CassazionedecretoSezione 4Decisione del 24 giugno 2024
Cassazione n. 40724/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI RIMINInei confronti di: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio lette le memorie dei difensori di [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che hanno concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Rimini, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per vizio di esercizio dell'azione penale ai sensi degli artt. 178 lett. b) e 179, comma 1, cod. proc. pen. con riferimento agli enti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. ritenendo che, nei confronti degli enti, l'azione penale debba essere esercitata nelle forme previste dall'art. 59, comma 1, d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, che non contempla la forma di cui all'art. 552 cod. proc. pen. In dettaglio, si legge nell'ordinanza, secondo la disciplina speciale dettata per la responsabilità degli enti la contestazione dell'illecito deve avvenire ricorrendo a uno degli atti indicati dall'art. 407 bis, comma uno, cod. proc. pen., dunque formulando l'imputazione in caso di patteggiamento, giudizio abbreviato, giudizio direttissimo, procedimento per decreto e sospensione del procedimento con messa alla prova, ovvero con richiesta di rinvio a giudizio. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini propone ricorso deducendo l'abnormità del provvedimento. In primo luogo, rileva che la patologia individuata dal Tribunale come nullità non è riconducibile a quelle sanzionate dall'art. 178 lett. b) e 179 cod. proc. pen. in quanto, in forza dell'art.550, comma 3, cod. proc. pen., se il pubblico ministero esercita l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare il giudice deve disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Il Procuratore ricorrente ritiene, inoltre, che in tema di responsabilità degli enti debbano essere osservate non solo le disposizioni sulla composizione del Tribunale ma anche le disposizioni processuali collegate ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende; nell'ordinanza viene menzionato l'art. 36, comma 2, d. Igs. n. 231/2001 senza tuttavia che venga attribuito rilievo all'ultima parte di tale disposizione laddove fa riferimento alle «disposizioni processuali collegate», da considerarsi inerenti alle modalità di esercizio dell'azione penale in quanto ulteriori rispetto a quelle in materia di attribuzioni al Tribunale in composizione collegiale e monocratica. L'interpretazione dell'art. 59 del d. Igs. n.231/2001 fornita dal Tribunale non tiene conto del fatto che la norma è stata dettata in relazione a delitti per i quali non era previsto l'esercizio dell'azione penale con citazione diretta. L'ampliamento del novero dei reati- presupposto evidentemente impone l'ampliamento delle forme con le quali si può esercitare l'azione penale in relazione alle regole previste per il reato presupposto.Il Procuratore deduce l'abnormità del provvedimento sotto il profilo funzionale, perché determina una insuperabile stasi del processo. Sotto altro profilo, il ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento in quanto idoneo a imporre strutturalmente e in via permanente due percorsi processuali separati con riguardo alla responsabilità penale e alla responsabilità da reato dell'ente. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio. 4. I difensori della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato memorie difensive chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si deve ricordare che la nozione di provvedimento «abnorme», come tale censurabile con il ricorso in sede di legittimità, costituisce una categoria concettuale di costruzione giurisprudenziale, in forza della quale la Cassazione, pur a fronte delle regole generali della tipicità e tassatività dei casi di nullità (art. 177 cod.proc.pen.) e dei mezzi di impugnazione (art.568, comma 1, cod.proc.pen.), consente di rimuovere quel provvedimento giudiziario che risulti affetto da vizi in procedendo o in iudicando, assolutamente imprevedibili per il legislatore (che quindi non avrebbe potuto prevederli e regolamentarli, sanzionandoli a pena di nullità), che ne minano alla base la «struttura» o la «funzione». 2. Il provvedimento abnorme è un atto non inquadrabile nel sistema, nel senso che non costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento (Sez.5, n.15051 del 22/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25247501; Sez.5, n.31975 del 10/07/2008, Ragazzoni, Rv.24116201) o comunque ne viola radicalmente le norme (Sez.3, n.24163 del 3/05/2011, Wang, Rv.25060301; Sez.U. n.21423 del 25/03/2010, Zedda, Rv.24691001), incidendo con una pregiudizievole alterazione sulla ordinaria sequenza procedimentale (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 Toni, Rv. 24359001; Sez. 6, n. 29855 del 30/05/2012 , A., Rv. 25317701). 2.1. L'abnormità dell'atto processuale può, in altre parole, riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep.2000, Magnani, Rv.21509401). 2.2. Le Sezioni Unite hanno, anche, ammonito a delimitare con rigore l'area dell'abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione (strutturale e funzionale), non potendosi considerare abnorme un atto quando «non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini • una stasi irrimediabile del procedimento. Resta dunque escluso che, come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la 'categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715). 3. Sulla base dei criteri interpretativi sopra enunciati, il ricorso deve ritenersi inammissibile. 3.1. L ordinanza impugnata non presenta profili di abnormità. L'ordinanza con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, anche qualora la si definisca «espressione di un potere male esercitato», non si colloca al di fuori del sistema normativo, in quanto è pur sempre espressione di un potere che l'ordinamento processuale riconosce al giudice (quello di dichiarare la nullità degli atti in base ai quali si è instaurato il rapporto processuale); né il provvedimento determina una stasi indebita del procedimento, ben potendo il Pubblico Ministero, senza incorrere in alcuna nullità processuale, procedere di nuovo all'esercizio dell'azione penale nelle forme previste dall'art. 59 d. Igs. n.231/2001. 3.2. Giova evidenziare, per escludere che al pubblico ministero venga imposto il compimento di un atto nullo, che le questioni poste dal ricorso e affrontate anche nella requisitoria del Procuratore generale e nelle memorie degli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sono di natura eminentemente interpretativa. Da un lato, deve essere considerato che, nonostante l'ampliamento del numero dei reati-presupposto ne preveda alcuni per i quali è prevista la citazione diretta, il legislatore non ha inteso modificare il dettato normativo circa le forme di esercizio dell'azione penale nei confronti degli Enti, pur essendo intervenuto con l'art. 7, comma 1, lett. a) del d. Igs. 19 marzo 2024, n.31 a correggere il rinvio alle relative disposizioni del codice di procedura penale contenuto nell'art. 59 d. Igs. n.231/2001.3.3. Inoltre, ai sensi dell'art.38, comma 2, d. Igs. n.231/2001 sono previste deroghe al sistema del simultaneus processus; tra queste regole vi è quella dettata alla lett. c), che ammette la trattazione separata quando «l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario». 4. Considerato, dunque, che l'art. 568 comma 1, cod. proc. pen. stabilisce il principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione e che il successivo art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. sanziona con l'inammissibilità ogni impugnazione proposta al di fuori di quanto tipizzato, il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inam