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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 luglio 2023

Cassazione n. 37116/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri nel procedimento a carico di 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 luglio 2023, il Tribunale di Velletri, previo assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, contestata al capo B) al solo imputato [OSCURATO:PERSONA], nel reato di cui al capo A), contestato a tutti gli imputati come violazione dell'art. 260 d.lgs. 152 del 2006, ha assolto i medesimi perché il fatto non sussiste.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 con riferimento all'art. 183, comma 1, lett. aa), del medesimo decreto per non essere stata ritenuta quale stoccaggio di rifiuti soggetta ad autorizzazione l'attività pacificamente svolta dagli imputati, in assenza di titolo abilitativo, presso un piazzale antistante la discarica di Colleferro tra il settembre ed il novembre 2014.

Tale attività - ricostruita in processo senza contestazioni - era consistita nel trasferire i rifiuti urbani indifferenziati prelevati presso i Comuni dai camion adibiti alla raccolta su automezzi di maggiori dimensioni per poi convogliarli presso una società di Aprilia autorizzata al trattamento meccanico biologico.

Secondo il pubblico ministero ricorrente, il reato di cui al capo A) d'imputazione, originariamente contestato come traffico illecito di rifiuti, si sarebbe dovuto riqualificare nella contravvenzione più sopra richiamata e, pur correttamente ritenendo in tale capo assorbito il reato contravvenzionale contestato al capo B), il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere essendo già in allora decorso il termine massimo di prescrizione.

Il Tribunale aveva invece pronunciato sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto ritenendo erroneamente che la descritta attività non fosse qualificabile come stoccaggio, bensì quale mero "trasbordo", non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 193, comma 15, d.lgs. 152 del 2006.

2.2. Con i restanti tre motivi il pubblico ministero ricorrente denuncia il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo, rispettivamente: - alla valutazione della prova documentale e testimoniale, che escludeva trattarsi di un mero trasbordo di rifiuti tra veicoli, posto che i rifiuti venivano invece scaricati a terra e da qui successivamente prelevati per il carico su più grandi automezzi; - alla valutazione della prova testimoniale con riferimento alla non tracciabilità dei rifiuti in questione rispetto alle descritte operazioni e, tra l'altro, alla conseguente illogicità dell'affermazione circa la loro durata per ricondurla nei termini indicati dalla citata definizione legislativa di trasbordo non penalmente rilevante; - all'omessa valutazione della variante all'A.I.A. successivamente rilasciata dalla Regione Lazio con riguardo all'autorizzazione delle attività di trasferenza dei rifiuti oggetto di processo, essendo le stesse state considerate, anche dall'autorità amministrativa, quali operazioni di messa in riserva rientranti nella categoria R13 dell'Allegato C alla Parte quarta del d.lgs. 152/2006.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., va interpretata nel senso che per proporre ricorso per cassazione il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e a., Rv. 208165), ciò che nella specie non può apprezzarsi con riguardo alla doglianza di violazione di legge proposta con il primo motivo di ricorso.

3.2. Anche quando ricorrente sia il pubblico ministero, secondo il più recente e largamente condiviso orientamento di questa Corte — da cui sembra essersi ultimamente discostata soltanto la decisione Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282814, resa, tuttavia, con riguardo all'ammissibilità dell'appello in un caso particolare - perché il ricorso sia ammissibile non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge ed alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274; Sez. 5, n. 35785 del 04/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273630).

L'inammissibilità per difetto di interesse del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, laddove il reato si sia prescritto, è stata più volte ritenuta anche qualora la causa estintiva sia maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata, salvo che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile (Sez. 4, n. n. 44951 del 15/10/2021, Capozzo, Rv. 282243; Sez. 6, n. 34069 del 29/09/2020, Cozzolino, Rv. 279928).

Nel caso di specie, il pubblico ministero ricorrente non ha allegato alcun concreto, specifico, interesse ad ottenere una sentenza di 3 (u7 proscioglimento per estinzione del reato piuttosto che di assoluzione nel merito, né lo stesso appare ravvisabile.

Laddove, poi, si considerino i restanti tre motivi di ricorso - che, in quanto fondati sul vizio di motivazione, in caso di accoglimento imporrebbero un annullamento con rinvio - l'esattezza della conclusione è ancor più evidente, posto che, quand'anche le doglianze del pubblico ministero fossero fondate ed il ricorso fosse accolto, il giudice del rinvio dovrebbe comunque dichiarare estinti i reati per prescrizione (Sez. 5, n. 6166 del 21/09/2015, dep. 2016, Tarini, Rv. 266259; v. anche Sez. 1, n. 2209 del 10/01/2018, Conti e aa., Rv. 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri nel procedimento a carico di 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 luglio 2023, il Tribunale di Velletri, previo assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, contestata al capo B) al solo imputato [OSCURATO:PERSONA], nel reato di cui al capo A), contestato a tutti gli imputati come violazione dell'art. 260 d.lgs. 152 del 2006, ha assolto i medesimi perché il fatto non sussiste. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 con riferimento all'art. 183, comma 1, lett. aa), del medesimo decreto per non essere stata ritenuta quale stoccaggio di rifiuti soggetta ad autorizzazione l'attività pacificamente svolta dagli imputati, in assenza di titolo abilitativo, presso un piazzale antistante la discarica di Colleferro tra il settembre ed il novembre 2014. Tale attività - ricostruita in processo senza contestazioni - era consistita nel trasferire i rifiuti urbani indifferenziati prelevati presso i Comuni dai camion adibiti alla raccolta su automezzi di maggiori dimensioni per poi convogliarli presso una società di Aprilia autorizzata al trattamento meccanico biologico. Secondo il pubblico ministero ricorrente, il reato di cui al capo A) d'imputazione, originariamente contestato come traffico illecito di rifiuti, si sarebbe dovuto riqualificare nella contravvenzione più sopra richiamata e, pur correttamente ritenendo in tale capo assorbito il reato contravvenzionale contestato al capo B), il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere essendo già in allora decorso il termine massimo di prescrizione. Il Tribunale aveva invece pronunciato sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto ritenendo erroneamente che la descritta attività non fosse qualificabile come stoccaggio, bensì quale mero "trasbordo", non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 193, comma 15, d.lgs. 152 del 2006. 2.2. Con i restanti tre motivi il pubblico ministero ricorrente denuncia il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo, rispettivamente: - alla valutazione della prova documentale e testimoniale, che escludeva trattarsi di un mero trasbordo di rifiuti tra veicoli, posto che i rifiuti venivano invece scaricati a terra e da qui successivamente prelevati per il carico su più grandi automezzi; - alla valutazione della prova testimoniale con riferimento alla non tracciabilità dei rifiuti in questione rispetto alle descritte operazioni e, tra l'altro, alla conseguente illogicità dell'affermazione circa la loro durata per ricondurla nei termini indicati dalla citata definizione legislativa di trasbordo non penalmente rilevante; - all'omessa valutazione della variante all'A.I.A. successivamente rilasciata dalla Regione Lazio con riguardo all'autorizzazione delle attività di trasferenza dei rifiuti oggetto di processo, essendo le stesse state considerate, anche dall'autorità amministrativa, quali operazioni di messa in riserva rientranti nella categoria R13 dell'Allegato C alla Parte quarta del d.lgs. 152/2006. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., va interpretata nel senso che per proporre ricorso per cassazione il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e a., Rv. 208165), ciò che nella specie non può apprezzarsi con riguardo alla doglianza di violazione di legge proposta con il primo motivo di ricorso. 3.2. Anche quando ricorrente sia il pubblico ministero, secondo il più recente e largamente condiviso orientamento di questa Corte — da cui sembra essersi ultimamente discostata soltanto la decisione Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282814, resa, tuttavia, con riguardo all'ammissibilità dell'appello in un caso particolare - perché il ricorso sia ammissibile non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge ed alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274; Sez. 5, n. 35785 del 04/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273630). L'inammissibilità per difetto di interesse del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, laddove il reato si sia prescritto, è stata più volte ritenuta anche qualora la causa estintiva sia maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata, salvo che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile (Sez. 4, n. n. 44951 del 15/10/2021, Capozzo, Rv. 282243; Sez. 6, n. 34069 del 29/09/2020, Cozzolino, Rv. 279928). Nel caso di specie, il pubblico ministero ricorrente non ha allegato alcun concreto, specifico, interesse ad ottenere una sentenza di 3 (u7 proscioglimento per estinzione del reato piuttosto che di assoluzione nel merito, né lo stesso appare ravvisabile. Laddove, poi, si considerino i restanti tre motivi di ricorso - che, in quanto fondati sul vizio di motivazione, in caso di accoglimento imporrebbero un annullamento con rinvio - l'esattezza della conclusione è ancor più evidente, posto che, quand'anche le doglianze del pubblico ministero fossero fondate ed il ricorso fosse accolto, il giudice del rinvio dovrebbe comunque dichiarare estinti i reati per prescrizione (Sez. 5, n. 6166 del 21/09/2015, dep. 2016, Tarini, Rv. 266259; v. anche Sez. 1, n. 2209 del 10/01/2018, Conti e aa., Rv. 2
Sentenza Cassazione n. 37116/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris