronea individuazione del momentodi abolizione del prezzo minimo di vendita delle sigarette che ilTribunale ha fissato nel mese di maggio 2012, quando il Tar del Lazio aveva disapplicato la normativa sull’accisa minima, ritenendo che quest'ultima, di fatto, reintroducesse il prezzo minimo di vendita dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, laddove,dopo la pronuncia della sentenza della Corte di Giustizia del 24 giugno 2010, lo Stato italiano non aveva più applicato la norma internasul prezzo minimo né era entrata in vigore la norma nazionale inmateria di accisa minima ”.Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] impugnata ha in ogni caso evidenziato come “ il dato della crescita esponenziale del fatturato di [OSCURATO:SOCIETA] nell'epoca successivaall’aprile 2012 ” non esibisse alcuna “ valenza univoca quale elementoper la liquidazione del danno ” , avuto riguardo all’impossibilità di“stabilire in quale misura detta crescita sia stata determinata da una situazionedi disparità di condizioni con tutti gli altri competitori che hannosubito l ’ applicazione dell'accisa minima disapplicata soltanto per [OSCURATO:SOCIETA],mentre gli altri concorrenti avevano ottenuto provvedimenti analoghinel periodo tra il maggio 2013 ed il dicembre 2013 ” .

Quanto,infine, a i volumi di vendita nei periodi ‘ di prezzo libero ’ , gli stessinon sarebbero , secondo il giudice d’appello, “ da soli sufficienti a fondarela quantificazione del danno ” non tenendo in alcun conto del decisivo “dato relativo ai costi di produzione ” (cfr. pag g . 19 - 20 della sentenzaimpugnata). 46.In forza di tali premesse, il giudice d’appello ha quindi ritenuto chei residui elementi di valutazione oggettivamente considerabili non valesseroa giustificare il riconoscimento di un quadro probatorio ( sia pure di carattere critico - indiziario ) sufficiente a conferire adeguata attendibilità a un giudizio positivo in ordine , non solo alla quantificazione, bensì al la stessa concreta sussistenza dei danni denunciati dalla società ricorrente come causalmente riconducibili al provvedimentolegislativo in questa sede contestato .

47. Le censure avanzate dall’odierna società ricorrente con i tre motivi in esame, lungi dall’intercettare la pretesa violazione d e i parametrinormativi espressamente richiamati, in altro non si risolv ono senon in una prospettata rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove,secondo un’impostazione critica non consentita in questa sede dilegittimità, assumendo una portata del tutto irrilevante, rispetto alle concrete argomentazioni prospettate dalla C orte d’appello (e in Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri precedenzariportate), tanto l ’asserita erroneità dell’affermazione della Corte secondo cui il T ribunale non avrebbe dovuto prendere in considerazione il periodo successivo al mese di aprile 2012 (sull'assunto che questo non fosse ricompreso nella domanda originaria), quanto l’affermazione secondo cui la norma sull'accisa minimasarebbe entra ta in vigore nel momento stesso dell’abolizione del prezzo minimo , avendo la C orte territoriale espressamente attribuito rilevanza dirimente all’inquinamento ‘rappresentativo’ costituitodalla diversità dei tempi di applicazione della sospensione del provvedimentoimpositivo de ll’accisa minima per i diversi produttori in competizione successivamente al 2012 (circostanza di fatto acquisita alla cognizione delle parti e liberamente valutabile dal giudice a prescinderedall’eventuale tempestività di rilievi o eccezioni di parte), edavendo la stessa C orte ragionevolmente escluso l’attendibilità del mero dato contabile costituito dai volumi di vendita nei periodi ‘ di prezzolibero’, in assenza di alcuna adeguata informazione in ordine ai costieffettivi di produzione .

In breve, la corte territoriale ha ragionevolmente evidenziato l’impossibilità di desumere la prova del danno - in ipotesi derivato a caricodella società ricorrente dall’imposizione del prezzo minimo delle sigarette- attraverso il confronto tra i volumi di vendita realizzati nei periodi di ‘ prezzo libero ’ e quelli realizzati nei periodi di ‘ prezzo imposto’.

Tale confronto, infatti, sarebbe stato prospettato solo artificialmente con riguardo al preteso periodo di ‘ prezzo libero ’ successivo alla sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativoimpositivo della c.d. accisa minima, avendo la [OSCURATO:SOCIETA] usufruito, dopo il 2012, della sospensione del provvedimento di imposizione di tale accisa minima in virtù di un provvedimento Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudizialedi carattere singolare, ossia non esteso a tutti i competitori dellaYesmoke, rendendo in tal modo del tutto arbitraria la riconduzione dell’aumento dei volumi di vendita alla sola eliminazione del prezzo minimoimposto.

Sottoaltro profilo, la corte territoriale ha del tutto coerentemente sottolineatocome il mero confronto tra volumi di vendita realizzati in tempi diversi, non valesse a costituire un significativo dato rappresentativo del danno denunciato, in assenza di un’analitica descrizionedei costi di produzione idonei a rivelare l’eventuale effettiva contrazionedei margini di profitto realizzati nei periodi di vigenza del prezzominimo imposto. 48.Ritiene dunque il Collegio opportuno richiamare, in relazione al casoin esame, il consolidato principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazionedel paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare cheil giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizionedella norma, il che significa che per realizzare la violazione deveaver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiattribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 116c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez.U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01) . 49.Sotto altro profilo, l’ammissibilità della doglianza relativa alla violazione dell'art. 116 c.p.c. è consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirleun altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuiscead una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valoredi prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondoil suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02).

Nellaspecie, la società ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento impostoda una fonte di prova legale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omessoesame, da parte della C orte territoriale , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della sceltadecisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.) – si è limitato a denunciare un (pretes o ) cattivo esercizio, da parte della Corteterritoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica deltutto inammissibile in questa sede di legittimità . 50.Sulla base di tali considerazioni, dev’essere pertanto attestata l’inammissibilitàdel nono, del decimo e dell’undicesimo motivo.

51. Con il dodicesimo motivo, la società ricorrente censura la sentenzaimpugnata per difetto assoluto di motivazione in relazione al punto concernente il rigetto dell’appello incidentale proposto dall’odierna società istante, essendosi la C orte territoriale sottratta all’oneredi specificare l’entità, la consistenza e la natura dei motivi per iquali detto appello incidentale doveva essere respinto. 52.Il motivo è infondato.

53. Osserva il Collegio come la sentenza impugnata abbia espressamente giustificato il rigetto dell’appello incidentale con riferimentoall’insieme delle considerazioni svolte ( immediatamente a ridossodella valutazione circa la fondatezza dell’appello incidentale ) in ordine all’effettività del danno denunciato dalla società ricorrente: si tratta di un ’ esplicita , riconoscibile ed argomentata motivazione della decisioneassunta dal giudice a quo , di per sé pienamente idonea ad escluderein radice la fondatezza della censura in esame.

54. Con il tredicesimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la C orte territoriale illegittimamente disatteso l’appello incidentale proposto dalla società istante, sulla presumibile base delle argomentazioni sviluppate nelle parti del provvedimento impugnato già sottoposte a critica nei precedentimotivi dal primo al settimo. 55.Il motivo è inammissibile. 56.Osserva il Collegio come la società ricorrente abbia proposto la censura in esame trascurando di specificare i termini esatti della Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri contestazionecritica avanzata nei confronti della sentenza impugnata, avendototalmente omesso di individuare le questioni e i punti illustrati nell’appelloincidentale che sarebbero stati (in ipotesi) erroneamente disattesidalla C orte territoriale. 57.Al di là di tale premessa, varrà considerare come la rilevata complessiva infondatezza di precedenti motivi di ricorso valga ad assorbire la rilevanza della proposizione del motivo in esame, dalla stessasocietà ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 26683/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in person a del Presidente del Consiglio dei m inistri pro - tempore , rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente e ricorrente incidentale -2 Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 1927/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI. Udito il S ostituto P rocuratore G enerale , in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigetto del ricorsoprincipale e di quello incidentale. Uditii difensori delle parti comparsi in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 15/3/2021, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei m inistri e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna della Presidenza del Consiglio dei m inistri al risarcimento dei danni asseritamentesubiti dalla società attrice in conseguenza dell’adozione, da parte dello Stato italiano, di misure legislative destinate alla determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette. 2.Secondo la prospettazione della società ricorrente, tali misure, inquanto in ipotesi adottate in contrasto con i principi dell’ordinamento dell’Unione Europea in materia di libertà di concorrenza e d’impresa, avevanocausato un grave danno economico alla [OSCURATO:SOCIETA]. che, proprio attraverso una politica di mercato volta alla commercializzazionedelle sigarette a prezzi particolarmente contenuti, aveva realizzato significativi profitti, di seguito cancellati dalla contestatanormativa approvata dallo Stato italiano. 3.A fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale - dopo averpreliminarmente escluso l’esistenza di alcun giudicato esterno (in tesiformatosi a seguito del rigetto della domanda di risarcimento dei Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri danni proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al giudice amministrativo inconnessione al domandato annullamento dei provvedimenti adottati dall’amministrazionefinanziaria dello Stato per l’imposizione di prezzi minimi di vendita delle sigarette) - ha rilevato l’insussistenza dei presuppostiper il riconoscimento della pretesa risarcitoria della società attrice, dovendo escludersi il carattere ‘grave e manifesto’ delle violazioni contestate al legislatore italiano (secondo i parametri ripetutamente sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unioneeuropea), avuto riguardo al carattere non chiaro, né preciso o sufficiente della normativa comunitaria nella materia dei prezzi dei prodotti da tabacco, non potendo escludersi l’esercizio, da parte dei legislatori degli Stati membri, del legittimo potere di imposizione autoritativadi prezzi per la realizzazione di interessi propri dei singoli Stati (come, ad esempio, in materia di salute), con il solo limite costituito dal divieto di determinare effetti oggettivamente distorsivi dellaconcorrenza tra imprese. 4.In breve, secondo la Corte d’appello, il legislatore italiano era incorso unicamente in una particolare violazione delle modalità di eserciziodella politica dei prezzi minimi imposti, che, in ragione delle relative caratteristiche, doveva ritenersi tale da non giustificare il riconoscimento di una responsabilità risarcitoria nei confronti della società attrice, in quanto oggettivamente scusabile in considerazione delle particolari circostanze dell’indicato contesto normativo complessivo. 5.Sotto altro profilo, la Corte territoriale ha rilevato la correttezza delladecisione impugnata nella parte in cui aveva in ogni caso escluso l’avvenuta adeguata dimostrazione, da parte della società ricorrente, delconcreto ricorso delle conseguenze dannose denunciate.Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 6. Tali argomentazioni, del resto, dovevano essere estensibili, secondo la Corte territoriale, anche alle misure adottate in sede legislativa in materia di accise sul tabacco, in relazione alle quali, peraltro, doveva ritenersi mancante (al di là della tardività delle relative deduzioni) alcuna adeguata dimostrazione, da parte della società attrice, tanto del carattere ‘grave e manifesto’ dell’illecito in ipotesi dedotto, quanto del ricorso di effettive conseguenze dannose concretamentericonducibili alle misure adottate dal legislatore italiano. 7.Avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione sulla base di tredici motivi di impugnazione. 8.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei m inistri resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, sulla base di un unico motivodi impugnazione. 9.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato controricorso al fine di resistere alricorso incidentale. 10. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando il rigetto del ricorso principale e di quelloincidentale. 11.Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dev’essere preliminarmente affrontato, per ragioni di pregiudizialità, il ricorso incidentale proposto dalla Presidenza del Consigliodei m inistri . 2.Con l’unico motivo di tale ricorso incidentale , la Presidenza del Consigliocensura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la Corteterritoriale erroneamente disatteso il motivo di appello avanzato dalla stessa Presidenza del Consiglio in relazione all’eccezione di giudicatoderivante dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 482/2012 e Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri n. 483/2012 che avevano respinto le domande di risarcimento del dannoproposte da [OSCURATO:SOCIETA] (per la diversità dei soggetti e della causa petendi),attesa la sostanziale identificazione soggettiva del Ministero dell’Economiae delle Finanze e dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato(parti di quei giudizi) con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, edovendo ritenersi che dinanzi al giudice amministrativo la controparte aveva pur sempre contestato, ai fini della proposta domanda di risarcimentodei danni, la legittimità della normativa primaria interna sul presupposto della quale erano stati assunti i provvedimenti amministrativiimpugnati in quella sede. 3.Il motivo è infondato. 4.Osserva il Collegio come, al di là della questione (rilevante sul terreno della legittimazione passiva) concernente l ’ identità o la diversitàsoggettiva della P residenza del Consiglio dei Ministri rispetto ai singoli M inisteri (segnatamente nei casi, come quello in esame, in cuiè in questione l a chiamata in causa della P residenza del Consiglio deiministri quale figura esponenziale dello Stato italiano nell’in sieme dei suoi apparati istituzional i ), l’eccezione di giudicato sollevata in questasede dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri non possa in ogni casotrovare accoglimento , dovendo ritenersi non sussistente l’identità delle causae petendi post e a fondamento , da un lato, della domanda risarcitoria illo tempore formulata dinanzi al giudice amministrativo dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e , dall’altro, d e l la richiesta di risarcimento dei dannidalla medesima società avanzata in questa sede civile. 5.Al riguardo, è appena il caso di considerare l’irriducibile diversità deifatti indicati a sostegno della domanda risarcitoria proposta dalla Yesmokedinanzi al giudice amministrativo , rispetto a quelli allegati a fondamento della domanda di risarcimento dei danni rilevante in questa sede, avendo la [OSCURATO:SOCIETA] contestato , in quella prima sede Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudiziaria, il carattere illecito del comportamento amministrativo consistito nell’adozione di un illegittimo provvedimento impositivo di unprezzo minimo dei tabacchi, là dove, in sede civile, la stessa società ha viceversa invocato il riconoscimento del carattere illecito del comportamentoadottato in sede legislativa dallo Stato italiano, rivisto nella sua unitarietà istituzionale, siccome lesivo dei diritti riconosciuti allasocietà attrice dalla disciplina europea di matrice unionale . 6. Si tratta, all’evidenza, di domande comportanti ciascuna l’esecuzione di indagini istruttorie relative a presupposti di fatto radicalmente eterogenei tra loro (l’adozione di un provvedimento amministrativo, da un lato, e l’assunzione di un atto legislativo, dall’altro), vieppiù riferiti alla prospettata lesione d i situazioni giuridichesoggettive in nessun caso sovrapponibili tra loro . 7. Ne deriva l’attestazione della palese difformità delle domande risarcitorie avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA] nelle due diverse sedi giurisdizionali,con il conseguente riconoscimento dell’insussistenza di alcunpossibile giudicato formatosi dinanzi al giudice amministrativo in ipotesispendibile con efficacia preclusiva in questa sede civile ; ciò da cuidiscende il riconoscimento dell'infondatezza del ricorso incidentale. 8.Con il primo motivo del ricorso principale , la [OSCURATO:SOCIETA] censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territorialeerroneamente escluso, nel caso in esame, il ricorso di una violazione grave e manifesta, da parte dello Stato italiano, dell’ordinamentodell’Unione Europea; e tanto, sulla base di un’errata interpretazione delle condizioni sul punto stabilite dalla Corte di giustiziadell’Unione Europea, con particolare riguardo all’ingiustificata e indebita estensione, alla responsabilità del legislatore, degli stessi criteriutilizzati dalla giurisprudenza amministrativa per l’individuazione Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri della colpa delle pubbliche amministrazioni nella violazione dell’ordinamentoeuropeo. 9. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge (anche in combinato disposto con l’art.2697 c.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il ricorso dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità risarcitoria dello Stato italiano alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, con particolare riferimento alla valutazione del grado di chiarezza della disciplina dell’ordinamento europeo riferita al divieto di determinare effetti distorsivi della concorrenza imprenditoriale attraverso l’azione sulprezzo dei tabacchi; nonché nella parte in cui ha rilevato la supposta esistenza di un corrispondente onere della prova a carico dell’interessato. 10.Con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente interpretato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea in ordine alla pretesa esistenza di norme internazionali che giustificherebbero il comportamento dello Stato legislatore,fondando la propria decisione sulla base di disposizione dal tenorevago, limitate alla prescrizione di una generica possibilità statale di perseguire la tutela della salute attraverso una politica di prezzi imposti,o mediante misure di natura fiscale, in contrasto con quanto obiettivamente stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UnioneEuropea. 11.Con il quarto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge per avere la corte territoriale erroneamente supposto l’inesistenza di una violazione grave e manifesta dell’ordinamento dell’Unione Europea, da parte dello Stato Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri italiano,con riferimento ad un mero obiter dictum della sentenza della Cortedi giustizia dell’Unione Europea del 24 giugno 2010 (in causa C - 571/08), riferito all’imposizione fiscale come strumento utilizzabile al finedi soddisfare le esigenze di tutela della vita e della salute umana, maindebitamente trasposto al caso in esame. 12. Con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente applicato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea in relazione alla supposta inesistenza di una violazione grave e manifesta del diritto comunitario, con particolare riferimentoall’esistenza di diritti invocabili dai singoli. 13. I cinque motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione- benché astrattamente fondati , devono ritenersi superati dalla preliminare ed assorbente questione (oggetto della successiva esposizione) che attiene alla mancata dimostrazione, da parte della società ricorrente, dell’effettiva e concreta sussistenza di danni conseguentiall’illecito dello Stato italiano contestato in questa sede. 14.Sul punto, varrà sinteticamente indicare le ragioni che inducono a ritenere priva di adeguato fondamento giuridico l’argomentazione sostenutadalla corte territoriale in relazione alla pretesa ‘scusabilità’ del comportamento del legislatore italiano in relazione alla (pur ritenuta) lesione della disciplina di origine continentale in ordine al divieto relativo all’imposizione di prezzi minimi di rivendita dei tabacchi. 15.In termini generali, è noto l’indirizzo assunto , ormai da lungo tempo, dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea in ordine alla responsabilitàdei singoli Stati nei diretti confronti di individui e gruppi in relazione alla violazione dei relativi diritti soggettivi che trovino fondamento nella disciplina dell’Unione ; evenienza destinata a Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri compiersi ogniqualvolta a l singolo Stato (indipendentemente dall’identità degli apparati o dagli organi legislativi, amministrativi o giudiziari cui risale l’adozione delle determinazioni contestate ) sia imputabile la responsabilità di aver provocato con immediatezza la lesione d i prerogative proprie dei singoli che, riconosciute e protette dall’ordinamento europeo, si sia tradotta nella produzione di conseguenzepregiudizievoli, effettive e concrete , a danno di questi. 16.Si tratta di principi andatisi progressivamente concretizzando - come opportunamente ricordato n elle note in questa sede depositate periscritto dal Procuratore Generale presso questa Corte - a partire dal principio consacrato per la prima volta nella sentenza Francovich e Bonifaci del 19 novembre 1991 (cause C - 6/90 C - 9/90), cui ha fatto seguito la pronuncia Brasserie D u P êcheur - Factortame del 5 marzo 1996,causa C - 46, in cui la Corte di Lussemburgo ha posto le basi per laconfigurabilità di una responsabilità a carico degli Stati membri per l’omessao difettosa trasposizione di direttive, con conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato ai cittadini da un illecito non altrimenti definibile se non come commesso dallo Stato nel l’esercizio della funzionelegislativa. 17.L’orientamento così inaugurato si è successivamente sviluppato econsolidato attraverso l’adozione di una serie di decisioni ( c fr. Corte di Giustizia Europea del 30 settembre 2003, in causa C - 224/01, Koebler; Corte di Giustizia Europea del 13 giugno 2006, in causa C - 173/03,Traghetti del Mediterraneo e successive ) che hanno dato luogo allastabilizzazione di un vero e proprio sistema risarcitorio (a carattere sanzionatorio)v ò lto a garantire il ristoro delle conseguenze negative derivantidall’esercizio (tanto omissivo, quanto commissivo) , da parte deisingoli Stati membri , della propria attività legislativa in conflitto con iprincipi del diritto dell’Unione .Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 18. I n questo contesto sistematico, i principi che attengono all’imputazione della responsabilità in capo al singolo Stato , pur confermandol’inevitabilità del riscontro di un indispensabile nesso di causalità tra il comportamento lesivo e il danno denunciato, prescindonodalla ricerca d ei consueti coefficient i soggettiv i del dolo e della colpa ( secondo la tradizion ale impostazione storica dei singoli ordinamenti statuali ) , per muovere alla ricerca del carattere oggettivamente‘grave e manifesto’ della violazione ascritta allo Stato danneggiante. 19. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, infatti, la responsabilità dello Stato membro discende dal concreto riscontro di trespecifiche condizioni: “ l a prima di queste condizioni è che il risultato prescritto dalla direttiva implichi l ’ attribuzione di diritti a favore dei singoli. La seconda condizione è che il contenuto di tali diritti possa essereindividuato sulla base delle disposizioni della direttiva. Infine, la terzacondizione è l'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi” (Cortedi giustizia, 19 novembre 1991, cause riunite C 6 - 90 e C - 9/90, [OSCURATO:PERSONA] , punto 40). 20. Nel dare corpo a tale indirizzo - e, segnatamente, all’individuazione del significato da ascrivere al carattere ‘ grave e manifesto’ della violazione statale - la C orte di giustizia ha ulteriormente precisato come “ fra gli elementi che il giudice competente può eventualmente prendere in considerazione, vanno sottolineati il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, l’ampiezzadel potere discrezionale che tale norma riserva alle autorità nazionali o comunitarie, il carattere intenzionale o involontario della trasgressione commessa o del danno causato, la scusabilità o l’inescusabilità di un eventuale errore di diritto, la circostanza che i Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri comportamenti adottati da un ’ istituzione comunitaria abbiano potuto concorrere all ’ omissione, all ’ adozione o al mantenimento in vigore di provvedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto comunitario. In ognicaso, una violazione del diritto comunitario è manifesta e grave quando continua nonostante la pronuncia di una sentenza che ha accertatol'inadempimento contestato, di una sentenza pregiudiziale o di una giurisprudenza consolidata della Corte in materia, dalle quali risulti l ’ illegittimità del comportamento in questione” ( caso Brasserie duPêcheur 5 marzo 1996, cause riunite C - 46/93 e C - 48/93, punti 55 - 57). 21.Tanto premesso, la Corte d’appello di Roma, pur allineandosi correttamente a tali principi, ha rilevato come, in concreto, la violazione(pur oggettivamente riscontrata) della disciplina dell’Unione da parte dello Stato italiano , in occasione dell’adozione del provvedimentolegislativo impositivo di un prezzo minimo di rivendita deltabacco ( art. 1 , comma 486 , della legge n . 311 / 2004 , poi abrogato dall’art. 4 comma 5 d.lgs. n , 48/10) , non potesse ritenersi ‘grave e manifesta’, avuto riguardo al carattere, a sua volta, ‘non chiaro e preciso’ della normativa comunitaria, si dà escludere che l’attività legislativanella materia del commercio dei prodotti da tabacco potesse considerarsi adeguatamente indirizzata in un’unica direzione dalla disciplinaeuropea (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata , nella parte incui richiama le motivazioni del giudice amministrativo che si dicono integralmentecondivise anche con riferimento alla responsabilità dello Statolegislatore: cfr. pag. 20 della sentenza impugnata ) . 22.In particolare, la C orte territoriale ha valorizzato la circostanza secondo cui l’art. 9, co. 2 della direttiva 95/59/ CE (indicato come il parametro normativo di derivazione continentale) contenesse un’espressa riserva in favore della legislazione interna degli [OSCURATO:PERSONA] del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri membri in materia di prezzi imposti tali da non escludere in toto un interventoautoritativo del legislatore e delle pubbliche amministrazioni nazionalinella determinazione del prezzo di vendita delle sigarette . 23.La stessa Corte di giustizia, del resto - secondo quanto rilevato dallaCorte territoriale - con la sentenza del 24 giugno 2010 ha ritenuto che la normativa italiana in materia di prezzo minimo fosse confliggentecon il diritto comunitario, non già per il fatto di esistere in quanto tale, ma in quanto non strutturata in modo da escludere la creazionedi una distorsione della concorrenza (cfr. pagg. 14 - 15 della sentenzaimpugnata). 24. Infine, ad ulteriore sostegno della scusabilità del legislatore italiano, la Corte d’appello di Roma ha richiamato la circostanza costituita dall’avvenuta adozione della contestata normativa italiana suiprezzi (anche) sulla base della decisione del C onsiglio europeo del 2giugno 2004 , con la quale era stata approvata la C onvenzione - quadro dell’Organizzazione M ondiale della S anità che aveva individuato espressamentele misure finanziarie e fiscali come un mezzo efficace e importante al fine di ridurre il consumo di tabacco ( in particolare da parte dei giovani ) , riconoscendo la possibilità dell’adozione e del mantenimento da parte degli Stati, di misure comprendenti l’applicazionedi politiche fiscali e, all’occorrenza, di politiche dei prezzi riguardanti i prodotti del tabacco, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di salute tendenti alla riduzione del consumo di tabacco (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata , sempre nellaparte in cui richiama le motivazioni del giudice amministrativo che si dicono integralmente condivise anche con riferimento alla responsabilità dello Stato legislatore: cfr. pag. 20 della sentenza impugnata).Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 25.L’analisi compiuta dalla C orte territoriale (sulla scia di quella condivisa del giudice amministrativo) deve dirsi , tuttavia, non rispettosa dei principi al riguardo stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea , non avendo il giudice a quo adeguatamente sottoposto ad analisi la questione ( espressamente sottolineata dalla giurisprudenza continentale ) secondo cui deve ritenersi sempre ‘ grave e manifesta ’ la violazione ascritta allo Stato membroladdove quest’ultimo abbia adottato il proprio comportamento illecitopur a fronte di una giurisprudenza consolidata in materia della Cortedi giustizia dalla quale risulti l’illegittimità del comportamento in questione(cfr. caso Brasserie du Pêcheur 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93e C - 48/93, punti 55 - 57) . 26. Al riguardo, varrà considerare come il provvedimento legislativo qui contestato sia stato adottato, dallo Stato italiano, nel 2004 ( legge n . 311 / 2004 ), e sia stato successivamente ritenuto contrastante con il diritto europeo (per violazione dell’art. 9 della direttiva n. 9 5/59 ) con la sentenza 24 giugno 2010 della Corte di Giustiziadell’Unione Europea. 27.Prima del 2004, però, la giurisprudenza europea nella materia dell’adozionedi prezzi minimi dei prodotti da tabacco poteva ritenersi giàcertamente consolidata nel senso del relativo sicuro contrasto con iprincipi del diritto dell’ U nione, tanto risultando in modo esplicito dalla lettura:1) della sentenza della CGUE del 21 giugno 1983, Commissione c.Francia (caso 90/82) ; 2) della sentenza della CGUE del 19 ottobre 2000, Commissione c. Grecia (caso 216/98) ; 3) della sentenza della CGUEdel 27 febbraio 2002, Commissione c. Francia (caso 302/2002). 28. Nel primo caso (Commissione c. Francia , sentenza del 21 giugno 1983, caso 90/82), pur non facendosi mai direttamente questione di prezzi minimi (in quanto non immediatamente posti a Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri oggettodella controversia) , da un lato , si esplicita i l divieto di incidere autoritativamentesulla fissazione dei prezzi del tabacco e, dall’altro, si dà conto della rilevanza dell’argomentazione sostenuta dalla Commissione europea l à dove, esemplificando le modalità attraverso le quali l’azione della legislazione statale sui prezzi possa incidere, distorcendolo, sul regolare andamento della concorrenza, si afferma comel’eventuale imposizione di un prezzo minimo, in quanto in ipotesi superiore al prezzo massimo stabilito da un produttore, varrebbe ad imporre, a quest’ultimo , l’adozione di un prezzo superiore, con un evidenteeffetto distorsivo della concorrenza ; e ciò, in palese contrasto conquanto espressamente sancito dalla direttiva 72/464/CEE (in larga misurasovrapponibile a i contenuti de lla direttiva 95/59/CE sul punto ) , nella parte in cui riserva ai produttori del tabacco la prerogativa di stabilire liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto dei loro prodotti nel rispetto delle dinamiche di mercato (cfr. art. 5 della direttiva72/464/CEE e art. 9 della direttiva 95/59/CE). 29. Nel secondo caso ( Commissione c. Grecia , sentenza del 19 ottobre2000, caso 216/98) , la CGUE affronta direttamente la liceità, rispettoalla direttiva 95/59/CE , della fissazione per legge, da parte di unoStato membro, del prezzo minimo dei tabacchi . Quila Corte riprende in modo esplicito la tesi, già precedentemente esposta nel ‘caso francese’ del 1982 , secondo cui la fissazione di un prezzo minimo del tabacco equivalga a lla sostanziale viola zione de l divieto (positivamente stabilito dalla direttiva 95/59/CE ) della fissazione di un prezzo massimo, poiché l’eventuale fissazione di un prezzo minimo in ipotesi superiore al prezzo massimo fissato dal produttorefinirebbe col costringere quest’ultimo ad adeguare il proprio prezzo massimo , con la conseguente consumazione di una palese violazionedei principi della libertà di concorrenza.Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] stessa decisione, peraltro, si trova altresì affermato come l’argomentazione volta a intendere l’adozione di prezzi minimi del tabacco in termini strumentali , rispetto allo scopo del concorso alla tuteladella salute , non valga a giustificare la violazione della direttiva europea,ben potendo lo Stato membro ottenere il medesimo risultato di tutela della salute attraverso l’imposizione di accise più alte : una misura fiscale di per sé capace di conserva re la possibil ità , per i l produttoreinteressato, di rinunciare a l conseguimento di più alte quote diprofitto al fine di mantenere i propri prezzi al livello originario. 30. Nel terzo caso ( Commissione c. Francia , sentenza del 27 febbraio 2002, caso 302/2002 ) , la CGUE torna a verificare la liceità , rispettoalla direttiva 95/59/CE , della fissazione per legge, da parte di uno Stato membro, del prezzo minimo dei tabacchi , nella specie stabilito dallo Stato francese in modo indiretto , ma con il medesimo risultatoconsistente nel la fissazione autoritativa di un prezzo minimo. Qui la Corte di giustizia ribadisce il principio, già stabilito nella decisioneassunta nei confronti della Grecia il 19 ottobre 2000, secondo cuila fissazione di un prezzo minimo de i prodotti da tabacco equiva le alla viola zione de l divieto (positivamente stabilito dalla richiamata direttiva) di fissazione di un prezzo massimo, poiché l’eventuale fissazionedi un prezzo minimo , in ipotesi superiore al prezzo massimo fissato dal produttore , finirebbe col costringere quest’ultimo all’adeguamento del proprio prezzo massimo , con la conseguente consumazione di una palese violazione dei principi della libertà di concorrenza. 31.Il principio di diritto da ultimo richiamato (volto a escludere la liceità della fissazione per legge di un prezzo minimo dei prodotti da tabacco, in quanto lesiva del divieto positivamente stabilito dalla direttiva 95/59/CE di fissare un prezzo massimo in violazione dei Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri principidella libertà di concorrenza , e non legittimamente giustificabile attraversoil richiamo alle esigenze di tutela della salute ) , già introdotto nel1982, in chiave argomentativa, nella sentenza della CGUE del 21 giugno 1983 (Commissione c. Francia , caso 90/82) , risulta quindi ripetutamenteripreso e consolidato nei pronunciamenti successivi della Cortedi giustizia dell’Unione Europea del 2000 e del 2002 (sentenza del19 ottobre 2000 , Commissione c. Grecia , caso 216/98 e sentenza del27 febbraio 2002, Commissione c. Francia , caso 302/2002) , con la conseguenza che l’imposizione legislativa, nel 2004, da parte dello Statoitaliano, di un prezzo minimo dei prodotti da tabacco (cfr. art. 1 comma486 della legge n . 311 / 2004 ) (successivamente riconosciuta in contrasto l’ordinamento europeo dalla sentenza del 24 giugno 2010, caso 571/08) doveva ritenersi , già all’atto della sua adozione, palesemente contraria all’orientamento consolidato d e lla giurisprudenzadella Corte di giustizia dell’Unione Europea in materia e, conseguentemente, tale da costituire, di per sé, una violazione ‘grave e manifesta’ della direttiva 95/59/CE, secondo quanto riconosciuto, a sua volta, dalla medesima giurisprudenza della CGUE (cfr.caso Brasserie du Pêcheur 5 marzo 1996, cause riunite C - 46/93 e C-48/93, punti 55 - 57) . 32. Da tali premesse deriva dunque l’erroneità dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata , secondo cui l’imposizione di un prezzominimo dei prodotti di tabacco introdotta dall’ art. 1 comma 486 della legge n . 311 / 2004 , pur contrastando con la direttiva 95/59/CE, non ha costituito una violazione ‘grave e manifesta’ del diritto dell’Unione. 33.Tale erroneità, pur inducendo a ritenere astrattamente fondate le censure illustrate dall’odierna società ricorrente attraverso la proposizionedei motivi in esame, si rivela pur tuttavia priva di incidenza Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla correttezza della decisione finale impugnata, avuto riguardo al carattere assorbente della questione relativa alla mancata dimostrazione, da parte della società ricorrente, dell’effettiva e concretasussistenza di danni conseguenti all’illecito dello Stato italiano contestatoin questa sede (su cui v. infra ). 34.Ne deriva il riconoscimento dell’inammissibilità dei motivi dal primo al quinto del ricorso principale , avuto riguardo alla relativa irrilevanzaai fini della decisione . 35.Con il sesto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la C orte territoriale erroneamenteritenuto che la società attrice avesse inammissibilmente mutatoin corso di causa la propria domanda relativa all’estensione del propriofatturato anche al periodo successivo alla data della sentenza dicondanna dello Stato italiano pronunciata dalla Corte di giustizia per l’introduzione del cosiddetto prezzo minimo, avendo l’odierna istante tempestivamenterivendicato il risarcimento di tutti i danni subiti anche inrelazione alla violazione delle norme sulla concorrenza, oltre che a quelli discendenti dalla violazione dell’art. 9 della direttiva n. 95/59, senza considerare il carattere ugualmente dannoso ed economicamente equivalente, tanto dell’imposizione di un prezzo minimo,quanto dell’imposizione di un’accisa di entità tale da ostacolare di fatto ogni possibilità di contenimento del prezzo in chiave concorrenziale, come peraltro statuito dalla sentenza del Tribunale amministrativoregionale richiamata in ricorso e passata in giudicato a seguitodella conferma da parte del Consiglio di Stato. 36.Con l’ottavo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge (anche in combinato disposto con l’art.39-octies del d.lgs. n. 504/95, nel testo risultante a seguito della modificaintrodotta con il d.l. n. 94 del 23 giugno 2010), per avere la Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme dell’ordinamentoeuropeo sulla concorrenza, secondo la giurisprudenza dellaCorte di giustizia dell’Unione Europea. 37. Il sesto motivo è infondato e suscettibile di assorbire la rilevanzadell’ottavo. 38. Osserva il Collegio come l’esame della documentazione processuale, ammissibile in considerazione della natura del vizio denunciato, consenta di confermare l’esattezza di quanto statuito dal giudice a quo in relazione alla tardività della proposizione, da parte della società ricorrente, della domanda di risarcimento dei danni conseguenti all a dedotta assunzione, da parte dello Stato italiano , di uncomportamento genericamente lesivo dei principi della concorrenza traimprenditori in conseguenza dell’imposizione legislativa di una c.d. ‘accisa minima’ di entità tale da ostacolare ogni possibilità di contenimento del prezzo in chiave concorrenziale , essendosi la [OSCURATO:SOCIETA]. costantemente limitata, fino alla scadenza temporale delle preclusioni processuali poste dall’art. 183 , co. 6, c.p.c. , a rivendicareil risarcimento dei danni conseguenti alla sola adozione del provvedimento legislativo impositivo di un prezzo minimo dei propri prodotti da tabacco , ed avendo, a l contrario, esteso la propria prospettazionegiustificativa della rivendicazione risarcitoria solo negli scritticonclusivi, alla luce della complessa istruttoria contabile svolta , “anche con acquisizione di documentazione dopo la scadenza dei terminiistruttori” (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata) . Datanto deriva l’ i nfondatezza della censura relativa al sesto motivo eil conseguente assorbimento delle contestazioni illustrate nell’ottavo . 39. Con il settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la C orte territoriale Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri erroneamente omesso di procedere in ogni caso alla liquidazione dei dannisubiti dalla Y esmoke s.r.l. a seguito dell’introduzione del prezzo minimoda parte del legislatore italiano. 40.Il motivo - astrattamente fondato sulla base di quanto esposto in corrispondenza alla decisione relativa ai primi cinque motivi del ricorso - deve ritenersi assorbito dal rilievo concernente la mancata dimostrazione, da parte della società ricorrente, dell’effettiva e concretasussistenza di danni conseguenti all’illecito dello Stato italiano contestatoin questa sede (su cui v. infra ). 41.Con il nono motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli art t. 115 e 116 c.p.c., per avere la C orte territoriale erroneamente escluso la possibilità di valutare, ai fini della determinazione dei danni subiti dalla società attrice, il periodo successivo all’abolizione del provvedimento denominato ‘accisa minima’, sull’erroneo presupposto della mancata previsione della rivendicazionedei corrispondenti danni nella domanda originaria. 42. Con il decimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché per violazione dell’ambito di applicazione temporale dell’art. 1, comma 486, della legge n. 311/2004, per avere la C orte territoriale erroneamente determinato l’ambito temporale di applicazione della norma nazionale in materia di accisa ai fini della quantificazione dei dannirisarcibili. 43. Con l’undicesimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione degli artt. 167 e 183 c.p.c., per avere la C orte territoriale illegittimamente tenuto conto, ai fini della decisione, delle argomentazioni avanzate dalla controparte in ordine alla pretesa violazione, da parte dell’attrice, delle norme sulla concorrenza, trattandosi di un’eccezione riconvenzionale irritualmente sollevata Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dalla controparte oltre i termini preclusivi stabiliti dalle norme processuali. 44. Il nono, il decimo e l’undicesimo motivo - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione , in quanto tutti vertenti sulla questione concernente la dimostrazione e la liquidazione del danno rivendicato- sono inammissibili. 45.Osserva il Collegio come la C orte territoriale abbia radicalmente disarticolato il ragionamento probatorio posto a fondamento della sentenzadi primo grado , nella parte in cui ha ritenuto di rinvenire, tra i dati contabili acquisiti nel corso dello svolgimento della c.t.u., sufficienti elementi dimostrativi di carattere presuntivo idonei a sostanziareil giudizio condotto ai fini ( non già solo della liquidazione , bensì) della sussistenza stessa del danno denunciato dalla società ricorrente. Inparticolare, la C orte d’appello ha evidenziato l’impossibilità di ascrivere u n’attendibile idoneità rappresentativa ai parametri temporali e contabili valorizzati dal primo giudice , rilevando come l’erroneità del criterio equitativo di quantificazione adottato dal Tribunalediscendesse in primo luogo “ dall'erronea individuazione del momentodi abolizione del prezzo minimo di vendita delle sigarette che ilTribunale ha fissato nel mese di maggio 2012, quando il Tar del Lazio aveva disapplicato la normativa sull’accisa minima, ritenendo che quest'ultima, di fatto, reintroducesse il prezzo minimo di vendita dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, laddove,dopo la pronuncia della sentenza della Corte di Giustizia del 24 giugno 2010, lo Stato italiano non aveva più applicato la norma internasul prezzo minimo né era entrata in vigore la norma nazionale inmateria di accisa minima ”.Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] impugnata ha in ogni caso evidenziato come “ il dato della crescita esponenziale del fatturato di [OSCURATO:SOCIETA] nell'epoca successivaall’aprile 2012 ” non esibisse alcuna “ valenza univoca quale elementoper la liquidazione del danno ” , avuto riguardo all’impossibilità di“stabilire in quale misura detta crescita sia stata determinata da una situazionedi disparità di condizioni con tutti gli altri competitori che hannosubito l ’ applicazione dell'accisa minima disapplicata soltanto per [OSCURATO:SOCIETA],mentre gli altri concorrenti avevano ottenuto provvedimenti analoghinel periodo tra il maggio 2013 ed il dicembre 2013 ” . Quanto,infine, a i volumi di vendita nei periodi ‘ di prezzo libero ’ , gli stessinon sarebbero , secondo il giudice d’appello, “ da soli sufficienti a fondarela quantificazione del danno ” non tenendo in alcun conto del decisivo “dato relativo ai costi di produzione ” (cfr. pag g . 19 - 20 della sentenzaimpugnata). 46.In forza di tali premesse, il giudice d’appello ha quindi ritenuto chei residui elementi di valutazione oggettivamente considerabili non valesseroa giustificare il riconoscimento di un quadro probatorio ( sia pure di carattere critico - indiziario ) sufficiente a conferire adeguata attendibilità a un giudizio positivo in ordine , non solo alla quantificazione, bensì al la stessa concreta sussistenza dei danni denunciati dalla società ricorrente come causalmente riconducibili al provvedimentolegislativo in questa sede contestato . 47. Le censure avanzate dall’odierna società ricorrente con i tre motivi in esame, lungi dall’intercettare la pretesa violazione d e i parametrinormativi espressamente richiamati, in altro non si risolv ono senon in una prospettata rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove,secondo un’impostazione critica non consentita in questa sede dilegittimità, assumendo una portata del tutto irrilevante, rispetto alle concrete argomentazioni prospettate dalla C orte d’appello (e in Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri precedenzariportate), tanto l ’asserita erroneità dell’affermazione della Corte secondo cui il T ribunale non avrebbe dovuto prendere in considerazione il periodo successivo al mese di aprile 2012 (sull'assunto che questo non fosse ricompreso nella domanda originaria), quanto l’affermazione secondo cui la norma sull'accisa minimasarebbe entra ta in vigore nel momento stesso dell’abolizione del prezzo minimo , avendo la C orte territoriale espressamente attribuito rilevanza dirimente all’inquinamento ‘rappresentativo’ costituitodalla diversità dei tempi di applicazione della sospensione del provvedimentoimpositivo de ll’accisa minima per i diversi produttori in competizione successivamente al 2012 (circostanza di fatto acquisita alla cognizione delle parti e liberamente valutabile dal giudice a prescinderedall’eventuale tempestività di rilievi o eccezioni di parte), edavendo la stessa C orte ragionevolmente escluso l’attendibilità del mero dato contabile costituito dai volumi di vendita nei periodi ‘ di prezzolibero’, in assenza di alcuna adeguata informazione in ordine ai costieffettivi di produzione . In breve, la corte territoriale ha ragionevolmente evidenziato l’impossibilità di desumere la prova del danno - in ipotesi derivato a caricodella società ricorrente dall’imposizione del prezzo minimo delle sigarette- attraverso il confronto tra i volumi di vendita realizzati nei periodi di ‘ prezzo libero ’ e quelli realizzati nei periodi di ‘ prezzo imposto’. Tale confronto, infatti, sarebbe stato prospettato solo artificialmente con riguardo al preteso periodo di ‘ prezzo libero ’ successivo alla sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativoimpositivo della c.d. accisa minima, avendo la [OSCURATO:SOCIETA] usufruito, dopo il 2012, della sospensione del provvedimento di imposizione di tale accisa minima in virtù di un provvedimento Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudizialedi carattere singolare, ossia non esteso a tutti i competitori dellaYesmoke, rendendo in tal modo del tutto arbitraria la riconduzione dell’aumento dei volumi di vendita alla sola eliminazione del prezzo minimoimposto. Sottoaltro profilo, la corte territoriale ha del tutto coerentemente sottolineatocome il mero confronto tra volumi di vendita realizzati in tempi diversi, non valesse a costituire un significativo dato rappresentativo del danno denunciato, in assenza di un’analitica descrizionedei costi di produzione idonei a rivelare l’eventuale effettiva contrazionedei margini di profitto realizzati nei periodi di vigenza del prezzominimo imposto. 48.Ritiene dunque il Collegio opportuno richiamare, in relazione al casoin esame, il consolidato principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazionedel paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare cheil giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizionedella norma, il che significa che per realizzare la violazione deveaver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiattribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 116c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez.U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01) . 49.Sotto altro profilo, l’ammissibilità della doglianza relativa alla violazione dell'art. 116 c.p.c. è consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirleun altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuiscead una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valoredi prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondoil suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02). Nellaspecie, la società ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento impostoda una fonte di prova legale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omessoesame, da parte della C orte territoriale , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della sceltadecisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.) – si è limitato a denunciare un (pretes o ) cattivo esercizio, da parte della Corteterritoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica deltutto inammissibile in questa sede di legittimità . 50.Sulla base di tali considerazioni, dev’essere pertanto attestata l’inammissibilitàdel nono, del decimo e dell’undicesimo motivo. 51. Con il dodicesimo motivo, la società ricorrente censura la sentenzaimpugnata per difetto assoluto di motivazione in relazione al punto concernente il rigetto dell’appello incidentale proposto dall’odierna società istante, essendosi la C orte territoriale sottratta all’oneredi specificare l’entità, la consistenza e la natura dei motivi per iquali detto appello incidentale doveva essere respinto. 52.Il motivo è infondato. 53. Osserva il Collegio come la sentenza impugnata abbia espressamente giustificato il rigetto dell’appello incidentale con riferimentoall’insieme delle considerazioni svolte ( immediatamente a ridossodella valutazione circa la fondatezza dell’appello incidentale ) in ordine all’effettività del danno denunciato dalla società ricorrente: si tratta di un ’ esplicita , riconoscibile ed argomentata motivazione della decisioneassunta dal giudice a quo , di per sé pienamente idonea ad escluderein radice la fondatezza della censura in esame. 54. Con il tredicesimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la C orte territoriale illegittimamente disatteso l’appello incidentale proposto dalla società istante, sulla presumibile base delle argomentazioni sviluppate nelle parti del provvedimento impugnato già sottoposte a critica nei precedentimotivi dal primo al settimo. 55.Il motivo è inammissibile. 56.Osserva il Collegio come la società ricorrente abbia proposto la censura in esame trascurando di specificare i termini esatti della Udienzapubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri contestazionecritica avanzata nei confronti della sentenza impugnata, avendototalmente omesso di individuare le questioni e i punti illustrati nell’appelloincidentale che sarebbero stati (in ipotesi) erroneamente disattesidalla C orte territoriale. 57.Al di là di tale premessa, varrà considerare come la rilevata complessiva infondatezza di precedenti motivi di ricorso valga ad assorbire la rilevanza della proposizione del motivo in esame, dalla stessasocietà ricor
Sentenza Cassazione n. 30369/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris