CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 39600/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 14.9.2016 la il Tribunale di Verona aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina impropria e, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il fatto come tentativo di rapina impropria e, ritenuta la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ha ridotto la pena ad anni 1 di reclusione ed Euro 600 di multa; 3 ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione: rileva che la Corte veneziana ha confermato la recidiva con motivazione inadeguata ed insufficiente fondata sul generico riferimento a precedenti condanne senza spiegare come si sarebbe manifestata la maggiore pericolosità del ricorrente il cui atteggiamento nel caso di specie non pare espressione di una maggiore proclività a delinquere, come si evince dalle modalità dell'azione e dall'entità dell'offesa alla vittima. 4. Il ricorso è inammissibile riproducendo di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone). Come autorevolmente ribadito dalle SS.UU. (cfr., Cass. SS.UU., 25.10.2018 n. 20.808, Schettino) "... il superamento di ogni dubbio interpretativo circa il carattere e gli esatti termini della facoltatività della recidiva sortita dalla riforma del 2005, conseguito in virtù dei ripetuti interventi della Corte costituzionale e dei consonanti arresti delle Sezioni Unite, consente di affermare che nel vigente quadro normativo la recidiva è sempre facoltativa, che tale facoltatività investe il piano del suo riconoscimento, mentre risulta estranea al piano degli effetti, che si dispiegano o rimangono inespressi a seconda che l'aggravante sia ritenuta o esclusa, salvo riemergere allorquando essi devono essere modulati. Correlativamente, il giudice di merito, proprio perché investito di un potere discrezionale, ha l'obbligo di spiegare la sua scelta fornendo adeguata motivazione in ordine ai due profili evidenziati di una "maggiore pericolosità del reo" e di una "più accentuata colpevolezza per il fatto", secondo la precisazione operata da S. U. Calibè; e, come già accennato, egli è chiamato a rendere motivazione in ordine non già all'an dell'effetto diretto, che consegue indefettibile in caso di riconoscimento della circostanza, ma in ordine alla sua entità, ovvero alla misura dell'aumento di pena e infine in ordine alla relazione con concorrenti circostanze eterogenee, quando non soggetta a vincolo normativo. 3.4. La lezione che deve trarsi da quanto sin qui esposto è che la contestazione della recidiva, onere dell'organo dell'accusa che intenda farne oggetto di decisione giurisdizionale, non consolida alcunché, dovendosi fare riferimento alle statuizioni adottate dal giudice. La facoltatività della recidiva - ma l'utilizzo di una locuzione 'tradizionale' non deve far credere che si compia un giudizio ontologicamente differente da quello che attiene alle altre circostanze del reato - si traduce in un obbligo motivazionale che ove inadempiuto apre all'ipotesi di una violazione di legge o di un vizio di motivazione. Di certo l'avvenuta contestazione non può prendere il posto di una statuizione mancante". La Corte di Appello di Venezia, tuttavia, ha nel caso di specie motivato in maniera congrua ed adeguata dando conto, in particolare, delle plurime e numerose condanne (per rapina in concorso, rapina tentata, rissa, furto e resistenza a pubblico ufficiale) riportate dal ricorrente, della loro continuità nel tempo, della loro sostanziale omogeneità, attenendo a reati contro il patrimonio spesso caratterizzati dall'uso di violenza o minaccia, giustificando in tal modo il giudizio di maggiore ed ingravescente pericolosità sociale del Bassoure e la applicazione della contestata recidiva fondata, come precisato dalle SS.UU. Schettino, sulla "maggiore pericolosità del reo" e sulla "più accentuata colpevolezza per il fatto". In definitiva, quindi, l'onere motivazionale gravante sul giudice di merito in ordine alla applicazione della recidiva è stato nel caso di specie esaurientemente ed esaustivamente osservato dalla Corte di Appello sottraendosi la sua valutazione a censure suscettibili di essere articolate e coltivate in questa sede. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cianfr1cìcca Luc