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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 24212/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12382 R.G.anno 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Poddi R ober to e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in giudizio anche in proprio ex art. 86 c.p.c.,oltre che dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso la quale sono tutti domiciliati; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] della U.S.L.

BR/4 di Brindisi, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso l’ordinanza n.4696/2018 depositat a il 28 febbraio 2018 del la Corte Suprema di Cassazione.

Sez.

I–RG 12382/2018 camera di consiglio4.7.2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― E’ impugnata per revocazio ne l’ordinanza n. 4696/2018 di questa Corte.

La vicenda processuale è riassunta come segue nel provvedimento impugnato.

Con sentenza depositata in data 19 marzo 2001 il Tribunale di Brindisi, pronunciando sulla domanda proposta dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente all'irreversibile trasformazione di un terreno e di un fabbricato avvenuta nell'ambito della realizzazione del completamento della nuova sede del locale ospedale, dichiarava il Comune di Brindisi tenuto al pagamento dell'indennità di occupazione legittima ; condannava detto ente, in solido con la Gestione liquidatoria della ex [OSCURATO:PERSONA]/4 di Brindisi , al pagamento, in favore degli aventi diritto, a titolo di ristoro del pregiudizio correlato alla perdita del bene, della somma di l ire 904.700.000, oltre interessi e rivalutazione.

La Corte di appello di Lecce, con sentenza non definitiva, dichiarava inammissibile il gravame proposto dalla USL, che non aveva partecipato al primo grado del giudizio, nonché la nullità della statuizione relativa all'indennità di occupazione legittima, la cui domanda non risultava proposta; accertavala responsabilità esclusiva della USL in merito all'illecita esecuzione delle opere e, quindi, disponeva in ordine alla prosecuzione del giudizio relativamente alla determinazione dell'entità del danno subito.

Con la sentenza definitiva indicata in epigrafe la Corte di appello, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio all'uopo disposta, ritenuta l'area in parte edificabile edin parte agricola, in quanto interessata dalla zona di rispetto della strada Brindisi - Taranto, e tenuto altresì conto Sez.

I–RG 12382/2018 camera di consiglio4.7.2023 del valore del soprassuolo, confermava le statuizioni della decisione di primo grado, limitatamente ai punti nn. 4 e 6, favorevoli ai Poddi, condannandoli al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Brindisi.

Con la pronuncia impugnata per revocazione questo Giudice di legittimità ha respinto il ricorso per cas sazione della Gestione liquidatoria e ha accolto quello incidentale dei Poddi limitatamente al primo motivo.

Con quest ’ ultimo mezzo era stat a censurat a l’affermazione, contenuta nella sentenza definitiva della Corte di appello, secondo cui la pronuncia non definitiva precedentemente emessa dalla stessa Corte conteneva il riconoscimento del la responsabilità esclusiva della Gestione liquidatoria della USL (e quindi la negazione della responsabilitàdel Comune).

Il principio per cui cui la portata precettiva di una decisione va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione , non poteva trovare applicazione ― a detta della parte ricorrente ― allor quando, come nella specieera accaduto, il dispositivo difettasse del tutto .

E sul puntoquesta Corte ha rilevato, nella sentenza qui impugnata, che i l dispositivo della pronuncia parziale mancava, effettivamente, di alcun riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del Comune di Brindisi.

2. ― Al ricorso odierno, con cui viene denunciato l’ errore revocatorio, resiste la Gestione liquidatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.― I ricorrenti denunciano l'errore revocatorio per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. per «mancata percezione dell'esistenza di motivi di ricorso»da essi svolti con l’impugnazione proposta avanti a questa Corte.

Lamentano, in particolare , che l'ordinanza i mpugnata abbia esaminato solo il secondomezzo di censura , così incorrendo in errore di percezione quanto al primo.

Il motivo di ricorso su cui la Corte avrebbe mancato di pronunciarsi investiva la statuizione con cui il Sez.

I–RG 12382/2018 camera di consiglio4.7.2023 Giudicedi appello aveva condannato i Poddi, il solido , al pagamento , in favore del Comune di Brindisi, delle spese del doppio grado di giudizio.

Rilevano gli odierni istantiche col ricorso per cassazionesi era dedotto: che anchela USL a veva proposto appello avverso la sentenza di primo grado contro ilComune; che la Corte t erritoriale non si era avveduta che ilComune non si era costituito in primo grado; che la condanna non poteva essere pronunciata nei confronti dei ricorrenti in via solidale, essendo costoro eredipro quota.

2. ― Il ricorso è inammissibile.

Come in precedenza accennato, questa Corte, in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale dei Poddi, ha cassato la sentenza impugnata; la causa è stata così rinviata alla Corte di Lecce.

Nell’ordinanza impugnata si è in particolarenegato che la sentenza non definitiva della Corte di appello avesse a cc ertato , come invece impropriamente ritenuto in quelladefinitiva, la responsabilità esclusiva , e non già concorrente ― rispetto a quella del Co mune di Brindisi ―, della Gestione liquidatoria.

Appare allora evidente che la censura che investiva la statuizione resadalla sentenza di appello in punto di spese processuali ( capo D del dispositivo di tale pronuncia: cfr. pag. 18 del ricorso per cassazione)sia stataritenuta da questa Corte assorbito , in ragione del naturale venir menodi quel capo di pronuncia.

Infatti, il principio, previsto dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, ancorché limitata ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali(per tutte: Cass. 8 giugno 2007, n. 13428; Cass. 3 ottobre 2005, n. 19305).

Del resto, e sintomaticamente, sono stati gli stessi ricorrenti a riconoscere (cfr. pag. 18 del ricorso per cassazione)che la cassazione della pronuncia di appello relativamente all a Sez.

I–RG 12382/2018 camera di consiglio4.7.2023 regolamentazione delle spese processuali trova va autonomo fondamento nelle ragioni che avrebbero dovuto portare alla cassazione del capo A di quella decisione (il capo con cui era stata esclusa la responsabilità del Comune diBrindisi).

Mette conto di aggiungere, per mera completezza, che la pronuncia di inammissibilità si imporrebbe ove pure si ritenesse che la Corte di cassazione fosse incorsa nel prospettato errore percettivo quanto allacensura di cui trattasi.

Infatti, nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove, poi, tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento (Cass. 23 aprile 2020, n. 8051; Cass. 24 marzo 2014, n. 6881).

In altri termini, il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell'errore revocatorio, è rappresentato da un nesso di causalità di carattere logico-giuridico: si tratta infatti di stabilire se la decisione della causa avrebbe dovuto essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità logico- giuridica (Cass. 29 marzo 2016, n. 6038; Cass. 18 febbraio 2009, n. 3935).

Ebbene, è agevole osservare che nella presente fattispecie il supposto errore sarebbestato privo di essenzialità e decisività: e ciò in quanto la Corte non avrebbe dovuto comunque procedere alla cassazione del capo relativo alle spese, visto che lo stesso si era caducato in ragione dell’effetto espansivo interno della decisione di Sez.

I–RG 12382/2018 camera di consiglio4.7.2023 legittimità(cfr. supra).

3. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei r icorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12382 R.G.anno 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Poddi R ober to e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in giudizio anche in proprio ex art. 86 c.p.c.,oltre che dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso la quale sono tutti domiciliati; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] della U.S.L. BR/4 di Brindisi, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso l’ordinanza n.4696/2018 depositat a il 28 febbraio 2018 del la Corte Suprema di Cassazione. Sez. I–RG 12382/2018 camera di consiglio4.7.2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― E’ impugnata per revocazio ne l’ordinanza n. 4696/2018 di questa Corte. La vicenda processuale è riassunta come segue nel provvedimento impugnato. Con sentenza depositata in data 19 marzo 2001 il Tribunale di Brindisi, pronunciando sulla domanda proposta dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente all'irreversibile trasformazione di un terreno e di un fabbricato avvenuta nell'ambito della realizzazione del completamento della nuova sede del locale ospedale, dichiarava il Comune di Brindisi tenuto al pagamento dell'indennità di occupazione legittima ; condannava detto ente, in solido con la Gestione liquidatoria della ex [OSCURATO:PERSONA]/4 di Brindisi , al pagamento, in favore degli aventi diritto, a titolo di ristoro del pregiudizio correlato alla perdita del bene, della somma di l ire 904.700.000, oltre interessi e rivalutazione. La Corte di appello di Lecce, con sentenza non definitiva, dichiarava inammissibile il gravame proposto dalla USL, che non aveva partecipato al primo grado del giudizio, nonché la nullità della statuizione relativa all'indennità di occupazione legittima, la cui domanda non risultava proposta; accertavala responsabilità esclusiva della USL in merito all'illecita esecuzione delle opere e, quindi, disponeva in ordine alla prosecuzione del giudizio relativamente alla determinazione dell'entità del danno subito. Con la sentenza definitiva indicata in epigrafe la Corte di appello, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio all'uopo disposta, ritenuta l'area in parte edificabile edin parte agricola, in quanto interessata dalla zona di rispetto della strada Brindisi - Taranto, e tenuto altresì conto Sez. I–RG 12382/2018 camera di consiglio4.7.2023 del valore del soprassuolo, confermava le statuizioni della decisione di primo grado, limitatamente ai punti nn. 4 e 6, favorevoli ai Poddi, condannandoli al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Brindisi. Con la pronuncia impugnata per revocazione questo Giudice di legittimità ha respinto il ricorso per cas sazione della Gestione liquidatoria e ha accolto quello incidentale dei Poddi limitatamente al primo motivo. Con quest ’ ultimo mezzo era stat a censurat a l’affermazione, contenuta nella sentenza definitiva della Corte di appello, secondo cui la pronuncia non definitiva precedentemente emessa dalla stessa Corte conteneva il riconoscimento del la responsabilità esclusiva della Gestione liquidatoria della USL (e quindi la negazione della responsabilitàdel Comune). Il principio per cui cui la portata precettiva di una decisione va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione , non poteva trovare applicazione ― a detta della parte ricorrente ― allor quando, come nella specieera accaduto, il dispositivo difettasse del tutto . E sul puntoquesta Corte ha rilevato, nella sentenza qui impugnata, che i l dispositivo della pronuncia parziale mancava, effettivamente, di alcun riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del Comune di Brindisi. 2. ― Al ricorso odierno, con cui viene denunciato l’ errore revocatorio, resiste la Gestione liquidatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.― I ricorrenti denunciano l'errore revocatorio per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. per «mancata percezione dell'esistenza di motivi di ricorso»da essi svolti con l’impugnazione proposta avanti a questa Corte. Lamentano, in particolare , che l'ordinanza i mpugnata abbia esaminato solo il secondomezzo di censura , così incorrendo in errore di percezione quanto al primo. Il motivo di ricorso su cui la Corte avrebbe mancato di pronunciarsi investiva la statuizione con cui il Sez. I–RG 12382/2018 camera di consiglio4.7.2023 Giudicedi appello aveva condannato i Poddi, il solido , al pagamento , in favore del Comune di Brindisi, delle spese del doppio grado di giudizio. Rilevano gli odierni istantiche col ricorso per cassazionesi era dedotto: che anchela USL a veva proposto appello avverso la sentenza di primo grado contro ilComune; che la Corte t erritoriale non si era avveduta che ilComune non si era costituito in primo grado; che la condanna non poteva essere pronunciata nei confronti dei ricorrenti in via solidale, essendo costoro eredipro quota. 2. ― Il ricorso è inammissibile. Come in precedenza accennato, questa Corte, in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale dei Poddi, ha cassato la sentenza impugnata; la causa è stata così rinviata alla Corte di Lecce. Nell’ordinanza impugnata si è in particolarenegato che la sentenza non definitiva della Corte di appello avesse a cc ertato , come invece impropriamente ritenuto in quelladefinitiva, la responsabilità esclusiva , e non già concorrente ― rispetto a quella del Co mune di Brindisi ―, della Gestione liquidatoria. Appare allora evidente che la censura che investiva la statuizione resadalla sentenza di appello in punto di spese processuali ( capo D del dispositivo di tale pronuncia: cfr. pag. 18 del ricorso per cassazione)sia stataritenuta da questa Corte assorbito , in ragione del naturale venir menodi quel capo di pronuncia. Infatti, il principio, previsto dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, ancorché limitata ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali(per tutte: Cass. 8 giugno 2007, n. 13428; Cass. 3 ottobre 2005, n. 19305). Del resto, e sintomaticamente, sono stati gli stessi ricorrenti a riconoscere (cfr. pag. 18 del ricorso per cassazione)che la cassazione della pronuncia di appello relativamente all a Sez. I–RG 12382/2018 camera di consiglio4.7.2023 regolamentazione delle spese processuali trova va autonomo fondamento nelle ragioni che avrebbero dovuto portare alla cassazione del capo A di quella decisione (il capo con cui era stata esclusa la responsabilità del Comune diBrindisi). Mette conto di aggiungere, per mera completezza, che la pronuncia di inammissibilità si imporrebbe ove pure si ritenesse che la Corte di cassazione fosse incorsa nel prospettato errore percettivo quanto allacensura di cui trattasi. Infatti, nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove, poi, tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento (Cass. 23 aprile 2020, n. 8051; Cass. 24 marzo 2014, n. 6881). In altri termini, il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell'errore revocatorio, è rappresentato da un nesso di causalità di carattere logico-giuridico: si tratta infatti di stabilire se la decisione della causa avrebbe dovuto essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità logico- giuridica (Cass. 29 marzo 2016, n. 6038; Cass. 18 febbraio 2009, n. 3935). Ebbene, è agevole osservare che nella presente fattispecie il supposto errore sarebbestato privo di essenzialità e decisività: e ciò in quanto la Corte non avrebbe dovuto comunque procedere alla cassazione del capo relativo alle spese, visto che lo stesso si era caducato in ragione dell’effetto espansivo interno della decisione di Sez. I–RG 12382/2018 camera di consiglio4.7.2023 legittimità(cfr. supra). 3. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei r icorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific