Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 13760/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente ORDINANZA sul ricorso 25635-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3902/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Co: [OSCURATO:PERSONA]

I. RILEVATO che l'Agenzia delle Entrate e del Territorio ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Catania che ha confermato la pronuncia della CTP di Catania, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di rimborso Irpef in conseguenza del sisma "[OSCURATO:PERSONA]" del 1990; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 1, comma 665,

1. n. 190/2014, come novellato dall'art. 16 octies del d.l. n.91/2017, convertito con 1. n. 123/2017, per aver la CTR ritenuto che il limite delle risorse e la riduzione al 50% del rimborso non incida sul diritto, ma sulle modalità di erogazione.

Il delineato jus superveniens, per nulla incide sulla questione, del diritto --- al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è la contribuente intimata, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza.

Inoltre, costituisce jus receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le tante Ric. 2020 n. 25635 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -2- Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA).

Il che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i principi di diritto già enunciati in materia da questa Corte (cfr. Cass.

VI5 n. 941/2018; 9908/2018).

A tali principi si è uniformata la gravata sentenza, donde il motivo è infondato; che, con il secondo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 4 per violazione art. 44 e 46 d.lgs. n. 546/1992 per non aver la CTR dichiarato la cessata materia del contendere in ragione del dichiarato riscontro favorevole all'istanza di rimborso della contribuente.

Essendovi stata compensazione delle spese, l'Agenzia non ha interesse a vedere cassata con rinvio una sentenza che ha statuito quanto già adempiuto dell'Ufficio, in luogo di dichiarare la cessazione della materia del contendere; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che non vi è luogo a pronunciare sulle spese, stante l'assenza di attività difensiva della parte contribuente; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte rigetta il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso 25635-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3902/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO che l'Agenzia delle Entrate e del Territorio ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Catania che ha confermato la pronuncia della CTP di Catania, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di rimborso Irpef in conseguenza del sisma "[OSCURATO:PERSONA]" del 1990; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 1, comma 665, 1. n. 190/2014, come novellato dall'art. 16 octies del d.l. n.91/2017, convertito con 1. n. 123/2017, per aver la CTR ritenuto che il limite delle risorse e la riduzione al 50% del rimborso non incida sul diritto, ma sulle modalità di erogazione. Il delineato jus superveniens, per nulla incide sulla questione, del diritto --- al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è la contribuente intimata, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza. Inoltre, costituisce jus receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le tante Ric. 2020 n. 25635 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA). Il che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i principi di diritto già enunciati in materia da questa Corte (cfr. Cass. VI5 n. 941/2018; 9908/2018). A tali principi si è uniformata la gravata sentenza, donde il motivo è infondato; che, con il secondo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 4 per violazione art. 44 e 46 d.lgs. n. 546/1992 per non aver la CTR dichiarato la cessata materia del contendere in ragione del dichiarato riscontro favorevole all'istanza di rimborso della contribuente. Essendovi stata compensazione delle spese, l'Agenzia non ha interesse a vedere cassata con rinvio una sentenza che ha statuito quanto già adempiuto dell'Ufficio, in luogo di dichiarare la cessazione della materia del contendere; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che non vi è luogo a pronunciare sulle spese, stante l'assenza di attività difensiva della parte contribuente; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ric
Sentenza Cassazione n. 13760/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris