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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39643/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ROMANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 10/01/2020 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali aggravate.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi, denunciando il malgoverno dei criteri di valutazione della prova da parte dei giudici di merito, anche per travisamento della prova, nonché, quanto al profilo sanzionatorio, l'eccessività della pena, l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche e della causa.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre,che riversato in fatto ( motivo 1), è reiterativo di motivi già affrontati dalla Corte di appello che, con puntuali argomenti, ha dato atto della insussistenza di decisivi contrasti tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle dei testi Spalava e Cuccioli, le quali, anzi, sono state valutate idonee a riscontrare la denuncia della vittima, come da pertinentemente osservato a pg. 3.

4. Immune da censure risulta il diniego della concessione delle attenuanti generiche, posto che è jus receptum che, ai fini della relativa motivazione, è sufficiente che, tra gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, il giudice prenda in considerazione esclusivamente quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; con?.

Sez. 5 n. 12743 del 20/02(12020, Rv. 279022.

Nel caso di specie, la Corte di appello ha fondato il diniego sulla gravità della condotta, come valutato già dal giudice di primo grado, le cui motivazioni sono state espressamente richiamate dalla Corte di appello.

5. Congruamente argomentato anche il giudizio dì insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. invocato dal ricorrente, giacchè la Corte di appello ha espresso un giudizio di pericolosità a carico del ricorrente, in considerazione del mezzo utilizzato, e della proditorietà dell'azione, tale da non potersi qualificare il fatto come "bagatella." In tal modo, la Corte di merito ha formulato un insindacabile giudizio di merito, in quanto congruamente esplicitato. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 743 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore a Teresa lnonte Il Presidente _DEPOS![OSCURATO:PERSONA] Ste o P O 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ROMANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 10/01/2020 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali aggravate. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi, denunciando il malgoverno dei criteri di valutazione della prova da parte dei giudici di merito, anche per travisamento della prova, nonché, quanto al profilo sanzionatorio, l'eccessività della pena, l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche e della causa. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre,che riversato in fatto ( motivo 1), è reiterativo di motivi già affrontati dalla Corte di appello che, con puntuali argomenti, ha dato atto della insussistenza di decisivi contrasti tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle dei testi Spalava e Cuccioli, le quali, anzi, sono state valutate idonee a riscontrare la denuncia della vittima, come da pertinentemente osservato a pg. 3. 4. Immune da censure risulta il diniego della concessione delle attenuanti generiche, posto che è jus receptum che, ai fini della relativa motivazione, è sufficiente che, tra gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, il giudice prenda in considerazione esclusivamente quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; con?. Sez. 5 n. 12743 del 20/02(12020, Rv. 279022. Nel caso di specie, la Corte di appello ha fondato il diniego sulla gravità della condotta, come valutato già dal giudice di primo grado, le cui motivazioni sono state espressamente richiamate dalla Corte di appello. 5. Congruamente argomentato anche il giudizio dì insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. invocato dal ricorrente, giacchè la Corte di appello ha espresso un giudizio di pericolosità a carico del ricorrente, in considerazione del mezzo utilizzato, e della proditorietà dell'azione, tale da non potersi qualificare il fatto come "bagatella." In tal modo, la Corte di merito ha formulato un insindacabile giudizio di merito, in quanto congruamente esplicitato. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 743 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore a Teresa lnonte Il Presidente _DEPOS![OSCURATO:PERSONA] Ste o P O 4
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